Domanda : Buongiorno, con la presente per chiedervi conferma che l'impresa ausiliaria non debba compilare la domanda di partecipazione (All.1). Grazie
Risposta :
Buongiorno, si conferma che l'impresa ausiliaria non deve compilare la domanda di partecipazione (allegato 1). Si ricorda in tema di documentazione in caso di avvalimento quanto indicato nel disciplinare di gara, ovverosia:
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare debitamente sottoscritto [qualora il legale rappresentante dell’ausiliario non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 e art. 98, comma 3, lettere g), h) del Codice per i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l’allegato n. 3 al presente disciplinare sottoscritte digitalmente;
4. dichiarazioni integrative impegni ex artt. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023 rese tramite l’allegato n. 4 al presente disciplinare sottoscritte digitalmente;
5. dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato n. 5 al presente disciplinare, di cui all’art. 104 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliario con la quale quest’ultimo:
• dichiara di rivestire nei confronti del concorrente il ruolo di impresa ausiliaria prestando ausilio con riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento;
• si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• nel caso di avvalimento premiale, attesta di non ausiliare più di un concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• dichiara di essere consapevole delle verifiche che in corso di esecuzione saranno effettuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 104, comma 9, del Codice;
6. contratto di avvalimento in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere in modo compiuto, esplicito ed esauriente, sensi dell’art. 26, comma 1 dell’allegato II.12 al Codice, l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico (mezzi, personale, know-how e tutti gli elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto ed ai requisiti per esso richiesti), la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
7. attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di avvalimento, mediante l'allegato 6 compilato e sottoscritto digitalmente.
Si approfitta del quesito proposto per precisare che non è necessario, ovviamente, indicare e/o allegare il PASSOE dell'impresa ausiliaria, come erroneamente indicato nel disciplinare. Si tratta di mero refuso relativo alle procedure svolte antecedentemente alle disposizioni in tema di digitalizzazione operative dal 1° gennaio 2024.
Cordialmente