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Dati del bando

Procedura Aperta per l’acquisizione di un Isolatore di classe 2 secondo ISO 10648-2, per la preparazione, lavorazione e conservazione di tessuti cardiovascolari (valvole cardiache e segmenti vascolari) da svolgere in ambiente in classe A con background D, per le necessita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto650.200,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema14/10/2024
Termine richiesta chiarimenti07/11/2024 16:00
Termine presentazione delle offerte21/11/2024 16:00
Apertura busta amministrativa22/11/2024 09:00
Data chiusura procedura30/08/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Lambertini Paride

telefono: 3357235902

Gallo Georgia

telefono: 0516079943

Melucci Angela

telefono: 0516079690

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Isolatore cellulare

CIG: B35C51B4B0

Chiarimenti

Chiarimento PI444823-24

Ultimo aggiornamento: 11/11/2024 09:54

Domanda : Buongiorno, si richiede cortesemente risposta ai seguenti quesiti: 1) di confermare che sul rispetto dei requisiti di minima vige il principio di equivalenza, e che pertanto sia possibile sottoporre una proposta tecnica che consenta comunque il raggiungimento delle finalità richieste da Codesto Ente; 2) in seguito al sopralluogo espletato, si richiede di confermare l'esigenza di un'area tecnica esterna comprendente il quadro elettrico; 3) di confermare la necessità di eseguire tutte le attività di cui alla sezione "Attività di ingegneria e convalida" dell'ultima pagina dell'Allegato A, con particolare riferimento al punto 1). Inoltre, si richiede di confermare se e quali delle stesse sia da ritenersi inclusa nei tempi di consegna stabiliti; 4) considerando che per la Scrivente trattasi di prodotto custom, si richiede di confermare che per manuale d'uso e certificazioni CE siano accettabili rispettivamente indice dei contenuti e dichiarazioni di conformità alle norme di settore, corredati da dichiarazione di impegno alla trasmissione prima della consegna dell'apparecchiatura. Grazie, un saluto cordiale

Risposta : 1) Ogni punto dei requisiti di minima dovrà esser rispettato, essendo ciascuno un requisito indispensabile. Per ciascun punto vige il principio di equivalenza, che va opportunatamente dimostrata.

2) è possibile porre il quadro elettrico in un'area esterna, i lavori di adeguamento sono a carico della Ditta.
3) Si conferma la necessità per tutte nei tempi stabiliti. Ovviamente le attività che possono farsi solo a seguito della consegna come, ad esempio, i punti 5 e 2 si dovranno fare a seguito.
4) Si accetta la proposta.

Chiarimento PI444936-24

Ultimo aggiornamento: 08/11/2024 13:35

Domanda : Egregi Signori, per poter fornirvi la risposta più congrua possibile sono ad inviarvi una nuova richiesta di chiarimento: • Con riferimento all’articolo 19 “Rischi e responsabilità” del Capitolato Speciale, si prega di confermare che sia sufficiente polizza assicurativa già in essere, non essendo necessario costituire una polizza ad hoc. Ringraziando in anticipo per la Vs. cortese risposta non appena possibile, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI444933-24

Ultimo aggiornamento: 08/11/2024 13:34

Domanda : Richiesta di chiarimento Nr 2 Egregi Signori, per poter fornirvi la risposta più congrua possibile sono ad inviarvi la seguente lista di richieste di chiarimenti: 1. In relazione allo SCHEMA CONTRATTO FORNITURA PER ACCETTAZIONE si richiedono i seguenti chiarimenti: 1.1. Considerando che il Contratto in esame è un Contratto di fornitura, si prega di confermare che i termini “contratto di appalto” e “Appaltatore” contenuti nello schema di contratto rappresentano un refuso e saranno dunque corretti e sostituiti coerentemente con schema di contratto di fornitura. 1.2. Si prega di chiarire cosa si intenda per “ eventuali altre condizioni emerse in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione” di cui all’articolo 3 “Norme regolatrici del Contratto”, e confermare che in ogni caso le stesse dovranno essere preventivamente notificate all’Offerente aggiudicatario e dallo stesso accettate. 2. In relazione al CAPITOLATO SPECIALE si richiedono i seguenti chiarimenti: 2.1. In relazione al seguente paragrafo dell’articolo 6 “Caratteristiche della fornitura” : “L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del contratto di fornitura, intendendosi a tal riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso.” , dal momento che la suddetta formulazione non sarebbe ammissibile in quanto implicherebbe un esonero totale della responsabilità dell’Azienda, si prega di chiarire e confermare che l’Azienda sarebbe esonerata “da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria” esclusivamente per cause attribuibili alla Ditta stessa. 2.2. In relazione all’Articolo 17 “Penali”, si prega di: a. chiarire chi sia il Servizio Utilizzatore e gli “altri Servizi” menzionati nel secondo paragrafo dell’articolo. b. chiarire quali siano nello specifico i “comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta” soggetti all’applicazione delle penali. c. chiarire se la procedura di applicazione delle penali sarà subordinata ad un preventivo contradditorio tra le parti nel quale dovranno essere comprovati e verificati i relativi adempimenti soggetti a penali. d. di confermare che il limite del 10% per l’applicazione delle penali si riferisca a tutte le penali applicabili ai sensi del contratto di fornitura. 3. Istanza di autotutela: Premesso che il fornitore è interessato all’affidamento diretto individuato nell’oggetto della gara, che nella documentazione di gara, non sembra siano state previste limitazioni della responsabilità contrattuale del fornitore nei confronti di codesto Ente, considerato - che l’eventuale assenza di limitazione della responsabilità contrattuale del fornitore si porrebbe del tutto in contrasto con la normale prassi internazionale relativa ad analoghe forniture ad alto contenuto tecnologico; - che sarebbe del tutto evidente la sproporzione tra il valore della fornitura e la denegata esposizione illimitata della società ad eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione del contratto; - che, in particolare, il settore dell’industria farmaceutica e della medicina nucleare, per sua natura, espone l’appaltatore – in difetto di apposite clausole di limitazione di responsabilità – ad un rischio inaccettabile; - che è quindi normalmente prevista una clausola di limitazione di responsabilità per cui l’ammontare del danno risarcibile dall’appaltatore nei confronti del committente non eccede l’importo del contratto salvo i limiti di dolo e colpa grave, ai sensi dell’art. 1229 c.c.; - che, nella denegata ipotesi in cui non fosse prevista tale clausola di limitazione della responsabilità, il fornitore si vedrebbe costretto a valutare di rinunciare all’affidamento in oggetto, tutto ciò premesso e considerato chiede che codesto Ente voglia: con apposito chiarimento: specificare che il danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale dell’appaltatore nei confronti dell’Ente è limitato sino all’importo complessivo del contratto; e, in subordine - agire in autotutela, adottando gli opportuni provvedimenti, per l’introduzione nella documentazione di gara e nel contratto di una espressa previsione per cui il danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale dell’appaltatore nei confronti dell’Ente, è limitato sino all’importo complessivo del contratto. Ringraziando in anticipo per la Vs. cortese risposta non appena possibile, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Risposta :

Risposta a Quesito 1.1 - Lo Schema di contratto è un fac-simile di contratto tipo che verrà modificato opportunamente in seguito alla stipula della fornitura precisa.
Risposta a Quesito 1.2 - Le eventuali condizioni emerse sono eventuali condizioni migliorative della richiesta base proposte dalla ditta offerente.
Risposta a Quesito 2.1 - Si conferma, in quanto oneri per rischi d'interferenza a carico dell'Azienda Sanitaria sono gìà stati contabilizzati all'interno del contratto.
Risposta a Quesito 2.2 - a Il Servizio è l'Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
b I comportamenti saranno valutati di volta in volta, ma è da intendersi comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.
c Si riporta all'art. 18 capoverso 3 e4 del Capitolato Speciale.
d Si conferma.
Risposta a Quesito 3 - Si riporta all'art. 19 del Capitolato Speciale, in particolare alla frase "la Ditta Aggiudicataria dovrà costituire idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione da ogni rischio in qualsiasi modo derivante dal non corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, per un massimale pari al valore dell’aggiudicazione". Inoltre si precisa che l'art. 19 è stato inserito tra le clausole vessatorie per le quali si richiede puntuale accettazione nell'ALLEGATO N. 1

Chiarimento PI444830-24

Ultimo aggiornamento: 08/11/2024 13:33

Domanda : Richiesta di chiarimento Nr 2 Egregi Signori, per poter fornirvi la risposta più congrua possibile sono ad inviarvi la seguente lista di richieste di chiarimenti: 1. In relazione allo SCHEMA CONTRATTO FORNITURA PER ACCETTAZIONE si richiedono i seguenti chiarimenti: 1.1. Considerando che il Contratto in esame è un Contratto di fornitura, si prega di confermare che i termini “contratto di appalto” e “Appaltatore” contenuti nello schema di contratto rappresentano un refuso e saranno dunque corretti e sostituiti coerentemente con schema di contratto di fornitura. 1.2. Si prega di chiarire cosa si intenda per “ eventuali altre condizioni emerse in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione” di cui all’articolo 3 “Norme regolatrici del Contratto”, e confermare che in ogni caso le stesse dovranno essere preventivamente notificate all’Offerente aggiudicatario e dallo stesso accettate. 2. In relazione al CAPITOLATO SPECIALE si richiedono i seguenti chiarimenti: 2.1. In relazione al seguente paragrafo dell’articolo 6 “Caratteristiche della fornitura” : “L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del contratto di fornitura, intendendosi a tal riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso.” , dal momento che la suddetta formulazione non sarebbe ammissibile in quanto implicherebbe un esonero totale della responsabilità dell’Azienda, si prega di chiarire e confermare che l’Azienda sarebbe esonerata “da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria” esclusivamente per cause attribuibili alla Ditta stessa. 2.2. In relazione all’Articolo 17 “Penali”, si prega di: a. chiarire chi sia il Servizio Utilizzatore e gli “altri Servizi” menzionati nel secondo paragrafo dell’articolo. b. chiarire quali siano nello specifico i “comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta” soggetti all’applicazione delle penali. c. chiarire se la procedura di applicazione delle penali sarà subordinata ad un preventivo contradditorio tra le parti nel quale dovranno essere comprovati e verificati i relativi adempimenti soggetti a penali. d. di confermare che il limite del 10% per l’applicazione delle penali si riferisca a tutte le penali applicabili ai sensi del contratto di fornitura. 3. Istanza di autotutela: Premesso che il fornitore è interessato all’affidamento diretto individuato nell’oggetto della gara, che nella documentazione di gara, non sembra siano state previste limitazioni della responsabilità contrattuale del fornitore nei confronti di codesto Ente, considerato - che l’eventuale assenza di limitazione della responsabilità contrattuale del fornitore si porrebbe del tutto in contrasto con la normale prassi internazionale relativa ad analoghe forniture ad alto contenuto tecnologico; - che sarebbe del tutto evidente la sproporzione tra il valore della fornitura e la denegata esposizione illimitata della società ad eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione del contratto; - che, in particolare, il settore dell’industria farmaceutica e della medicina nucleare, per sua natura, espone l’appaltatore – in difetto di apposite clausole di limitazione di responsabilità – ad un rischio inaccettabile; - che è quindi normalmente prevista una clausola di limitazione di responsabilità per cui l’ammontare del danno risarcibile dall’appaltatore nei confronti del committente non eccede l’importo del contratto salvo i limiti di dolo e colpa grave, ai sensi dell’art. 1229 c.c.; - che, nella denegata ipotesi in cui non fosse prevista tale clausola di limitazione della responsabilità, il fornitore si vedrebbe costretto a valutare di rinunciare all’affidamento in oggetto, tutto ciò premesso e considerato chiede che codesto Ente voglia: con apposito chiarimento: specificare che il danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale dell’appaltatore nei confronti dell’Ente è limitato sino all’importo complessivo del contratto; e, in subordine - agire in autotutela, adottando gli opportuni provvedimenti, per l’introduzione nella documentazione di gara e nel contratto di una espressa previsione per cui il danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale dell’appaltatore nei confronti dell’Ente, è limitato sino all’importo complessivo del contratto. Ringraziando in anticipo per la Vs. cortese risposta non appena possibile, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Risposta :

Risposta a Quesito 1.1 - Lo Schema di contratto è un fac-simile di contratto tipo che verrà modificato opportunamente in seguito alla stipula della fornitura precisa.
Risposta a Quesito 1.2 - Le eventuali condizioni emerse sono eventuali condizioni migliorative della richiesta base proposte dalla ditta offerente.
Risposta a Quesito 2.1 - Si conferma, in quanto oneri per rischi d'interferenza a carico dell'Azienda Sanitaria sono gìà stati contabilizzati all'interno del contratto.
Risposta a Quesito 2.2 - a Il Servizio è l'Ingegneria Clinica e il Servizio ove è installata l'attrezzatura oggetto della procedura di gara dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
b I comportamenti saranno valutati di volta in volta, ma è da intendersi comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.
c Si riporta all'art. 18 capoverso 3 e4 del Capitolato Speciale.
d Si conferma.
Risposta a Quesito 3 - Si riporta all'art. 19 del Capitolato Speciale, in particolare alla frase "la Ditta Aggiudicataria dovrà costituire idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione da ogni rischio in qualsiasi modo derivante dal non corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, per un massimale pari al valore dell’aggiudicazione". Inoltre si precisa che l'art. 19 è stato inserito tra le clausole vessatorie per le quali si richiede puntuale accettazione nell'ALLEGATO N. 1

Chiarimento PI420949-24

Ultimo aggiornamento: 07/11/2024 13:45

Domanda : Buongiorno, si richiede cortese risposta ai seguenti quesiti: 1) Si richiede condivisione di un layout dell’edificio che evidenzi luogo di installazione dell’isolatore, percorso preferito dal punto di scarico merce al punto di installazione, disegni strutturali almeno della porzione di edificio interessata (in virtù delle opere civili a carico della committente, se necessarie all’installazione); 2) Si richiede di confermare la presenza delle seguenti utilities in loco: energia elettrica (esplicitando la tipologia di connessione), aria compressa (esplicitando tipologia di connessione, portata e qualità); 3) Si richiede di confermare la richiesta di una mousehole nella camera di lavoro. In caso positivo, si richiede di esplicitare se debba essere orientata verso l’esterno oppure orientata verso la camera di trasferimento; 4) Si richiede di esplicitare le dimensioni della termosaldatrice; 5) S richiede di confermare se i tempi di consegna siano tassativamente di 120 giorni oppure se trattasi di refuso. Le tempistiche indicate, infatti, risultano essere troppo strette rispetto a quelle utili allo sviluppo dell’apparecchiatura richiesta a capitolato secondo le condizioni medie di mercato; 6) Si richiede se sia applicabile l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023. In caso positivo, si richiede di indicare le modalità mediante la quale l’operatore economico aggiudicatario potrà avanzare richiesta di anticipazione; 7) Si richiede di confermare che la quotazione richiesta per il contratto manutentivo full-risk, per la durata di 8 anni, sia da ritenersi esclusa dalla base d’asta per l’isolatore. Si richiede altresì di chiarire se la durata di 8 anni decorra dal collaudo positivo oppure a partire dal termine dei 12 mesi di garanzia inclusi con l’acquisto dell’apparecchiatura; 8) All’art. 3.3 del disciplinare di gara, oltre alle modifiche art. 120 c. 1 lett. a), viene prevista l’opzione del quinto non inclusa poi nella tabella 1 riepilogativa dell’importo complessivo. Si richiede gentilmente di confermare che l’unica opzione prevista sia di 100.000,00€ secondo quanto disposto dall’articolo richiamato. Si richiede altresì di dettagliare le potenziali casistiche rientranti nell’opzione prevista “in caso di aumenti dei fabbisogni da parte dell’Azienda Committente e in caso di adesione da parte di altre Aziende Sanitarie dell’Area Vasta”, considerando che l’importo del singolo isolatore non verrebbe compensato dall’opzione stessa. Grazie, un saluto cordiale

Risposta : 1) Queste informazioni sono state rese disponibili durante il sopralluogo obbligatorio

2) Queste informazioni sono state rese disponibili durante il sopralluogo obbligatorio. Non ci sono linee di aria compressa.
3) Si conferma come da sopralluogo
4) Circa 40/50 cm
5) SI confermano i tempi di consegna richiesti in gara
6) In materia si applicano le disposizione di cui all'articolo 125 del D.Lgs e dell'Allagato II.14 dallo stesso richiamato
7) Si conferma la prima parte; per la seconda si devono seguire le indicazioni fornite sull'offerta economica
8) L'unica opzione prevista è quella indicata nella documentazione di gara per eventuali possibili accessori.

Chiarimento PI440459-24

Ultimo aggiornamento: 05/11/2024 12:08

Domanda : Richiesta di chiarimento Nr 1 Egregi Signori, per potere analizzare tutta la documentazione nella sua completezza, vi chiediamo gentilmente se è possibile accordarci questi nuovi termini: Termine Richiesta Quesiti 14/11/2024 ore 16:00:00 Presentare le offerte entro il 28/11/2024 ore 16:00:00 Ringraziando in anticipo per la Vs. cortese risposta non appena possibile, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Risposta : Spett.le Ditta,

siamo spiacenti ma non vi sono i presupposti di legge per concedere la proroga dei termini.
Cordiali saluti

Ultimo aggiornamento: 30-08-2025, 01:39