Domanda : 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE eTUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. 5) Per il lotto KASKO siamo a richiedere: • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. • Chilometri registrati “a consuntivo” in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato: o Consuntivo Anno 2022: Km …………….…..…; o Consuntivo Anno 2021: Km ……………………; o Consuntivo Anno 2020: Km ……………………; o Consuntivo Anno 2019: Km ……….……………; o Consuntivo Anno 2018: Km ……….……………; 6) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Risposta : 1) Il capitolato tecnico contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per le sanzioni internazionali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo nè la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero di varianti consentite.
2)Il capitolato tecnico contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per le restrizioni dell'ambito territoriale e/o con altre formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo nè la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite
3) Gli Enti committenti per forma giuridica "Ente Locale" non hanno rappresentanze, interessi commerciali, società controllate/partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) Al momento e presuntivamente si ritiene anche durante il periodo in oggetto non sono previsti viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dal contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
5) Quanto alle differenze del capitolato tecnico, non si ritiene il quesito pertinente. All'assicuratore viene richiesto di presentare offerta sul testo normativo oggetto di procedura. Il profilo di rischio e stato sinistri contiene tutte le informazioni ed elementi utili alla corretta assunzione e valutazione del rischio. Ad ogni buon conto nella struttura principale di garanzie si può ritenere, pur con le specificità del capitolato di gara il testo indicato come equivalente alla polizza in corso.
Quanto ai KM a consuntivo si comunica che il parametro preventivato indicato in capitolato non è stato mai superato. (conguagli €. 0,0).
6) L'oggetto di assicurazione del capitolato attiene ai danni materiali e diretti, pertanto, non è prevista alcuna operatività a tutela dei danni cagionati a terzi per evento cyber non essendo oggetto oggetto di assicurazione. Al concorrente è consentito inserire la variazione che salvo articolazioni che vadano ad incidere sull'oggetto della garanzia principale per la quale il Committente ha interesse all'assicurazione e trasferimento del rischio, comportando quindi l'assegnazione di un punteggio peggiorativo e il computo come variante, la mera esclusione dei danni cyber e/o in formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo nè la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero di varianti consentite