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Dati del bando

S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI ZUGLIANO - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI ZUGLIANO.
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto654.134,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/11/2024
Termine richiesta chiarimenti09/12/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte16/12/2024 09:00
Apertura busta amministrativa16/12/2024 11:00
Data chiusura procedura05/02/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1COMUNE DI ZUGLIANO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

CIG: B440336137

Chiarimenti

Chiarimento PI498224-24

Ultimo aggiornamento: 11/12/2024 13:14

Domanda : Gentili, con la presente si chiedere cortesemente: - di confermare che trattasi di refuso l’importo riportato nel PEF di € 1.000,00 per ciascun anno di vigenza del contratto, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dato che l’art. 4.2 del Disciplinare li definisce pari a zero. Pertanto, si chiede conferma che la base d’asta corretta sia da considerarsi pari a €/pasto 5,30 ovvero € 290.276,00 complessivi. - di confermare che trattasi di refuso la richiesta di inserimento in offerta tecnica del piano trasporti richiesto all'art. 15 del CSA, considerando il fatto che non è presente un criterio di valutazione specifico; diversamente, si chiede di precisare in quale punto dell’offerta tecnica inserirlo. - di confermare che trattasi di refuso la richiesta di inserimento in offerta tecnica il marchio dei prodotti di pulizia utilizzati richiesto all'art. 8 del CSA, considerando il fatto che non è presente un criterio di valutazione specifico; diversamente, si chiede di precisare in quale punto dell’offerta tecnica inserirlo. - di confermare che trattasi di refuso la richiesta di inserimento in offerta tecnica del centro cottura di emergenza richiesto all'art. 3 del CSA, considerando il fatto che non è presente un criterio di valutazione specifico; diversamente, si chiede di precisare in quale punto dell’offerta tecnica inserirlo. Grazie

Risposta :

In relazione ai quesiti presentati, si precisa quanto segue:

- si conferma che la base d'asta e il valore della concessione corrispondono agli importi indicati in Disciplinare di gara. Quanto riportato nel PEF rappresenta la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Come previsto dall'art. 4.2 del Disciplinare invece, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, sono pari a 0,00;

- relativamente a quanto richiesto agli articoli 3, 15 e 8 del CSA citati, trattasi di requisiti di esecuzione del contratto che non necessitano di inserimento nell'offerta tecnica.

Distinti saluti,

il R.U.P.

Chiarimento PI489342-24

Ultimo aggiornamento: 09/12/2024 15:01

Domanda : Gentili, in considerazione del fatto che le "Linee Guida per la Ristorazione Scolastica della Regione Veneto" dettano come time-limit le due ore tra fine cottura e somministrazione, ai fini del principio del favor partecipationis, si chiede conferma che il centro cottura di emergenza di cui all’art. 3 del CSA debba avere le medesime caratteristiche del centro cottura principale in termini di disponibilità e autorizzazioni, e non anche in termini di distanza chilometrica dalle sedi di servizio, trattandosi appunto di un centro utilizzato per le sole emergenze. Grazie

Risposta :

In relazione al quesito presentato, si conferma che il centro cottura di emergenza di cui all’art. 3 del Capitolato deve avere le medesime caratteristiche del centro cottura principale in termini di disponibilità e autorizzazioni, e non anche in termini di distanza chilometrica dalle sedi di servizio/somministrazione. Deve comunque essere garantita la conformità alle linee di indirizzo regionali, che prevedono che tra fine cottura delle pietanze e inizio della somministrazione non devono trascorrere più di due ore.

Distinti saluti,
il R.U.P.

Chiarimento PI482682-24

Ultimo aggiornamento: 06/12/2024 11:49

Domanda : Buongiorno, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: - In riferimento all’art. 3 del CSA si chiede di confermare che sarà ritenuto titolo giuridico idoneo la disponibilità di un centro di cottura di proprietà di un ente terzo concesso in comodato d’uso all’operatore economico in qualità di concessionario del servizio di refezione per una durata coerente a quella del servizio oggetto di gara; - Si chiede conferma che le seguenti certificazioni possano essere considerate valide ai fini dell'attribuzione dei punteggi per il criterio di valutazione nr.1 Certificazioni : - ISO 14001 - ISO 22005 - ISO 22000 - EMAS - ISO 45001 Tale chiarimento si rende necessario poiché alla base di tutte le certificazioni aziendali menzionate vige il principio della sostenibilità ambientale nei processi di gestione anche se non direttamente menzionate. In caso contrario si chiede un elenco di tutte le certificazioni utili al raggiungimento dei punteggi per il criterio n.1. In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.

Risposta :

In riferimento ai quesiti pervenuti, si precisa quanto segue:
- Si conferma che sarà ritenuto titolo giuridico idoneo la disponibilità di un centro di cottura di proprietà di un ente terzo concesso in comodato d’uso all’operatore economico in qualità di concessionario del servizio di refezione per una durata coerente a quella del servizio oggetto di gara, con la precisazione che l'art.3 fa riferimento al bene immobile 'centro cottura' e va letto in combinato disposto con gli articoli n.1 e n. 21 del capitolato speciale di appalto, oltre che con l'art. 8. "CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE" del disciplinare di gara;

- Sono considerate valide certificazioni ISO relative alla “Sostenibilità ambientale” e alla “Sicurezza ambientale” ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio di valutazione n.1, le norme tecniche della serie ISO 140001 e tutte quelle indicate nel sito ufficiale dell'International Organisation for Standardisation relative al settore 'environmental sustainability', coerenti e pertinenti rispetto all'oggetto della concessione ( Link al sito ISO: https://www.iso.org/fr/secteurs/environnement). E' inoltre considerata valida la certificazione/registrazione EMAS, equipollente alla certificazione ISO 14001 per consolidata giurisprudenza. Pertanto, le certificazioni ISO 22005, ISO 22000 e ISO 45001 non rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio di valutazione n. 1 della tabella prevista al punto 11.1 del Disciplinare di gara.

Distinti saluti.
Il R.U.P.

Ultimo aggiornamento: 10-04-2025, 09:58