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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Bando rettificato
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto3.840.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema18/07/2025
Termine richiesta chiarimenti31/08/2025 23:59
Termine presentazione delle offerte09/09/2025 18:00
Apertura busta amministrativa10/09/2025 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Canali Federica

telefono: 0522296291

Galeotti Giulia

telefono: 0522295079

Carubbi Monia

telefono: 3283607335
cellulare: 0522295518

Campanini Daniela

telefono: 0522295509

Canepari Paolo

telefono: 0522296518

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

CIG: B7AE6FE6C5

Chiarimenti

Chiarimento PI383974-25

Ultimo aggiornamento: 01/09/2025 17:04

Domanda : Chiediamo gentilmente se i documenti di gara debbano essere firmati digitalmente con marca temporale.

Risposta : No, non è richiesta la marca temporale.

Chiarimento PI378676-25

Ultimo aggiornamento: 27/08/2025 13:26

Domanda : Con riferimento all’offerta tecnica (punto 16 del disciplinare di gara) e in particolare all’elemento “Professionalità e adeguatezza dell'offerta”, il disciplinare prevede la presentazione di n. 2 servizi di progettazione svolti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando (punto 1) e n. 2 servizi di direzione lavori svolti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando (punto 2). La recente giurisprudenza chiarisce che il limite temporale è applicabile ai requisiti speciali di capacità tecnica-professionale ma non valevole per i servizi pregressi richiesti in offerta tecnica, per i quali non sono previsti limiti temporali. Si chiede pertanto, nel rispetto del principio della massima partecipazione, di confermare che i servizi pregressi possano riferirsi all’intera attività professionale del concorrente.

Risposta :

Si richiama l'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, c.2. lett. b) e c ): “i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. (...) La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sul profili tecnici".

Pertanto, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente, la stazione appaltante è libera di individuare gli elementi qualitativi dell'offerta (ed i relativi criteri di valutazione) che ritiene maggiormente rispondenti al contenuto ed al livello tecnico delle prestazioni da affidare, purchè ne sia data chiara indicazione nei documenti di gara.

Nel caso di specie, si ritiene che l'indicazione di un periodo corrispondente agli ultimi dieci anni quale intervallo rilevante ai soli fini della valutazione della capacità progettuale e di direzione lavori del concorrente per lo specifico criterio premiale di cui alla lett. B) risulti congrua ed adeguata in considerazione del settore di riferimento (in cui le norme e le metodologie sono in costante evoluzione), coerente con il periodo stabilito dall'art. 40 Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 (come recentemente modificato dal D.lgs. 209/2024) per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Si ritiene pertanto che il limite temporale indicato non possa ritenersi eccessivamente restrittivo né lesivo della concorrenza.

Chiarimento PI372654-25

Ultimo aggiornamento: 22/08/2025 16:47

Domanda : Buongiorno con la presente si comunica che al momento non risulta possibile effettuare il versamento a favore dell'ANAC, in quanto il codice CIG risulta valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento, si attendono indicazioni a tal proposito. Cordiali Saluti

Risposta :

Si veda risposta al quesito PI372129-25.


Chiarimento PI372129-25

Ultimo aggiornamento: 22/08/2025 16:46

Domanda : Si avvisa che non è possibile effettuare il pagamento di 165,00 Euro come richiesto al paragrafo 12 di pag. 24 del Disciplinare di Gara. Il Servizio ANAC presenta questo errore nel momento dell'inserimento del CIG: B7AE6FE6C5. "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante."

Risposta :

Sono state fatte le opportune verifiche sia con il supporto tecnico della piattaforma Sater che con il supporto tecnico della piattaforma ANAC, entrambi hanno comunicato di non rilevare problemi.

In particolare si riporta la risposta dell’Help Desk ANAC:

Gentile Utente, il CIG segnalato risulta disponibile ai fini del pagamento.

La invitiamo a ritentare digitando il codice CIG nell'apposita maschera e selezionando la funzione "Cerca".

Chiarimento PI364357-25

Ultimo aggiornamento: 14/08/2025 15:59

Domanda : In merito al contenuto dell'Offerta di Gestione Informativa siamo a richiedere se il limite di max 10 pagg è un refuso o tale numero di pagine non deve essere superato in maniera tassativa. Data la corposità del capitolato informativo chiediamo di poter eccedere a tale limite oppure non far rientrare nel conteggio del numero massimo di pagine eventuali allegati come grafici, tabelle, certificati, ecc.

Risposta :

Si precisa che il limite di max 10 pagine si riferisce alla parte descrittiva dell'offerta di Gestione Informativa, mentre la parte grafica (grafici, tabelle, certificati ecc) non rientra in tale limite.

Chiarimento PI363443-25

Ultimo aggiornamento: 14/08/2025 15:59

Domanda : In relazione alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 1) Chiediamo se sia consentito inserire all’interno dell’offerta tecnica link interattivi, che rimandino a contenuti multimediali online come: video, presentazioni, immagini, company profile, indirizzi web, virtual tour, etc; 2) E’ possibile redigere l’offerta tecnica in formato orizzontale su più colonne, mantenendo le dimensioni di carattere e interlinea indicate nel disciplinare. 3) Per la redazione dell’offerta tecnica nei diversi criteri è possibile inserire una pagina formato A3 in sostituzione a due pagine formato A4, gestendo liberamente nei limiti imposti dal disciplinare, la presenza di A3 o A4 a seconda delle diverse necessità di redazione dell’offerta tecnica? 4) Chiediamo di chiarire la classificazione dei criteri in quanto nel disciplinare di gara a pag. 35 sono classificati in lettere, mentre a pagina nella tabella n.8 a pag. 42 sono indicati in cifre. 5) Si chiede di chiarire se i servizi da presentare al criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” debbano ciascuno includere tutti i 3 sub criteri (1-2-3) relativi alla progettazione edile – strutturale ( sub criterio 01), impiantistica (sub criterio 02), direzione lavori e coordinamento sicurezza (sub criterio 03); 6) Il disciplinare di gara indica a pag. 40 che la relazione illustrativa al criterio G sarà costituita da: “un massimo 5 (cinque) facciate in formato A4 oppure di 3 (tre) cartelle formato A3” Chiediamo un chiarimento in merito in quanto non vediamo una corrispondenza all’equiparazione tra A4 e A3 (2 A4 equivale a 1 A3) 7) Copertine e indice dell’offerta tecnica sono incluse nei limiti di pagine indicati nel disciplinare di gara? 8) Qualora in un raggruppamento (RTP) si vogliano inserire ulteriori figure specialistiche non strettamente richieste dal disciplinare, queste possono essere inserite come consulenti anziché come mandanti del raggruppamento? 9) In caso di RTP costituendo, in merito alle figure professionali richieste nel gruppo di lavoro chiediamo se il geologo debba essere membro del RTP o meno in quanto prestazioni specialistiche. 10) In caso di Raggruppamento Temporaneo, qualora sia necessario associare quali mandanti figure professionali specifiche ed in particolare la figura del Geologo, con riferimento all’assunto di cui a pag. 19 del Disciplinare di gara che si riporta: “Requisiti di capacità tecnico-professionale - Il requisito dell’elenco dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.2 (3) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto”, considerato che tali professionisti non si identificano con quelle proprie e riservate agli ingegneri e architetti ma si configurano quali e competenze tecniche e professionali che richiedono differenti curriculua vitae et studiorum e differenti abilitazioni e certificazioni, si chiede di confermare che, in caso sia necessario associare tali professionisti con ruolo di mandanti, questi non siano tenuti a possedere e dichiarare i requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto paragrafo 6.3 del Disciplinare di Gara.

Risposta :

1. No

2.

3.

4. Si tratta di riferimenti distinti: al par. 16 del disciplinare di gara (pag. 35 e seguenti) sono indicati in lettere i documenti componenti l’offerta tecnica, raggruppati per ambiti di valutazione, mentre in tabella 8 del par. 18.1 (pag. 42) sono indicati i criteri di valutazione.

5. Come indicato al par. 16 lett. B) del Disciplinare di gara, devono essere presentati max 2 servizi di progettazione (che saranno oggetto di valutazione relativamente ai criteri 1 e 2) e max 2 servizi di direzione lavori (che saranno oggetto di valutazione relativamente al criterio 3). E’ altresì ammesso presentare max 2 servizi che comprendano sia le prestazioni di progettazione (criteri 1 e 2) sia le prestazione di direzione lavori (criterio 3)

6. Per mero errore materiale nel disciplinare è stato indicato “massimo 5 (cinque) facciate formato A4”, anziché “massimo 6 (sei) facciate formato A4”, corrispondenti a 3 (tre) facciate formato A3.

7. No

8. Ulteriori figure specialistiche (oltre ai ruoli minimi) come indicato al paragrafo 6.1) lettera C possono essere consulenti con i requisiti di cui alla tipologia “SI” e in tal caso fanno parte del concorrente, oppure vanno indicati come subappaltatori e similari di cui alla tipologia “NO”.

9. Come indicato in Tabella 4 del Disciplinare di gara (pag. 15) il geologo deve essere una figura facente parte del concorrente, in una delle forme previste per la tipologia “SI”.

10. Si chiarisce che per i soggetti mandanti che non svolgeranno prestazioni attinenti alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (quali ad esempio il geologo), comunque facenti parte del gruppo di lavoro, non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al par. 6.3 del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI361945-25

Ultimo aggiornamento: 14/08/2025 15:57

Domanda : Per i soggetti mandanti che dichiarano di NON svolgere prestazioni attinenti alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (quali ad esempio il mandante geologo), si chiede di confermare che gli stessi dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 6.1, lett. a), b) e c) . Si chiede quindi esplicita conferma che i predetti soggetti NON debbano concorrere ai requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara.

Risposta :

Si chiarisce che i soggetti mandanti che non svolgeranno prestazioni attinenti alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (quali ad esempio il geologo), comunque facenti parte del gruppo di lavoro, non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui ai par. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI339807-25

Ultimo aggiornamento: 14/08/2025 15:56

Domanda : In merito alla gara in oggetto, al fine di beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria riservata alle micro, piccole e medie imprese, si chiede conferma che il libero professionista sia considerato assimilabile alla micro impresa.

Risposta :

In conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il libero professionista può essere assimilato ad una microimpresa se in possesso dei relativi requisiti, come indicati all’art. 2 della suddetta Raccomandazione.

Chiarimento PI364660-25

Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 18:56

Domanda : Nel caso di un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi il giovane professionista debba: a) firmare digitalmente la domanda di partecipazione b) compilare (e firmare digitalmente) l'Allegato 2 - dich. integrative e l'Allegato 5 patto d'integrità.

Risposta : Sì ad entrambe le domande, se il giovane professionista riveste il ruolo di mandante del raggruppamento temporaneo da costituirsi.

Chiarimento PI362510-25

Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 18:52

Domanda : In merito alla garanzia si chiede gentilmente di indicare il valore dei servizi diversi dalla progettazione e dal coordinamento della sicurezza per la progettazione, presi in considerazione per il calcolo non riuscendo a reperire questi elementi dalla documentazione di gara

Risposta : E’ stato considerato un importo presunto dei servizi diversi dalla progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione pari al 50% dell’importo a base di gara (€ 2.400.000 * 50% = € 1.200.000,00).

Si veda risposta al quesito PI361363-25.

Chiarimento PI361993-25

Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 18:51

Domanda : E' possibile presentare una domanda di partecipazione per ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti?

Risposta : No, la domanda di partecipazione deve essere unica, firmata digitalmente da tutti i componenti il Raggruppamento, come specificato al par. 15.1 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI361363-25

Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 18:50

Domanda : Si chiede di chiarire, con riferimento alla Garanzia Provvisoria di cui al Punto 10 del Disciplinare di Gara, su che base sia stato calcolato l'importo richiesto di € 7.800,00.

Risposta :

La cauzione è stata così calcolata:

  • importo presunto dei servizi diversi dalla progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione: € 1.200.000,00 = € 2.400.000,00 * 50%;
  • % garanzia: 1% (la stazione appaltante ha ritenuto di applicare la percentuale minima prevista dall’art. 106, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, pari al 1%, trattandosi di accordo quadro);
  • quota massima presunta delle prestazioni affidabili al concorrente in base al par. 9 del Disciplinare di gara: 65% = quota massima attribuibile al primo operatore economico aggiudicatario nel caso di cui alla lett. b) del medesimo paragrafo (2 aggiudicatari).

Pertanto: € 1.200.000 * 1% * 65% = € 7.800,00

Per mero errore materiale al par. 10 del Disciplinare di gara, è stata erroneamente indicata la percentuale dello 0,5% anziché del 1%.

Chiarimento PI360085-25

Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 18:48

Domanda : Con riferimento all’Offerta Tecnica, si chiede di confermare che i max n. 2 i servizi di progettazione debbano essere divisi tra Criterio 1 e 2 e non che siano previsti max n 2 servizi di progettazione per il Criterio 1 e max n 2 per servizi di progettazione per il Criterio 2. Si chiede inoltre se sia possibile fornire un template editabile per la redazione dell’oGI.

Risposta : Si conferma che i max n.2 servizi di progettazione devono essere divisi tra criterio 1 e 2.

Non è disponibile un template editabile per la redazione dell'oGI.

Chiarimento PI341486-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 18:03

Domanda : Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, relativo al termine di presentazione delle offerte, si chiede una proroga di 15 giorni rispetto alla scadenza attualmente prevista, considerando la concomitanza con il periodo feriale. Tale richiesta è avanzata al fine di poter predisporre un'offerta più completa e competitiva, nonché per favorire una più ampia partecipazione alla procedura di gara.

Risposta :

Viste le motivazioni addotte dall’operatore, si accoglie parzialmente la richiesta, procedendo alla concessione una proroga di giorni 7 rispetto alla scadenza attualmente prevista per la presentazione delle offerte.

Chiarimento PI355309-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:24

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che sia possibile utilizzare per il criterio “D) Struttura Organizzativa” sia il formato A3 sia il formato A4, considerando 1 facciata in formato A3 alla stregua di 2 facciate in formato A4, nel rispetto del numero massimo di facciate previsto.

Risposta :

Si conferma.

Chiarimento PI354415-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:22

Domanda : Con la presente desideriamo richiedere un chiarimento in merito alla partecipazione alla procedura in oggetto. In particolare, vorremmo sapere se è possibile presentare la propria candidatura solo per alcune delle categorie previste dal disciplinare di gara, oppure se è obbligatorio partecipare a tutte le categorie per poter prendere parte alla procedura.

Risposta :

Non è possibile presentare la candidatura solo per alcune delle categorie previste. La partecipazione alla presente procedura comporta, in caso di aggiudicazione, l’esecuzione dei servizi afferenti a tutte le opere rientranti nelle categorie indicate nella Tabella 2 del par. 3 del Disciplinare di gara, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016.

Chiarimento PI352987-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:22

Domanda : Nel disciplinare Art. 6.1 osserviamo che la figura relativa al geologo è precisata come facente parte del concorrente (ultima colonna - SI), pertanto non soggetta a subappalto o possibilità di altre forme di collaborazione; più oltre, all'art. 8, è indicato che è possibile ricorrere al subappalto per l'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche; pertanto siamo a chiedere se la figura del geologo debba essere obbligatoriamente ricompresa come operatore economico di un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi.

Risposta :

Si conferma che la figura del geologo è prevista tra le figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6.1, lett. c) del Disciplinare di gara e che la stessa non può essere oggetto di subappalto, di contratti continuativi di cooperazione o di prestazioni di lavoro autonomo. Attività diversa è lo svolgimento di indagini geologiche che, come indicato al par. 8 del medesimo Disciplinare, è possibile subappaltare.

Chiarimento PI351606-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:21

Domanda : Si richiede di confermare che in relazione ai servizi di direzione lavori di cui al criterio “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” possano essere presentati servizi di DL in corso per la sola quota parte già eseguita dimostrabile mediante SAL.

Risposta :

No, come stabilito al par. 16, punto B), del Disciplinare di gara, relativamente ai servizi di direzione dei lavori, dalla documentazione prodotta dovrà risultare “la precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l’incarico; (...) nel caso di Direzione dei lavori l'atto di ammissibilità/approvazione del collaudo o CRE”.


Chiarimento PI346756-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:18

Domanda : Si chiede se la figura dell'archeologo prevista nel gruppo di lavoro, possa essere subappaltata, indicando già in questa fase il nominativo del professionista che in caso di aggiudicazione sarà incaricato di effettuare la prestazione.

Risposta :

Il gruppo di lavoro previsto al par. 6.1, lett. c) del Disciplinare di gara non prevede la figura dell’archeologo. L’archeologo può essere previsto dal concorrente tra le “figure professionali aggiuntive” di cui al par. 16, punto D), del Disciplinare stesso. Si conferma che tale figura rientra tra quelle “subappaltabili”.

Chiarimento PI340319-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:17

Domanda : Posto che il punto D dell’Offerta tecnica chiede di indicare, per ogni figura coinvolta, i titoli di studio, le abilitazioni, le competenze e l’esperienza coerenti con la prestazione richiesta e che alla relazione è possibile allegare le schede curricolari dei componenti del gruppo di lavoro, onde evitare inutili ripetizioni è possibile inserire i dati richiesti una sola volta nei cv, senza ripeterli nel testo della relazione, considerandoli implicitamente richiamati?

Risposta :

Si conferma che è possibile indicare i dati richiesti nella Relazione di cui al par. 16, punto D) del Disciplinare di gara, all’interno dei CV allegati, purché tali dati siano indicati in maniera puntuale e facilmente comprensibile. Si precisa che le “schede curriculari” non rientrano nel limite massimo di 10 facciate stabilito per la Relazione “Struttura organizzativa” e che, come previsto al medesimo par. 16, punto D), ogni “scheda curriculare” dovrà essere di massimo n. 2 facciate.

Chiarimento PI339445-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 14:16

Domanda : In merito alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 1) In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti è necessario la presenza di un giovane professionista. Si chiede conferma che il giovane professionista possa essere un ingegnere edile con laurea triennale e iscritto alla sezione B del proprio ordine professionale. 2) Si chiede di confermare se, nell’offerta tecnica, eventuali copertine e indici siano da considerare esclusi dal conteggio delle pagine totali di ogni relazione. 3) In merito al gruppo di lavoro, volendo ricorrere al subappalto per alcune delle figure per le quali è ammesso il ricorso a soggetti esterni al concorrente, si chiede conferma che in fase di gara non sia necessario indicare il professionista al quale si intende subappaltare tali attività.

Risposta :

1) Premesso che, ai sensi dell’art. 39, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice, il giovane professionista deve ricoprire il ruolo di “progettista”, è ammessa la laurea triennale con l’iscrizione alla sezione B, fermo restando che i professionisti del gruppo di lavoro devono rispettare i titoli professionali e abilitativi indicati nella tabella 4 del par. 6.1, lett c) del Disciplinare di gara.


2) Si conferma che, dal conteggio del numero massimo delle facciate/cartelle/schede componenti ogni relazione, sono escluse eventuali copertine e/o indici.


3) In merito alle figure facenti parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6.1, lett. c) del Disciplinare di gara, è necessario il rispetto di quanto indicato nel Disciplinare stesso che recita “Il concorrente è altresì tenuto ad indicare, all’interno del modello di cui Allegato 1_A Tabella Gruppo di Lavoro, per ciascun professionista componente il gruppo di lavoro: il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all’Ordine professionale richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria” barrando, nell’ultima colonna, la casella “Subappalto” (si ricorda che in tal caso il concorrente dovrà altresì indicare nel DGUE le prestazioni che intende affidare in subappalto).

Ultimo aggiornamento: 08-01-2026, 15:27