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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - nuova proroga termini
Ente appaltantePROVINCIA DI PARMA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto57.474.400,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/06/2025
Termine richiesta chiarimenti16/09/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte30/09/2025 18:00
Apertura busta amministrativa01/10/2025 08:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giudice Ugo

telefono: 0521931704
cellulare: 3204315584

Pinardi Giordana

telefono: 0521931922

Tanzi Gloria

telefono: 0521931613

Magnani Alessia

telefono: 0521931381

Campanini Martina

telefono: 0521931422

Botta Elisa

telefono: 0521931532

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ’ E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA (GLOBAL SERVICE) PER LA DURATA DI ANNI 9

CIG: B760762774

Chiarimenti

Chiarimento PI402744-25

Ultimo aggiornamento: 18/09/2025 15:16

Domanda : Può una fondazione iscritta la RUNTS e non al Registro delle Imprese partecipare al bando

Risposta : Sì, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando

Chiarimento PI403353-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 09:05

Domanda : Salve, in riferimento alla presente procedura si inviano le seguenti richieste di chiarimento: Chiarimento 1: In riferimento al punto a) degli allegati al Criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.1 Capacità organizzativa, si richiede cortesemente di confermare che i curriculum vitae e la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali del personale impegnato nella Commessa da allegare, siano solo quelli dei responsabili e referenti dell'RTI che si interfacceranno con la SA e non quelli di tutto il personale impiegato ad ogni livello nella Commessa, per il quale potrà essere riportato l’elenco dei requisiti in forma sintetica o tabellare, in relazione o in allegato, senza dover riportare tutti i CV certificati, riservando la comprova dei requisiti in fase successiva. Chiarimento 2: In riferimento al punto b) degli allegati al Criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.1 Capacità organizzativa, si richiede cortesemente di confermare che come documentazione attestante le caratteristiche tecniche delle dotazioni strumentali impiegate nella Commessa da allegare, sia possibile intendere anche un documento riassuntivo con l’elenco delle attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per l'erogazione dei servizi, completo di marche, modelli e di tutte le caratteristiche principali degli stessi, senza dover allegare necessariamente tutte le numerosissime schede tecniche dei prodotti. Chiarimento 3: In riferimento al punto a) degli allegati al Criterio di valutazione dell’offerta tecnica A.2 Procedure gestionali e manutentive, si richiede cortesemente di confermare che come documentazione attestante le caratteristiche tecniche delle dotazioni strumentali impiegate nell’attività della Commessa da allegare, sia possibile intendere anche un documento riassuntivo con l’elenco dotazioni strumentali impiegate nell’attività della Commessa, completo di marche, modelli e di tutte le caratteristiche principali degli stessi, senza dover allegare necessariamente tutte le schede tecniche dei prodotti. Grazie.

Risposta : Chiarimento 1:

Si conferma che possono essere allegati solo i CV dei responsabili e referenti dell'RTI che si interfacceranno con la SA e non quelli di tutto il personale impiegato ad ogni livello nella Commessa.

Va allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali del personale impegnato nella commessa;

Chiarimento 2

Si precisa che – con riferimento alle attrezzature, ai mezzi ed alle dotazioni strumentali, ferma restando la facoltà del concorrente di allegare materiale illustrativo e schede tecniche, il concorrente potrà produrre una scheda che riassuma i seguenti dati per ciascuna dotazione:

· Marca - modello

· Caratteristiche ambientali

· Vetustà

· l’assegnazione esclusiva o non esclusiva al servizio;

· apporto qualitativo alla gestione del servizio.

Tale scheda sarà oggetto di puntuale verifica in capo all’aggiudicatario.

Chiarimento 3:

Si precisa che – con riferimento alle dotazioni strumentali, ferma restando la facoltà del concorrente di allegare materiale illustrativo e schede tecniche, il concorrente potrà produrre una scheda che riassuma i seguenti dati per ciascuna dotazione:

· Marca – modello

· Caratteristiche prestazionali

· apporto qualitativo alla gestione del servizio.

Tale scheda sarà oggetto di puntuale verifica in capo all’aggiudicatario.

Chiarimento PI401751-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 08:50

Domanda : Buongiorno, si chiede il seguente chiarimento: Con riferimento ai criteri di valutazione B.1, B.2 e B.3, in cui occorre esplicitare i TEP risparmiati annualmente rispetto alle condizioni di riferimento della baseline, si chiede di confermare che la conversione dei risparmi in tep dovrà essere eseguita utilizzando i medesimi fattori di conversione adoperati nelle diagnosi energetiche riportate all’interno della documentazione di gara, ossia quelli definiti dalla FIRE e disponibili al seguente link https://em.fire-italia.org/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-pre-modulo-NEMO.xlsm. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei fattori di conversione in tep riportati in tabella e funzionali al calcolo dei risparmi in offerta tecnica: - Gas naturale: 0,836 tep/1000 Sm3 - Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica: 0,187 tep/MWh - Calore consumato da fluido termovettore acquistato: 0,103 tep/MWh In attesa di un Vs cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI334939-25

Ultimo aggiornamento: 29/07/2025 12:53

Domanda : In riferimento alla presente procedura si inviano le seguenti richieste di chiarimento. Chiarimento 1 Con riferimento al documento “Mod.C Tabelle Offerta Economica_rev1” ed in particolare al foglio “SF.02”, si segnala una discordanza tra quanto riportato alla cella B8 e alla cella G6 in merito al numero di cifre dopo la virgola da indicare per il corrispettivo unitario offerto. Si chiede perciò di confermare che il numero di cifre dopo la virgola corretto sia pari a 5. Chiarimento 2 Con riferimento al documento “Mod.C Tabelle Offerta Economica_rev1” ed in particolare al foglio “SF.01”, si segnala un errore all’interno delle celle da K8 a K166. In particolare, all’interno delle suddette celle non viene riportata la formula “TRONCA(E8*H8*I8*TRONCA(J8;5)/1000;2)” ma la formula “E8*H8*I8*J8/1000”, comportando un numero di cifre decimali risultante alla colonna K “Importo annuo convenzionale ISF.01c” superiore a 2, e quindi diverso da quanto richiesto da disciplinare. Chiarimento 3 Con riferimento al paragrafo 3.3.1 “Importo annuo Effettivo Servizio SF.02” ed in particolare al calcolo del consumo di energia elettrica dell’i-esimo sistema edificio/impianto CEPiST(n), riferito al funzionamento effettivo dell’anno (n), dato dalla sommatoria di tre componenti distinte di consumo, legate a fattori esterni quali gradi giorno (GG), ore di funzionamento (h), volume servito (V) e superficie lorda servita (S), si segnala l’assenza all’interno dell’”Allegato B.SF.02 e del “Modello C” di tali informazioni. In particolare, è necessario dettagliare le voci GGECi, hCEi, VCEi e Si per ciascun edificio oggetto del servizio, così da poterle utilizzare come riferimento nel calcolo di aggiornamento della baseline. Chiarimento 4 Con riferimento al documento “Mod.C Tabelle Offerta Economica_rev1” ed in particolare al foglio “SM.14”, si segnala l’assenza nella cella “F25” del numero di giorni di funzionamento. Ciò non permette il calcolo corretto del canone SM14.3 per l’edificio 13 “Liceo Romagnosi”. Chiarimento 5 Con riferimento alla formula di attribuzione del punteggio di offerta economica PEi riportata nel documento “2025 06 03 criteri valutazione offerta tecnica REV6.pdf” e considerando la risposta al Chiarimento PI310410-25 numero 11, si segnala che la formula così strutturata porta ad un punteggio congrue, vale a dire inferiore o uguale al punteggio massimo assegnato a ciascun criterio economico C.1, C.2, C.3, e C.4, solamente se vengono rapportati i ribassi risultanti e non i relativi canoni. Per facilitare la dimostrazione di quanto sopra affermato si riporta di seguito un esempio di calcolo del punteggio per il criterio C.1: Caso 1 – Rapporto tra ribasso offerto e ribasso più conveniente Ri=20% Rbest=25% PEmax=4 a=0,5 PEi=4*((20%)/(25%))^0,5=3,5777 Caso 2 – Rapporto tra canone offerto e canone più conveniente Ri=1.114.800,00€ Rbest=1.045.125,00€ PEmax=4 a=0,5 PEi=4*((1.114.800,00€/)/1.045.125,00€)^0,5=4,13118 In questo caso il punteggio risultante sarebbe superiore a quello massimo. Chiarimento 6 Con riferimento ai coefficienti revisionali KRSF.01 e KRSF.02, si segnala una discordanza nella relativa modalità di calcolo in quanto vengono rapportati il prezzo complessivo medio verificatosi all’anno (n), riferito a un’intera annualità, e il prezzo di riferimento nell’anno (0), riferito al mese di ottobre 2024; vale a dire due periodi di riferimento diversi, uno annuale e uno mensile. Nel caso dell’anno 2024, per esempio, la media ponderata annuale della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso Cmem risulta essere pari a 0,37935 €/smc e quindi inferiore rispetto al valore di riferimento di ottobre pari a 0,43685 €/smc. Si propone quindi di rapportare valori aventi periodi di riferimento equivalenti, val a dire il prezzo complessivo medio verificatosi all’anno (n) e il prezzo di riferimento riferito alla media ponderata misurata nel 2024 (anno (0)).

Risposta : 1) Si conferma. Il foglio SF.01 è stato corretto nel file mod.C in Rev2 che è stato pubblicato in data odierna in sede di proroga dei termini

2)Il foglio SF.01 è stato corretto nel file mod.C in Rev2
3)I valori dei gradi giorno estivi di riferimento GGEci sono riportati per ciascuna località nella tabella al paragrafo 3.23.1, pagina 174 del CSA, mentre i volumi e le superfici sono riportati nel documento Allegato A1_Consistenze convenzionali. Il documento All. B - Consumi Termici ed elettrici, relativo alla sezione "ALLEGATO B.SF.02 AL CSA - CONSUMI ELETTRICI (SF.02 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)" è stato aggiornato in Rev.1 e pubblicato in data odierna in sede di proroga dei termini
4)Il foglio SF.01 è stato corretto nel file mod.C in Rev2
5)
Si conferma che la formula è corretta per il calcolo con il ribasso percentuale riferito al criterio C.4

𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑖/𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡)^

dove

𝑷𝑬𝑰 = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo

𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙 = punteggio economico massimo assegnabile

𝑹𝒊 = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕 = Ribasso dell’offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,5

Per i criteri C.1, C.2 e C.3 la formula corretta per il calcolo con i canoni è la seguente:

𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥(𝑅best/𝑅i)^

dove

𝑷𝑬𝑰 = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo

𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙 = punteggio economico massimo assegnabile

𝑹𝒊 = Canone offerto dal concorrente i-esimo

𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕 = Canone dell’offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,5

Il documento relativo ai criteri di valutazione dell’offerta è stato aggiornato con Criteri rev.1 pubblicato in data odierna in sede di proroga dei termini

6)Si ribadisce quanto riportato nei documenti di gara relativamente alle revisioni dei prezzi. Si conferma, pertanto, che i prezzi di riferimento ed i coefficienti revisionali indicati non saranno modificati





Chiarimento PI325322-25

Ultimo aggiornamento: 22/07/2025 14:38

Domanda : Buongiorno, con riferimento a quanto previsto all’art. 4.9 del CSA recante “Coperture assicurative” si chiede di confermare se, in merito alla polizza assicurativa RCT-RCO richiesta, “ la previsione secondo cui “Nel caso in cui l’Appaltatore disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, specificando che, se le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali sopra specificati, l'Appaltatore potrà presentare copia delle stesse polizze corredate di atto di appendice rilasciato dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che un importo non inferiore a quanto richiesto dal presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell’art. 1891 del codice civile” possa considerarsi applicabile altresì alle imprese facenti parte di un RTI consentendo loro di avvalersi delle rispettive polizze RCT-RCO aziendali complete di tutte le coperture richieste.

Risposta : Si conferma purchè la mandataria presente idonea appendice alla polizza estesa a tutti i mandanti con tutti i requisiti e massimali richiesti dal CSA

Chiarimento PI310410-25

Ultimo aggiornamento: 18/07/2025 09:52

Domanda : In riferimento alla presente procedura si inviano le seguenti richieste di chiarimento. Chiarimento 1 Con riferimento all’allegato “Mod. C Tabelle Offerta Economica” foglio “SF.01” si chiede di confermare che le celle J206, J207 e J208 non debbano essere compilate, in quanto non concorrono alla valutazione dell’importo convenzionale del servizio ISF.01c, dal momento in cui il vettore energetico funzionale al riscaldamento dell’edificio 34 (energia elettrica CEPiST) risulta essere già remunerato all’interno del foglio SF.02. Chiarimento 2 Con riferimento alla tabella “ALLEGATO A1 AL CSA - CONSISTENZE CONVENZIONALI” sono state riscontrate discordanze tra il valore complessivo riportato nella riga “Totali” e il valore complessivo derivante dalla somma delle righe di cui sopra (da 1A a 56), per la colonna “Superficie lorda (mqL)” e per i seguenti sottoservizi: SM.01.1, SM.01.3, SM.01.4, SM.01.5, SM.01.6, SM.01.8.1, SM.01.8.2, SM.02.1, SM.02.2, SM.02.3, SM.03.1, SM.03.2, SM.03.3, SM.03.4, SM.03.5, SM.03.6, SM.03.10, SM.03.11, SM.03.12, SM.03.13, SM.04.1, SM.05.1, SM.05.2, SM.06.1, SM.06.2, SM.07.1, SM.07.2, SM.07.3, SM.07.4, SM.07.5, SM.07.6, SM.07.7, SM.07.9, SM.08.1, SM.09.1, SM.09.2, SM.09.3, SM.10.1, SM.10.2, SM.10.3, SM.10.4, SM.10.5, SM.10.6, SM.10.7, SM.11.1, SM.11.2, SM.11.3, SM.11.4, SM.12.1.1, SM.12.1.2, SM.12.2, SM.12.3, SM.12.4, SM.12.5, SM.12.6, SM.13.1, SM.14.1, SM.14.2, SM.14.3, SM.14.4 e SM.17.1. Si chiede di provvedere alla verifica ed eventuale correzione del documento. Chiarimento 3 Con riferimento all’allegato “Mod. C Tabelle Offerta Economica” si segnala un errore all’interno del foglio “SM.14” alla cella “K28”. In particolare, la formula al suo interno prevede l’inserimento del corrispettivo unitario “rSM. 14.1” e non “rSM. 14.2”. Si chiede perciò di fornire il file excel corretto. Chiarimento 4 Con riferimento all’allegato “Mod. C Tabelle Offerta Economica” foglio “SM.01”, si segnala che la maggior parte dei valori di “Superficie lorda di rif. (S.SM.01ci)” riportati alla colonna “G” coincidono con i valori di “Volume riscaldato (Vci)” riportati alla colonna “E” del foglio “SF.01”. Si chiede perciò di verificare ed eventualmente correggere tali valori, dal momento in cui la formula di calcolo dell’Importo annuo Convenzionale Servizio SM.01 (ISM.01c) riportata al paragrafo 3.4.1 del “Capitolato Speciale d’Appalto” prevede la superficie riscaldata convenzionale e non il volume. Chiarimento 5 Con riferimento al canone “SM - Servizi manutentivi (somma servizi da SM.01 a SM.18)” riportato nell’allegato “Mod. C Tabelle Offerta Economica” foglio “OE_Riep”, si chiede di fornire il dettaglio dei singoli corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo e la costituzione dei canoni manutentivi di ogni servizio da SM.01 a SM.18. Tale dettaglio risulta fondamentale ai fini di una corretta valutazione dei costi associati alle attività e di un’adeguata costruzione dei corrispettivi unitari da indicare in offerta economica. Chiarimento 6 Con riferimento all’allegato “2025 06 03 criteri valutazione offerta tecnica REV6.pdf” ed in particolare al criterio B.4 “Modellizzazione BIM”, si chiede di confermare che tale criterio e la conseguente assegnazione di punteggio, riguarda solamente gli edifici scolastici e non tutti gli edifici di competenza della Provincia. Chiarimento 7 Con riferimento al servizio “Gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici”, si chiede di confermare che tali impianti risultino esclusi dalla franchigia. Chiarimento 8 Con riferimento al paragrafo 2.35 del CSA in cui si legge “A seguito di lavori svolti con oneri a carico dell’Amministrazione, con esclusione di quelli previsti in sede di gara a carico dell’offerente (P.IRE), qualora il nuovo certificato APE attesti miglioramenti della prestazione energetica dell’edificio, relativi ai consumi di energia termica per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria o elettrici, superiori al 5%, la Stazione Appaltante potrà richiedere la revisione in contraddittorio del corrispettivo di prezzo unitario per i servizi SF.01 - Servizio Energia termica ed SF.02 - Servizio Energia elettrica”, si chiede conferma che per “ lavori svolti con oneri a carico dell’Amministrazione” non si intendano anche gli eventuali lavori di riqualifica remunerati a misura tramite l’importo opzionale annuo a disposizione della SA per il Servizio MS Manutenzione Straordinaria. Chiarimento 9 Con riferimento al paragrafo 3.2.2 “Revisione prezzi Servizio SF.01 Fornitura Energia termica” e al paragrafo 3.3.2 “Revisione prezzi Servizio SF.02 Fornitura Energia elettrica” si chiede di fornire il periodo temporale considerato per la valutazione dei prezzi unitari di riferimento CT(0), CG(0) e PU(0). Chiarimento 10 Con riferimento all’allegato “Mod.C Tabelle Offerta Economica” si chiede di confermare che in merito ai servizi manutentivi SM debba essere compilata solamente la cella I8 e non le celle I9:I26 dettagliando i canoni dei singoli servizi. Chiarimento 11 Con riferimento alla formula di attribuzione del punteggio per l’offerta economica, si chiede di confermare che per il calcolo di Pei debbano essere rapportati il ribasso offerto dal concorrente i-esimo (Ri) e il ribasso più conveniente offerto (Rbest), e non i canoni risultanti. Chiarimento 12 Con riferimento al criterio di valutazione B) si chiede di confermare che la relazione tecnica da produrre sia unica e che al suo interno debbano essere presentati i diversi interventi di riduzione dell’impatto ambientale proposti in rispondenza ai criteri B.1, B.2 e B.3. Chiarimento 13 Con riferimento all’allegato “2025 06 03 criteri valutazione offerta tecnica REV6.pdf” ed in particolare al criterio B.5 “Garanzie sui prodotti”, si chiede di fornire il valore limite superiore del numero di anni di estensione della garanzia proponibile. Chiarimento 14 Con riferimento all’allegato “2025 06 03 criteri valutazione offerta tecnica REV6.pdf” ed in particolare al criterio B.6 “Aumento della franchigia di cui al par. 2.21.2 del CSA”, si chiede di fornire il limite superiore del valore economico di franchigia che può essere eventualmente offerto. In attesa di un vs cortese riscontro in merito, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Risposta : vedasi allegato

Chiarimento PI299252-25

Ultimo aggiornamento: 18/07/2025 08:48

Domanda : Premesso che la complessità dell’appalto in oggetto, per durata, valore economico e ampiezza del patrimonio impiantistico coinvolto, richiede un’analisi approfondita sia della documentazione tecnica e amministrativa, sia della struttura dell’offerta. In tale ottica, si ritiene quantomeno opportuna l'esecuzione di sopralluoghi al fine di prendere visione dei luoghi e degli impianti; sebbene il sopralluogo non sia previsto come obbligatorio dal disciplinare esso si configura comunque necessario, nell'ottica del comune interesse alla serietà e affidabilità dell'offerta che verrà presentata dai concorrenti, considerati i volumi di gara e di gestione. Su questo, la giurisprudenza "ha attribuito all’obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica" (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778). L'esecuzione dei sopralluoghi consente inoltre di attenuare il gap informativo che sussiste allo stato rispetto agli operatori economici attualmente affidatari che godono pertanto di un vantaggio competitivo significativo, non facilmente colmabile da nuovi soggetti in un arco temporale così ristretto e senza un'accurata visione dei luoghi oggetto di offerta da eseguirsi in tempistiche adeguate. Rilevato infine che la documentazione di gara risulta particolarmente articolata e corposa, tale da rendere necessario un tempo adeguato alla predisposizione di un’offerta tecnica ed economica completa e conforme. In materia di termini di presentazione dell'offerta, il principio generale di proporzionalità impone che tale termine sia congruo rispetto alla complessità dell’appalto. In tal senso, l'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 impone che, fermo il rispetto dei termini minimi di gara previsti dal Codice, "Le stazioni appaltanti ... fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati". La giurisprudenza ha più volte chiarito che la proroga, laddove "necessaria per garantire la completa e corretta formulazione delle offerte da parte di tutti i potenziali offerenti" risulta non solo pienamente conforme all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ma, anzi, ne realizza il proposito (TAR Lazio, Sez. II, 10 aprile 2025, n. 7067). Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente che la Stazione Appaltante valuti una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza attualmente fissata (8 agosto 2025).Tale estensione costituirebbe un atto di correttezza e trasparenza amministrativa, volto a garantire un confronto competitivo realmente aperto ed equo, offrendo pari opportunità a tutti gli operatori e allineandosi ai principi normativi e giurisprudenziali che regolano la congruità dei tempi nelle procedure ad elevata complessità nonchè il rispetto dei principi di par condicio e parità di trattamento. Confidando in un pronto e favorevole accoglimento della presente istanza, si porgono distinti saluti.

Risposta : in merito al sopralluogo la Stazione Appaltante conferma i contenuti dall'art,.11 del Disciplinare di gara. Vedasi la proroga dei termini per il sopralluogo

in merito alla proroga dei termini per la presentazione dell'offerta vedasi atto di proroga allegato

Chiarimento PI316676-25

Ultimo aggiornamento: 11/07/2025 10:38

Domanda : vedasi risposta

Risposta : In rettifica al quesito registro sistema PI309722/25 del 09/07/2025 , si comunica che qualora l'offerente rientri nelle ipotesi cui all'art 83 co. 3 del Codice Antimafia, l'iscrizione alla white list non è obbligatoria .

Chiarimento PI310586-25

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:24

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai fini della comprova del requisito relativo allo svolgimento dei servizi analoghi, possano essere utilizzati anche contratti pubblici tuttora in corso di esecuzione, per i quali è possibile presentare documentazione relativa all'esecuzione del servizio rientrante nel periodo di riferimento indicato nel Disciplinare.

Risposta : Si conferma alla condizione che in sede di comprova del requisito sia dimostrabile il servizio svolto tramite presentazione di certificazione rilasciata dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione

Chiarimento PI309722-25

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:19

Domanda : Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara, a pag. 11, paragrafo 5 recante “Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione”, si chiede conferma che, in caso di società controllata da enti pubblici, in luogo dell’iscrizione alla White List, possa essere prodotta dichiarazione di esenzione per effetto della previsione contenuta al c.3 lett. a dell’articolo 83 “Ambito di applicazione della documentazione antimafia” del D. Lgs. 6-9-2011 n.159” Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

Risposta : Risposta negativa. Nel caso di specie non rientrando il richiedente nelle ipotesi cui all'art 83 co. 3 del Codice Antimafia, l'iscrizione alla white list è obbligatoria

Chiarimento PI296984-25

Ultimo aggiornamento: 01/07/2025 16:28

Domanda : In riferimento alla presente procedura, con la presente Vi sottoponiamo i seguenti quesiti: Quesito 1: Premesso che alla pagina 2 del documento “criteri valutazione offerta tecnica”, al punto 2, è indicato che “L’Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:” [...] “2. relazione tecnica redatta con riferimento al criterio di valutazione “B”, suddivisa in paragrafi corrispondenti ai criteri di cui alla tabella sopra riportata (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e B.6). Tale relazione dovrà essere di non oltre 60 facciate;” Alla pagina 4 dello stesso documento, invece, relativamente allo specifico CRITERIO DI VALUTAZIONE B), è indicato che: “Per ogni intervento proposto di cui ai punti B.1, B.2, B.3, dovrà essere prodotta una relazione tecnica e potranno essere inseriti alcuni allegati [...ecc...]” Si chiede, pertanto, di confermare che il limite di 60 facciate indicato alla pagina 2 del documento “criteri valutazione offerta tecnica” sia riferito alla Relazione tecnica dell’intero criterio B, e che ciascuna relazione tecnica specifica di ogni intervento proposto, indicata alla pagina 4, sia considerata come un allegato, al pari degli altri elaborati tecnici. Quesito 2: Si chiede di confermare che le copertine e gli indici delle relazioni tecniche riferite ai criteri di valutazione A e B non siano da considerarsi all’interno del numero massimo di 60 facciate ammissibili indicato alla pagina 2 del documento “criteri valutazione offerta tecnica”. Quesito 3: Si chiede di confermare che nelle eventuali tabelle e grafici che saranno inseriti nelle relazioni tecniche riferite ai criteri di valutazione A e B, possano essere utilizzati caratteri di dimensioni inferiori ad 11.

Risposta : Quesito 1 SI CONFERMA

quesito 2 SI CONFERMA
quesito 3 SI CONFERMA MA CON CARATTERE NON INFERIORE A 9

Chiarimento PI296884-25

Ultimo aggiornamento: 30/06/2025 12:33

Domanda : Buongiorno con la presente si chiede conferma che come indicato ai sensi dell'art.106 comma 8 si applica anche la riduzione del 10% per aver presentato fidejussione emessa con firma digitale. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro

Risposta : Ai fini dell'ulteriore riduzione della garanzia provvisoria del 10% non è sufficiente che sia firmata digitalmente . A norma dell'art. 106 co. 8 " è necessario che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. "

Ultimo aggiornamento: 24-11-2025, 12:56