Domanda : Istanza di rettifica in autotutela della lex specialis di gara. Spett.le Ente, in riferimento a Vs. procedura in oggetto, la scrivente formula le seguenti osservazioni in merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica prescelti da Codesto Ente all’interno del Disciplinare di gara. Dalle seguenti osservazioni consegue la richiesta di rettifica in autotutela della documentazione di gara limitatamente alla parte che sarà di seguito esposta. Anzitutto, si rileva come all’interno dei criteri di valutazione non vengono affatto premiati parametri atti alla valutazione dell’effettiva qualità del servizio e/o dei dispositivi a supporto del servizio e perciò tali da consentire di valutare le differenze tra le varie proposte presenti sul mercato. Piuttosto sono stati previsti criteri che prevedono una valutazione “su carta” di determinate caratteristiche (ad es. completezza di moduli di report, possesso di certificazioni, numero di interventi eseguiti). Ciò, tuttavia, stona con la ratio stessa del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, teso a garantire la ricerca della migliore prestazione esistente sul mercato, al prezzo più conveniente e per il quale dunque la componente qualitativa è di centrale rilevanza. Nel caso in esame, come detto, i criteri esulano e non valorizzano le reali prestazioni da eseguire, circostanza che mortifica il confronto competitivo tra le imprese concorrenti, a scapito soprattutto dell’interesse pubblico al conseguimento della prestazione qualitativamente più performante. La scelta di tali criteri di natura esclusivamente tabellare “conduce a un appiattimento della valutazione delle offerte tecniche, a cui vengono assegnati punteggi troppo simili tra loro: siffatto appiattimento può condurre […] a uno snaturamento del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo posto a garanzia di un confronto concorrenziale effettivo sul merito tecnico dell’offerta.” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 8/2/2023 n. 359). Come noto, “l’art. 108, comma 4, cit., prevede che la stazione appaltante introduce nei “documenti di gara … i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”; inoltre, stabilisce che la stazione appaltante “al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo dell’offerta dei concorrenti, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”. La stazione appaltante gode quindi di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte per meglio perseguire l'interesse pubblico; tale scelta, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia illogica, irragionevole ed irrazionale oppure sei criteri non sono trasparenti ed intellegibili…. Simili previsioni di gara […] non risultano idonee, ai sensi dell’art. 108, comma 4, cit., a “garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici” della proposta negoziale dei concorrenti, poiché di fatto riducono fortemente il confronto concorrenziale sui reali elementi tecnici dell’offerta. Inoltre, tali previsioni […] non sono adeguate, ai sensi dell’art. 108, comma 4, cit., ad “assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo” della proposta, poiché incoraggiano offerte non competitive o sconvenienti” (TAR Lombardia, 25/10/2024, n. 2888): favorendo di fatto l’operatore che invera le condizioni “su carta”, questi potrebbe essere portato a proporre un’offerta tecnica meno competitiva in relazione agli elementi qualitativi diversi. Insomma, i criteri valutativi prescelti paiono inidonei a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta ed a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, non apparendo adeguati: i. ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti né ii. a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, né infine iii. a scongiurare situazioni di appiattimento delle stesse a scapito dell’interesse pubblico. Peraltro, ad acuire il quadro vi è il dato per cui la qualità del servizio neppure viene confermata e validata mediante prova pratica del servizio: difatti, nella documentazione di gara manca qualsivoglia richiamo a tale aspetto, confermando quella valutazione meramente formale che già i criteri di valutazione tendono a richiedere e perseguire. Più nel dettaglio, sui singoli criteri, si deduce quanto segue. 1) Per il criterio “Attrezzature utilizzate … Se nuove di fabbrica”, stante l’essenzialità dell’elemento, si invita a rivedere la scelta di ricondurre tale profilo ad un criterio valutativo quanto piuttosto ad una caratteristica minima, in quanto qualunque partecipante può rispondere a tale criterio una volta eventualmente aggiudicata la procedura, rendendo di fatto ininfluente l’attribuzione di ben 5 punti qualitativi a tale criterio; 2) analogamente, il criterio “Manutenzione sulle attrezzature … Annuale … Biennale”, trattandosi di affidamento di un servizio che prevede, come indicato anche all’articolo 12 del Capitolato Speciale, che le apparecchiature siano “… non residenti presso le sedi …”, non dovrebbe costituire un criterio valutativo quanto piuttosto una caratteristica minima il fatto che la concorrente garantisca la periodicità di manutenzioni stabilita dal fabbricante o dal manuale d’uso: anche in questo caso, l’attribuzione di ben 10 punti a tale criterio risulta ininfluente ai fini di una effettiva valutazione qualitativa; 3) parimenti per quanto riguarda i criteri “Modalità di esecuzione della prestazione”, i due criteri indicati “La ditta rilascia di norma un report… “ e “Completezza della Scheda di report”, valenti ben 10 e 15 punti, non sono relativi ad aspetti tecnico/pratici della prestazione quanto piuttosto ad aspetti “documentali” cui qualunque ditta può adeguarsi per rispondere. 4) Relativamente al criterio “Tempi di risposta”, infine, si chiede cortesemente di specificare se si intendono tempi di risposta per assistenza tecniche su eventuali problematiche che dovessero insorgere durante l’erogazione del servizio, oppure se si intende tempi di risposta alle richieste di intervento. In quest’ultimo caso si segnala che i parametri indicati (< di 1 ora, < di 1,30 h, < di 2 h) risulterebbero non proporzionati al numero di interventi annui richiesti. Ad esempio, tra i quantitativi presunti sono indicati n. 50 interventi c/o la sede di Piacenza, quantitativo che si tradurrebbe in circa un intervento a settimana. Tale frequenza non risulterebbe sufficiente (ed economicamente sostenibile) a giustificare la presenza di personale dedicato unicamente a tale sede. Per garantire infatti presenza alle richieste di intervento entro 1 ora o 2 ore, il personale dovrebbe essere dedicato esclusivamente a tale servizio. Alla luce di quanto sopra indicato si chiede pertanto un intervento di rettifica in autotutela in parte qua della lex specialis di gara, relativamente ai censurati criteri valutativi in quanto manifestamente inadeguati a garantire una completa valutazione dell’effettiva qualità del servizio e quindi un concreto confronto competitivo. Distinti saluti
Risposta : Spett.le ditta,
la procedura di gara attiene all’espletamento di un servizio “all inclusive” di rilevazione e monitoraggio multimodale intraoperatorio di segnali neurofisiologici, svolto da tecnici di neurofisiopatologia specializzati in possesso dei titoli necessari e con mezzi strumentali e materiali di consumo integralmente messi a disposizione dall’aggiudicatario.
A parere della Stazione Appaltante, quanto dettagliatamente riportato nel Capitolato Speciale individua in maniera chiara gli obblighi a carico dell’Operato Economico aggiudicatario e le modalità operative che lo stesso è tenuto a rispettare nel corso dell’esecuzione del contratto. Contestualmente la Stazione Appaltante è stata attenta a non creare limitazioni alla partecipazione degli OO.EE., prevedendo requisiti in tal senso (Es. escludendo l'obbligatorietà di presentare sistemi nuovi di fabbrica, ecc).
Pertanto, fermo restando i requisiti minimi obbligatori, la Stazione Appaltante ha elaborato i criteri valutativi con lo scopo di valutare le singole proposte, senza con questo limitare la partecipazione alla gara. E’ in tale ottica che deve essere considerata la presenza di criteri tabellari (assolutamente legittimi) che assolvono ad una duplice funzione: premiare gli OO.EE. che sono provvisti del requisito e consentire, comunque, la partecipazione agli OO.EE. che ne sono sprovvisti.
Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue sulle deduzioni effettuate sui singoli criteri:
1) In merito al criterio “Attrezzature utilizzate … Se nuove di fabbrica", data la tipologia del servizio richiesto che non prevede l’acquisizione da parte dell’Azienda Sanitaria Committente dell’attrezzatura, ma solamente il suo utilizzo limitatamente al tempo di intervento chirurgico, si ritiene coerente e corretta la scelta di premiare l’O.E. che offre un’attrezzatura nuova di fabbrica pur ammettendo alla gara l’O.E. che offre un'attrezzatura non nuova;
2) In merito al criterio “Manutenzione sulle attrezzature … Annuale… Biennale”, fermo restando l’obbligatorietà da parte del fornitore del rispetto delle prescrizioni del produttore, si ritiene opportuno sottolineare il fatto che tali attrezzature non sono presenti in maniera fissa presso le sedi dell’Azienda Committente, ma sono portate in occasione dei vari interventi chirurgici programmati. Ne discende che la cadenza degli interventi manutentivi (annuale o biennale) è considerata qualificante dalla stessa Azienda Committente;
3) In merito alle “Modalità di esecuzione della prestazione” ed ai due criteri indicati “La ditta rilascia di norma un report…" e “Completezza della Scheda di report”, si coglie l’occasione per precisare che sono strettamente connessi. La Stazione Appaltante ritiene che soprattutto il parametro relativo alle completezza della scheda di report (tipo) sia un elemento altamente qualificante, perché è dall’analisi della scheda di report e dalla sua completezza (parametro discrezionale e non tabellare) che la Commissione di esecuzione potrà valutare la competenza della ditta all’espletamento del servizio richiesto;
4) In merito al criterio "Tempi di risposta" si vuole innanzitutto premettere che, come espressamente previsto dal Capitolato Speciale, la sede dello IOR comunica la data prevista per una seduta operatoria con un preavviso di 7 giorni. Non è, quindi, prevista la presenza fissa di un dipendente/collaboratore dell'O.E. presso le sedi IOR. I "Tempi di risposta" indicati nel parametro si riferiscono pertanto al timing di verifica della disponibilità dell'O.E.. o, in altre parole, il tempo che l'O.E. impiega per confermare o meno la presenza del proprio dipendente/collaboratore presso una determinata sede in quanto, se per qualunque motivo tale presenza non fosse possibile, sarà necessario riprogrammare la seduta operatoria
Infine, in merito alla prova pratica, si vuole sottolineare il disposto di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale laddove è previsto un periodo di prova della durata massima di 6 mesi, durante il quale l’attività della ditta è valutata non solo su un singolo intervento e/o giornata di prova (come poteva essere nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse previsto una prova pratica) bensì nel corso di un periodo di tempo più lungo, tale da tutelare l'Azienda Committente del servizo offerto.
Tutto ciò precisato, si confermano i requisiti di valutazione indicati nella documentazione di gara.
Distinti saluti