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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE ESIGENZE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEGLI ENTI/SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto5.894.700,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/08/2025
Termine richiesta chiarimenti10/09/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte24/09/2025 12:00
Apertura busta amministrativa25/09/2025 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Zecca Carla

telefono: 059777530
cellulare: 059777732

Colombini Laura

telefono: 059777572

Bernabei Enrichetta

telefono: 059777732

D'Annibale Susanna

telefono: 059777732

Goldoni Lisa

telefono: 059777732

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1All risks patrimonio immobile e mobile

CIG: B7EE3E7218

Lotto 2RCT/O responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera

CIG: B7EE3E82EB

Lotto 3RCT/O rischio socio sanitario

CIG: B7EE3E93BE

Lotto 4R.C. Patrimoniale

CIG: B7EE3EA491

Lotto 5Infortuni cumulativa

CIG: B7EE3EB564

Lotto 6RCA - Responsabilità civile auto

CIG: B7EE3EC637

Lotto 7A.R.D. veicoli privati in missione

CIG: B7EE3ED70A

Lotto 8Assicurazione delle spese legali

CIG: B7EE3EE7DD

Lotto 9All risks opere d'arte

CIG: B7EE3EF8B0

Chiarimenti

Chiarimento PI412912-25

Ultimo aggiornamento: 17/09/2025 08:31

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si segnala che negli elenchi veicoli da assicurare manca l'indicazione della tipologia dei mezzi (es. autocarro, macchina operatrice...). Restiamo, pertanto, in attesa degli elenchi corretti.

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato, si allega elenco aggiornato dei veicoli.

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI398298-25

Ultimo aggiornamento: 16/09/2025 15:12

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al Lotto 1, siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1 Si chiede conferma che nella garanzia b) Allagamenti e q) Inondazioni, alluvioni, dell’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto; 2 Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “III. Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion)” con la seguente clausola: “CLAUSOLA CYBER RISK. È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni: Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: - atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; - software intrusivi o malevoli; - errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; - qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; - accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone. Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 3 Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “IV. Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili” con la seguente clausola: “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI. A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 4 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, segnaletica e cartellonistica in genere. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 5 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 6 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 7 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 8 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali piste ciclabili, e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, tunnel; impianti di risalita a fune; treni. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 9 Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza all’Art. 50: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali il primo paragrafo “La Società …commerciali e/o embargo internazionale.” Con la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI. In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 10 Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 25.000.000,00 (o valori superiori indicati da offerta tecnica/ singole schede attuative) indicato in SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. 11 Si chiede conferma che nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO il limite di indennizzo indicato alla garanzia Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) Art. 23, lett. k.1) comprenda anche “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture”. 12 Per le AMMINISTRAZIONI assicurate di Unione Terre di Castelli, A.S.P. Terre di Castelli “G. Gasparini”, si chiede di indicare lo stop loss che eccede le somme assicurate nelle singole schede attuative. Nello specifico riporto un esempio: per l’Amministrazione Unione Terre di Castelli nella Scheda attuativa vengono riportate le seguenti somme assicurate: • Beni immobili 9.359.907,00 euro • Beni Immobili (ex D.lgs. 490 del 29/10/1999) 4.567.261,00 euro • o Beni mobili 5.400.000,00 euro Che eccedono lo stop loss di 25.000.000,00 euro per sinistro e anno. 13 Si chiede conferma che anche nella scheda di offerta tecnica, scoperti e minimi delle garanzie “Allagamenti, Fenomeni atmosferici, Danni da grandine e Beni all’aperto per naturale destinazione nell’ambito di fenomeni atmosferici” siano a valere per singolo cespite (fabbricato e relativo contenuto) come indicato nel capitolato di gara. 14 Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga tecnica prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023 è pari a 6 mesi, in quanto strumento di carattere eccezionale vincolato alla conclusione di nuove procedure di gara per il tempo strettamente necessario (ex multis, Consiglio di Stato n. 6955/2021; deliberazioni ANAC del 28 luglio 2021 nn. 576 e 591). 15 Si chiede se per la contraenza A.S.P. Terre di Castelli “G. Gasparini”, la somma da assicurare alla partita beni immobili sia pari a 10.533.525,00 euro come da capitolato di gara o pari a 11.049.525,00 euro come da scheda di offerta economica. 16 Si chiede di confermare che, qualora per una singola garanzia, vengano modificati scoperto, minimo e limite di indennizzo, sia considerata come unica variante. Ad esempio, nell’ipotesi di apportare la seguente variante: “Sovraccarico neve: 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto (cespite); limite di indennizzo pari € 1.000.000,00 per sinistro, anno e complesso di tutti i beni assicurati” si chiede di confermare che tale variante venga conteggiata come unica. 17 Si chiede conferma che in caso di più modifiche apportate al medesimo articolo le stesse verranno considerate come un’unica variante. 18 Si chiede di confermare che, qualora venissero aggiunte ulteriori esclusioni all’Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione, che presuppongano altresì l’eliminazione di tali garanzie da tutte le sezioni di Polizza, tali modifiche siano considerate come unica variante. 19 Si chiede di confermare che la sostituzione di un articolo sia da considerare come unica variante. 20 Si chiede di confermare che l’abrogazione di un articolo/singola garanzia sia da considerare come unica variante. 21 Si chiede di confermare che con variante libera sia possibile modificare/eliminare degli elementi oggetto di variante predefinita da scheda di offerta tecnica (es. franchigia, scoperti, minimo, massimo).

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

11.1 Oltre alle esclusioni specifiche previste agli artt. relativi alle garanzie specifiche b) Allagamenti e q) inondazioni, alluvioni, dell’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, gli Enti esclusi sono riportati agli articoli 33 “Esclusioni e Beni esclusi dall'assicurazione” e art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”.

11.2 Relativamente al Lotto n. 1, come previsto dal paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, è possibile sostituire la clausola Esclusione Cyber con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi della stessa.

11.3 Si precisa che il Capitolato prevede, all’art. 33 Esclusioni punto IV, l’esclusione delle malattie trasmettibili. La modifica della clausola già inserita nel capitolato potrà essere gestita nell’ambito delle varianti libere.

11.4 Gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti semaforici e i cartelli stradali e di segnaletica in genere sono elencati nella partita Beni Immobili. L’arredo urbano non è specificatamente ricompreso in alcuna partita, fermo che il capitolato prevede che “qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".

11.5 L’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si precisa che:

  1. nessuno degli Enti appartenenti all’Unione è proprietario e/o utilizzatore di impianti eolici.

B. relativamente agli impianti fotovoltaici e solari-termici di proprietà degli Enti aderenti, si precisa che gli stessi sono previsti nella partita beni immobili e il loro valore costituisce un “di cui” del valore attribuito all’immobile presso cui sono ubicati, come di seguito elencati:

ENTE

Impianti fotovoltaici

Comune di Castelnuovo Rangone

- Immobile via Canobbia (ex centro Le Querce)

- Nido Azzurro Don Beccari e i Ragazzi di Villa Emma, via Caravaggio n. 1/a – Castelnuovo;

- Asilo Nido "Fantasia" via Volta n. 25/A – Montale;

- Appartamenti Acer di via XXV Aprile

Comune di Castelvetro di Modena

- Scuola Primaria “Don Gatti” viale del Centenario n. 12 - Solignano Nuovo;

- Scuola Primaria “Primo Levi” via Palona n. 5 – Castelvetro;

- Magazzino Comunale via Leonardo da Vinci n. 2 - Castelvetro;

- Bocciodromo Comunale via Costituzione n. 23 – Castelvetro.

Comune di Marano sul Panaro

- Centro Polifunzionale "La Grama" Via 1° Maggio n. 12;

- Palazzo Municipale - Piazza Matteotti n. 17;

- Scuola d'infanzia "C. Collodi" Via Collodi n. 12.

Comune di Savignano sul Panaro

- Scuola materna "Pino Puglisi" - Via Natalino Marchi n. 190;

- Scuola Primaria "Crespellani" e nuova mensa - Via Gramsci n. 14;

- Scuola Primaria "Anna Frank" - Via Po n. 72 – Formica;

- Capannone comunale - Via S. Anna;

- Palazzetto dello Sport - Via Emilia Romagna n. 721.

Comune di Guiglia

- Magazzino Comunale via Serravalle n. 465;

- Spogliatoio Campo Sportivo via Acqua Fredda n. 355;

- Scuola Primaria “Tra i Sassi” di Roccamalatina via Fosse Ardeatine n. 42;

- Asilo Nido di Monteorsello via San Rocco n. 2;

- Piscina Comunale via Acqua Fredda n. 335;

- Comunità Alloggio "Il Castagno Selvatico" via Repubblica n. 30.

Comune di Spilamberto

- Ex magazzino via Castellaro n. 3;

- Palestra Scuola Primaria “San Vito” via Belvedere di sotto n. 52;

- Asilo Nido “Le Margherite” via Paderni n. 4/1;

- Centro Giovani via Ponte Marianna n. 35.

Comune di Zocca

- Centro Civico di Montalbano sito in via Monte Albano n. 2771.

Con riferimento ai seguenti immobili, essendo gli impianti fotovoltaici di recentissima realizzazione e non ancora attivati, gli stessi non sono stati valorizzati unitamente all’immobile, ma saranno oggetto di successiva estensione di polizza da concordare con la Società assicurativa risultata aggiudicataria del lotto:

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE: Palestra Scuola Primaria “Don Milani” in via Z. Barbieri n. 14/A;

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: Palestra della Scuola Secondaria di Primo grado “Anna Frank” in via Palona n. 11;

COMUNE DI GUIGLIA: Istituto Comprensivo “A. Pacchioni” in via San Geminiano;

COMUNE DI MARANO SUL PANARO: Teatro Comunale “Kia” in via 1° Maggio;

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO: Palestra Scuola Primaria “Crespellani” in via Gramsci n. 14;

COMUNE DI SPILAMBERTO: Istituto Comprensivo “Fabriani” in via G. Marconi n. 6;

COMUNE DI VIGNOLA: Palazzetto dello Sport in via Resistenza n. 462;
COMUNE DI ZOCCA: Scuola Primaria "J. Hilarion Lenzi" in piazza Martiri n. 61;
UNIONE TERRE DI CASTELLI: Sede Protezione Civile Unionale – Polo della Sicurezza in via Pertini n. 81 a Vignola (MO).

11.6 Si precisa che l’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si rimanda anche a quanto indicato nell’allegato “Relazione tecnico illustrativa e stato dei rischi” e alle schede di cui all’allegato “inventari valorizzati”.

11.7 Si precisa che l’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si rimanda anche a quanto indicato nell’allegato “Relazione tecnico illustrativa e stato dei rischi” e alle schede di cui all’allegato “inventari valorizzati”.

11.8 Si precisa che l’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si rimanda anche a quanto indicato nell’allegato “Relazione tecnico illustrativa e stato dei rischi” e alle schede di cui all’allegato “inventari valorizzati”.

11.9 Relativamente al Lotto n. 1, come previsto dal paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, è possibile sostituire la clausola Misure Restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e Limitazioni territoriali con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi della stessa.

11.10 Si conferma.

11.11 Si conferma.

11.12 Per l’Amministrazione Unione Terre di Castelli nella Scheda attuativa vengono riportate le seguenti somme assicurate:

Che eccedono lo stop loss di 25.000.000,00 euro per sinistro e anno.

Il capitolato non è modificabile. In caso di stop loss superiore a totale delle somme assicurate lo stesso dovrà essere mantenuto come previsto.

11.13 Si conferma.

11.14 Pur ribadendo il principio di eccezionalità della proroga tecnica, si precisa che il calcolo del valore complessivo del contratto, utile all’acquisizione del relativo CIG, è stato effettuato su un’intera annualità, come riportato in vari paragrafi del disciplinare. Il capitolato tecnico riporta, invece, un termine (6 mesi) che, seppur ormai consolidato nel tempo, non è più allineato con l’attuale normativa che, all’All. I.3 del Codice, prevede, per la conclusione di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un tempo di 9 mesi.

Alla luce delle incongruenze temporali evidenziate, si stabilisce che l’obbligatorietà della proroga è fissata, pertanto, in 6 mesi, fermo restando che tempistiche più lunghe saranno preventivamente concordate con l’Aggiudicatario.

11.15 Si precisa che trattasi di mero errore materiale nella predisposizione della Scheda di Offerta Economica, l’importo corretto della partita beni immobili è € 10.533.525,00, in coerenza con quanto riportato nel capitolato tecnico. Si allega, pertanto, la relativa Scheda di Offerta Economica debitamente corretta, precisando al riguardo che, in caso di utilizzo da parte dei concorrenti della Scheda inizialmente predisposta in modo errato, il tasso offerto verrà comunque applicato all’importo corretto (€ 10.533.525,00).

11.16 Riduzione di scoperti/franchigie e riduzione di sottolimiti verranno considerati due distinte varianti.

11.17 Non necessariamente. In linea generale ogni variazione che comporti l’eliminazione di una garanzia è considerata una variante, così come la riduzione di sottolimiti e/o l’elevazione di deducibili.

11.18 Vedasi riscontro al quesito di cui al punto 17.

11.19 Vedasi riscontro al quesito di cui al punto 17.

11.20 Vedasi riscontro al quesito di cui al punto 17.

11.21 Come previsto nella scheda di offerta tecnica ai punti n. 11.1 – 11.2 e 11.3 si precisa che “la variante libera che riguardi aspetti oggetto di valutazione nei criteri da 1 a 10 sarà conteggiata sia come indicato per le varianti 1-10, sia come variante libera.”

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI400466-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 17:39

Domanda : Con riferimento al Lotto 3 - RCT/O rischio socio Sanitario, richiediamo i seguenti chiarimenti: a) Importo fatturato relativo ai servizi socio sanitari; b) Conferma della modificabilità del normativo; c) Applicabilità dei massimali come da decreto attuativo alla legge Gelli.

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue:
a) Come si evince dal capitolato di gara, e considerando che ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini è un’azienda multiservizi, la copertura assicurativa comprende i seguenti ambiti:
Socio-assistenziale
Socio-sanitario
Socio-educativo
Educativo
Facendo riferimento alla media del triennio 2022-2023-2024, e suddividendo per i due macro ambiti, il fatturato risulta essere:
Socio-assistenziale / Socio-sanitario / Socio-educativo: € 6.034,417,63 annui
- Anno 2022: € 5.670.074,15
- Anno 2023: € 6.069.041,97
- Anno 2024: € 6.364.136,76
Educativo: € 1.222.828,89 annui
- Anno 2022: € 942.067,29
- Anno 2023: € 1.291.028,27
- Anno 2024: € 1.435.391,10
b) Il normativo è modificabile nei limiti previsti dai documenti di gara. In particolare nella scheda di offerta tecnica sono previste alcune varianti predefinite e n. 2 varianti libere.
c) I massimali sono quelli indicati nel capitolato, salvo quanto previsto dalla specifica variante predefinita n. 2.

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI400404-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 15:44

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto ed in relazione al Lotto 8 - Assicurazione delle spese legali, ci occorre avere i seguenti chiarimenti: • se il capitolato di gara è conforme a quello in corso e nel caso evidenziarci le eventuali differenze. In particolare è rilevante conoscere l’attuale disciplina delle vertenze di carattere amministrativo e per quelle relative al diritto del lavoro compresi eventuali sottolimiti di massimali in corso.

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che il capitolato tecnico di gara non presenta differenze sostanziali rispetto alla polizza in corso. Si evidenzia, tuttavia, quanto segue:
nella polizza in corso mancano le garanzie di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 22 “Oggetto dell’assicurazione”;
nella polizza in corso non è presente la seguente specifica: “Art. 27: "Obblighi e denuncia in caso di sinistro, libera scelta del legale”
Violazioni o illeciti imputabili agli assicurati che producano procedimenti giudiziali differenti, anche se scaturiti da un solo comportamento, atto od omissione, sono da considerarsi sinistri differenti, e le somme assicurate restano quelle stabilite dal contratto.
Per quanto attiene i Massimali/retroattività e postuma della polizza in corso sono riportati nei documenti “Relazioni Tecnico illustrative” già pubblicate.

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI400111-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 15:24

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, alla luce dei riscontri ricevuti ci occorre una ulteriore precisazione. L’ente dichiara che rispetto alle clausole Esclusione Cyber, Misure restrittive e Limitazioni territoriali presenti nei capitolati è possibile la sostituzione con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi. Quello che quindi è necessario sapere è se le formulazioni da noi richieste (e che in calce riportiamo nuovamente) rispettino quanto richiesto dall’Ente; e nel caso che non rispettino quanto richiesto se le stesse siano da considerarsi quale una delle varianti libere possibili. Esclusione Cyber DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: - “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Sanction clause La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle “Condizioni di Assicurazione”. Esclusione Territoriale Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi/Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, si precisa che non è possibile dare preventivamente risposta in merito, come invece richiesto, in quanto il giudizio in ordine all’ammissibilità del contenuto delle varianti è rimesso alla discrezionalità della Commissione Giudicatrice.


La Responsabilità della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI399198-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 15:14

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, alla luce delle condizioni proposte dal Capitolato di gara, in riferimento al lotto 9 chiediamo la possibilità di apportare le modifiche di seguito elencate: 1. Inserimento delle seguenti clausole: (Communicable Disease Exclusion (Cargo); Institute Radioactive Contamin Bio-chem Electromagn Weap Excl Clause; JLC Territorial and Conflict Exclusion Clause; Limited Cyber Coverage Clause; Sanction Limitation and Exclusion Clause; Termination of Transit Clause (Terrorism); Total Asbestos Exclusion Clause. 2. Esclusione della garanzia Terrorismo in quanto prevista dall’Art. 38: Terrorismo della Sezione. 1 – Garanzia Giacenza. 3. Abrogazione del capoverso inerente le limitazioni territoriali di cui all’Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazioni. 4. Esclusione dei danni consequenziali previsti dall’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 – Garanzia Giacenza. 5. La giacenza assicurata dalla copertura dev’essere limitata esclusivamente alla “giacenza espositiva” dei beni assicurati, con l’esclusione quindi della “giacenza non espositiva o in puro deposito”. L’Art. 25: Ubicazione dei Beni assicurati, giacenza della Sezione 1 – Garanzia Giacenza andrà quindi modificato come indicato. 6. La garanzia prevista dall’Art. 26: Spostamento, movimentazione e trasporto dei beni della Sezione 1 - Garanzia Giacenza per il trasporto dei beni assicurati da una sede del Contraente al restauratore/corniciaio e viceversa potrà essere prestata esclusivamente per i seguenti rischi: - Incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. - Ribaltamento dell’autoveicolo, caduta dello stesso in acqua e precipizi ed in genere uscite dell’autoveicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente. - Collisione dell’autoveicolo con altri veicoli, urto dell’autoveicolo contro corpi fissi (che lasci tracce evidenti e constatabili sull’autoveicolo) esclusi cordonature di marciapiedi e guardrails. - Alluvione, inondazione, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane di terra e pietre, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade, vento e cose da esso trasportate e grandine quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno e risulti da bollettini meteo ufficiali. La garanzia sarà inoltre estesa ai rischi di furto e/o rapina a condizione che: - Il viaggio sia effettuato tra le ore 6 e le ore 20 con due persone a bordo dotate di telefono cellulare. - L’automezzo sia ininterrottamente sorvegliato con almeno una persona a bordo anche durante eventuali soste motivate da esigenze operative. Inoltre, il Contraente sarà tenuto a comunicare preventivamente alla Società tutti i suddetti trasporti (indipendentemente quindi dal valore dei beni assicurati) per i quali la Società valuterà se prestare la copertura e le relative condizioni economiche. 7. La garanzia prevista dall’Art. 27: Restauratori, Corniciai, Cose presso terzi della Sezione 1 - Garanzia Giacenza potrà essere prestata esclusivamente per i rischi derivanti da incendio, furto e rapina. Il Contraente sarà inoltre tenuto a comunicare preventivamente alla Società i suddetti rischi (indipendentemente quindi dal valore dei beni assicurati) per i quali la Società valuterà se prestare la copertura e le relative condizioni economiche. 8. Abrogazione dell’Art. 31: Mezzi di chiusura non conformi Sezione 1 - Garanzia Giacenza. 9. Abrogazione dell’ultimo capoverso dell’Art. 32: Condizioni di efficacia dell’assicurazione per la giacenza della Sezione 1 - Garanzia Giacenza. 10. Abrogazione dell’Art. 35: Estorsione della Sezione 1 - Garanzia Giacenza. 11. Abrogazione dell’Art. 39: Spese di smantellamento e sgombero della Sezione 1 - Garanzia Giacenza. 12. Abrogazione dell’Art. 40: Spese di rimozione e ricollocamento della Sezione 1 - Garanzia Giacenza. 13. Abrogazione dell’Art. 41: Onorario di professionisti, periti e consulenti della Sezione 1 - Garanzia Giacenza. 14. La garanzia prevista dall’Art 45: Opere d’arte acquisite durante l’efficacia del contratto della Sezione 1 – Garanzia Giacenza dovrà essere subordinata alla preventiva conferma scritta della Società di acquisizione in copertura delle nuove opere. 15. In deroga a quanto previsto dall’Art 53: scoperti e franchigie della Sezione 1 - Garanzia Giacenza dovrà essere inserito uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 su tutti i danni eventualmente indennizzabili ai sensi della copertura. 16. Abrogazione dall’Art. 54: Affreschi e dipinti murali della Sezione 1 – Garanzia Giacenza della garanzia inerente le spese dei costi per ponteggi, approntamento di attrezzature di lavoro, analisi di laboratorio nonché quelli per studi, costi fotografici, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di restauro. 17. Inserimento della seguente clausola territoriale nella Sezione 2 – Garanzia “CHIODO A CHIODO”: CLAUSOLA DI TERRITORIALITA’ L’assicurazione si intende operante per i trasporti in tutto il Mondo, con esclusione di: - paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali; - Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia; - aree geografiche/paesi in stato belligerante o considerati ad “elevato rischio” socio-politico; sono da intendersi tali i paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST con un grado di rischio superiore a “High”. Per consultare la “Global Cargo Watch List” (G.C.W.L.), che forma parte integrante della presente polizza, fare riferimento al corrente sito Internet: https://watchlists.ihsmarkit.com/ e cliccare sul link JCC Global Cargo. I trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per località site in uno di tali paesi/aree potranno essere coperti esclusivamente a seguito di una preventiva richiesta in tal senso formulata dalla Contraente/Assicurata ed a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta e comunque sempre prima dell’inizio del rischio. Per i paesi/aree con grado di rischio non superiore a “High”, la copertura si intende invece automaticamente operante, fermo restando però l’obbligo per la Contraente/Assicurata, in sede di regolazione del premio di polizza, di fornire agli Assicuratori l’elenco di tali spedizioni e di corrispondere l’eventuale premio addizionale relativo ai Rischi Guerra e Scioperi. Ai fini dell’individuazione del grado di rischio del singolo Paese e del soprapremio da applicarsi, si farà riferimento alla data di inizio del viaggio. 18. Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. C.1: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 – Garanzia “CHIODO A CHIODO” la Società dovrà preventivamente accettare e confermare per iscritto la copertura inerente la Garanzia della presente sezione “da chiodo a chiodo”. 19. Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. C.3: Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza di cui alla presente Sezione 2 della Sezione 2 – Garanzia “CHIODO A CHIODO” le garanzie di cui alla presente sezione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’intera Sezione 1 – Garanzia Giacenza. 20. In parziale deroga a quanto indicato dalla lettera c) dell’Art. C.3: Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza di cui alla presente Sezione 2 della Sezione 2 – Garanzia “CHIODO A CHIODO” nelle ore di apertura al pubblico dovrà essere presente inderogabilmente un servizio di sorveglianza, che non potrà essere alternativo ad un servizio di videosorveglianza. 21. Abrogazione dell’ultimo capoverso dell’Art. C.4: Condizioni per l’efficacia della garanzia trasporti di cui alla presente Sezione 2 della Sezione 2 – Garanzia “CHIODO A CHIODO” inerente la rinuncia all’azione di rivalsa della Società nei confronti di trasportatori, vettori e soggetti incaricati al trasporto.

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, si precisa che il capitolato è modificabile nei limiti di quanto previsto nei documenti di gara. In particolare nella scheda tecnica riferita al lotto n. 9 sono presenti n. 6 varianti predefinite e n. 1 variante libera con indicazione del punteggio a valutazione delle stesse.


La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI398319-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 15:10

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si segnala che in merito al lotto Kasko non sono indicati i chilometri preventivati ma solo il consuntivo dei chilometri percorsi negli anni precedenti. Attendiamo l'indicazione dei chilometri preventivati per ogni Ente.

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, si precisa che la polizza kasko dovrà essere emessa con premio forfettario non soggetto a regolazione premio (premio flat), pertanto i km preventivati non sono indicati. La quotazione dovrà essere formulata sulla base dei dati consuntivi relativi agli anni precedenti.


La Responsabile della Centrale di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI398315-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 14:57

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si segnala che negli elenchi veicoli da assicurare manca l'indicazione della tipologia dei mezzi (es. autocarro, macchina operatrice...). Restiamo, pertanto, in attesa degli elenchi corretti.

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, si allega elenco aggiornato dei veicoli.


La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI398271-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 14:48

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono maggiori indicazioni circa lo stato del sinistro del 28/08/2024 denunciato sulla polizza TUTELA LEGALE dell'Unione Terre di Castelli, attualmente riservato per € 14.792,38.

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, si precisa che non ci sono aggiornamenti in merito al sinistro menzionato. La pratica riguarda 2 dipendenti che hanno proposto ricorso di lavoro (ai sensi dell’art. 414 c.p.c.) in contestazione al trasferimento di sede lavorativa.


La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI395448-25

Ultimo aggiornamento: 05/09/2025 21:25

Domanda : Con riferimento al Lotto 9 - All risks opere d'arte si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. disponibilità a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nel Capitolato di Polizza delle Clausola di seguito riportate: CLAUSOLA DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI La presente Assicurazione non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile. 1. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare: 2.1 per una malattia trasmissibile, o 2.2 qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile. 3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove: 3.1 la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e 3.2 il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi. 4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO E DI DATI CON LIMITAZIONI IN CASO DI FURTO A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da: 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer o processo o qualsiasi altro sistema elettronico; 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso; 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra. B. Resta in ogni caso inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica del Bene Assicurato causata direttamente da Furto, Rapina, Furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se: 4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, un codice dannoso, un virus o un processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato per commettere atti di Furto, Furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e 5. l'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle ubicazioni indicate nella presente Polizza. L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato. C. L’Assicuratore non pagherà alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano memorizzati. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente Assicurazione coprirà perdite, danni, responsabilità, reclami, passività o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti: a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi; c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile; d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. 2. possibilità in caso di aggiudicazione di sostituire l’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali” con la seguente clausola: LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE IN PRESENZA DI SANZIONI (SANCTION CLAUSE) L’Assicuratore non sarà tenuto a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo o fornire alcuna prestazione in virtù del presente Contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, il pagamento dell’Indennizzo o fornitura di qualsiasi prestazione esporrebbero l’Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.

Risposta :

Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:
1. Relativamente al Lotto n. 9 - All risks opere d'arte, come previsto dal paragrafo 18.1 del disciplinare, è possibile sostituire la clausola Esclusione Cyber con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi della stessa.
Relativamente all’inserimento di clausole non previste dal capitolato e/o modifica di clausole presenti nel capitolato ma diverse dall’esclusione Rischio Cyber, e Misure restrittive e Limitazioni territoriali, l’inclusione/modifica delle stesse deve essere gestita tramite ricorso alle varianti libere.
Si precisa che per il Lotto n. 9 è prevista una sola variante libera.
2. Relativamente al Lotto n. 9 - All risks opere d'arte, come previsto dal paragrafo 18.1 del disciplinare, è possibile sostituire la clausola Misure restrittive e Limitazioni territoriali con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi.

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI393543-25

Ultimo aggiornamento: 05/09/2025 21:00

Domanda : Con riferimento al Lotto RCT/O, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. PREGRESSI ASSICURATIVI - Precedente assicuratore; - Premio annuo lordo in corso; - Importo della franchigia in corso; - Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso. 2. INFORMAZIONI SUI SINISTRI - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti; - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: â–ª Importo della franchigia in SIR; â–ª Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito; â–ª Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito. 3. INFORMAZIONI GENERALI 3.1 Broker e provvigioni. 3.2 L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? 3.3 L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? 3.4 Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario. 3.5 In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. 3.6 In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle - Condizioni di Assicurazione -. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta :

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si precisa quanto segue:

1. PREGRESSI ASSICURATIVI: si rimanda a quanto riportato nei documenti denominati “Relazione tecnico illustrativa” allegati alla documentazione di gara.

2. INFORMAZIONI SUI SINISTRI: si rimanda a quanto riportato nelle statistiche sinistri pubblicate e dell’aggiornamento delle stesse pubblicato come riscontro al quesito n. 1 (Registro di sistema SATER PI389929-25). Franchigia in SIR presente.

3. INFORMAZIONI GENERALI:

3.1 Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 9 del disciplinare ed alle clausole broker presenti nei capitolati tecnici;

3.2 e 3.3 La Struttura socio sanitaria per anziani Casa Residenza e Centro Diurno “Roncati”, sita a Spilamberto in via Bianca Rangoni n. 4, è in comproprietà tra il Comune di Spilamberto (50%), l’A.S.P. “G. Gasparini” (39%) e il Comune di Castelnuovo Rangone (11%). E’ gestita da un privato.

La Struttura socio sanitaria per anziani Casa Residenza e Centro Diurno, sita a Vignola in via Libertà n. 871, è gestita dalla proprietaria della struttura stessa, l’A.S.P. “G. Gasparini”.

3.4 Si conferma che, ad eccezione di quanto riferito al Contraente ASP (azienda pubblica di Servizi alla Persona) Terre di Castelli che gestisce e fornisce servizi sociali e socio-sanitari come precisato nei documenti pubblicati, la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario.

3.5 L’esclusione dei danni derivanti da pandemia o epidemia è prevista come opzione A della scheda offerta tecnica - punto 3.1 sia per il Lotto 2 sia per il Lotto 3.

3.6 Come previsto dal paragrafo 18.1 del disciplinare, è possibile sostituire le clausole Esclusione Cyber, e Misure restrittive e Limitazioni territoriali presenti nei capitolati relativi al Lotto 2 e al Lotto 3 con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi.


La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI386346-25

Ultimo aggiornamento: 05/09/2025 16:25

Domanda : Con riferimento al Lotto 9 - All risks Opere d'arte, richiediamo cortesemente quanto segue: 1. I beni archivistici in elenco ubicati presso il Polo Archivistico sono quantificati in metri lineari, si chiede quale sia il valore per singolo metro lineare. Nel caso il dato non sia disponibile si provvederà, in caso di sinistro, a dividere il valore complessivo comunicato per i metri lineari totali? 2. Si richiede descrizione dei mezzi di protezione delle ubicazioni mancanti, in particolare: descrizione dei sistemi di protezione presenti con particolare riferimento ai sistemi di allarme installati e loro eventuale collegamento con forze dell’ordine e/o vigilanza privata. Precisamente: a. Comune di Spilamberto - Uffici Comunali - Biblioteca - Rocca Rangoni - Banca CRV b. Comune di Vignola: - Museo del Cinema - “Diverse Ubicazioni” si prega di indicare, oltre alle protezioni presenti, quali ubicazioni sono e la loro destinazione d’uso. - Biblioteca comunale di Vignola 3. Vi sono opere ubicate all’aperto? In caso affermativo si chiede dove sono posti e per quali valori. 4. Art. 54 Affreschi e dipinti murali – si chiede conferma che tale garanzia operi per un valore di Euro 220.000,00, tale dato sembra trovare riscontro esclusivamente nella stima n.r 1) del Comune di Spilamberto si deduce quindi che esclusivamente per tale Comune sia operante tale articolo. In riferimento alle eventuali spese sostenute per ponteggi e simili, per quale valore si intende concessa tale copertura? 5. Sezione 2 - GARANZIA DA CHIODO A CHIODO Art. 5C – il tasso lordo nonché il premio minimo da indicare deve tenere conto sia della giacenza che dei trasporti A/R? 6. Per quanto concerne i limiti territoriali indicati nell’Art. 22: Misure restrittive - (Territorial Exclusion Clause) si chiede, in caso di aggiudicazione di sostituirli come sotto: Estensione territoriale Tutti i Paesi con l'esclusione di: • Paesi belligeranti nonché soggetti a guerra civile, invasione/occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) e ad esercizio di potere usurpato; • Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali; • Paesi soggetti a sanzioni, proibizioni e/o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. In particolare, si intendono esclusi i seguenti territori: - Paesi ex URSS ma incluse repubbliche Baltiche; - Paesi dell’ex Jugoslavia (ma incluse Slovenia e Croazia); - Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, Myanmar, Siria, Sudan, Venezuela; - Ucraina (con estensione alle regioni dell’Ucraina controllate dal Governo non Ucraino: regioni di Crimea inclusa Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson); - Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria e territori occupati dai Palestinesi. 7. In caso di aggiudicazione si chiede di poter sostituire le clausole istituzionali con le seguenti: Esclusione in caso di danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) 1) Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da: 1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi, qualsiasi altro sistema elettronico, oppure 1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus, processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico. Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato. Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni. Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza. Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)”. In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. Esclusioni relativa a danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti: 1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; 1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari, altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; 1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; 1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; 1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; 1.6) dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico. Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati. Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion» In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. Sanction Limitation and Exclusion Clause Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

Risposta :

Con riferimento ai quesiti formulati in relazione al Lotto 9 - All risks Opere d'arte, si precisa quanto segue:
1. Si conferma che non è previsto un importo di valorizzazione di metro lineare complessivo e che in caso di sinistro sarà necessario dividere, con riferimento ad ogni singola polizza, il valore comunicato in relazione ai beni ubicati presso il Polo Archivistico, per i metri lineari totali riferiti a tali beni.
2.a Fermo quanto previsto nel capitolato, nella scheda attuativa n. 5, al punto 1 è indicato che gli oggetti contenuti nella stima sono conservati in locali regolarmente allarmati. Si precisa in merito che tutte le opere sono collocate presso edifici di proprietà comunale presidiati da personale durante gli orari di apertura.
2.b Fermo quanto previsto nel capitolato, nella scheda attuativa n. 6, al punto 5 sono esplicitate le misure di protezione di cui all’ubicazione Museo Civico “Augusta Redorici Roffi”. I sistemi di protezione dei documenti conservati in biblioteca sono esplicitati nell’allegato B. Si precisa inoltre che il Museo del Cinema e la Biblioteca sono edifici allarmati con sistema antintrusione collegato a Istituto di Vigilanza. Non è possibile fornire ulteriori dati richiesti in tempo utile.
3. Si precisa che, fra gli Enti interessati alla copertura assicurativa di cui al Lotto 9, solo il Comune di Vignola possiede Opere d’arte ubicate all’aperto, più precisamente le seguenti sculture:
“ Nudo di Fanciulla Accovacciata”,1945/1948
Scultura in bronzo,altezza cm. 42
Ivo Soli (1898/1976)
Valore euro 4.500,00 - ESTERNO CASA NATALE L.A. MURATORI - VIA SELMI
“Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre”,1923
Scultura in bronzo
Luigi Bondioli (1885/1957)
Valore euro 10.000,00 - PARCO RESIDENZA MUNICIPALE
“Monumento ai Caduti dell’Eccidio di Pratomaggiore”,2003
Scultura in bronzo e pietra
Marco Fornaciari (1951)
Valore euro 3.000,00 - VIA PER SASSUOLO (Luogo dell'eccidio)
“La Solitudine del Viaggio e la Preghiera”,2001
Scultura in pietra arenaria
Marc Bertram (1965)
Valore euro 5.000,00 - VIA FRIGNANESE IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA B.V. DELLA PIEVE
“Monumento a Jacopo Barozzi,il Vignola”,1907
Scultura in bronzo
Giuseppe Graziosi (1879/1942)
Valore euro 5.000,00 - PIAZZA DEI CONTRARI - FACCIATA DEL PALAZZO BONCOMPAGNI
“Monumento a Giuseppe Garibaldi”,1905
Scultura in bronzo
Giuseppe Graziosi (1879/1942)
Valore euro 6.000,00 - CORSO GARIBALDI
“Stele ai Caduti per la Libertà”,1990
Scultura in pietra arenaria
Bernardino Bettarini (XX° secolo)
Valore euro 1.500,00 - AREA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE
“Nudo Femminile Seduto”,1949
Scultura in bronzo,altezza cm. 65
Ivo Soli (1898/1976)
Valore euro 4.000,00 - PIAZZA GIARDINO D'EUROPA (da verificare la corretta toponomastica),
per un valore complessivo di € 39.000,00.
Si precisa, altresì, che tali Opere fanno parte delle opere elencate nel documento denominato “Comune di Vignola Stima n. 1” – sezione Sculture.
Ciò premesso si evidenzia che, per puro errore materiale, nel capitolato tecnico pubblicato è stata omessa, l’estensione ai Beni all’aperto, seppur espressamente richiamata all’art. 24 – lett. t), che pertanto dovrà ritenersi integrata nell’elaborato relativo al Lotto 9 nei seguenti termini:

“Sezione ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 57 – Beni ed opere all’aperto
Si conviene tra le Parti che la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite materiali e dirette che potessero colpire le opere assicurate, stabilmente fissate a terra o altro supporto fisso, ubicate all’aperto.
Ferme le esclusioni di cui all’“art. 24 Esclusioni della Sezione 1 Garanzia Giacenza” sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:
uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, bagnamento;
atti vandalici;
furto totale o parziale;
ruggine e/o ossidazione e, in generale, danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
guano, escrementi e urina in genere.”
4. L’art. 54 si applica a tutte le opere d’arte assicurate classificate come affreschi attualmente indicate o che dovessero essere incluse in futuro anche ex art. 45 “opere d’arte acquisite in corso di contratto”. Il costo dei ponteggi e simili è ricompreso nel costo generale del restauro. Sulla base delle risultanze di cui alle stime allegate si precisa che, al momento:
Comune di Spilamberto: la stima n. 1 prevede n. 2 affreschi distaccati su supporto ligneo;
Comune di Vignola: la stima prevede in elenco alcuni affreschi.
5. Si conferma che il tasso da quotare (mensile) deve tenere conto sia della giacenza che dei trasporti A/R.
6. Come previsto al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, è possibile sostituire la clausola “Misure restrittive - (Territorial Exclusion Clause) e limitazioni territoriali” (nel capitolato tecnico la clausola è unica) presente nel capitolato medesimo con una di diversa formulazione, purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi.
7. Come previsto al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, è possibile sostituire la clausola “Misure restrittive - (Territorial Exclusion Clause) e limitazioni territoriali” (nel capitolato la clausola è unica) presente nel capitolato con una di diversa formulazione, purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi.
Tale possibilità non è tuttavia prevista per la sostituzione dell’esclusione di cui all’art. 24 Esclusioni punto h) “i danni causati da o dovuti a contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche”. La clausola potrà comunque essere modificata nell’ambito della variante libera prevista.

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI377811-25

Ultimo aggiornamento: 02/09/2025 17:11

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare alle statistiche sinistri rcto siamo a richiedere una statistica aggiornata ad agosto 2025 per tutti i comuni oppure una dichiarazione di assenza sinistri per tutti i comuni per il periodo dall'ultimo sinistro indicato in statistica fino ad agosto 2025. Vi chiediamo inoltre se gli importi posti a riserva sono al netto o lordo di ogni franchigia/ sir

Risposta : Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue:

- con riferimento alle statistiche sinistri si allega report aggiornato dei sinistri RCT/O, relativi ai Lotti 2 e 3;
- con riferimento agli importi posti a riserva dei sinistri RCT/O si specifica che sono al lordo della franchigia/sir.

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI378926-25

Ultimo aggiornamento: 02/09/2025 16:53

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 5.1 (PER TUTTI I LOTTI) La disponibilità a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 5.2 La disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 5.3 Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 5.4 Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. 5.5 Per il lotto KASKO siamo a richiedere: • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. • chilometri registrati “a consuntivo” in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato: o Consuntivo Anno 2022: Km …………….…..…; o Consuntivo Anno 2021: Km ……………………; o Consuntivo Anno 2020: Km ……………………; o Consuntivo Anno 2019: Km ……….……………; o Consuntivo Anno 2018: Km ……….……………; 5.6 Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

5.1 Come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 18.1, è possibile sostituire la clausola OFAC presente nei capitolati tecnici (clausola unica OFAC + limitazioni territoriali) con una di diversa formulazione, purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi, relativamente ai Lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 8 – 9.

5.2 Come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 18.1, è possibile sostituire la clausola LIMITAZIONI TERRITORIALI presente nei capitolati tecnici (clausola unica OFAC + limitazioni territoriali) con una di diversa formulazione, purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi, relativamente ai Lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 8 – 9.

5.3 Nessuno degli Enti/Soggetti pubblici aderenti ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

5.4 Con riferimento al Lotto 5 – Infortuni cumulativa, si precisa quanto segue:

5.4.A Non sono al momento previsti, relativamente al periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate, dagli Enti/Soggetti pubblici aderenti, in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

5.4.B Gli Enti/Soggetti pubblici aderenti non hanno in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia.

5.5 Con riferimento al Lotto 7 –A.R.D. veicoli privati in missione, si precisa quanto segue:

· le condizioni normative proposte non presentano differenze significative rispetto a quelle in corso, anche in relazione ai limiti di indennizzo e scoperti/franchigie;

· I dati consuntivi relativi alle annualità 2023 e 2024 sono indicati nelle schede attuative allegate al capitolato relativo al Lotto n. 7; riportiamo di seguito i dati consuntivi relativi all’annualità 2022 e 2021:

Unione Terre di Castelli = annualità 2021 km 1.155 – annualità 2022 km 504,30

Comune di Castelnuovo Rangone = annualità 2021 km 3.500 – annualità 2022 km 3.500

Comune di Castelvetro di Modena = annualità 2021 km 1.570 – annualità 2022 km 1.272

Comune di Guiglia = annualità 2021 km 17.220 – annualità 2022 km 18286

Comune di Marano sul Panaro = annualità 2021 km zero – annualità 2022 km 510

Comune di Savignano sul Panaro = annualità 2021 km 219 – annualità 2022 km 620,80

Comune di Spilamberto = annualità 2021 km 76 – annualità 2022 km 660

Comune di Vignola = annualità 2021 km zero – annualità 2022 km 500

Comune di Zocca = annualità 2021 km 1.771 – annualità 2022 km 1.722

A.S.P. Terre di Castelli G. Gasparini = annualità 2021 km 6.000– annualità 2022 km 6.700

5.6 Come previsto dal disciplinare al paragrafo 18.1, è possibile sostituire la clausola Esclusione rischio cyber già prevista nel capitolato tecnico con una di diversa formulazione, purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi.


La Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Carla Zecca


Chiarimento PI384115-25

Ultimo aggiornamento: 29/08/2025 13:09

Domanda : In relazione al lotto 4, si chiede quanto segue: 1. verranno emesse singole polizze per ogni comune? 2. l'esposizione concessa è da ritenersi valida singolarmente, inteso per ogni comune, o è unica e valida per tutti? 3. è possibile sostituire la vostra clausola cyber con la nostra (riportata di seguito)? "CLAUSOLA DI ESCLUSIONE LIMITATA RELATIVA A PERDITE CYBER - LMA5531 1. La presente polizza esclude qualsiasi perdita effettiva o presunta, danno, responsabilità, reclamo, multa, sanzione, costo (inclusi, ma non limitati a, costi di difesa e costi di mitigazione) o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con: 1.1 un Incidente informatico, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 3; 1.2 un Atto informatico; o 1.3 una violazione della legge sulla protezione dei dati da parte dell'Assicurato, o di soggetti che agiscono per l'Assicurato, che comporti l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o Dati, compresi i costi di notifica, i costi di consulenza in caso di crisi, le spese di monitoraggio del credito, la sostituzione di carte di credito o di pagamento effettive, le spese forensi, le spese di pubbliche relazioni o la consulenza e i servizi legali. 2. Qualsiasi copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi o danneggiati di proprietà o controllati dall'Assicurato nella presente Polizza non si applica ai Dati. 3. Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente Polizza o di qualsiasi sua appendice, il comma 1.1 non si applicherà a qualsiasi richiesta di risarcimento altrimenti coperta derivante da una violazione effettiva o presunta dell'Obbligo Professionale da parte dell'Assicurato che comporti l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o Dati, a meno che tale violazione effettiva o presunta dell'Obbligo Professionale da parte dell'Assicurato non sia causata da, contribuita da, risultante da, derivante da o in connessione con un Cyber Act. Definizioni 4. Per Cyber Act si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o l'imbroglio dello stesso che coinvolge l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. 5. Per incidente informatico si intende 5.1 qualsiasi errore od omissione o serie di errori od omissioni correlate che coinvolgano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o 5.2 qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. 6. Per Sistema Informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo associato di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di back up, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 7. Per dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo registrata o trasmessa in forma tale da poter essere utilizzata, consultata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico. 8. Per legge sulla protezione dei dati si intende tutta la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e della privacy, i regolamenti di qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che disciplinano l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali, e qualsiasi guida o codice di pratica emesso da qualsiasi regolatore o autorità per la protezione dei dati di volta in volta (tutti come modificati, aggiornati o reintrodotti di volta in volta)".

Risposta : Con riferimento ai quesiti formulati in relazione al Lotto 4 R.C. Patrimoniale, si precisa quanto segue:

1. Dovrà essere emessa una polizza per ogni singolo Ente/Soggetto pubblico aderente.
2. L’esposizione concessa è da ritenersi valida singolarmente. Ogni polizza assicurativa dispone di un proprio massimale di garanzia, il quale opera in maniera indipendente rispetto a quello delle altre polizze.
3. Come previsto al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, nelle note libere alle varianti del citato Lotto, è possibile sostituire la clausola “Cyber exclusion” presente nei capitolati con una di diversa formulazione, purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI377817-25

Ultimo aggiornamento: 27/08/2025 11:43

Domanda : Si richiede, in caso di aggiudicazione del lotto rcto, la possibilità di inserire nel capitolato la seguente esclusione "In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie"

Risposta : Con riferimento al quesito formulato si precisa che per l'introduzione della variante richiesta è possibile scegliere, con riferimento sia al Lotto 2 sia al Lotto 3, l'opzione A della scheda offerta tecnica - punto 3.1.


Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI377837-25

Ultimo aggiornamento: 25/08/2025 11:59

Domanda : Buongiorno, si richiede conferma che il lotto 2 RCTO non comprende anche l'Azienda pubblica servizi alla persona " giorgio Gasparini" che è invece coinvolta solo nel lotto 3 Grazie

Risposta : Il quesito formulato, relativo alla conferma di elementi già espressamente indicati nella documentazione di gara, non si reputa meritevole di risposta, in quanto concerne aspetti già chiaramente e inequivocabilmente disciplinati dalla lex specialis.


Il Responsabile della Centrale Unica
Carla Zecca

Chiarimento PI377814-25

Ultimo aggiornamento: 25/08/2025 11:58

Domanda : Buongirono, si richiede, in caso di aggiudicazione del lotto rcto, se si dovrà procedere utilizzando una sola polizza per tutti i comuni o se si procedrà con una polizza per ogni ente. Grazie

Risposta : Con riferimento al quesito formulato si evidenzia, relativamente a tutti i lotti in gara, che:

- è prevista la stipula di un contratto unico, a durata quinquennale, tra l’operatore economico aggiudicatario e l'Unione Terre di Castelli, comprensivo di tutti i lotti eventualmente aggiudicati dal medesimo operatore economico;
- per ogni Ente/Soggetto pubblico aderente alla procedura dovrà essere emessa una distinta polizza.

Tale impostazione risponde a esigenze di:
  • autonomia gestionale degli enti coinvolti;
  • tracciabilità contabile delle coperture assicurative;
  • personalizzazione del rischio in funzione delle specificità territoriali e operative di ciascun lotto.
Tale distinzione è coerente con la prassi consolidata in materia di affidamenti multi-ente e con i principi di responsabilità diretta e trasparenza amministrativa, garantendo la corretta gestione amministrativa e contabile da parte dei singoli Enti/Soggetti pubblici aderenti, nonché la piena autonomia nella verifica delle coperture assicurative.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI368685-25

Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 10:50

Domanda : Buongiorno, abbiamo riscontrato che il Capitolato allegato al Lotto nr.8 è quello relativo alla garanzia INFORTUNI, che già è presente nel Lotto nr.5, chiediamo, se possibile, di ricevere il capitolato per il lotto TUTELA LEGALE. Restiamo a disposizione e ringraziamo per la disponibilità. Cordiali saluti.

Risposta : Si trasmette in allegato il capitolato tecnico relativo al Lotto n. 8 che, per mero errore materiale, era stato sovrascritto.


La Responsabile della Centrale Unica
Carla Zecca

Ultimo aggiornamento: 29-12-2025, 13:51