Domanda : Gent.ma Dott.ssa Eleonora Nobili, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di confermare se ASP MAGIERA ANSALONI rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato. L’esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è stabilita dal comma 3 dell’articolo 1 del D. L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ed ora esplicitato dal Decreto Lavoro all’art. 19 comma 5-bis del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Nei decreti si chiarisce che le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in senso stretto, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti antecedenti l’entrata in vigore del decreto dignità. Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi così come disciplinato all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001. 2. Considerando che, all’interno dell’allegato 1 Valori Stipendiali, le ore di lavoro giornaliero su base convenzionale risultano essere pari a 6 e che se alcune figure professionali dovessero svolgere la propria attività lavorativa su 5 giorni a settimana, ci saranno delle differenze rispetto ai costi orari indicati, si chiede conferma che il margine di agenzia verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dall’agenzia per il lavoro; 3. In riferimento ai valori riportati all’interno dell’allegato 1 Valori Stipendiali, si fa presente che a seguito della conclusione dell’iter di perfezionamento dell’accordo di rinnovo del ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, a partire dal 01/03/2025, il costo del lavoro subirà un incremento per effetto della nuova contribuzione destinata al fondo di solidarietà bilaterale di settore, pertanto si chiede conferma che il margine di agenzia offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro; 4. In riferimento al progetto di assorbimento da produrre, si chiede conferma che le risorse attualmente in forza sono n. 47 così come riportato nell'allegato 4 personale in servizio (rif. novembre 24); 5. In riferimento a quanto riportato in corrispondenza dell’ art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara si chiede conferma che, oltre ai ratei maturati su ferie godute, alle festività infrasettimanali e domenicali godute, ai permessi sindacali, ai giorni di carenza malattia / infortunio, che saranno fatturati alla stessa tariffa delle ore ordinarie, anche le restanti altre tipologie di assenze per permessi (diversi da quelli sindacali) saranno fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie e che i giorni successi ai periodi di carenza (malattia, infortunio), nonché assenze per maternità, saranno fatturate al costo; 6. In riferimento al requisito DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede conferma che lo stesso possa ritenersi soddisfatto, mediante uno oppure più servizi analoghi svolti a favore di Enti pubblici e/o soggetti privati, nel triennio precedente dalla data di indizione della procedura di gara, il cui valore complessivo risulti essere almeno pari al valore stimato del contratto originario (€ 3.747.276,16 IVA esclusa), 7. si chiede conferma che i progetti formativi ed i cv del team dedicato alla gestione della commessa, non potranno essere inseriti in aggiunta alle 12 facciate previste per l’elaborato tecnico; 8. si chiede conferma che non è causa di esclusione la mancata presentazione dei giustificativi dell'offerta e che gli stessi potranno essere presentati successivamente solo dal corrente la cui offerta dovesse risultare anomala; 9. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza; 10. Considerando che ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, si chiede conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria saranno in capo a codesto Ente; 11. Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 (L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali); 12. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato ( ad. es. oss, infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse; 13. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15). Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo
Risposta :
1) Risposta: si conferma che Asp rientra nella classificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 pur non rientrando nell’elenco dall’ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato.
2) Risposta: L’aggio dell’agenzia è riconosciuto per le ore di lavoro, ordinarie e straordinarie, prestate per i lavoratori somministrati.
3) Risposta: per quanto richiesto si chiede di fare riferimento a quanto previsto all’art.4 comma 2 del Capitolato speciale di seguito riportato: “L’utilizzatore si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal valore del costo orario base indicato negli atti di gara, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai successivi contratti collettivi di riferimento, e dal Margine di Agenzia orario, espresso in valore assoluto, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, oltre IVA sulla parte imponibile”.
4) Risposta: le risorse presenti mensilmente presso ASP possono variare in positivo o negativo in base alle esigenze della stessa. Il numero indicato è relativo alla fotografia di novembre 2024. ASP fornirà il numero esatto delle risorse in forza alla data di aggiudicazione alla ApL vincitrice dell’appalto.
5) Risposta: ASP assume l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori . In tal senso gli oneri derivanti da malattia/infortuno, per la quota non rimborsata dagli enti previdenziali e assistenziali, saranno rimborsati da ASP al somministratore.
6) Risposta: si conferma.
7) Risposta: si conferma che non sono ammessi allegati.
8) Risposta: si conferma.
9) Risposta: si conferma.
10) Risposta: agli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione e non a quelli richiesti nella fase successiva, quest'ultimi di spettanza dell'utilizzatore in quanto soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro. La visita preventiva in fase preassuntiva si ritiene riconducibile alle valutazioni e competenza dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, restando in capo ad ASP l'effettuazione della visita medica preventiva; ciò in quanto la prima si colloca in una fase antecedente l'inizio del rapporto di lavoro mentre la seconda riguarda un lavoratore già assunto. Resta comunque ferma la previsione dell'articolo secondo cui qualora l’Agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello dell’ASP, sarà il Medico Competente dell’SP a effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità e aprendo la cartella sanitaria e di rischio se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.
11) Risposta: si conferma.
12) Risposta: Verrà valutato caso per caso se si è di fronte a mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva ovvero per condotta dell’operatore economico.
13) Risposta: si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino a scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese.