Domanda : Con riferimento alla documentazione di gara oggetto di nuova pubblicazione in data 20 settembre 2024, desideriamo sottoporre quanto segue alla vostra attenzione. La disciplina di gare lascia intatte le evidenziate criticità relativamente a tutti gli aspetti descritti di seguito in quanto non risulta sia stata data evasione alle numerose richieste di chiarimento tempestivamente proposte dalla scrivente che vengono pertanto ripresentate. 1. In riferimento ai criteri di valutazione tecnica si segnala che la tabella punti-qualità di cui a pag. 21 del capitolato speciale di gara, pur riportando in maniera dettagliata i criteri di valutazione elencando i sub criteri valutativi che li compongono, non specifica i punteggi minimi e massimi attribuibili a questi ultimi. Si chiede pertanto di dettagliare la griglia di attribuzione dei punteggi chiarendo lo specifico punteggio attribuito ai sub-criteri di valutazione dell’offerta onde consentire ai partecipanti alla procedura di conoscere l’iter logico e apprezzare la congruità del giudizio tecnico che sarà espresso dalla commissione giudicatrice nella assegnazione del concreto punteggio attribuito. 2. Ferma restando l’esecuzione delle prestazioni di fornitura e del servizio di assistenza tecnica full risk oggetto del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, si chiede di confermare, come previsto all’art. 12 dell’allegato schema di contratto, che sarà consentita e accettata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto da parte dell’esecutore ex art. 120 comma 12 dlgs 36/23 e allegato II.14 art. 6, permettendo agli operatori economici, da un lato, di mitigare il rischio finanziario connesso alla formula del noleggio e, dall’altro, di formulare offerte più competitive utilizzando il tasso di interesse usualmente applicato dagli operatori di settore, a vantaggio della stazione appaltante. A tal fine si segnala infatti che nell’ottica di efficienza e di economicità, nella medesima regione, un’altra stazione appaltante tramite nota di chiarimento resa in analoga procedura di noleggio di apparecchiatura medicale – CUPE37H22000440006 - ha consentito la cessione dei crediti a norma e nei limiti del codice appalti. 3. In riferimento alla richiesta di “smaltimento di tutti i materiali comprese le relative sorgenti radioattive di normalizzazione/calibrazione” di cui all’ “ART. 2 FORNITURA RICHIESTA”, del capitolato speciale di gara, atteso che lo smaltimento delle sorgenti radioattive di calibrazione, stante il carattere altamente specialistico di tale attività, può essere svolto solo da società autorizzate allo smaltimento di materiali radioattivi in conformità alle disposizioni del D.Lgs 101/20 e rilevato che la scrivente è autorizzata al solo smaltimento dei rifiuti RAEE e non ha le autorizzazione per svolgere le attività di smaltimento di materiale radioattivo, si chiede di escludere dalle attività in carico al concorrente il ritiro/smaltimento di qualsiasi sorgente radioattiva in uso alla diagnostica per consentire la massima partecipazione. 4. L’importo posto a base di gara è pari ad € 3.500.000,+ I.V.A, e le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente quantificate e qualificate come prestazioni che possono essere assunte: da una o più mandanti di un ATI ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., oppure una o più imprese munite della necessaria qualificazione tramite subappalto qualificante oppure in avvalimento così come non è stata riscontrata alcuna indicazione dei requisiti per la qualificazione dell'esecutore dei lavori medesimi. Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti possibilità: a) la partecipazione alla gara in ATI ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese; b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell’oggetto della gara; c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere comprese nell’oggetto dell’appalto, le relative categorie SOA nonché l’indicazione dell’attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008; d) che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto. 5. Con riferimento all’art. 2 del capitolato Speciale, ove viene chiesta la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo comprensivo del CSP si chiede se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI o in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione dei locali necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI 6. Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del progetto definitivo, esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti. 7. Rilevato che l’oggetto dell’appalto comprende l’esecuzione dei lavori necessari all’installazione del sistema nonché il servizio di progettazione, si chiede di confermare: a) che troveranno applicazione i termini di pagamento di cui all’art. 125 del Dlgs 36/23, prevedendo il pagamento dei lavori nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento; b) di indicare ai sensi del D. Lgs 36/2023 le modalità per la corresponsione del progettista del compenso relativo agli oneri di progettazione e CSP, confermando in particolare che la liquidazione sarà effettuata nel termine di 30 gg decorrente dall’emissione della nota pro forma a completamento della prestazione resa. 8. Con riferimento all’art. 7 del capitolato speciale ove viene richiesto <<.. Le ditte partecipanti dovranno presentare tra la documentazione tecnica un “progetto di massima” per la predisposizione del locale, comprensivo delle opere necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento)>> si chiede di confermare che per “progetto di massima” debba intendersi il layout di installazione; 9. Stante la dicitura "Impianto a risonanza magnetica" a pag 7 del disciplinare, nella tabella 1 dell'articolo 3 " OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI" si chiede di confermare che trattasi di refuso 10. Poiché le condizioni di fornitura sono identiche sia per il sistema PET/CT principale che per il secondo tomografo PET/CT previsto in opzione, siamo a chiedere conferma che il sopralluogo possa essere effettuato su entrambi i presidi ospedalieri Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e Ospedale Bufalini di Cesena. Alla luce di quanto sopra esposto, in particolare, considerato che la mancata conoscenza dei molteplici e delicati profili della disciplina di gara sopra richiesti omette di definire in modo trasparente tutte le condizioni necessarie ad assicurare un confronto competitivo, si rivolge nuovamente istanza a codesta amministrazione affinché voglia fornire tempestivamente i chiarimenti di cui sopra che risultano necessari alla formulazione di una offerta adeguata e coerente con le esigenze di codesta amministrazione cordiali saluti
Risposta :
1.Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, aggiudicabile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta operata dalla stazione appaltante in relazione ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso quindi il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificatamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche l’eventuale disaggregazione del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione della discrezionalità attribuitale dalla legge per il perseguimento dell'interesse pubblico.
2. In merito al quesito posto si rimanda integralmente all’art. 6 dell’allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023.
3. E' richiesto che la Ditta concorrente si faccia carico dello smaltimento delle sorgenti radioattive con conferimento a Ditta Autorizzata, potendo essere questa Ditta terza o eventualmente la stessa Ditta concorrente, qualora regolarmente autorizzata secondo la normativa vigente.
4. La procedura di gara di cui trattasi si configura quale appalto di fornitura. Eventuali interventi di adeguamento strutturale/impiantistici dei locali esistenti, che si rendessero necessari alla all’installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura offerta, in base alle singole proposte progettuali di ciascun concorrente - e come tali non prevedibili e non quantificabili nei documenti di gara - rivestono carattere meramente strumentale ed accessorio finalizzate esclusivamente a consentire la messa in funzione delle apparecchiature. Coerentemente con quanto sopra non sono stati richiesti requisiti di qualificazione inerenti i lavori e dunque non pertinente per il caso di specie è il riferimento all’istituto dell’avvalimento. Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato in riferimento al quesito formulato si precisa che l’O.E. dovrà valutare gli istituiti giuridici più adeguati a cui fare ricorso nell’ambito del quadro normativo di riferimento, tenuto conto che trattasi di appalto di fornitura di beni e non di appalto integrato.
5. Non trattandosi di appalto integrato si rimanda a quanto previsto da capitolato.
6. Non trattandosi di appalto integrato si rimanda a quanto previsto da capitolato;
7. Non trattandosi di appalto integrato si rimanda a quanto previsto da capitolato
8. Per "progetto di massima" s'intende la Planimetria Layout di installazione necessariamente corredata da Relazione tecnica con la descrizione dei lavori atti a realizzare le opere necessarie di cui all'Art.7.
9. Si conferma che trattasi di refuso.
10. vd risposta PI377895-24