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Dati del bando

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei servizi sociali e socio sanitari
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto967.447,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/12/2024
Termine richiesta chiarimenti08/01/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte20/01/2025 13:00
Apertura busta amministrativa21/01/2025 11:00
Data chiusura procedura04/04/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Papotti Barbara

telefono: 0592032875

Migliozzi Daniela Maria Adriana

telefono: 0592032400

Toselli Monica

telefono: 0592032811

De Angelis Francesco

telefono: 0592032622

Tomasello Giada

telefono: 0592032411

Pubblicazioni

Esito di gara
(140.61 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei servizi sociali e socio sanitari

CIG: B49FE74033
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI020128-25

Ultimo aggiornamento: 16/01/2025 17:50

Domanda : Il margine d'agenzia/mark-up come viene calcolato?

Risposta :

Fermo restando che il ribasso percentuale debba essere effettuato sul margine d'agenzia (mark-up) posto a base di gara pari ad € 1,00, il margine d'agenzia viene calcolato per ogni ora effettivamente lavorata dal lavoratore somministrato, sia ordinaria che straordinaria, così come indicato nel capitolato speciale all'art. 4, 4.2) pag 7.


Chiarimento PI005830-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 13:34

Domanda : Spett.le S.A. si chiede di specificare perchè il contributo aggiuntivo indicato nella tabella è pari ad 1,40% quando in base alla legge Fornero l'aumento contributivo è pari ad 0,50% per ogni rinnovo. Distinti saluti

Risposta :

Si precisa che il costo orario del lavoro indicato nelle tabelle dell'Allegato B) del Capitolato, prevede, per i contratti con carattere non sostitutivo, solo il contributo aggiuntivo del 1,40% (L. 92 del 28/06/2012), mentre la voce aggiuntiva ASPI verrà applicata solo in caso di rinnovi contrattuali nella misura dello 0,50% a rinnovo (L. 96 del 9/08/2018).

Chiarimento PI005876-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 13:33

Domanda : Spett.le SA In riferimento al costo del lavoro senza rateo ferie, si comunica che dovendo applicare obbligatoriamente anche il ccnl delle agenzie per il lavoro, in corrispondenza dell’art. 30 viene indicato che i ratei di ferie ed ex festività devono essere riconosciuti anche per contratti inferiori ai 15 giorni. Pertanto, dovendo obbligatoriamente riconoscere al lavoratore quanto dovuto per legge, si chiede conferma che il margine offerto dovrà essere applicato sull’effettivo costo del lavoro, non potendo coprire con il margine voci di costo

Risposta :

A seguito dei quesiti pervenuti in materia di maturazione dei ratei ferie e dell’approfondimento del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro, si conferma l’applicazione del relativo articolo 30 comma 7) lettera B e pertanto a tutti i lavoratori somministrati si applicheranno le “Tabelle costi orari con rateo ferie” di cui all’ALLEGATO B) del Capitolato speciale, a prescindere dalla durata della missione.

Chiarimento PI005809-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 13:26

Domanda : Spett.le S.A. in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede di meglio indicare l’importo della polizza fideiussoria in quanto stante l’applicazione del 2% sull’importo globale stimato il valore sarebbe pari a 19.348,94 e non come indicato negli atti di gara pari ad euro 19.477,09. Inoltre, si chiede conferma, essendo in possesso delle ulteriori certificazioni previste dal codice, si chiede se fosse possibile ridurre la polizza fideiussoria dell’ulteriore 20% cumulabile con il 30%per il possesso dell’ISO 9000. 2) In merito alla presenza della clausola sociale si chiede di indicare l’APL che attualmente li somministra e il relativo margine applicato; 3) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento, sorveglianza sanitaria e accertamenti sanitari preventivi così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008. 4) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato. 5) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 6) si chiede conferma che il ribasso percentuale, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie / permessi ed ex festività il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 7) Nell’eventualità si dovessero inserire personale con carattere non sostitutivo si chiede che nel costo del lavoro dovrà essere inserita la voce ASPI 8) Non potendo essere coperta dal margine di agenzia, si chiede di considerare nelle voci del costo del lavoro la voce ebitemp. 9) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo. 10) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 11) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 12) Si chiede conferma che le figure interessate dalla clausola sociale siano già in possesso del corso di formazione e relativi attestati 13) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 14) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito. 15) Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 16) In relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente; In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti 17) Si chiede di specificare il numero di cifre decimali da considerare per il ribasso percentuale dopo la virgola. 18) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

Risposta : 1. Si conferma che l'importo corretto della garanzia provvisoria è pari ad € 19.348,94 corrispondente al 2% del valore complessivo dell'appalto. È possibile applicare le sole riduzioni indicate nel Disciplinare di gara al paragrafo 10 (ossia 30% per il possesso dell’ISO 9000 o il 50% se PMI)


2. Si fornisce il nominativo dell'attuale Agenzia, che è la ditta ORIENTA S.P.A., con sede legale in Roma.

3. Come da normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro inerenti la somministrazione di lavoro, richiamata nell'art. 14 del Capitolato speciale, si conferma che saranno a carico dell'Agenzia aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria. All'Agenzia aggiudicataria viene richiesto solo di accertare l'idoneità psico-fisica dell'operatore da somministrare, volta a verificare l'idoneità alle mansioni richieste dall'utilizzatore.

4. Il dato non è disponibile nella banca dati dell'Ente utilizzatore.

5. Si specifica che, come previsto dal capitolato speciale all’art. 4, in particolare al punto 4.2) “MARGINE D'AGENZIA ORARIO”, le ore di assenza sono a carico dell’agenzia e non vengono rimborsate a parte.

6. Si richiama quanto indicato all'art. 17 “Offerta economica” del disciplinare di gara, dove si esplicita che il ribasso percentuale viene richiesto sull'importo a base di gara costituito dal margine d'agenzia (mark-up) pari ad € 1,00

7. Si precisa che il costo orario del lavoro indicato nelle tabelle dell'Allegato B) del Capitolato, prevede, per i contratti con carattere non sostitutivo, solo il contributo aggiuntivo del 1,40% (L. 92 del 28/06/2012), mentre la voce aggiuntiva ASPI verrà applicata solo in caso di rinnovi contrattuali nella misura dello 0,50% a rinnovo (L. 96 del 9/08/2018).

8. Il contributi Ebitemp non rientra tra gli oneri a carico dell’Ente utilizzatore.

9. Se i giorni relativi alle festività nazionali ricadono nel periodo di missione, le ore relative, se non lavorate, devono essere fatturate alla tariffa del costo orario ordinario come da ALLEGATO B) del Capitolato speciale, se invece lavorate saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL comparto relativo al personale Funzioni Locali.

10. Il rateo ferie maturato e/o goduto è ricompreso nel costo orario ordinario indicato nell’allegato B del Capitolato “tabelle costi orari con rateo ferie” e pertanto non deve essere rifatturato. Per quanto riguarda, invece, i permessi retribuiti goduti, si rimanda a quanto specificato nel capitolato all’art. 4) punto 2.

11. Non sono previste spese di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Con riferimento alla stipula del contratto, la stima delle spese contrattuali è di circa euro 3.000,00.

12. Si conferma

13. La stipula del contratto, così come previsto dall'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, avverrà in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, come indicato al paragrafo 24 del Disciplinare di gara, e pertanto non è prevista la sottoscrizione del contratto a distanza.

14. Richiamando l'articolo 33 “Obblighi concernenti il trattamento dei dati personali” del Capitolato speciale, si esplicita che instaurandosi tra le parti una relazione di Titolare-titolare, entrambe saranno responsabili per la gestione del trattamento dei dati di propria spettanza.

15. Si riporta quanto indicato all'art. 26 del capitolato speciale, ultimo capoverso:“In tutti i casi di recesso dal contratto d'appalto, viene riconosciuto il diritto dei lavoratori somministrati a portare a termine i contratti individuali, sottoscritti, fino alla loro naturale scadenza, con onere a carico dell'Amministrazione di rimborsare all'Agenzia l'integrale trattamento economico dei medesimi lavoratori, per le prestazioni effettivamente rese. “

Lo stesso trattamento è previsto anche in caso di risoluzione anticipata dal contratto d'appalto.

16. Si riporta quanto indicato all'art. 25 del capitolato speciale, ultimo capoverso:In caso di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, viene riconosciuto il diritto dei lavoratori somministrati a portare a termine i contratti individuali, sottoscritti, fino alla loro naturale scadenza, con onere a carico dell'Amministrazione utilizzatrice di rimborsare all'Agenzia appaltatrice l'integrale trattamento economico dei medesimi lavoratori, per le prestazioni effettivamente rese.”

17. Come indicato nel disciplinare di gara all'articolo 17) verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

18. Si conferma che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007, pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore, per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C. nei confronti del quale il Comune può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto l'Ente può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo di poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.”

Chiarimento PI004709-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 13:13

Domanda : Spett.le Comune di Modena, riportiamo i seguenti chiarimenti: 1. capitolato di gara. art. 5.6. Art. 14. Per quanto attiene le visite preassuntive così come la formazione preventiva sulla sicurezza nei lughi di lavoro (art. 14.1), occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che, prer quanto riguarda le visite mediche, può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. 2. capitolato di gara. art. 6 e 14. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: a. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; b. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; c. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; d. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 3. capitolato di gara. art. 6. Punto 7 art. Art. 9 Punto p - Art. 10 Art. 12. Si chiede di confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. 3.1. Punto 19-21. Si evidenzia che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si invita pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora codesta Amministrazione dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità da parte della stessa a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari. Si invita, inoltre, a specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati. 3.2. Punto 22. Si chiede di precisare che il controllo del rispetto del codice di condotta attenga al solo personale di staff atteso che per i somministrati, il potere direttivo e di controllo è in capo all'ente ex art. 30 D lgs 81.2015. 4. capitolato di gara. art. 23. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). 5. capitolato di gara. art. 24. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia Cordiali Saluti

Risposta :

1. Come da normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro inerenti la somministrazione di lavoro, richiamata nell'art. 14 del Capitolato speciale, si conferma che saranno a carico dell'Agenzia aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria. All'Agenzia aggiudicataria viene richiesto solo di accertare l'idoneità psico-fisica dell'operatore da somministrare, volta a verificare l'idoneità alle mansioni richieste dall'utilizzatore.

2. Si conferma, che come previsto da normativa vigente, le informazioni e la formazione sulla salute e sicurezza connessi all'attività produttiva è in capo all'Agenzia solo sui rischi generali, mentre l'informazione, la formazione e l'addestramento sui rischi specifici rimane a carico dell'utilizzatore.

3. Si conferma

3.1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 4 del Codice di condotta per le APL, adottato con Provvedimento del 11 gennaio 2024 dal GPDP, richiamato all'art. 33 del Capitolato speciale, il Comune di Modena e l’Agenzia di somministrazione devono intendersi quali autonomi Titolari del trattamento e pertanto non è necessario provvedere ad una nomina a Responsabile del trattamento a favore della Agenzia. Inoltre si richiamata il seguente articolo del suindicato Codice di condotta:“5.4) Le APL, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2 octies del Codice privacy possono trattare Dati giudiziari, come per esempio nel caso di adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2 del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39 di raccolta del certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.Da tale passaggio si evince che la condizione legittimante il trattamento dei dati giudiziari di cui all’articolo 2 octies, comma 3, lett. a) del Codice privacy, sia applicabile anche all’APL che sarebbero dunque legittimate a trattare tali dati per finalità nell’ambito del rapporto di lavoro.

3.2 Si conferma quanto scritto nel quesito.


4. Si conferma che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007, pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore, per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C. nei confronti del quale il Comune può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto l'Ente può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo di poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.”

5. La gestione delle penali avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.


Chiarimento PI003831-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 13:04

Domanda : Buongiorno in riferimento alla garanzia provvisoria (art. 10 disciplinare) l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 19.477,09. In realtà se calcoliamo il 2% sul valore complessivo l'importo da garantire è pari a € 19.348,94. Si richiede precisazione sull'importo.

Risposta :

Si conferma che l'importo corretto della garanzia provvisoria è pari ad € 19.348,94 corrispondente al 2% del valore complessivo dell’appalto.


Chiarimento PI526985-24

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 13:03

Domanda : In relazione a quanto previsto nell'art. 4.1 del capitolato secondo cui il rateo ferie si matura solo in caso di incarico continuativo di almeno 16 giorni, siamo a segnalare che ai lavoratori somministrati, in quanto tali, si applica il CCNL delle Agenzie per il Lavoro relativamente alla modalità di maturazione delle ferie di cui all'art. 30; dunque, la maturazione delle ferie, sebbene avvenga nella misura prevista dal contratto dell'ente utilizzatore, viene calcolata proporzionalmente alle ore lavorate e dovute, anche in caso di missione inferiore ai 16 giorni. Chiediamo pertanto conferma che il rateo ferie possa essere proporzionalmente sempre inserito all'interno del costo orario base.

Risposta :

A seguito dei quesiti pervenuti in materia di maturazione dei ratei ferie e dell’approfondimento del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro, si conferma l’applicazione del relativo articolo 30 comma 7) lettera B e pertanto a tutti i lavoratori somministrati si applicheranno le “Tabelle costi orari con rateo ferie” di cui all’ALLEGATO B) del Capitolato speciale, a prescindere dalla durata della missione.


Chiarimento PI522446-24

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 12:56

Domanda : In relazione alla procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti: 1. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia) 2. In considerazione del fatto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate alla tariffa dell’ora ordinaria. 3. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia 4. Si chiede conferma che la formula di calcolo del punteggio dell’offerta economica sia ??=???????? * (????????/??????????????)^??

Risposta :

1. Il rateo ferie maturato e/o goduto è ricompreso nel costo orario ordinario indicato nell’allegato B del Capitolato “tabelle costi orari con rateo ferie” e pertanto non deve essere rifatturato. Per quanto riguarda, invece, i permessi retribuiti goduti, si rimanda a quanto specificato nel capitolato all’art. 4) punto 2.


2. Si conferma e si rinvia alla risposta al quesito 2.2


3. Si specifica che, come previsto dal capitolato speciale all’art. 4, in particolare al punto 4.2) “MARGINE D'AGENZIA ORARIO”, le ore di assenza sono a carico dell’agenzia e non vengono rimborsate a parte.


4. Il quesito non risulta leggibile e si conferma comunque la formula indicata nel disciplinare di gara all'articolo 18.3.




Chiarimento PI522410-24

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 12:49

Domanda : 1. Relativamente al tema della maturazione delle ferie legato ad una determinata anzianità contrattuale da voi indicato in Capitolato, si segnala che la maturazione delle ferie dei lavoratori somministrati è normato dal CCNL di categoria all’art.30, che non prevede alcuna anzianità contrattuale minima per la maturazione delle stesse 2. Si chiede inoltre conferma che le gg relative alle festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di contratto saranno rifatturate alla tariffa delle ore ordinarie.

Risposta :

1. Si rinvia alla risposta al quesito 1) punto 1.

2. Se i giorni relativi alle festività nazionali ricadono nel periodo di missione, le ore relative, se non lavorate, devono essere fatturate alla tariffa del costo orario ordinario come da ALLEGATO B) del Capitolato speciale, se invece lavorate saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL comparto relativo al personale Funzioni Locali.

Chiarimento PI500114-24

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 12:45

Domanda : Si chiede gentilmente il seguente chiarimento: 1. Il Capitolato Speciale della gara in oggetto prevede a pagina 40 la seguente nota: "Per quanto riguarda le tabelle dei costi orari con rateo ferie, si specifica che queste si applicano per i contratti di somministrazioni di durata superiore ai 15 giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 38 comma 7 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, le ferie si maturano solo in caso di incarico continuativo (compresi i riposi) di almeno 16 giorni." ALLEGATO B Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai costi orari con e senza rateo ferie, delle seguenti due tipologie di figure di lavoratori somministrati oggetto dell’appalto -operatori socio sanitari OSS categoria “Categoria Area Operatori Esperti” -Assistenti Sociali AS “Categoria Area Funzionari” con la seguente specifica: -il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Funzioni Locali è pari a 156 -il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Funzioni Locali è pari a 1872 Per quanto riguarda le tabelle dei costi orario con rateo ferie, si specifica che queste si applicano per il contratti di somministrazione di durata superiore ai 15 giorni in quanto, ai sensi dell’art. 38 comma 7 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, le ferie si maturano solo in caso di incarico continuativo (compresi i riposi) di almeno 16 giorni. La scrivente, pur conoscendo quanto riportato dall'articolo 38 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, desidera comunicare che trattandosi di impiego di lavoratori somministrati" dovrà essere necessariamente applicato quanto invece previsto dall'art. 30, comma 7, lettera B del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro) in termini di maturazione e accantonamento dei ratei. La retribuzione dei lavoratori deve infatti venir liquidata sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno in quanto i lavoratori in somministrazione maturano le ferie, le riduzioni di orario di lavoro in base alle ore retribuite (ossia quelle lavorate e quelle non lavorate ma retribuite, in virtù di legge o di contratto) e il ccnl dell'azienda utilizzatrice stabilisce la quantità di ferie, permessi e/o riduzione dell’orario di lavoro ("ore annue spettanti"),così come specificato dall'art. 30, comma 7, lettera B già richiamato del CCNL delle Agenzie) secondo la seguente formula: Ore annue spettanti ————————————— x (ore lavorate + ore dovute) Divisore Orario Mensile x 12 Inoltre a supporto e conferma di quanto sopra riportato, lo stesso comma 7 prevede espressamente che, come condizione globalmente più favorevole, la maturazione dei ratei avviene comunque qualsiasi sia la durata della missione. 2. A titolo collaborativo, qualora si voglia comunque differenziare la tipologia di somministrazione, soprattutto in termini di sostituzione, si evidenzia che, qualora si possano prevedere somministrazioni tassativamente inferiori ai 15 giorni di calendario, il CCNL delle Agenzie di Somministrazione prevede il mancato accantonamento della quota di TFR (Art. 30, comma 9).

Risposta :

1. A seguito dei quesiti pervenuti in materia di maturazione dei ratei ferie e dell’approfondimento del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro, si conferma l’applicazione del relativo articolo 30 comma 7) lettera B e pertanto a tutti i lavoratori somministrati si applicheranno le “Tabelle costi orari con rateo ferie” di cui all’ALLEGATO B) del Capitolato speciale, a prescindere dalla durata della missione.

2. L'amministrazione comunale si riserva di valutare se differenziare la tipologia di somministrazione per le missioni inferiori ai 15 giorni, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, direttamente con l’Agenzia aggiudicatrice, al fine di definire una gestione efficiente per entrambe le parti.


Ultimo aggiornamento: 29-08-2025, 08:51