Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE MONTONE SP 27BIS BRALDO AL KM 2+350 - 1° STRALCIO
Ente appaltantePROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto5.970.826,98 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/12/2024
Termine richiesta chiarimenti13/01/2025 10:00
Termine presentazione delle offerte31/01/2025 10:00
Apertura busta amministrativa05/02/2025 10:00
Data chiusura procedura28/08/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Luchetti Barbara

telefono: 0543714311

Maredi Mauro

telefono: 0543714395

Hafi Alemani Soufian

telefono: 0543714217

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE MONTONE SP 27BIS BRALDO AL KM 2+350 - 1° STRALCIO

CIG: B4B74E5FE1

Chiarimenti

Chiarimento PI023654-25

Ultimo aggiornamento: 20/01/2025 13:46

Domanda : Pagamento contributo ANAC - Errore piattaforma al momento del versamento

Risposta : Buongiorno,


a seguito di segnalazione risulterebbero problemi al momento del pagamento del contributo ANAC dovuto per la partecipazione alla procedura di gara. In particolare, la piattaforma di ANAC restituisce un errore di sistema. Dopo aver consultato il call center di ANAC, si invitano gli operatori economici a riprovare nel tentativo di pagamento. Laddove permanessero errori e/o problemi di versamento chiediamo di segnalarli così da chiedere il supporto del call center ANAC. Nel caso in cui per problemi di carattere tecnico la piattaforma non consentisse di provvedere al pagamento, si ritiene di poter assolvere a tale adempimento mediante versamento sul C/C indicato da ANAC per analoghi problematiche. Di seguito il link con le istruzioni ed informazioni del caso.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore necessità ai contatti telefonici e/o email indicati nel disciplinare di gara.

Chiarimento PI007393-25

Ultimo aggiornamento: 15/01/2025 16:24

Domanda : Buongiorno, con la presente per porvi il seguente quesito: Relativamente alla “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” allegato D.13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, a pag. 4 è riportato “L’offerta tecnica presentata a mezzo di distinte relazioni per i tre criteri, dovrà essere contenuta in un documento costituito, per ogni criterio da […] • descrizione dettagliata del contenuto dell’offerta migliorativa, per un massimo di n. 6 facciate A4 compresi eventuali schemi grafici, particolari costruttivi e schede tecniche” si chiede di apportare una modifica/integrazione ai contenuti dell’offerta migliorativa aumentandone le facciate (attualmente 6) o inserendo un allegato integrativo che contenga gli schemi, particolari costruttivi e schede tecniche. Anche in virtù del fatto che tutta la documentazione richiesta al Criterio C pag. 9 “Le caratteristiche migliorative dovranno essere documentate attraverso schede tecniche comparative e tramite una o più relazioni tecniche esplicative”, non potrà mai rientrare nei limiti imposti (attualmente 6 facciate). Si chiede inoltre di specificare se la redazione del computo metrico richiesta al Criterio C (pag. 10 “allegando un computo metrico non estimativo andando a formare una lavorazione a corpo sostitutiva a quella prevista da progetto”) debba riguardare le sole voci migliorative/sostitutive o la riedizione dell’intero computo". In attesa Saluti e Cordialità.

Risposta :

Buongiorno, si conferma l'impostazione indicata nell'elaborato "D.13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA" per cui il numero di 6 facciate per la relazione descrittiva di ogni criterio costituisce un limite funzionale sia alla rappresentazione sintetica delle proposte che alla necessità della commissione di gara di condurre adeguatamente il relativo esame. Per quanto riguarda il computo il proponente potrà presentare esclusivamente miglioramenti/sostituzioni e non quindi l'elaborazione dell'intero computo metrico di progetto

Chiarimento PI522615-24

Ultimo aggiornamento: 09/01/2025 12:28

Domanda : In riferimento all’elaborato D.13 CRITERI DI VALUTAZIOPNE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, al Criterio C Migliorie delle finiture si cita: “proposta di miglioramento della vulnerabilità rispetto gli agenti meteorici delle opere strutturali in corten del ponte, e che eventualmente possano minimizzare il potenziale inquinamento ambientale (non saranno considerate le proposte di materiali alternativi al corten).”. Si chiede cortesemente di specificare che cosa si intenda con l’espressione “non saranno considerate le proposte di materiali alternativi al corten”, ovvero come aspetto estetico o come materiale di base? Grazie Cordialmente

Risposta : Buongiorno,


con riferimento al quesito proposto si fornisce la seguente risposta:

Relativamente alla prescrizione "...non saranno considerate le proposte di materiali alternativi al corten.." contenuta nell'elaborato D.13 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, ogni proposta di miglioramento riferita al criterio "C" dovrà necessariamente riferirsi a soluzioni tecnologiche da applicare al materiale "cor-ten" previsto nel progetto. Eventuali proposte che prevedano la sostituzione del materiale cor-ten con altre tipologie non saranno considerate.

Cordiali saluti

Chiarimento PI007637-25

Ultimo aggiornamento: 09/01/2025 12:27

Domanda : Buongiorno, con riferimento alle riduzioni concesse dall'articolo 106 comma 8 del Codice e di quanto disposto dal disciplinare al capitolo 9 p.25 recita: - Riduzione 30%in caso di possesso certificazione UNI 9000 - Riduzione fino ad un massimo 20% in caso di una o più certificazioni: 45001 (5%) 14001 (5%) SA800 (5%) UNIPDR 125 (5%) Avendo tutte le certificazioni sopracitate, si chiede chiarimenti su come calcolarlo: - Importo garanzia provvisoria prevista (2%) € 119.416,54 - 1° riduzione (30%) da applicare al sopraindicato importo: € 83.591,58 - Per quanto riguarda invece l'ulteriore riduzione, come si procede? 1) Applicare riduzione del 20% sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (€ 66.873,26) 2) Oppure applicare singolarmente di volta in volta la riduzione del 5% per il possesso di ogni certificazione sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (€ 68.085,82) Grazie

Risposta :

Buongiorno

si richiama per correttezza quanto previsto dall'art. 106, comma 8, terzo e quarto periodo che prevedono "L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente". In seguito, dunque, all'applicazione della riduzione pari al 30 %, occorre applicarvi, di volta in volta, le singole riduzioni ulteriori, individuate nei documenti di gara, per un totale massimo del 20 %, ciascuna di importo pari al 5 %, risultandone all'incirca il seguente importo come calcolato, 68.085,86.

Si ricorda quanto previsto al quinti periodo: "Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti".

Cordiali saluti

Chiarimento PI007531-25

Ultimo aggiornamento: 09/01/2025 11:41

Domanda : Buongiorno, in merito al subappalto e alla dichiarazione presente nel dgue, la sottoscritta impresa chiede che percentuale inserire per la categoria os21 posseduta in V.

Risposta : Buongiorno,


qualora il concorrente risulti qualificato, come nell'esempio proposto, per la categoria di lavorazioni a qualificazione obbligatoria OS21, non dovendo dunque ricorrere a subappalto c.d. necessario per assenza di idonea qualificazione, è libero di indicare la percentuale e/o le attività che ritiene di subappaltare fino al 100 % delle lavorazioni di detta categoria, come indicato all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

Chiarimento PI004184-25

Ultimo aggiornamento: 07/01/2025 15:10

Domanda : Buon pomeriggio, in riferimento al Disciplinare di gara, si fa riferimento all' "Allegato n. 2 - DGUE" ma fra i documenti di gara non risulta essere disponibile. Chiediamo di poterlo ricevere. In attesa di un Vostro riscontro porgiamo, Cordiali saluti

Risposta : Buon pomeriggio,


l'allegato n. 2 - DGUE è stato predisposto elettronicamente tramite la piattaforma SATER. Pertanto, l'operatore economico può compilarlo tramite la piattaforma, scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente e ricaricarlo firmato su SATER.

Cordialmente

Chiarimento PI513242-24

Ultimo aggiornamento: 30/12/2024 10:51

Domanda : Buongiorno, con la presente per chiedervi conferma che l'impresa ausiliaria non debba compilare la domanda di partecipazione (All.1). Grazie

Risposta :

Buongiorno, si conferma che l'impresa ausiliaria non deve compilare la domanda di partecipazione (allegato 1). Si ricorda in tema di documentazione in caso di avvalimento quanto indicato nel disciplinare di gara, ovverosia:

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare debitamente sottoscritto [qualora il legale rappresentante dell’ausiliario non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 e art. 98, comma 3, lettere g), h) del Codice per i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l’allegato n. 3 al presente disciplinare sottoscritte digitalmente;
4. dichiarazioni integrative impegni ex artt. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023 rese tramite l’allegato n. 4 al presente disciplinare sottoscritte digitalmente;
5. dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato n. 5 al presente disciplinare, di cui all’art. 104 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliario con la quale quest’ultimo:
dichiara di rivestire nei confronti del concorrente il ruolo di impresa ausiliaria prestando ausilio con riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento;
si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
nel caso di avvalimento premiale, attesta di non ausiliare più di un concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
dichiara di essere consapevole delle verifiche che in corso di esecuzione saranno effettuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 9, del Codice;
6. contratto di avvalimento in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere in modo compiuto, esplicito ed esauriente, sensi dell’art. 26, comma 1 dell’allegato II.12 al Codice, l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico (mezzi, personale, know-how e tutti gli elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto ed ai requisiti per esso richiesti), la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
7. attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di avvalimento, mediante l'allegato 6 compilato e sottoscritto digitalmente.

Si approfitta del quesito proposto per precisare che non è necessario, ovviamente, indicare e/o allegare il PASSOE dell'impresa ausiliaria, come erroneamente indicato nel disciplinare. Si tratta di mero refuso relativo alle procedure svolte antecedentemente alle disposizioni in tema di digitalizzazione operative dal 1° gennaio 2024.

Cordialmente


Chiarimento PI509013-24

Ultimo aggiornamento: 30/12/2024 10:40

Domanda : Relativamente alla richiesta del computo metrico non estimativo di cui al secondo capoverso di pagina 10 dell’elaborato dei criteri di valutazione (rif. Criterio C migliorie delle finiture) siamo con la presente a chiedere se dovranno eventualmente essere indicate con segno negativo le quantità di voci previste a progetto e non più dovute in virtù delle migliorie proposte e se sarà poi sufficiente indicare il valore quantitativo totale di ogni singola nuova voce proposta che andrà poi a formare la lavorazione a corpo.

Risposta :

In ordine al quesito proposto si fornisce la seguente risposta:

Al citato secondo capoverso della pagina 10 elaborato "D.13 Criteri di valutazione dell'offerta migliorativa" è previsto che la proposta "... potrà contemplare soluzioni integrative a quelle progettuali che andranno descritte dettagliatamente in relazione allegando un computo metrico non estimativo (la cui lunghezza non è computata nei limiti previsti per la relazione) andando a formare una lavorazione a corpo sostitutiva a quella prevista da progetto"

Pertanto il computo metrico relativo alla proposta ed inerente le lavorazioni oggetto di miglioramento si ritiene necessario, per assicurare il più alto livello di comprensibilità, sia configurato attraverso totale o parziale sostituzione delle voci e quantità di progetto con nuove voci e quantità ritenute necessarie a definire il miglioramento, indicando in detrazione (segno negativo) le voci di progetto e le relative quantità escluse dall'esecuzione.

Cordialmente

Chiarimento PI502296-24

Ultimo aggiornamento: 13/12/2024 14:27

Domanda : BUONGIORNO, AVENDO NOI COME CATEGORIE OG3 IV-BIS E OS21 V POSSIAMO DICHIARARE SUBAPPALTO AL 100% PER LA CATEGORIA OS18A ESSENDO SPECIALISTICA? GRAZIE DISTINTI SALUTI

Risposta : Buongiorno, al paragrafo 6.3 del disciplinare (Requisiti di capacità tecnica) si è indicato il requisito di qualificazione SOA che il concorrente deve possedere qualora intenda subappaltare entrambe le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS18-A e OS21, ovverosia SOA in OG3 classifica V (con il beneficio del quinto). Nella diversa ipotesi prospettata nel quesito, ovverosia di subappalto di una sola delle categoria di qualificazione, specificatamente la categoria OS18-A, i cui lavori ammontano ad Euro 1.490.283,93, la qualificazione da possedere con riferimento alla categoria di lavorazioni prevalente OG3, i cui lavori ammontano ad Euro 2.475.958,18, è almeno un'attestazione SOA in OG3 classifica IVbis (con il beneficio del quinto). Pertanto, si risponde affermativamente al quesito proposto.


Cordiali saluti

Ultimo aggiornamento: 15-10-2025, 13:39