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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA ALL RISKS” DEL COMUNE DI BOLOGNA.
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto2.719.836,37 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/04/2025
Termine richiesta chiarimenti08/05/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte19/05/2025 18:00
Apertura busta amministrativa20/05/2025 15:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Diana Iacopo Luca

telefono: 0512194799

Piazza Angelo

telefono: 0512193002

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1POLIZZA ALL RISKS

CIG: B6864FC944
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI215183-25

Ultimo aggiornamento: 13/05/2025 15:42

Domanda : Relativamente al lotto incendio si formulano i seguenti quesiti: 1. Abbiamo rilevato discordanza tra il valore a nuovo dei beni riportato nella valutazione di stima del patrimonio immobiliare (PRAXI), e quello della scheda di offerta economica, che di seguito si riportata 2. Si chiede quindi quali sono le somme da assicurare e su cui presentare l’offerta economica. 3. Si chiede conferma che il premio annuo a base d’asta di 777.096,11 euro sia un premio imponibile. 4. Si chiede di fornire l’elenco dei fabbricati assicurati, con l’indicazione – per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso. 5. Si chiede di fornire l’elenco dei “beni immobili non oggetto di stima”, con l’indicazione – per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso. Se non disponibile, vi chiediamo di indicare di quale tipologia di beni si tratti. 6. Si chiede di fornire l’elenco dei “beni immobili di particolare interesse storico artistico non oggetto di stima”, con l’indicazione – per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso. Se non disponibile, vi chiediamo di indicare di quale tipologia di beni si tratti. 7. Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura del 30% in aggiunta alla somma assicurata di cui alla sezione C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE PREMIO – LEEWAY CLAUSE sia alternativo e non cumulativo con la deroga alla proporzionale prevista all’ ART.45 DEROGA ALLA PROPORZIONALE. 8. Relativamente all’Art.1 durata del contratto – proroga tecnica – opzione di rinnovo, si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta. 9. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 10. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel; impianti di risalita a fune; treni. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 11. Si chiede conferma che anche i sottopassi (sia pedonali sia non) siano esclusi dalla copertura assicurativa. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 12. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 13. Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, si possa inserire tra l’art.46 esclusioni “la contaminazione di aria, acqua, suolo” 14. Si chiede di indicare se, nell’elenco degli enti assicurati, figurino impianti fotovoltaici e solari termici di valore maggiore di € 100.000,00 e/o impianti ubicati a terra. Nel caso di positiva risposta si chiede di fornire - per ogni impianto - ubicazione, valore assicurato, anno di costruzione. 15. Si chiede conferma che all’ART.51 Inondazioni, alluvioni siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto. 16. Si chiede conferma che per la garanzia Allagamenti siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto. 17. Si chiede conferma che la garanzia “frana” sia normata in accordo con all’ART. 56 SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO (e relativi scoperti, franchigie e limiti nella tabella finale). Si chiede quindi conferma che all’ART. 57 VALANGHE E SLAVINE, FRANE la parola “frane” sia un refuso. Se così non fosse si chiede di indicare come sia normata la garanzia “frane” che compare in due articoli differenti sopra citati. 18. Si chiede di confermare che il limite di indennizzo per periodo di assicurazione di € 100.000.000,00 (opzione base) e le restanti opzioni migliorative indicate nell’offerta tecnica rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. 19. Alla sezione SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE si segnala un refuso. Si chiede quali siano i presidi corretti per la garanzia Beni elettronici a impiego mobile a PRA 20. Alla sezione SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, Si chiede di confermare che le franchigie delle seguenti garanzie “Crollo e collasso strutturale”, “Smottamento, cedimento e franamento del terreno”, siano a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto. 21. Alla sezione SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE Si chiede di confermare che gli scoperti e minimi delle seguenti garanzie “Sovraccarico neve e/o ghiaccio”, “Valanghe e slavine, frane” siano a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto. 22. Si chiede conferma che per la garanzia “Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri e aerei” il limite di euro 150.000,00 sia per anno e per sinistro. 23. Si chiede di confermare che quanto previsto alla garanzia “Differenziale storico artistico” operi nei limiti di indennizzo indicati in tabella relativi alla causa che ha generato il sinistro. Confermare, ad esempio, che in caso di danno da “Terremoto” l’indennizzo che la Compagnia è tenuta a corrispondere non può superare il relativo limite indicato in tabella (o nell’offerta tecnica se presentata) comprensivo degli eventuali costi dovuti al Differenziale storico artistico. 24. Si chiede conferma che non vi sia un punteggio minimo di sbarramento per l’offerta tecnica. 25. Vista la rilevanza del sinistro del 22.06.2019 liquidato con importo di 1.225.000,00 euro per “danni diffusi da eventi atmosferici e grandine su fragili (finestre, tegole, vetri, lampioni e lucernari, cupole) e da infiltrazione di acqua piovana su vari fabbricati”, si chiede di pubblicare nella statistica sinistri lo stesso al fine di poter garantire una corretta valutazione del rischio a tutti gli operatori. 26. Si chiede di confermare che la somma assicurata alla partita “3. Illuminazione pubblica e relativi pali, impianti semaforici, cartellonistica stradale e segnaletica in genere a P.R.A.”, pari a € 300.000,00, costituisca il massimo esborso per tale categoria di beni. Ad esempio, in caso di Alluvione che colpisse tale categoria di beni, fermi i limiti e i deducibili indicati nella tabella SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, il massimo importo liquidabile per i beni alla partita 3 sia 300.000,00 euro. 27. Nella tabella SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, si chiede conferma che i sottolimiti indicati alle singole voci/garanzie (es. per Crollo e collasso strutturale, 1.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione), sia comprensivo di ogni eventuale spesa accessoria (come Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro, Onorari periti, ecc). 28. Si chiede conferma che quanto riportato alla sezione 3.1.DURATA E OPZIONI del disciplinare di gara “La stazione appaltante si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, previo accordo con l’aggiudicatario.” prevalga su quanto riportato nel capitolato di gara alla SEZIONE III CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO ovvero che il rinnovo di 12 mesi sia consentito solo previo accordo con l’aggiudicatario. In attesa vs. cortese riscontro cordialmente saluto

Risposta : 1.Abbiamo rilevato discordanza tra il valore a nuovo dei beni riportato nella valutazione di stima del patrimonio immobiliare (PRAXI), e quello della scheda di offerta economica, che di seguito si riporta

2. Abbiamo rilevato discordanza tra il valore a nuovo dei beni riportato nella valutazione di stima del patrimonio immobiliare (PRAXI), e quello della scheda di offerta economica, che di seguito si riportata
Si invita a prendere visione della scheda di offerta economica aggiornata, pubblicata nella sezione "Avvisi" della piattaforma, e ad utilizzarla per la corretta formulazione dell'offerta economica;

3. Si chiede conferma che il premio annuo a base d’asta di 777.096,11 euro sia un premio imponibile.
L'importo a base di gara sul quale formulare la propria offerta al ribasso è un premio imponibile per l'intera durata contrattuale. Nella scheda offerta economica, l'operatore economico dovrà altresì indicare il premio offerto ripartito per ciascuna annualità;

4. Si chiede di fornire l’elenco dei fabbricati assicurati, con l’indicazione – per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso.
Si rimanda alla stima già pubblicata;

5. Si chiede di fornire l’elenco dei “beni immobili non oggetto di stima”, con l’indicazione – per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso. Se non disponibile, vi chiediamo di indicare di quale tipologia di beni si tratti.
Trattasi di beni di proprietà non oggetto di stima da parte di Praxi;

6. Si chiede di fornire l’elenco dei “beni immobili di particolare interesse storico artistico non oggetto di stima”, con l’indicazione – per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso. Se non disponibile, vi chiediamo di indicare di quale tipologia di beni si tratti.
Sono compresi i Casseri a presidio delle porte della città, a titolo esemplificativo Porta San Donato, Saragozza, Maggiore ecc.

7. Si chiede conferma del fatto che l’automatismo di copertura del 30% in aggiunta alla somma assicurata di cui alla sezione C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE PREMIO – LEEWAY CLAUSE sia alternativo e non cumulativo con la deroga alla proporzionale prevista all’ ART.45 DEROGA ALLA PROPORZIONALE.
Non si conferma. La leeway clause e la deroga alla proporzionale si applicano alle partite a valore intero (non stimate). La leeway e’ clausola attinente l’automatica copertura di nuovi beni, la deroga alla proporzionale attiene invece una tolleranza % sul valore assicurato indicato. resta inteso che, data la presenza di stima assicurativa, fara’ fede per le partite puntualmente indicate, l’art. 81 del capitolato.

8. Relativamente all’Art.1 durata del contratto – proroga tecnica – opzione di rinnovo, si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.
Si conferma che il termine per la conclusione della procedura è normativamente fissato in 9 mesi, mentre la proroga tecnica di cui all'articolo 120, comma 11, come prevede la stessa norma, non ha un limite temporale essendo prevista "per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura" intendendosi la successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, non la procedura in oggetto.

9. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.
Si rimanda a quanto determinato in capitolato ai punti di esclusione c1) sono esclusi “linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall’area di pertinenza dei fabbricati;”

10.Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel; impianti di risalita a fune; treni. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.
SI RIMANDA A QUANTO DETERMINATO IN CAPITOLATO AI PUNTI DI ESCLUSIONE C1) SONO ESCLUSI “aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel, strade al di fuori del perimetro o dell’area di pertinenza dei fabbricati. Sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;”

11. Si chiede conferma che anche i sottopassi (sia pedonali sia non) siano esclusi dalla copertura assicurativa. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.
Non si conferma l’esclusione di tali beni.

12. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati.
Non si conferma. Tuttavia si segnala che il comune è il concedente e hera è il gestore di 4 tipologie di oggetti:
- due centri di raccolta di via marco Emilio Lepido e Via Ferrarese (terreni)
- 123 mini isole interrate
- 19 isole interrate
- due centri di trasbordo in via delle tofane e via del tipografo.
Le isole e mini isole sono state realizzate da hera con finanziamenti del comune. Si precisa che per tali manufatti il gestore ha costituito adeguata copertura assicurativa.

13. Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, si possa inserire tra l’art.46 esclusioni “la contaminazione di aria, acqua, suolo”.
Non si conferma. sono ammesse unicamente le varianti indicate nel disciplinare e nella scheda di offerta tecnica.

14. Si chiede di indicare se, nell’elenco degli enti assicurati, figurino impianti fotovoltaici e solari termici di valore maggiore di € 100.000,00 e/o impianti ubicati a terra. Nel caso di positiva risposta si chiede di fornire - per ogni impianto - ubicazione, valore assicurato, anno di costruzione.
Non si segnalano impianti ubicati a terra. si segnalano invece i seguenti impianti di valore maggiore a €100.000,00 (vedi allegato);

15. Si chiede conferma che all’ART.51 Inondazioni, alluvioni siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto.
Non si conferma;

16. Si chiede conferma che per la garanzia Allagamenti siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto.
Non si conferma;

17. Si chiede conferma che la garanzia “frana” sia normata in accordo con all’ART. 56 SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO (e relativi scoperti, franchigie e limiti nella tabella finale). Si chiede quindi conferma che all’ART. 57 VALANGHE E SLAVINE, FRANE la parola “frane” sia un refuso. Se così non fosse si chiede di indicare come sia normata la garanzia “frane” che compare in due articoli differenti sopra citati.
Si conferma che le frane siano da ritenersi garantite a norma dell’art. 56 del capitolato di polizza;

18. Si chiede di confermare che il limite di indennizzo per periodo di assicurazione di € 100.000.000,00 (opzione base) e le restanti opzioni migliorative indicate nell’offerta tecnica rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo.
Si conferma, fatte salve le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’art. 1914 del codice civile;

19. Alla sezione SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE si segnala un refuso. Si chiede quali siano i presidi corretti per la garanzia Beni elettronici a impiego mobile a PRA.
Si ritenga valido il limite di € 300.000 per sinistro e periodo di assicurazione.

20. Alla sezione SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, Si chiede di confermare che le franchigie delle seguenti garanzie “Crollo e collasso strutturale”, “Smottamento, cedimento e franamento del terreno”, siano a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto.
Non si conferma.

21. Alla sezione SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE Si chiede di confermare che gli scoperti e minimi delle seguenti garanzie “Sovraccarico neve e/o ghiaccio”, “Valanghe e slavine, frane” siano a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto.
Non si conferma.

22. Si chiede conferma che per la garanzia “Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri e aerei” il limite di euro 150.000,00 sia per anno e per sinistro.
SI CONFERMA.

23. Si chiede di confermare che quanto previsto alla garanzia “Differenziale storico artistico” operi nei limiti di indennizzo indicati in tabella relativi alla causa che ha generato il sinistro. Confermare, ad esempio, che in caso di danno da “Terremoto” l’indennizzo che la Compagnia è tenuta a corrispondere non può superare il relativo limite indicato in tabella (o nell’offerta tecnica se presentata) comprensivo degli eventuali costi dovuti al Differenziale storico artistico.
NON SI CONFERMA. Si riporta a tal proposito quanto previsto alla sezione MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE: “Nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri.”

24. Si chiede conferma che non vi sia un punteggio minimo di sbarramento per l’offerta tecnica.
SI CONFERMA.

25. Vista la rilevanza del sinistro del 22.06.2019 liquidato con importo di 1.225.000,00 euro per “danni diffusi da eventi atmosferici e grandine su fragili (finestre, tegole, vetri, lampioni e lucernari, cupole) e da infiltrazione di acqua piovana su vari fabbricati”, si chiede di pubblicare nella statistica sinistri lo stesso al fine di poter garantire una corretta valutazione del rischio a tutti gli operatori.
IL PERIODO DI OSSERVAZIONE NELLA STATISTICA SINISTRI E’ STABILITO IN 5 ANNI (31.12.2019-31.12.24). NON SI RITIENE NECESSARIA ULTERIORE PUBBLICAZIONE MA SI PRENDE ATTO DELL’INDICAZIONE CONFERMANDO LA DESCRIZIONE DELL’EVENTO E GLI IMPORTI INDICATI.

26. Si chiede di confermare che la somma assicurata alla partita “3. Illuminazione pubblica e relativi pali, impianti semaforici, cartellonistica stradale e segnaletica in genere a P.R.A.”, pari a € 300.000,00, costituisca il massimo esborso per tale categoria di beni. Ad esempio, in caso di Alluvione che colpisse tale categoria di beni, fermi i limiti e i deducibili indicati nella tabella SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, il massimo importo liquidabile per i beni alla partita 3 sia 300.000,00 euro.
Si conferma. restando ferma la determinazione di cui alla sez. ix del capitolato “nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri”

27. Nella tabella SEZIONE IX: MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, si chiede conferma che i sottolimiti indicati alle singole voci/garanzie (es. per Crollo e collasso strutturale, 1.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione), sia comprensivo di ogni eventuale spesa accessoria (come Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro, Onorari periti, ecc).
Non si conferma, restando ferma la determinazione di cui alla sez. ix del capitolato “Nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri”;

28. Si chiede conferma che quanto riportato alla sezione 3.1.DURATA E OPZIONI del disciplinare di gara “La stazione appaltante si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, previo accordo con l’aggiudicatario.” prevalga su quanto riportato nel capitolato di gara alla SEZIONE III CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO ovvero che il rinnovo di 12 mesi sia consentito solo previo accordo con l’aggiudicatario.
Si conferma che l'eventuale proposta di rinnovo contrattuale a scadenza, per un ulteriore periodo di 12 mesi, è soggetta ad accordo con l'aggiudicatario.

Chiarimento PI214708-25

Ultimo aggiornamento: 13/05/2025 15:42

Domanda : Siamo a chiedere conferma che, in caso di aggiudicazione, l'art.20 - Sez.III Coassicurazione e Delega possa essere sostituito dalla ns clausola di coassicurazione così come segue: “L’assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda di polizza che ne ha affidato l’incarico alla………………: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L’incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell’assicurazione. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell’incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker incaricato direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.”

Risposta :

Come indicato nella documentazione di gara l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime indicate nei documenti di gara ed in particolare nel capitolato.
Il concorrente può apportare varianti migliorative rispetto alle condizioni di polizza previste nel Capitolato, mediante la compilazione dell’apposito modello, messo a disposizione dalla stazione appaltante, denominato “Modello scheda Offerta Tecnica polizza All Risks”.
Non sono ammesse ulteriori modifiche/sostituzioni oltre quelle determinate dalle varianti applicabili.

Chiarimento PI213484-25

Ultimo aggiornamento: 13/05/2025 15:41

Domanda : Con riferimento al rischio in oggetto inviamo i seguenti chiarimenti: - Chiediamo conferma sia possibile partecipare in coassicurazione - In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, chiediamo se sia prevista una soglia minima per la Delegataria - Si segnala che nel documento denominato POLIZZA ALL RISKS PROGETTO DEL SERVIZIO EX ART. 41 CO 2 DLGS 362023, il periodo indicato di osservazione del report sinistri, dal 01.01.2019 al 30.06.2024, non corrisponde con la tabella riportata, né con quanto indicato nel file Statistiche sinistri, che ripota invece il periodo di osservazione dal 31.12.2019 al 31.12.2024. chiediamo conferma della correttezza di quest’ultimo - Si chiede aggiornamento sinistri con integrazione ad oggi - Relativamente al sinistro del 19/10/2024 si chiede breve descrizione dei danni e numero dei beni colpiti - Relativamente al sinistro del 22/06/2019, liquidato per euro 1.225.000, si chiede breve descrizione dei danni e numero dei beni colpiti - Si chiede di trasmettere l’elenco, possibilmente in file excel, dei FABBRICATI ASSICURATI completo dell’ubicazione e del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene - 3.3.MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE, “Opzione di rinnovo del contratto: Il contratto può essere rinnovato per un periodo di un anno, con emissione polizza”, si chiede conferma che si possa in tal caso procedere con appendice. Si chiede in ogni caso conferma che l’opzione di rinnovo potrà essere esercitata una sola volta - Chiediamo di conoscere il motivo della presenza delle patite 1a, beni immobili non oggetto di stima, e 1d, in particolare si chiede. o Conferma che la partita 1a, beni immobili non oggetto di stima, sia a primo rischio assoluto mentre la 1d sia a valore intero o Motivazione del perché la partita 1d, a valore intero, non rientri nella stima o Si chiede elenco dei fabbricati assicurati alla partita 1d con indicazione dell’ubicazione e valore di ricostruzione a nuovo o Delucidazioni su come e quando debba operare la partita 1a, beni immobili non oggetto di stima, anche in considerazione dell’esistenza in polizza della clausola ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE; C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE - Si chiede conferma che l’unica proroga prevista dal contratto sia quella richiamata al secondo comma dell’art. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO, ove si richiama quanto disposto all’art. 120, co. 11 del D. lgs. n. 36/2023 - Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti (riportato nel Capitolato all’articolo 1) sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta. - Si chiede se la ripetizione del servizio prevista dal penultimo comma dell’ ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO debba intendersi obbligatorio per la Compagnia - Si chiede conferma che in caso di recesso anticipato annuale la proroga massima richiedibile dall’Ente sia di 6 mesi, come previsto all’ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE - Si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro non sarà dovuta alcuna proroga - A prescindere dal punteggio che sarà attribuito si chiede conferma del fatto che la clausola di cui all’ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI presentata quale variante 13, possa contenere anche esclusioni territoriali - ART. 45 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE si chiede conferma sia alternativa e non cumulativa con l’automatismo previsto all’art ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE o al disposto C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE - Relativamente all’ART. 46 ESCLUSIONI si chiede conferma che l’inserimento al punto b2) mareggiate e penetrazione di acqua marina debba intendersi refuso e che lo stesso debba invece essere compreso nell’elenco del punto A1) - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, e piattaforme in genere; - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. - ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE, le partite richiamate non trovano corrispondenza con quelle indicate nella scheda di offerta economica e riportate a pag 11 del Capitolato. si chiede di rettificare indicando le partite a cui si riferisce - C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE si chiede conferma che il seguente periodo sia un refuso in quanto non attinente con il resto del disposto e pertanto deve intendersi cassato “ Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 50.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.” - ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE si chiede di indicare esplicitamente il temine entro il quale deve essere consegnata alla Compagnia la stima assicurativa, ciò anche al fine dell’operatività di quanto previsto all’ultimo comma che altrimenti rimarrebbe privo di effetto - Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie - Rileviamo la presenza di due limiti per “Beni elettronici a impiego mobile a Primo Rischio Assoluto, vogliate indicare quello corretto.

Risposta :

1) Chiediamo conferma sia possibile partecipare in coassicurazione
SI CONFERMA;

2) In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, chiediamo se sia prevista una soglia minima per la Delegataria
Si rimanda al disciplinare di gara: non risulta prevista una soglia minima per la delegataria;

3) Si segnala che nel documento denominato POLIZZA ALL RISKS PROGETTO DEL SERVIZIO EX ART. 41 CO 2 D.LGS. 36/2023, il periodo indicato di osservazione del report sinistri, dal 01.01.2019 al 30.06.2024, non corrisponde con la tabella riportata, né con quanto indicato nel file Statistiche sinistri, che ripota invece il periodo di osservazione dal 31.12.2019 al 31.12.2024. chiediamo conferma della correttezza di quest’ultimo
Si conferma che il periodo di osservazione è 31.12.2019 - 31.12.2024;

4) Si chiede aggiornamento sinistri con integrazione ad oggi
Non vi sono aggiornamenti rispetto al file allegato alla procedura;

5) Relativamente al sinistro del 19/10/2024 si chiede breve descrizione dei danni e numero dei beni colpiti
Si tratta del recente alluvione che ha colpito la Città di Bologna. Oltre a danni diffusi a fabbricati e corpi di illuminazione pubblica si evidenziano tre interventi consistenti presso le seguenti ubicazioni:
- ripristino del tunnel Sabena;
- copertura delle Zanotti De Vigri (sandwich che ricopre il vano tecnico);
- rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo da baseball di Casteldebole;

6) Relativamente al sinistro del 22.06.2019, liquidato per euro 1.225.000, si chiede breve descrizione dei danni e numero dei beni colpiti
Si tratta anche in questo caso di una pluralità di fabbricati e punti di illuminazione colpiti da una grandinata eccezionale;

7) Si chiede di trasmettere l’elenco, possibilmente in file excel, dei FABBRICATI ASSICURATI completo dell’ubicazione e del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun bene.
Si rimanda alla stima già pubblicata;

8) 3.3.MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE, “Opzione di rinnovo del contratto: Il contratto può essere rinnovato per un periodo di un anno, con emissione polizza”, si chiede conferma che si possa in tal caso procedere con appendice.
Si conferma.

9) Si chiede in ogni caso conferma che l’opzione di rinnovo potrà essere esercitata una sola volta
Si conferma.

10) Chiediamo di conoscere il motivo della presenza delle patite 1a, beni immobili non oggetto di stima, e 1d, in particolare si chiede.
Trattasi di refuso presente nel capitolato. La partita 1b) attiene i "beni immobili non oggetto di stima" (la partita 1a è "beni immobili") – La presenza delle partite “non oggetto di stima” è giustificata dal fatto che non tutti i beni sono stimati all’interno del report consegnato nella documentazione di gara.

11) Conferma che la partita 1a, beni immobili non oggetto di stima, sia a primo rischio assoluto mentre la 1d sia a valore intero
SI CONFERMA. Come precedentemente chiarito, a causa di un mero refuso, la partita 1a è denominata "beni immobili non oggetto di stima". I beni immobili non oggetto di stima sono ricompresi nella partita 1b;

12) Motivazione del perché la partita 1d, a valore intero, non rientri nella stima
Non sono beni oggetto di stima per scelta dell’Ente data la particolare tipologia;

13) Si chiede elenco dei fabbricati assicurati alla partita 1d con indicazione dell’ubicazione e valore di ricostruzione a nuovo
Sono compresi i Casseri a presidio delle porte della città, a titolo esemplificativo Porta San Donato, Saragozza, Maggiore, ecc;

14) Delucidazioni su come e quando debba operare la partita 1a, beni immobili non oggetto di stima, anche in considerazione dell’esistenza in polizza della clausola ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE; C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE

La clausola di cui all’art. 81) non si applica per le partite di beni non stimate. Inoltre la partita “beni immobili non oggetto di stima” è a primo rischio assoluto, pertanto non si prevede l’applicazione del suddetto punto C) relativo alla leeway clause per le partite a valore intero non stimate.

15) Si chiede conferma che l’unica proroga prevista dal contratto sia quella richiamata al secondo comma dell’art. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO, ove si richiama quanto disposto all’art. 120, co. 11 del D. lgs. n. 36/2023
Si conferma;

16) Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti (riportato nel Capitolato all’articolo 1) sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.
I due termini non sono collegati. Si conferma che il termine per la conclusione della procedura è normativamente fissato in 9 mesi, mentre la proroga tecnica di cui all'articolo 120, comma 11, come prevede la stessa norma, non ha un limite temporale essendo prevista "per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura" intendendosi la successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, non la procedura in oggetto.

17) Si chiede se la ripetizione del servizio prevista dal penultimo comma dell’ ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO debba intendersi obbligatorio per la Compagnia
L'eventuale proposta di rinnovo non prevede l'obbligatoria accettazione da parte dell'appaltatore.

18) Si chiede conferma che in caso di recesso anticipato annuale la proroga massima richiedibile dall’Ente sia di 6 mesi, come previsto all’ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
Si conferma

19) Si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro non sarà dovuta alcuna proroga
Si conferma che non è dovuta proroga contrattuale, ma che in caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 120 co.11 del Codice dei Contratti opererà quanto determinato dal disposto normativo.

20) A prescindere dal punteggio che sarà attribuito si chiede conferma del fatto che la clausola di cui all’ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI presentata quale variante 13, possa contenere anche esclusioni territoriali
Si conferma

21) ART. 45 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE si chiede conferma sia alternativa e non cumulativa con l’automatismo previsto all’art ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE o al disposto C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE
L’art. 45 e il disposto di cui al punto C) sono da ritenersi alternativi all’art. 81 nei seguenti termini: ove vi siano partite stimate si applicherà l’art. 81, per le partite non stimate si applicherà l’art. 45 e al punto C).

22) Relativamente all’ART. 46 ESCLUSIONI si chiede conferma che l’inserimento al punto b2) mareggiate e penetrazione di acqua marina debba intendersi refuso e che lo stesso debba invece essere compreso nell’elenco del punto A1)
Non si conferma. Trattasi comunque di Ente locale posto in territorio non marittimo.

23) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:
- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Come indicato nella documentazione di gara l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime indicate nei documenti di gara ed in particolare nel capitolato.

24) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, e piattaforme in genere;
Per le esclusioni si rimanda alle specifiche esclusioni già riportate in capitolato.

25) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
Si segnala che il Comune è il Concedente e Hera è il gestore di 4 tipologie di oggetti :
- terreni riferibili a due centri di raccolta rifiuti urbani di Via Marco Emilio Lepido e Via Ferrarese
- 123 mini isole interrate
- 19 isole interrate
- due centri di trasbordo in via delle Tofane e via del Tipografo

Le isole e mini isole sono state realizzate da Hera con finanziamenti del Comune.
Si precisa che per tali manufatti il gestore ha costituito adeguate coperture assicurative;

26) ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE, le partite richiamate non trovano corrispondenza con quelle indicate nella scheda di offerta economica e riportate a pag. 11 del Capitolato. Si chiede di rettificare indicando le partite a cui si riferisce
L’art. 81 si applica alle partite 1a e 1c.
LE PARTITE CORRETTE SONO QUELLE DI CUI ALLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA AGGIORNATA, PUBBLICATA IN SATER NELLA SEZIONE "AVVISI" DELLA PIATTAFORMA SATER;

27) C) PARTITE A VALORE INTERO AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE si chiede conferma che il seguente periodo sia un refuso in quanto non attinente con il resto del disposto e pertanto deve intendersi cassato “ Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 50.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.”
Non si conferma.

28) ART. 81 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA – OPERANTE si chiede di indicare esplicitamente il temine entro il quale deve essere consegnata alla Compagnia la stima assicurativa, ciò anche al fine dell’operatività di quanto previsto all’ultimo comma che altrimenti rimarrebbe privo di effetto
La Società di stima è chiamata alla redazione della stima entro quattro mesi dalla scadenza di polizza e sarà fornita alla Compagnia entro un mese dalla redazione.

29) Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
Si conferma fatti salvi gli oneri di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c.

30) Rileviamo la presenza di due limiti per “Beni elettronici a impiego mobile a Primo Rischio Assoluto, vogliate indicare quello corretto.
Si ritenga valido il limite di € 300.000 per sinistro e periodo di assicurazione.

Ultimo aggiornamento: 02-07-2025, 10:00