Salta al contenuto

Dati del bando

Procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva (PE) dei lavori di ripristino del ponte crollato sulla S.P. 6 km 13 tra i Comuni di Budrio e Molinella (LOTTO 1) e per la verifica dei relativi progetti (LOTTO 2).
Ente appaltanteCITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto2.052.908,26 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/03/2025
Termine richiesta chiarimenti28/04/2025 23:59
Termine presentazione delle offerte12/05/2025 17:00
Apertura busta amministrativa13/05/2025 11:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rota Paola

telefono: 0516598303

Massari Giulia

telefono: 0516598358

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Redazione PFTE, relazione geologica, PE, PSC

CIG: B61D6D1B0D

Lotto 2Validazione PFTE e PE

CIG: B61D6D2BE0

Chiarimenti

Chiarimento PI198889-25

Ultimo aggiornamento: 06/05/2025 11:24

Domanda : Salve con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Con riferimento al documento "Parcella progettista PFTE PE CSP_s", relativa al lotto 1, si chiede conferma che le spese applicate al calcolo dei compensi sono pari al 10.27%, in accordo al DM 17/06/2016 e come riportato nella tabella riepilogativa a pag. 14. Questo valore non sembra essere applicato al calcolo riportato nelle tabelle "B3 - Determinazione dei corrispettivi". 2) Si chiede cortesemente di chiarire se le tavole grafiche di cui ai criteri 1.1 e 1.3 relativi al lotto 1 devono riportare la firma dei progettisti che presentano offerta, ossia dai legali rappresentanti delle società riunite in RTP, o dai progettisti che hanno redatto i progetti presentati nei suddetti criteri.

Risposta : Si articola la risposta riprendendo i punti del quesito:


1) Le spese sono pari all'importo indicato a pag. 8 del disciplinare di gara, nonché a pag. 14 della "Parcella progettista PFTE PE CSP_s". Tale importo corrisponde al 10% del corrispettivo (percentuale riportata, peraltro, in tutti i punti del citato documento "Parcella progettista PFTE PE CSP_s", ad eccezione della tabella riepilogativa, ove la percentuale contiene un refuso).

2) Le tavole grafiche menzionate devono essere sottoscritte dai progettisti che hanno redatto i progetti, nonché dal concorrente che le inserisce nell'offerta tecnica.

Chiarimento PI198036-25

Ultimo aggiornamento: 06/05/2025 10:45

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che, in armonia con quanto individuato all'art. 38 comma 2 dell’Allegato I.7 al Codice degli Appalti Pubblici, l'affidatario dovrà individuare in sede di offerta come coordinatore del gruppo di verifica il Direttore Tecnico della società, iscritto in visura camerale e qualificato come tale ai sensi dell'art. 3 del Decreto MIT n. 26 del 02/12/2016, e non un Responsabile Tecnico tipico dei soli Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della UNI 17020.

Risposta : Come riportato al par. 9.3 del disciplinare di gara, nel gruppo di lavoro del lotto 2 "deve essere indicato un direttore tecnico laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, sarà il direttore tecnico (laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale) a sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di verifica.
Si segnala, a margine, che l'art. 3 del D.M. 263/2016 è stato sostituito dall'art. 36 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, rubricato "Requisiti delle società di ingegneria".

Chiarimento PI201679-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 15:45

Domanda : Con riferimento al Criterio 1.2 – Lotto 1, si chiede se i servizi di progettazione costruttiva redatti per conto dell'impresa appaltatrice ed i servizi di verifica progetto possono essere inclusi nella lista di progetti ai fini del soddisfacimento del suddetto criterio.

Risposta : La risposta è negativa.

Chiarimento PI200539-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 15:44

Domanda : Chiediamo gentilmente se sia possibile considerare, oltre ai livelli di progettazione indicati, anche quello relativo all'esecuzione lavori i.e. Progetto Costruttivo o Progetto Esecutivo di Dettaglio o Assistenza all'impresa esecutrice per soddisfare il criterio 1.2 dell'Offerta Tecnica, "Numero di ponti sospesi e/o strallati".

Risposta : La risposta è negativa.

Chiarimento PI198778-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 15:41

Domanda : Con riferimento a quanto indicato a pag. 34 di 44 del Disciplinare di gara Lotto 2 - Criterio 1.2 si chiede di voler confermare che la specifica esperienza dei componenti il Gruppo di Lavoro nella verifica di progetti di nuove strade di categoria A) B) e C) del Codice della strada comprenda anche gli interventi di adeguamento viario e che pertanto siano esclusi unicamente gli interventi di adeguamento intersezioni, adeguamento rotatorie ed adeguamento ampliamenti.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI198894-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 15:28

Domanda : Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Si chiede conferma che in caso di partecipazione di una società estera nell'ambito di un RTP, la mandante estera non sia tenuta alla presentazione della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006. 2) Si chiede conferma che in caso di partecipazione di una società estera nell'ambito di un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, i Requisiti di capacità tecnica e professionale per il lotto 1 possono essere dimostrati da parte della società estera mediante la presentazione di attestazioni di buona esecuzione tradotte in italiano riportante i servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o di fattibilità tecnico-economica, quest'ultimo ai sensi del D.Lgs. 36/2023, inerenti a opere riconducibili e assimilabili alle categorie e ID di cui al D.Lgs. 50/2016. 3) Si segnala che nel portale Intercenter è riportato un valore a base d'asta pari a euro 446.501,00 per la formulazione del ribasso dell'offerta economica del Lotto 1 mentre nel Disciplinare si riporta che il ribasso dovrà essere espresso sul 35% dei corrispettivi e delle spese posti a base di gara (Lotto 1: euro 429.327,89 (35% di euro 1.226.651,10)). Si chiede pertanto di chiarire se trattasi di un refuso oppure di specificare l'origine e il calcolo di tale importo.

Risposta : Si articola la risposta riprendendo i punti del quesito:


1) Si conferma. Tuttavia, se la società estera ha una sede in Italia, questa è soggetta alla normativa italiana, ivi incluso il D.Lgs. n. 98/2006.

2) Si conferma. La traduzione in lingua italiana deve essere giurata; la mancanza di traduzione giurata, comunque, non integra causa di esclusione, traducendosi in una irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio.

3) L'importo a base d'asta è comprensivo degli oneri previdenziali al 4%. Pertanto, ad euro 429.327,89 sono stati aggiunti euro 17.173,12, per un totale di euro 446.501,00.

Chiarimento PI191188-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 11:33

Domanda : 1) Si chiede di confermare che i professionisti indicati nel Gruppo di lavoro possano essere in numero maggiore rispetto a quelli indicati come minimi, data anche la possibilità fornita di differenziare i professionisti tra quelli indicati al crit 1.1. e 1.3. 2) Relativamente al criterio 1.2 si chiede di confermare che possano essere indicati anche progetti iniziati anteriormente rispetto ai 10 anni antecedenti la pubblicazione ma ultimati nei 10 anni antecedenti. 3) Relativamente al criterio 1.2 si chiede di specificare se per "10 anni antecedenti" si intendano i 10 anni fiscali antecedenti la data di pubblicazione (ovvero 2014-2024) o 120 mesi antecedenti la data di pubblicazione: ovvero 21/03/2015 - 21/03/2025. 4) Si chiede di confermare che i CV dei professionisti di cui al 9.3. "Requisiti del gruppo di lavoro" vadano inseriti all'interno della Busta Amministrativa e quindi non siano soggetti a valutazione premiale se non per quanto inserito nella busta tecnica all'interno dei vari criteri.

Risposta : Si articola la risposta riprendendo i punti del quesito:


1) Si conferma.

2) Ai fini della valutazione del criterio 1.2 del lotto 1, il concorrente può far riferimento ad incarichi di progettazione ricevuti prima dei 10 anni a condizione che possa dimostrare che l’incarico di progettazione si è concluso, con l'approvazione dei progetti da parte del committente, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando.

3) Relativamente al criterio 1.2 del lotto 1, il disciplinare di gara così dispone: "Ai fini della valutazione del criterio 1.2 Numero di ponti sospesi e/o strallati progettati, il concorrente dovrà indicare l'elenco dei ponti sospesi e/o strallati progettati dai componenti del gruppo di lavoro di cui al par. 9.3, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando".
Pertanto, gli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando non possono essere intesi come anni fiscali.

4) Si rinvia al Chiarimento PI171758-25.

Chiarimento PI187627-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 10:09

Domanda : Requisiti del gruppo di lavoro art. 9.3 del Disciplinare di gara: Nel disciplinare viene richiesto che ogni componente del Gruppo di lavoro soddisfi requisiti richiesti per le sole società di ingegneria, come già disciplinato dal DM 263/2016. Nello specifico si richiede che ogni componente dimostri con l'operatore economico uno dei seguenti rapporto: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Tale requisito non risulta applicabile per gli Organismi di controllo accreditati di tipo A ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che si configurano come soggetti diversi dalle già menzionate società di ingegneria in virtù della peculiare disciplina cui sono sottoposti, sia in termini di requisiti strutturali che in termini di requisiti del personale, come previsto non solo dalla citata norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ma anche dai Regolamenti ACCREDIA che ne disciplinano l'attività. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler confermare che alcune tra le figure professionali richieste quali componenti il Gruppo di lavoro di Verifica, possano essere dei Consulenti a P. IVA, Ispettori Tecnici iscritti nel Registro del Personale Tecnico Ispettivo della società ai sensi del RT- 07 ACCREDIA che non abbiano necessariamente fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Risposta : Si rinvia al Chiarimento PI182255-25.

Chiarimento PI186000-25

Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 10:05

Domanda : Poniamo i seguenti quesiti: 1) Con riferimento ai requisiti del Gruppo di Lavoro, al par. 9.3 del Disciplinare, viene riportato che: "Tutti i componenti del gruppo di lavoro devono essere legati all’operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti - componente di un raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA". Tale requisito sembrerebbe riconducibile alle società di ingegneria, mentre gli Organismi di Ispezione accreditati di tipo A sono sottoposti ad una peculiare disciplina, anche in termini di requisiti strutturali e del personale, dettata dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e Regolamenti Accredia. Si chiede conferma pertanto che quanto sopra sia riferito al Lotto 1 (progettazione) e non applicabile invece per quanto riguarda il Lotto 2 (verifica) e che quindi per quest'ultimo possano essere indicati nel gruppo di lavoro anche consulenti abituali della società, iscritti all'Albo professionale, muniti di Partita IVA e che non abbiano necessariamente fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. 2) Con riferimento ai requisiti del Gruppo di Lavoro e in particolare al numero minimo di unità che dovranno essere dedicate, per il Lotto 2 viene richiesta "almeno una persona con esperienza specifica nella verifica di progetti con metodologia BIM". Si chiede conferma che sia sufficiente aver maturato competenze nell'ambito della verifica di progetti con metodologia BIM e che sia facoltativo il possesso della certificazione ai sensi della UNI 11337-7. 3) Con riferimento ai requisiti del Gruppo di Lavoro, al par. 9.3 del Disciplinare, viene riportato che: "Di tutti i soggetti che vengono indicati nel gruppo di lavoro, il concorrente deve: - indicare il nominativo, il codice fiscale, l'ordine professionale di appartenenza, la data di iscrizione all'ordine e il rapporto professionale/contrattuale intercorrente con il concorrente, mediante compilazione di apposita tabella contenuta nella domanda di partecipazione; - allegare il relativo curriculum vitae". Si chiede conferma che i curricula dei professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro debbano essere inseriti nella documentazione amministrativa, in allegato alla domanda di partecipazione, e non anche nell'offerta tecnica. In caso di risposta negativa, si chiede gentilmente di indicare dove debbano essere allegati i CV all'interno dell'Offerta Tecnica. 4) Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica e in particolare ai criteri 1.1, 1.2 e 1.3 del Lotto 2, è richiesto di allegare i verbali di verifica dei servizi presentati, firmati da - o che riportino il nominativo di - uno o più componenti del gruppo di lavoro. Si chiede gentilmente di chiarire le modalità con cui debbano essere fornite dette evidenze, atteso che i rapporti di verifica emessi nell'ambito di servizi di verifica precedentemente svolti contengono dati sensibili e non divulgabili. Si richiede pertanto se in alternativa possa essere presentata una dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e allegare eventualmente i rapporti oscurati dei dati sensibili.

Risposta : Si articola la risposta riprendendo i punti del quesito:


1) Si rinvia al Chiarimento PI182255-25.

2) Il paragrafo 9.3 del disciplinare di gara così dispone: "Il numero minimo di unità che dovranno essere dedicate
- al servizio del lotto 1 è pari a 5: 1 architetto, 2 ingegneri, 1 geologo e 1 coordinatore della sicurezza di cui almeno due persone con esperienza specifica nella redazione di progetti con metodologia BIM (BIM manager/BIM coordinator/BIM specialist secondo la norma UNI 11337-7)
- al servizio del lotto 2 è pari a 3: 1 architetto e 2 ingegneri, di cui almeno una persona con esperienza specifica nella verifica di progetti con metodologia BIM (BIM manager/BIM coordinator/BIM specialist secondo la norma UNI 11337-7); nel gruppo di lavoro deve essere indicato un direttore tecnico laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale".
Per entrambi i lotti è richiesta la presenza di persone con esperienza specifica: tale esperienza è documentata con la qualifica di BIM manager/BIM coordinator/BIM specialist secondo la norma UNI 11337-7.
Pertanto, il possesso della certificazione ai sensi della UNI 11337-7 non può essere considerato facoltativo.

3) Nel paragrafo 9.3 del disciplinare di gara è richiesto che ciascun concorrente indichi i componenti del gruppo di lavoro, allegando il relativo curriculum vitae, senza riportare le informazioni che verranno valutate in sede di gara (cfr. criteri 1.1, 1.3 e 1.4 per il lotto 1 e criteri 1.1, 1.2 e 1.3 per il lotto 2).
I curricula presentati ai fini di quanto previsto nel paragrafo 9.3 non costituiscono oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
Ne deriva che, ai fini della valutazione del criterio 1.5 dell'offerta tecnica, ciascun concorrente potrà riportare le informazioni che siano utili a dimostrare la Metodologia e organizzazione per lo svolgimento dell'incarico e non tanto l'esperienza del singolo componente del gruppo di lavoro.

4) Se il concorrente ritiene che i verbali di verifica contengano dati sensibili, può produrre i verbali oscurati, allegando anche una specifica relazione nella quale indicherà quali siano i dati sensibili e illustrerà le ragioni che inducono ad oscurare tali dati.

Chiarimento PI182255-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 14:19

Domanda : Il Disciplinare di gara al par. 9.3 lettera d) Requisiti del Gruppo di lavoro di verifica (pag. 14) richiede per le figure professionali indicate che "Tutti i componenti del gruppo di lavoro devono essere legati all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti - componente di un raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Tale disposizione, tuttavia, sembra riferirsi a quanto previsto per le società di ingegneria dal Dlgs 36/2023 PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura art. 36 (disposizioni che hanno recepito quanto già disciplinato dal D.M. 263/2016) e specificatamente al comma 5 del suddetto articolo dove viene richiesto che "Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA". Si tratta, dunque, di un requisito di carattere generale che riguarda le società di ingegneria. Tuttavia, gli Organismi di controllo accreditati di tipo "A" ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 si configurano come soggetti diversi dalle già menzionate società di ingegneria in virtù della peculiare disciplina cui sono sottoposti, sia in termini di requisiti strutturali che in termini di requisiti del personale, come previsto non solo dalla citata norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ma anche dai Regolamenti ACCREDIA che ne disciplinano l'attività. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler confermare che alcune tra le figure professionali richieste quali componenti il Gruppo di lavoro di Verifica, possano essere dei Consulenti a P. IVA, Ispettori Tecnici iscritti nel Registro del Personale Tecnico Ispettivo della società ai sensi del RT- 07 ACCREDIA che non abbiano necessariamente fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Risposta :

La previsione del disciplinare di gara è finalizzata a garantire che i componenti del gruppo di lavoro abbiano un legame stabile con il concorrente.

Sotto questo profilo, dunque, è irrilevante il fatto che il Regolamento Accredia RT-07 REV 3 del 14/2/2023 non preveda tale requisito, posto che l'ambito di applicazione del Regolamento Accredia è diverso dalla disciplina legislativa relativa alla procedura di scelta del contraente.

Chiarimento PI200810-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 14:15

Domanda : Chiediamo gentilmente di rendere disponibili gli allegati al DIP, ovvero "Capitolato Informativo", "Parcelle Professionali" e "Quadro Economico aggiornato" in quanto nella documentazione a portale risulta disponibile il solo DIP. Inoltre, chiediamo gentilmente di rendere disponibili gli elaborati del DOCFAP in quanto nella documentazione a portale risulta disponibile il solo elenco elaborati del DOCFAP.

Risposta : Gli allegati al DIP, così come gli elaborati del DOCFAP, sono disponibili e consultabili liberamente sin dalla pubblicazione del bando ai link indicati.

Occorre copiare il singolo link e incollarlo sulla stringa di ricerca del proprio browser, premendo poi "Invio".

Chiarimento PI201875-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 14:10

Domanda : In riferimento a quanto richiesto nel criterio 1.2 dell'Offerta Tecnica, "Numero di ponti sospesi e/o strallati", si richiede la definizione delle modalità con cui verranno assegnati i 20 punti previsti per tale requisito. Infatti a pag. 32 del Disciplinare è riportato " - il criterio 1.2 mediante una formula matematica proporzionale al numero di ponti e" che, oltre a sembrare una frase tronca, non chiarisce le caratteristiche delle modalità di attribuzione del punteggio stesso (lineare, per fasce, parabolica, a partire dal valore nullo o dal valore minore ecc).

Risposta : Rinviando, per quanto concerne la formulazione della frase, al chiarimento PI187847-25, si precisa che per l'attribuzione del punteggio si utilizzerà il metodo lineare.

Chiarimento PI194484-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 14:04

Domanda : In merito alla presente iniziativa, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse si chiede di chiarire come l'attività di verifica in oggetto debba essere condotta da organizzazioni che possano effettivamente garantire per tutte le fasi di processo indipendenza e terzietà rispetto agli altri soggetti coinvolti, quali ad esempio società di ingegneria, progettazione e consulenza che svolgano attività di PMC, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza.

Risposta : Il paragrafo 7.3 del disciplinare di gara risolve il potenziale conflitto di interessi relativo alla procedura di gara vietando la contestuale partecipazione diretta o indiretta ad entrambi i lotti.

Chiarimento PI193211-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 14:02

Domanda : Con la presente si inviano i seguenti quesiti: 1) Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale con riferimento al lotto 1, i servizi svolti nella categoria ID S.03 e S.05 possano soddisfare il requisito dell'importo minimo richiesto nella categoria e ID S.04 in quanto di complessità superiore. 2) Con riferimento al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale del lotto 1, il disciplinare riporta che: "In particolare si considera analogo il servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o di fattibilità tecnico-economica, quest'ultimo ai sensi del D.Lgs. 36/2023, che includa almeno 2 delle categorie sotto riportate per i relativi importi minimi; nell'insieme i due (o più) servizi svolti devono comunque comprendere tutte le categorie di cui alla tabella sottostante per i relativi importi minimi". Si chiede pertanto conferma che se si presentano 2 servizi che comprendono ad esempio: 1 servizio: S.03: € 3.000.000,00 + S.05: € 3.000.000,00 + S.04: € 5.000.000 e 2 servizio: V.02: € 3.000.000,00 + S.04: 5.000.000,00 il requisito sia soddisfatto in quanto la somma dei 2 servizi in S.04 è superiore a € 9.500.000,00 e raggiunge l’importo minimo richiesto e nell’insieme i due servizi svolti comprendono tutte le categorie richieste. 3) Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede cortesemente di specificare quali sono i font, interlinea e bordi previsti per le relazioni di cui ai criteri di valutazione.

Risposta : Si articola la risposta riprendendo i punti del quesito:


1) Si rinvia al punto 1 del Chiarimento PI151693-25.

2) Il paragrafo 12 del disciplinare di gara prevede: "i requisiti di cui ai paragrafi 11.1 o 11.2 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme; tuttavia, l'esperienza relativa a ciascuna categoria ID deve essere posseduta integralmente da un unico componente del raggruppamento ed il relativo importo non è suddivisibile tra i componenti del raggruppamento». Pertanto, se l'importo di € 9.500.000,00 in categoria S.04 viene raggiunto sommando servizi svolti da diversi componenti del raggruppamento, il requisito S.04 non è soddisfatto.

3) Il disciplinare di gara prevede la lunghezza massima di facciate, ma non è previsto alcun vincolo per il font e il corpo del carattere, l'interlinea e i margini.
La scelta del font e del corpo del carattere, dell'interlinea e dei margini è rimessa alla valutazione del concorrente che dovrà trovare il giusto bilanciamento tra la leggibilità della relazione e la quantità di informazioni ivi contenute.

Chiarimento PI188309-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 13:52

Domanda : Siamo a chiedere se in caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti l'assolvimento dell'imposta di bollo debba essere eseguito per ciascun lotto a cui si partecipa.

Risposta : L'imposta di bollo va applicata alla domanda di ammissione alla procedura di gara e, pertanto, qualora il concorrente intenda partecipare ad entrambi i lotti, essa è dovuta per ciascun lotto, anche se il concorrente potrà risultare aggiudicatario di un lotto soltanto.

Chiarimento PI187079-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 13:17

Domanda : Relativamente ai requisiti richiesti al punto 11.1 del disciplinare si chiede: 1. se i servizi rientranti nelle categorie con grado di complessità uguale o maggiore possano coprire i requisiti delle categorie richieste da disciplinare 2. se i servizi di progettazione preliminare possano rientrare tra i servizi analoghi richiesti 3. se l'importo del requisito per ogni singola categoria (es 2.9 mln per S03) debba essere coperto dalla sommatoria di due o più servizi oppure se ogni servizio in S03 debba coprire singolarmente i 2.9 mln.

Risposta : Si articola la risposta riprendendo i punti del quesito:


1. Si rinvia al punto 1 del Chiarimento PI151693-25.

2. La risposta è negativa.

3. Non è possibile frazionare l'importo minimo del singolo ID tra più servizi.

Chiarimento PI187847-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 12:28

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire il passaggio presente a pagina 32, laddove si legge: "la Commissione giudicatrice valuterà il criterio 1.2 mediante una formula matematica proporzionale al numero di ponti e" e la frase risulta incompleta.

Risposta :

Non si tratta di una frase incompleta, ma dell'utilizzo della congiunzione "e", che collega un punto al successivo.

In particolare il periodo riportato a pagina 32 è il seguente: "La commissione giudicatrice valuterà

- i criteri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 mediante il confronto a coppie,

- il criterio 1.2 mediante una formula matematica proporzionale al numero di ponti e

- il criterio 1.6 mediante punteggi prefissati, più oltre specificati".

Per meglio comprendere, si immagini il periodo senza "a capo", scritto sulla medesima riga.

Chiarimento PI187407-25

Ultimo aggiornamento: 29/04/2025 16:43

Domanda : Spett.le SA, con riferimento al Disciplinare di Gara, e in particolare al Criterio 1.1, punto 2, in cui si richiede di "presentare le tavole grafiche (in numero non superiore a 4 in formato A3 per ciascun ponte) firmate dai relativi progettisti", si chiede di confermare se: - le tavole da presentare in formato A3 debbano essere una riduzione in scala delle tavole progettuali originarie (ad es. in formato A0), in cui sia leggibile timbro e firma del progettista oppure - sia ammessa la presentazione delle tavole progettuali direttamente nel loro formato originale (es. A0), in alternativa al formato A3.

Risposta : Come riportato nel disciplinare di gara, le tavole grafiche devono avere formato A3: pertanto, il concorrente che avesse tavole grafiche nell’originario formato A0, dovrà ridurle nel formato A3.

Chiarimento PI192222-25

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025 12:05

Domanda : Si ripropone un quesito già inviato. Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 21.1 "Offerta tecnica Lotto 1", per il Criterio 1.1 viene richiesto che "per ciascun progetto di ponte, il concorrente dovrà redigere una relazione [...] contenuta in 2 facciate A4" e "presentare tavole grafiche (in numero non superiore a 4 in formato A3 per ciascun ponte) firmate dai relativi progettisti". Analogamente, per il Criterio 1.3, vengono richiesti per ciascun progetto di nuova strada una relazione di 2 facciate A4 e massimo 4 tavole grafiche A3. Successivamente, a pag.31 del Disciplinare, è presente una tabella di sintesi dei documenti richiesti per ciascun criterio in cui vengono richiesti per i Criteri 1.1 e 1.3 una relazione di 2 facciate (e non due relazioni da 2 A4 ciascuna) e max. 4 tavole (e non max 4 tavole a progetto). 1) Si chiede pertanto se si debba far riferimento a quanto riportato nelle descrizioni dei criteri di valutazione (pagine 27-28-29) oppure alla tabella di pag. 31, ovvero quante facciate A4 e quante tavole grafiche A3 debbano essere presentate, al più, per ciascun progetto di ponte o strada. 2) Inoltre, sempre con riferimento ai Criteri 1.1 e 1.3, si chiede se le tavole in formato A3 da presentare debbano essere elaborati grafici, tipicamente pdf derivanti da elaborati AutoCAD firmati digitalmente e desunti dall'elenco elaborati del progetto che si propone per la valutazione, o se possano anche essere proposte e valutate schede descrittive del servizio, realizzate con strumenti tipo Powerpoint.

Risposta : Si rinvia integralmente al chiarimento PI171759-25.

Chiarimento PI190212-25

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025 11:51

Domanda : In riferimento al lotto 1 si chiede conferma che nell'elenco dei ponti sospesi da indicare per il criterio 1.2 rientrino anche i ponti ad arco.

Risposta :

Le uniche soluzioni di ponte ad arco che possono soddisfare il criterio 1.2 dell'Offerta Tecnica relativa al lotto 1, "Numero di ponti sospesi e/o strallati", sono ponti ad arco con impalcato sostenuto da stralli.

Chiarimento PI171759-25

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025 11:48

Domanda : 1) Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 21.1 "Offerta tecnica Lotto 1", per il Criterio 1.1 viene richiesto che "per ciascun progetto di ponte, il concorrente dovrà redigere una relazione […] contenuta in 2 facciate A4" e "presentare tavole grafiche (in numero non superiore a 4 in formato A3 per ciascun ponte) firmate dai relativi progettisti". Analogamente, per il Criterio 1.3, vengono richiesti per ciascun progetto di nuova strada una relazione di 2 facciate A4 e massimo 4 tavole grafiche A3. Successivamente, a pag. 31 del Disciplinare, è presente una tabella di sintesi dei documenti richiesti per ciascun criterio in cui vengono richiesti per i Criteri 1.1 e 1.3 una relazione di 2 facciate (e non due relazioni da 2 A4 ciascuna) e max. 4 tavole (e non max 4 tavole a progetto). Si chiede pertanto se si debba far riferimento a quanto riportato nelle descrizioni dei criteri di valutazione (pagine 27-28-29) oppure alla tabella di pag. 31, ovvero quante facciate A4 e quante tavole grafiche A3 debbano essere presentate, al più, per ciascun progetto di ponte o strada. 2) Inoltre, sempre con riferimento ai Criteri 1.1 e 1.3, si chiede se le tavole in formato A3 da presentare debbano essere elaborati grafici, tipicamente pdf derivanti da elaborati AutoCAD firmati digitalmente e desunti dall'elenco elaborati del progetto che si propone per la valutazione, o se possano anche essere proposte e valutate schede descrittive del servizio, realizzate con strumenti tipo Powerpoint.

Risposta : Si articola la risposta per punti:

1) La tabella di sintesi di pag. 31 del disciplinare di gara contiene un'imprecisione, laddove omette di specificare che la Relazione (max 2 facciate) e le Tavole (max 4) siano riferite a ciascun progetto. Occorre quindi fare riferimento, sul punto, a quanto previsto nei singoli criteri 1.1 e 1.3 del lotto 1.
Si provvede a dare evidenza di ciò con apposito avviso.

2) La scelta è rimessa a ciascun concorrente, tuttavia, qualora il concorrente scelga di presentare schede descrittive del servizio, realizzate con strumenti tipo Powerpoint, dovrà poi, in sede di verifica di quanto dichiarato, dimostrare che quanto rappresentato in esse è coerente con le tavole originali del progetto.

Chiarimento PI179758-25

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025 10:41

Domanda : 1) Si chiede gentile conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il lotto 1 (paragrafo 11.1. del Disciplinare), i servizi eseguiti negli ultimi 10 anni nelle categorie e ID S.06 e V.03 siano ritenuti idonei a comprovare i suddetti requisiti in quanto di grado di complessità superiore del servizio da affidare nell'ambito delle stesse categorie STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ. 2) Si chiede gentile conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il lotto 1 (paragrafo 11.1. del Disciplinare) sia possibile indicare servizi di supporto alla progettazione definitiva e/o esecutiva eseguiti ad esempio per Committenti privati con partecipazione pubblica debitamente corredati di attestazione/certificato di buona esecuzione firmato dal Committente stesso. 3) Si chiede se, in caso di partecipazione in qualità di RT Costituendo, una mandante che soddisfa parzialmente i requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio, possiede 1 o più servizi con importo lavori relativi alle categorie S.04 e V.02 inferiori rispetto agli importi minimi richiesti) può partecipare in RT con una quota di partecipazione superiore al 20 %, tenendo conto che la Mandataria/Capogruppo soddisfa da sola già completamente il requisito e che la mandante soddisfa in parte il requisito. 4) Si chiede cortesemente di chiarire se, in caso di partecipazione in qualità di RT Costituendo, il numero massimo di mandanti previsto è pari a due, indipendentemente dal possesso o meno di tali mandanti dei requisiti di cui al paragrafo 11.1 del Disciplinare. 5) Si chiede conferma che non siano necessarie prestazioni di archeologia, non essendo prevista la figura dell’'archeologo nel gruppo di lavoro minimo e non essendo pagata la prestazione.

Risposta : Si rinvia integralmente al Chiarimento PI151693-25.

Chiarimento PI176780-25

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025 10:17

Domanda : Siamo a chiedere se sia possibile soddisfare il criterio 1.2 dell'Offerta Tecnica, "Numero di ponti sospesi e/o strallati", utilizzando delle progettazioni di ponti ad arco.

Risposta : Le uniche soluzioni di ponte ad arco che possono soddisfare il criterio 1.2 dell'Offerta Tecnica, "Numero di ponti sospesi e/o strallati", sono ponti ad arco con impalcato sostenuto da stralli.

Chiarimento PI151693-25

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025 10:16

Domanda : Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 1) Si chiede gentile conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il lotto 1 (paragrafo 11.1. del Disciplinare), i servizi eseguiti negli ultimi 10 anni nelle categorie e ID S.06 e V.03 siano ritenuti idonei a comprovare i suddetti requisiti in quanto di grado di complessità superiore del servizio da affidare nell'ambito delle stesse categorie STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ; 2) Si chiede gentile conferma che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il lotto 1 (paragrafo 11.1. del Disciplinare) sia possibile indicare servizi di supporto alla progettazione definitiva e/o esecutiva eseguiti ad esempio per Committenti privati con partecipazione pubblica debitamente corredati di attestazione/certificato di buona esecuzione firmato dal Committente stesso. 3) Si chiede se, in caso di partecipazione in qualità di RT Costituendo, una mandante che soddisfa parzialmente i requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio, possiede 1 o più servizi con importo lavori relativi alle categorie S.04 e V.02 inferiori rispetto agli importi minimi richiesti) può partecipare in RT con una quota di partecipazione superiore al 20%, tenendo conto che la Mandataria/Capogruppo soddisfa da sola già completamente il requisito e che la mandante soddisfa in parte il requisito. 4) Si chiede cortesemente di chiarire se, in caso di partecipazione in qualità di RT Costituendo, il numero massimo di mandanti previsto è pari a due, indipendentemente dal possesso o meno di tali mandanti dei requisiti di cui al paragrafo 11.1 del Disciplinare. 5) Si chiede conferma che non siano necessarie prestazioni di archeologia, non essendo prevista la figura dell'archeologo nel gruppo di lavoro minimo e non essendo pagata la prestazione.

Risposta : Si articola la risposta per punti:


1) L'articolo 8 D.M. 17/6/2016 così dispone: "1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d’opera".
Considerando che le categorie S.06 e V.03 hanno un grado di complessità più elevato delle categorie S.03-S.04-S.05-V.02 richieste dal paragrafo 11.1 del disciplinare di gara, i servizi eseguiti negli ultimi 10 anni nelle categorie e ID S.06 e V.03 sono ritenuti idonei a comprovare i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara.

2) L’espressione "servizi di supporto alla progettazione" è alquanto generica e come tale non è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 11.1. del disciplinare.
È quindi onere del concorrente dimostrare che nell'affidamento dei servizi di supporto alla progettazione sono inclusi anche i servizi dimostrativi della capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 11.1. del disciplinare.

3) Il paragrafo 12 del disciplinare di gara precisa che "i requisiti di cui ai paragrafi 11.1 o 11.2 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme; tuttavia, l'esperienza relativa a ciascuna categoria ID deve essere posseduta integralmente da un unico componente del raggruppamento ed il relativo importo non è suddivisibile tra i componenti del raggruppamento".
Ne deriva che se l'esperienza relativa ad una categoria ID è totalmente posseduta dal capogruppo e solo in parte da un mandante, quest'ultimo mandante andrà considerato come un cooptato ex articolo 68, comma 12 D.Lgs. 36/2023.
Al riguardo il disciplinare di gara prevede infatti: "Sono ammessi come mandanti del RT anche ulteriori operatori economici, in numero massimo di 2 (due), che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), a condizione che essi abbiano una quota di partecipazione al RT non superiore al 20% e svolgano una quota parte della prestazione non superiore al 20%".
Ne consegue che tale mandante potrà avere solo una quota di partecipazione al RT non superiore al 20%.

4) Il disciplinare di gara prevede altresì: "Sono ammessi come mandanti del RT anche ulteriori operatori economici, in numero massimo di 2 (due), che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), a condizione che essi abbiano una quota di partecipazione al RT non superiore al 20% e svolgano una quota parte della prestazione non superiore al 20%".
Con tale prescrizione non si è inteso fissare il numero massimo di mandanti del RT, ma fissare il numero massimo di OE cooptati i quali, pur non contribuendo al raggiungimento dei requisiti di ammissione, vengono inseriti nel RT con la finalità di eseguire una parte della prestazione.
La figura del mandante cooptato è espressamente prevista dall'articolo 68, comma 12 D.Lgs. 36/2023.

5) La figura dell'archeologo non è richiesta ai fini della composizione minima del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 9.3 del disciplinare di gara.
Tuttavia, ciascun concorrente può indicare la figura dell'archeologo ai fini della valutazione del criterio 1.5 (lotto 1) dell'offerta tecnica qualora ritenga che ciò sia utile a dimostrare la Metodologia e organizzazione per lo svolgimento dell'incarico, senza che ciò faccia sorgere in capo alla stazione appaltante l'obbligo di riconoscere un corrispettivo aggiuntivo per tale professionalità.

Chiarimento PI171758-25

Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 12:02

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 21.1 "Offerta tecnica Lotto 1", per il Criterio 1.5 viene richiesto l’organigramma del gruppo di lavoro. Si chiede conferma che all’interno del Criterio non siano previsti né necessari i curricula dei professionisti del suddetto gruppo di lavoro. Si chiede inoltre conferma che quelli da allegare per ottemperare al paragrafo 9.3 "Requisiti del gruppo di lavoro", citati a pag. 14, siano funzionali alla dimostrazione dei requisiti e non siano oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice e pertanto siano unicamente necessari i curricula del gruppo di lavoro minimo ivi riportato o, in alternativa, se siano richiesti quelli dei responsabili del gruppo di lavoro proposto in organigramma.

Risposta :

Nel paragrafo 9.3 del disciplinare di gara è richiesto che ciascun concorrente indichi i componenti del gruppo di lavoro, allegando il relativo curriculum vitae, senza riportare le informazioni che verranno valutate in sede di gara (cfr. criteri 1.1, 1.3 e 1.4 per il lotto 1 e criteri 1.1, 1.2 e 1.3 per il lotto 2).
I curricula presentati ai fini di quanto previsto nel paragrafo 9.3 non costituiscono oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
Ne deriva che, ai fini della valutazione del criterio 1.5 - lotto 1 dell'offerta tecnica, ciascun concorrente potrà riportare le informazioni che siano utili a dimostrare la Metodologia e organizzazione per lo svolgimento dell'incarico e non tanto l'esperienza del singolo componente del gruppo di lavoro.

Chiarimento PI171626-25

Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 11:37

Domanda : Con la presente Si chiede di confermare se alla gara possono partecipare operatori economici dei Paesi terzi firmatari di Accordi sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali di cui all’art. 69 del codice (Dlgs 36/2023).

Risposta : La risposta è affermativa, ma si precisa che grava sul concorrente l’onere di dimostrare che esistono accordi sugli appalti pubblici tra l’Unione europea e il paese terzo di origine del concorrente, in forza dei quali l’OE straniero è ammesso a partecipare alla gara alle stesse condizioni di un OE dell’Unione europea.

Chiarimento PI165672-25

Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 11:36

Domanda : In riferimento al punto 21.1 “Criterio di aggiudicazione – Offerta tecnica Lotto 1 – Criterio 1.3” del Disciplinare di gara (pag. 29 di 44) si chiede di chiarire se con la richiesta “2. presentare le tavole grafiche (in numero non superiore a 4 in formato A3 per ciascuna nuova strada) firmate dai relativi progettisti” si intenda che si debbano presentare alcuni degli elaborati originali del progetto, completi di timbro e firma del progettista firmatario, oppure sia possibile presentare tavole grafiche ex-novo, contenenti estratti degli elaborati originali, su cui apporre timbro e firma dei progettisti.

Risposta : La scelta è rimessa a ciascun concorrente, tuttavia, qualora il concorrente scelga di presentare tavole grafiche ex-novo contenenti estratti degli elaborati originali, dovrà poi, in sede di verifica di quanto dichiarato, dimostrare che quanto rappresentato nelle tavole ex-novo è una fedele riproduzione (anche se in scala diversa) delle tavole originali del progetto.

Chiarimento PI165670-25

Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 11:35

Domanda : In riferimento al punto 21.1 “Criterio di aggiudicazione – Offerta tecnica Lotto 1 – Criterio 1.1” del Disciplinare di gara (pag. 27 di 44) si chiede di chiarire se con la richiesta “2. presentare le tavole grafiche (in numero non superiore a 4 in formato A3 per ciascun ponte) firmate dai relativi progettisti” si intenda che si debbano presentare alcuni degli elaborati originali del progetto, completi di timbro e firma del progettista firmatario, oppure sia possibile presentare tavole grafiche ex-novo, contenenti estratti degli elaborati originali, su cui apporre timbro e firma dei progettisti.

Risposta : La scelta è rimessa a ciascun concorrente, tuttavia, qualora il concorrente scelga di presentare tavole grafiche ex-novo contenenti estratti degli elaborati originali, dovrà poi, in sede di verifica, dimostrare che quanto rappresentato nelle tavole ex-novo è una fedele riproduzione (anche se in scala diversa) delle tavole originali del progetto.

Ultimo aggiornamento: 14-01-2026, 15:47