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Dati del bando

ASP MAGIERA ANSALONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto9.930.281,82 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/02/2025
Termine richiesta chiarimenti10/03/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte20/03/2025 12:00
Apertura busta amministrativa21/03/2025 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Nobili Eleonora

telefono: 0522444867

Franceschetti Mariacristina

telefono: 0522444811

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1ASP MAGIERA ANSALONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite accordo quadro

CIG: B59949C827

Chiarimenti

Chiarimento PI100322-25

Ultimo aggiornamento: 11/03/2025 08:20

Domanda : Spett.le Ente, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro. Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere: - La durata media delle missioni attivate in somministrazione - La scadenza contrattuale degli attuali lavoratori in clausola sociale. Cordiali Saluti.

Risposta : 1) durata media 752.

2) la maggior parte dei lavorati ha come limite contrattuale 31.06.2025.

Chiarimento PI089275-25

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025 08:38

Domanda : Gent.ma Dott.ssa Eleonora Nobili, in riferimento alle risposte fornite ai chiarimenti inoltrati, si richiedono ulteriori specifiche: 1. laddove viene riportato che: “L’utilizzatore si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal valore del costo orario base indicato negli atti di gara, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai successivi contratti collettivi di riferimento, e dal Margine di Agenzia orario, espresso in valore assoluto, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, oltre IVA", si chiede conferma che il costo orario indicato nei documenti di gara è un costo di riferimento e che, se di dovesse assumere una risorsa che presta servizio su 5 giorni a settimana anziché su 6 (come riportato nell'allegato 1), considerando che per una differente incidenza dei ratei di ferie ed ex festività, il costo del lavoro finale cambia, il margine offerto in seduta di gara, verrà applicato su quest'ultimo; 2. in merito alle visite mediche pre-assuntive qualora l’Agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello dell’ASP, così come previsto dall'art. 40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, si chiede conferma che il costo delle stesse sarà a carico all'utilizzatore anziché all'agenzia per il lavoro. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta : 1) Si conferma.

2) La visita preventiva in fase pre-assuntiva si ritiene riconducibile alle valutazioni e competenza dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, restando in capo ad ASP l'effettuazione della visita medica preventiva; ciò in quanto la prima si colloca in una fase antecedente l'inizio del rapporto di lavoro quindi la visita medica pre-assuntiva rimane a carico dell'ApL

Chiarimento PI089437-25

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025 08:34

Domanda : Buon giorno, 1) Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. 2) Con riferimento alle previsioni dei documenti di gara, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 9. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni dei documenti di gara in quanto inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. Cordiali saluti

Risposta : 1) Si conferma che saranno a carico dell’ApL aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza parte generale, restando in capo all’utilizzatore tutti gli obblighi in informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento, e sorveglianza sanitaria.

2) Si conferma che i lavoratori somministrati agiscono sotto la direzione e controllo di ASP titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture. In tal senso ASP nomina e istruisce il personale somministrato al trattamento dei dati personali

Chiarimento PI091719-25

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025 08:30

Domanda : Spett.le Ente, con la presente si segnala che a seguito del rinnovo CCNL Agenzie per il Lavoro, da Marzo 2025 il contributo Ebiten passa dal 0,20% al 0,45%. Si chiede gentilmente conferma che a seguito dell'aggiudicazione i costi del lavoro orari verranno rivisti in merito. Grazie

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI095081-25

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025 08:28

Domanda : Buon giorno, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Spett.le Ente, si rappresenta in ottica collaborativa che la parte della documentazione di gara relativa alle penali non risulta conforme alla natura del presente affidamento, che è somministrazione di lavoro e non un appalto di servizi. Infatti, si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) – che le penali applicabili nell’ambito dei contratti pubblici sono esclusivamente quelle legate al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede quindi di confermare che in caso di aggiudicazione queste penali non troveranno applicazione. 2) Posto che, in ottica collaborativa, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d'appalto non possono costituire integrazione o rettifica del bando, così è stato ribadito da Anac con la Delibera del 10/04/2024, n. 175, si chiede di confermare che a) ai sensi dell'art. 4 capoverso 4 del Capitolato le festività, i ratei maturati durante l’utilizzo delle giornate di ferie saranno oggetto di fatturazione separata alla stessa tariffa applicata per l’ora di lavoro ordinaria; b)si chiede inoltre di confermare che ai sensi dell'art. 4 capoverso 6 gli oneri derivanti dalla malattia e/o dell’infortunio, i permessi sindacali, festività nazionali e infrasettimanali e domenicali per la quota non rimborsata dagli enti previdenziali e assistenziali, saranno rimborsati da ASP al somministratore al pari della tariffa ordinaria. Cordiali saluti

Risposta : 1) rispetto a quanto previsto dal capitolato all’art 17 comma 5 numeri 1,2,3 si ritiene che siano in linea con la normativa, relativamente ad una non corretta esecuzione delle prestazioni , mentre il n° 4 è coerente con gli eventuali ritardi previsti dalla norma citata. In ogni caso si applicherà quanto previsto dal codice e s.m.i.

2) si conferma

Chiarimento PI096849-25

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025 08:20

Domanda : Spett.le Ente, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. Sull’inserimento dell’offerta economica a portale 1) Con riferimento al caricamento dell’offerta economica segnaliamo che a portale il ribasso offerto viene applicato all’importo totale a base di gara e non all’aggio di 1,00€ come indicato nei documenti gara. Si chiede quindi conferma che ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del servizio verrà preso in considerazione il ribasso offerto applicato esclusivamente all’aggio di 1,00 € e non si terrà conto di quanto generato automaticamente dal portale. Su Responsabilità 2) con riferimento All’ art. 13 del Capitolato e nello specifico alla responsabilità all’affidatario, segnaliamo che la normativa di riferimento (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità in capo all’Utilizzatore per i danni causati a terzi, incluso l’utilizzatore, dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al somministratore la responsabilità dei danni causati dal personale diretto dell’agenzia. Quindi, nel rispetto della normativa vigente, chiediamo cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi, incluso l’utilizzatore, sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori. Cordiali Saluti.

Risposta : 1) Si conferma.

2) Si conferma.

Chiarimento PI080513-25

Ultimo aggiornamento: 03/03/2025 10:55

Domanda : 1) Si segnala che nel calcolo del costo del lavoro non è stato considerato l’1% di addizionale ANMIL sull’Inail 2) Si chiede di specificare il calcolo utilizzato per la costruzione dell’importo del TFR 3) Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 4) Si segnala che l’acquisizione dei crediti ECM è lasciata alla responsabilità del singolo professionista. Per questo motivo, non si ritiene che gli oneri economici debbano considerarsi a carico dell’ApL 5) Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse. 6) Si chiede di poter avere un fac simile per la presentazione dei giustificativi 7) Considerando la presenza della clausola sociale, si chiede di poter conoscere il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL

Risposta :

1) Risposta: si ringrazia per la segnalazione, si richiede agli operatori economici, se lo ritengono rilevante ai fini dell’offerta economica, di tenerne eventualmente conto. Si rileva altresì che l’errore non incide sulla formulazione e calcolo dell’offerta economica, la quale dovrà essere comunque elaborata e manifestata al ribasso dell’aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,00 comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa.

2) Risposta: il calcolo del TFR è ricavato dal valore stipendiale mensile diviso il coefficiente 13,5.

3) Risposta: si conferma.

4) Risposta: si ricorda che l’obbligo di formazione continua dei crediti ECM è requisito necessario per poter svolgere la professione sanitaria. In caso di mancata formazione triennale il personale sanitario non potrà esercitare tale professione e di conseguenza l’ApL dovrà sostituire il professionista non idoneo.

5) Risposta: Il contratto sarà stipulato con scrittura privata; l’importo dell’imposta di bollo per la stipula del contratto è definito dal Codice degli Appalti all’Allegato I.4. Non sono previste spese ulteriori relativamente alla stipula.

6) Risposta: non esiste un fac simile di quanto richiesto.

7) Risposta: si allega la tabella di riferimento


Chiarimento PI080539-25

Ultimo aggiornamento: 03/03/2025 10:40

Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità economica - finanziaria (Fatturato globale) e di capacità tecnica - professionale (Esecuzione servizi analoghi), SI CHIEDE CONFERMA CHE, per triennio precedente a quello di indizione della procedura, si debbano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvarti e depositati alla data di indizione della gara e cioè gli anni 2021 - 2022 - 2023.

Risposta : Risposta: si conferma

Chiarimento PI086261-25

Ultimo aggiornamento: 03/03/2025 10:26

Domanda : Gent.ma Dott.ssa Eleonora Nobili, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di confermare se ASP MAGIERA ANSALONI rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato. L’esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è stabilita dal comma 3 dell’articolo 1 del D. L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ed ora esplicitato dal Decreto Lavoro all’art. 19 comma 5-bis del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Nei decreti si chiarisce che le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in senso stretto, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti antecedenti l’entrata in vigore del decreto dignità. Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi così come disciplinato all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001. 2. Considerando che, all’interno dell’allegato 1 Valori Stipendiali, le ore di lavoro giornaliero su base convenzionale risultano essere pari a 6 e che se alcune figure professionali dovessero svolgere la propria attività lavorativa su 5 giorni a settimana, ci saranno delle differenze rispetto ai costi orari indicati, si chiede conferma che il margine di agenzia verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dall’agenzia per il lavoro; 3. In riferimento ai valori riportati all’interno dell’allegato 1 Valori Stipendiali, si fa presente che a seguito della conclusione dell’iter di perfezionamento dell’accordo di rinnovo del ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, a partire dal 01/03/2025, il costo del lavoro subirà un incremento per effetto della nuova contribuzione destinata al fondo di solidarietà bilaterale di settore, pertanto si chiede conferma che il margine di agenzia offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro; 4. In riferimento al progetto di assorbimento da produrre, si chiede conferma che le risorse attualmente in forza sono n. 47 così come riportato nell'allegato 4 personale in servizio (rif. novembre 24); 5. In riferimento a quanto riportato in corrispondenza dell’ art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara si chiede conferma che, oltre ai ratei maturati su ferie godute, alle festività infrasettimanali e domenicali godute, ai permessi sindacali, ai giorni di carenza malattia / infortunio, che saranno fatturati alla stessa tariffa delle ore ordinarie, anche le restanti altre tipologie di assenze per permessi (diversi da quelli sindacali) saranno fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie e che i giorni successi ai periodi di carenza (malattia, infortunio), nonché assenze per maternità, saranno fatturate al costo; 6. In riferimento al requisito DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede conferma che lo stesso possa ritenersi soddisfatto, mediante uno oppure più servizi analoghi svolti a favore di Enti pubblici e/o soggetti privati, nel triennio precedente dalla data di indizione della procedura di gara, il cui valore complessivo risulti essere almeno pari al valore stimato del contratto originario (€ 3.747.276,16 IVA esclusa), 7. si chiede conferma che i progetti formativi ed i cv del team dedicato alla gestione della commessa, non potranno essere inseriti in aggiunta alle 12 facciate previste per l’elaborato tecnico; 8. si chiede conferma che non è causa di esclusione la mancata presentazione dei giustificativi dell'offerta e che gli stessi potranno essere presentati successivamente solo dal corrente la cui offerta dovesse risultare anomala; 9. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza; 10. Considerando che ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, si chiede conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria saranno in capo a codesto Ente; 11. Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 (L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali); 12. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato ( ad. es. oss, infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse; 13. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15). Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta :

1) Risposta: si conferma che Asp rientra nella classificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 pur non rientrando nell’elenco dall’ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato.

2) Risposta: L’aggio dell’agenzia è riconosciuto per le ore di lavoro, ordinarie e straordinarie, prestate per i lavoratori somministrati.

3) Risposta: per quanto richiesto si chiede di fare riferimento a quanto previsto all’art.4 comma 2 del Capitolato speciale di seguito riportato: “L’utilizzatore si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal valore del costo orario base indicato negli atti di gara, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai successivi contratti collettivi di riferimento, e dal Margine di Agenzia orario, espresso in valore assoluto, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, oltre IVA sulla parte imponibile”.

4) Risposta: le risorse presenti mensilmente presso ASP possono variare in positivo o negativo in base alle esigenze della stessa. Il numero indicato è relativo alla fotografia di novembre 2024. ASP fornirà il numero esatto delle risorse in forza alla data di aggiudicazione alla ApL vincitrice dell’appalto.

5) Risposta: ASP assume l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori . In tal senso gli oneri derivanti da malattia/infortuno, per la quota non rimborsata dagli enti previdenziali e assistenziali, saranno rimborsati da ASP al somministratore.

6) Risposta: si conferma.

7) Risposta: si conferma che non sono ammessi allegati.

8) Risposta: si conferma.

9) Risposta: si conferma.

10) Risposta: agli accertamenti sanitari preliminari all'assunzione e non a quelli richiesti nella fase successiva, quest'ultimi di spettanza dell'utilizzatore in quanto soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro. La visita preventiva in fase preassuntiva si ritiene riconducibile alle valutazioni e competenza dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, restando in capo ad ASP l'effettuazione della visita medica preventiva; ciò in quanto la prima si colloca in una fase antecedente l'inizio del rapporto di lavoro mentre la seconda riguarda un lavoratore già assunto. Resta comunque ferma la previsione dell'articolo secondo cui qualora l’Agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello dell’ASP, sarà il Medico Competente dell’SP a effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità e aprendo la cartella sanitaria e di rischio se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.

11) Risposta: si conferma.

12) Risposta: Verrà valutato caso per caso se si è di fronte a mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva ovvero per condotta dell’operatore economico.

13) Risposta: si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà a carico dell’utilizzatore il rimborso all’agenzia dell’integrale trattamento economico del lavoratore somministrato fino a scadenza del contratto originario e per le prestazioni effettivamente rese.


Chiarimento PI074993-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 11:04

Domanda : Spettabile Ente, l’art 24 del Disciplinare stabilisce che “sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto”. Si chiede di quantificare l’ammontare delle spese contrattuali, oneri, imposte e tasse dovute.

Risposta :

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata; l’importo dell’imposta di bollo per la stipula del contratto è definito dal Codice degli Appalti all’Allegato I.4. Non sono previste spese ulteriori relativamente alla stipula.

Chiarimento PI074995-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 11:03

Domanda : Spettabile Ente, l’art. 15 del Capitolato Speciale stabilisce che l’esecutore deve presentare una cauzione definitiva pari dal 2% dell’Accordo Quadro. Si chiede se e in che misura dovranno essere prestate distinte e ulteriori cauzioni anche per i singoli contratti attuativi.

Risposta :

A fronte della presentazione di cauzione definitiva non verranno richieste ulteriori cauzioni relativamente ai contratti attuativi


Chiarimento PI074998-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 11:01

Domanda : Spettabile Ente, Il punto 8 delle premesse dell’Allegato 3 stabilisce che “i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’ente committente da una parte e l'Agenzia dall’altra parte, attraverso la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi”. Si chiede se i contratti attuativi verranno stipulati in forma di scrittura privata o di scambio di corrispondenza, al fine di determinare se essi saranno o meno soggetti all’imposta di registro.

Risposta :

Si informa che i contratti discendenti verranno stipulati tramite scrittura privata


Chiarimento PI075005-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 10:57

Domanda : Spettabile Ente, l’Art. 16 del Disciplinare prevede che “non rientra nel conteggio delle pagine l’indice in quanto trattasi di elemento meramente orientativo e non descrittivo dell’offerta tecnica.” Si chiede di confermare che anche l’eventuale copertina della Relazione Tecnica dei servizi offerti non verrà conteggiata nel limite delle pagine. Cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma che la pagina di copertina non rientrerà nel conteggio del limite delle pagine e non verrà valutata al fine del punteggio tecnico


Chiarimento PI069086-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 10:42

Domanda : Spett.le Ente, In riferimento alle caratteristiche di redazione dell’offerta tecnica, in cui viene specificato che la relazione debba essere ‘senza foto’, si chiede cortesemente di specificare cosa si intenda e se dunque si possa inserire in essa: immagini, grafici, organigrammi, schemi o altri elementi grafici. Cordiali saluti

Risposta :

Con il termine "senza Foto" si intende che non devono essere inseriti immagini di qualsiasi tipo nell'offerta tecnica.

Ultimo aggiornamento: 30-12-2025, 09:48