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Dati del bando

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AVEN
Ente appaltanteAZIENDA USL DI PARMA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto778.921,41 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema03/03/2025
Termine richiesta chiarimenti19/03/2025 10:00
Termine presentazione delle offerte03/04/2025 12:00
Apertura busta amministrativa03/04/2025 15:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Maggio Aureliana

telefono: 0521971027

Boschi Michela

telefono: 0521704166
cellulare: 0521703299

Cornali Sabrina

telefono: 0521702309

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende aderenti all'AVEN

CIG: B5E0E347DD
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI128684-25

Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 09:11

Domanda : Buongiorno, con riferimento all'art. 15 del Disciplinare ove è fatto espresso divieto di subappalto, si chiede gentilmente di rettificare tale previsione alla luce dell'art. 119 comma 3 del Codice degli appalti e pertanto di consentire il subappalto relativamente all'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie... (lett.a). Cordiali Saluti

Risposta : Buongiorno,

l'art. 15 del Disciplinare fa divieto di subappalto, per le ragioni in esso dettagliate.
L'art. 119 Codice dei Contratti Pubblici, al richiamato comma III, elenca le attività non configuranti subappalto e, in quanto tali, non vietate.

Chiarimento PI132916-25

Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 08:57

Domanda : Con riferimento all'offerta economica, si segnala che il sistema non consente l’inserimento di alcun allegato né di indicare i valori provigionali richiesti all’art. 22 del Disciplinare di gara. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito a come procedere, Distinti saluti

Risposta : Buongiorno, contattata anche l'assistenza SATER si riporta quanto comunicato:

si conferma che trattandosi di procedura a costo fisso la valutazione avviene solo sulla busta tecnica e dal modello non sono previsti allegati per la parte economica.

Chiarimento PI131851-25

Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 08:56

Domanda : Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica-professionale, si chiede di confermare che l’arco temporale di riferimento per i 3 contratti con realtà sanitarie pubbliche o private sia di 12 mesi e non di 24. Si chiede di precisare se sia previsto un modello di offerta economica da utilizzare, in quanto non rinvenuto nella documentazione di gara presente in piattaforma, e di confermare che all’interno del foglio prodotti debba essere indicato, oltre al valore offerto che dovrà necessariamente coincidere con il valore a base d’asta, anche l’importo relativo agli oneri aziendali per la sicurezza. Con l’occasione, si chiede altresì di conoscere il dettaglio dell’attuale situazione assicurativa delle singole aziende aderenti alla procedura de qua e relative statistiche sinistri, riferite all’ultimo triennio, con evidenza delle tipologie . Si resta in attesa di Vostro riscontro e, con l’occasione, si porgono distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

- si conferma che, come previsto nel Disciplinare, Il concorrente deve aver eseguito/stipulato almeno n. 3 contratti (aventi per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo) in corso di vigenza alla data di pubblicazione del presente bando, ciascuno di durata non inferiore a n. 12 mesi consecutivi, con Aziende sanitarie/ospedaliere o comunque strutture sanitarie pubbliche o private;
- trattandosi di procedura a costo fisso, la valutazione avviene solo sulla busta tecnica e dal modello non sono previsti allegati per la parte economica;
- si allega riepilogo delle polizze in essere rimandando al link riportato di seguito per il dettaglio dei sinistri, non essendo possibile allegare più file in risposta al quesito.

Chiarimento PI132844-25

Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 08:45

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di precisare se il Patto d'integrità (Allegato 3) e le dichiarazione dei familiari conviventi vadano prodotte in gara o se saranno richieste solo alla società aggiudicataria in quanto le stesse non sono elencate nel disciplinare e nemmeno richieste come obbligatorie nel Portale. Inoltre, in relazione alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall’art. 17 del capitolato di gara, segnaliamo che la scrivente ritiene che la specificità dell'attività posta in essere (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) debba guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento del broker come Titolare autonomo. In particolare, si osserva che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore a cui le Società di brokeraggio sono tenute ad obbedire. In tal senso, l'attività di intermediazione assicurativa è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 - "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS) ciò che ne impedisce la delega potenziando la necessità di gestire il dato in autonomia. Al raggiungimento di quanto sopra contribuisce il fatto che la scrivente determina le finalità proprie e i mezzi di trattamento dei dati raccolti con particolare riferimento a: - necessità di raccogliere o meno dati personali del Cliente in relazione alle tipologie di programmi assicurativi di cui offre assistenza e consulenza; - quali categorie di informazioni raccogliere; - quali sono le persone di cui raccogliere le informazioni; - come utilizzare le informazioni raccolte; - se divulgare le informazioni e, in caso affermativo, a chi per garantire il rispetto degli accordi contrattuali; - quale software o hardware utilizzare per elaborare le informazioni; - modalità di aggregazione, rielaborazione e analisi dei medesimi dati per generare andamenti statistici e indici di tendenza su determinati settori merceologici, industrie e rischi; e fornisce ai Clienti un'adeguata informativa privacy nel rispetto della normativa vigente. Alla luce di quanto sopra vi chiediamo di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati. Restando in attesa di cortese riscontro, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

- l'accettazione del Patto di integrità è prevista nella domanda di partecipazione;
- la dichiarazione circa i familiari conviventi sarà richiesta all'aggiudicatario per le verifiche di legge;
- si conferma che il broker sarà Titolare autonomo.

Chiarimento PI129467-25

Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 08:42

Domanda : Spett.le AVEN In riferimento alla selezione in oggetto, al fine di predisporre un’offerta il più possibile aderente alle Vostre esigenze, siamo a richiedere copia delle polizze attualmente in essere e statistica sinistri degli ultimi 5 anni

Risposta : Buongiorno, si allega riepilogo delle polizze in essere e si rimanda al link di seguito riportato per il report sinistri non essendo possibile allegare più file in risposta ai quesiti.


Chiarimento PI128554-25

Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 08:40

Domanda : Buongiorno, si chiede gentilmente di mettere a disposizione copia delle polizze in essere. Qualora non fosse possibile si chiede gentilmente un elenco delle stesse e le relative scadenze. Cordiali Saluti

Risposta : Buongiorno, si allega riepilogo delle polizze, messo a disposizione anche al link

Chiarimento PI129469-25

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025 15:28

Domanda : Spett.le AVEN In riferimento alla selezione in oggetto siamo a richiedere un chiarimento in merito all’Art. 17 Trattamento dei dati personali del capitolato speciale di appalto il quale prevede la Nomina del Broker quale Responsabile esterno del trattamento Dati, si chiede conferma che in tema di Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il broker aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati in luogo di Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo sia di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L’attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Risposta : Buongiorno,

si conferma che l'indicazione del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento è da considerarsi mero refuso, rimandandosi interamente alla normativa citata in punto all'assunzione del ruolo di Titolare del Trattamento per le finalità specifiche di cui all'attività svolta.

Chiarimento PI129461-25

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025 11:30

Domanda : Spett.le AVEN In riferimento alla selezione in oggetto siamo a richiedere un chiarimento in merito all’"Art. 9 - Polizza assicurativa e cauzione definitiva" del capitolato speciale di appalto, che prevede che l’aggiudicatario dovrà presentare “ polizza assicurativa per la responsabilità civile con durata fino al 30.06.2030 (….)”. Evidenziamo che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D. Lgs 209/2005, a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge. Chiediamo conferma quindi che in caso di aggiudicazione si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, con massimale non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico.

Risposta : Buongiorno, si conferma che possa essere prodotta polizza preesistente purché idonea per oggetto, massimale, valenza ed ogni altro elemento a garantire l'attività oggetto dell'appalto.

Chiarimento PI128711-25

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025 11:01

Domanda : Buongiorno, con riferimento all'art 16 Garanzia Provvisoria ed in particolare in merito alla riduzione del 30% per gli Operator Economici in possesso del certificato della parità di genere, si chiede gentilmente di verificare la correttezza di tale importo alla luce del comma 8 art. 106 del codice ove si dice "L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto." Inoltre, si chiede di confermare, così come previsto dal citato comma, che la riduzione sia cumulabile con le altre previste dal codice (es: qualità). Ringraziando porgiamo cordiali saluti

Risposta : Buongiorno,

si ringrazia per la segnalazione e si conferma che il riferimento al 30% è da considerarsi un mero refuso. Si rimanda interamente alla normativa vigente per le percentuali di riduzione, le casistiche nelle quali queste operano e la possibilità di cumulo tra le riduzioni.

Chiarimento PI128542-25

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025 10:49

Domanda : Buongiorno, con riferimento all'art.13 lett. C) Requisiti di capacità economica-finanziaria ed in particolare alla previsione in cui si dice che la capacità può essere provata mediante un qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, si chiede conferma che i certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle Aziende Sanitarie/ospedaliere possano essere ritenuti tali. Cordiali Saluti

Risposta : Buongiorno, si conferma che il requisito possa essere provato mediante i certificati di regolare esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 04-11-2025, 09:10