Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI
Ente appaltanteACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto215.075,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema24/09/2024
Termine richiesta chiarimenti17/10/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte23/10/2024 12:00
Apertura busta amministrativa24/10/2024 10:00
Data chiusura procedura11/12/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Luccaroni Stefano

telefono: 0543451020

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1RCT/O

CIG: B328CF372E

Lotto 2Infortuni

CIG: B328CF4801

Lotto 3Furto patrimonio

CIG: B328CF58D4

Lotto 4CVT - Danni a veicoli privati utilizzati per missioni

CIG: B328CF69A7

Lotto 5Tutela legale

CIG: B328CF7A7A

Lotto 6RC Patrimoniale

CIG: B328CF8B4D

Chiarimenti

Chiarimento PI414403-24

Ultimo aggiornamento: 17/10/2024 16:15

Domanda : RICHIESTE DI CHIARIMENTO lotto 3 furto 1 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto della emissione della polizza. “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: • per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e • il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e • la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. • La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 2 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola “CLAUSOLA CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto della emissione della polizza. “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 3- Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” grazie

Risposta :

In riferimento al quesito posto relativo al lotto 3 furto, stante l’oggetto dell’assicurazione e tenuto conto delle esclusioni di cui all’art.2.2, si conferma che nel normativo posto a base di gara non si rileva alcun riferimento legato alle malattie trasmissibili, alla cyber risks e alla limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni ; si ricorda che essendo il lotto aggiudicato al minor prezzo non sono consentite modifiche al capitolato prodotto, tuttavia nulla osta in caso di aggiudicazione alla valutazione dell’opportunità dell’inserimento di tale appendice.


Chiarimento PI413609-24

Ultimo aggiornamento: 16/10/2024 13:13

Domanda : Si richiede la pubblicazione dei codici CIG di tutti i lotti a gara

Risposta :

I codici CIG relativi ai singoli lotti sono generati dalla piattaforma SATER e riportati all’interno della stessa nell’area “Elenco Lotti”.

In ogni caso, si riepilogano di seguito.

Lotto 1 - RCT/O – CIG B328CF372E

Lotto 2 – Infortuni – CIG B328CF4801

Lotto 3 - Furto patrimonio – CIG B328CF58D4

Lotto 4 - CVT - Danni a veicoli privati utilizzati per missioni – CIG B328CF69A7

Lotto 5 - Tutela legale – CIG B328CF7A7A

Lotto 6 - RC Patrimoniale – CIG B328CF8B4D


Chiarimento PI412336-24

Ultimo aggiornamento: 16/10/2024 11:58

Domanda : Buongiorno, in riferimento alle dichiarazioni da presentare chiediamo se vi è la possibilità che il partecipante può dichiarare anche per conto degli altri rappresentanti dell'azienda. Restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Risposta :

Si conferma l’applicazione degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e del DPR 445/2000 nella presente procedura. Si ammette quindi, come da schema dell’Allegato 1, che gli stati, qualità personali e fatti relativi a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, in carica siano dichiarati dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione, anche per tutti gli altri Legali Rappresentanti. Si sottolinea che le dichiarazioni contenute negli allegati vengono rese dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e che il dichiarante deve essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che ACER verificherà tramite FVOE 2.0


Chiarimento PI410018-24

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024 12:37

Domanda : Buongiorno, con la presente si richiede se nella sezione relativa all'offerta economica sul portale il prezzo offerto da inserire è annuale oppure triennale e se è da includere anche l'importo di proroga di sei mesi. Grazie. Cordiali Saluti,

Risposta :

Sul portale SATER è obbligatorio l’inserimento del prezzo offerto per l’intera durata del contratto per cui si presenta offerta: conseguentemente il prezzo da inserire sarà il premio lordo complessivo per l’intero triennio di contratto che si andrebbe a sottoscrivere, con esclusione della proroga tecnica semestrale che è soltanto eventuale.

Nella compilazione del modello Allegato 4, invece, viene esplicitamente richiesto di indicare il premio annuo lordo offerto, per cui l’importo sarà pari a un terzo di quello indicato sul portale.


Chiarimento PI404489-24

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024 12:35

Domanda : Buongiorno, in merito al lotto infortuni, al fine di garantire uniformità di informazioni tra tutti gli operatori economici, si chiede di pubblicare la statistica sinistri aggiornata con il seguente sinistro: Numero sin. 619997 del 30/07/2024 Liquidato "zero" Riservato per € 2.100,00 Si chiedono, inoltre, per il lotto infortuni i seguenti chiarimenti: Premesso che il parametro di calcolo per la categoria B – DIRIGENTI sono le RAL, si chiede il Numero complessivo dei dirigenti; Premesso che il parametro di calcolo per la categoria C – DIPENDENTI sono le RAL, si chiede il Numero complessivo dei dipendenti; numero totale dei quadri con rispettive RAL, numero totale degli impiegati con rispettive RAL; numero totale degli operai con rispettive RAL Grazie saluti Assicoop Romagna Futura - Ag. UnipolSai Assicurazioni

Risposta :

In merito alla sostituzione della statistica sinistri del lotto infortuni riportante un sinistro in data 30 luglio 2024, questa non è formalmente possibile in quanto la decisione a contrarre con tutto il materiale di gara è stata approvata dal competente organo nella seduta del 24/07/2024 e la pubblicazione della gara per evidenti ragioni di opportunità è avvenuta poi nel mese di settembre, trascorso il periodo feriale in cui le compagnie presentano un’operatività molto ridotta.

Poiché tuttavia si condivide l’opportunità di garantire uniformità di informazione fra gli operatori economici, in questa sede si conferma a tutti gli interessati al lotto in questione l’esistenza sulla polizza in vigore di un sinistro per infortunio di un dipendente avvenuto in data 30/07/2024, con importo liquidato attualmente pari a 0,00 e importo riservato pari a 2.100,00.

In merito ai dati per le categorie B e C, si chiarisce quanto segue:

Per la categoria B, il numero di Dirigenti era complessivamente pari a 2.

Per la categoria C, il numero dei Quadri era complessivamente pari a 3 (Retribuzione Annua Lorda complessiva 175.202), il numero degli impiegati era pari a 36 (Retribuzione Annua Lorda complessiva 1.384.572), il numero degli operai era pari a zero.


Chiarimento PI403778-24

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024 12:28

Domanda : In relazione alla procedura in oggetto, relativamente alla garanzia di RCT/O vogliate precisarci quanto segue: - Valore del patrimonio immobiliare da assicurare; Possibilità d inserire la seguente clausola: Esclusione territoriale Co riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi la compagnia non è tenuta a indennizzare l'assicurato per qualsivoglia perdita, danno e responsabilità: 1. derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudizionale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; 2 sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'assicurato andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; 3 in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più paesi/territori elencati in calce. Il termine entità comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti paesi o territori, nonchè persone persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti paesi o territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione. Paesi/Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione popolare di Zaporizhzhia. In attesa cordiali saluti

Risposta :

- Si comunica che esiste separata polizza globale fabbricati definita in gara il 30.06.2024 che assicura l’intero patrimonio immobiliare per un valore assicurato relativo ai fabbricati e contenuto di € 370.600.000,00

- Nei soli lotti in cui tale clausola di restrizione è già presente, nulla osta da parte della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, a valutare l’opportunità dell’inserimento di apposita appendice di precisazione di detta clausola.



Chiarimento PI400047-24

Ultimo aggiornamento: 08/10/2024 09:46

Domanda : La Stazione Appaltante comunica a tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione al Lotto 6 - RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE che per mero errore materiale è presente un refuso alla pagina 15, Articolo 43, terza riga, per cui come massimale assicurato in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l’Assicurato, in un medesimo evento è indicato erroneamente l’importo di Euro 15.000.000,00 invece dell’importo corretto di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), come per le prime due righe. Pertanto, la sottoscrizione del capitolato speciale effettuata in sede di gara si intenderà comunque riferita all’accettazione di tale importo di 5.000.000,00, e tale importo corretto sarà quello riportato nella polizza in sede di stipula con l’aggiudicatario.”

Risposta :

La Stazione Appaltante comunica a tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione al Lotto 6 - RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE che per mero errore materiale è presente un refuso alla pagina 15, Articolo 43, terza riga, per cui come massimale assicurato in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l’Assicurato, in un medesimo evento è indicato erroneamente l’importo di Euro 15.000.000,00 invece dell’importo corretto di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), come per le prime due righe.

Pertanto, la sottoscrizione del capitolato speciale effettuata in sede di gara si intenderà comunque riferita all’accettazione di tale importo di 5.000.000,00, e tale importo corretto sarà quello riportato nella polizza in sede di stipula con l’aggiudicatario.”


Chiarimento PI387763-24

Ultimo aggiornamento: 03/10/2024 09:37

Domanda : Buongiorno, si chiede di specificare se in caso di aggiudicazione il contratto di polizza verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale del testo. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma che i contratti di polizza verranno sottoscritti con l’aggiudicatario tramite sottoscrizione digitale, in applicazione dei principi di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

Chiarimento PI383153-24

Ultimo aggiornamento: 03/10/2024 09:33

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1. (PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2. La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3. Chiediamo se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4.Per il Lotto Infortuni, chiediamo inoltre: • Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; 5. Per il lotto kasko siamo a richiedere: • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. 6. Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. In attesa di un Vs cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta : 1) Nei soli lotti in cui tale clausola di esclusione è già presente, nulla osta da parte della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, a valutare l’opportunità dell’inserimento di apposita appendice di precisazione di detta clausola.

2) Nei soli lotti in cui tale clausola di restrizione è già presente, nulla osta da parte della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, a valutare l’opportunità dell’inserimento di apposita appendice di precisazione di detta clausola.
3) Si conferma che l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) Si conferma che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla stazione appaltante in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
5) Si conferma che non vi sono differenze di rilievo tra le condizioni della polizza in scadenza e quelle del capitolato proposto nella presente gara.
6) Nel capitolato relativo al lotto in questione tale clausola di esclusione è già presente con una formula sostanzialmente analoga, per cui nulla osta da parte della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, a valutare l’opportunità dell’inserimento di apposita appendice di precisazione di detta clausola.

Ultimo aggiornamento: 07-05-2025, 12:34