Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al Lotto 1, siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1 Si chiede conferma che nella garanzia b) Allagamenti e q) Inondazioni, alluvioni, dell’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto; 2 Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “III. Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion)” con la seguente clausola: “CLAUSOLA CYBER RISK. È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni: Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: - atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; - software intrusivi o malevoli; - errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; - qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; - accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone. Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 3 Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “IV. Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili” con la seguente clausola: “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI. A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 4 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, segnaletica e cartellonistica in genere. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 5 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 6 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 7 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 8 Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali piste ciclabili, e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, tunnel; impianti di risalita a fune; treni. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 9 Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza all’Art. 50: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali il primo paragrafo “La Società …commerciali e/o embargo internazionale.” Con la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI. In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 10 Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 25.000.000,00 (o valori superiori indicati da offerta tecnica/ singole schede attuative) indicato in SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. 11 Si chiede conferma che nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO il limite di indennizzo indicato alla garanzia Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) Art. 23, lett. k.1) comprenda anche “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture”. 12 Per le AMMINISTRAZIONI assicurate di Unione Terre di Castelli, A.S.P. Terre di Castelli “G. Gasparini”, si chiede di indicare lo stop loss che eccede le somme assicurate nelle singole schede attuative. Nello specifico riporto un esempio: per l’Amministrazione Unione Terre di Castelli nella Scheda attuativa vengono riportate le seguenti somme assicurate: • Beni immobili 9.359.907,00 euro • Beni Immobili (ex D.lgs. 490 del 29/10/1999) 4.567.261,00 euro • o Beni mobili 5.400.000,00 euro Che eccedono lo stop loss di 25.000.000,00 euro per sinistro e anno. 13 Si chiede conferma che anche nella scheda di offerta tecnica, scoperti e minimi delle garanzie “Allagamenti, Fenomeni atmosferici, Danni da grandine e Beni all’aperto per naturale destinazione nell’ambito di fenomeni atmosferici” siano a valere per singolo cespite (fabbricato e relativo contenuto) come indicato nel capitolato di gara. 14 Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga tecnica prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023 è pari a 6 mesi, in quanto strumento di carattere eccezionale vincolato alla conclusione di nuove procedure di gara per il tempo strettamente necessario (ex multis, Consiglio di Stato n. 6955/2021; deliberazioni ANAC del 28 luglio 2021 nn. 576 e 591). 15 Si chiede se per la contraenza A.S.P. Terre di Castelli “G. Gasparini”, la somma da assicurare alla partita beni immobili sia pari a 10.533.525,00 euro come da capitolato di gara o pari a 11.049.525,00 euro come da scheda di offerta economica. 16 Si chiede di confermare che, qualora per una singola garanzia, vengano modificati scoperto, minimo e limite di indennizzo, sia considerata come unica variante. Ad esempio, nell’ipotesi di apportare la seguente variante: “Sovraccarico neve: 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto (cespite); limite di indennizzo pari € 1.000.000,00 per sinistro, anno e complesso di tutti i beni assicurati” si chiede di confermare che tale variante venga conteggiata come unica. 17 Si chiede conferma che in caso di più modifiche apportate al medesimo articolo le stesse verranno considerate come un’unica variante. 18 Si chiede di confermare che, qualora venissero aggiunte ulteriori esclusioni all’Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione, che presuppongano altresì l’eliminazione di tali garanzie da tutte le sezioni di Polizza, tali modifiche siano considerate come unica variante. 19 Si chiede di confermare che la sostituzione di un articolo sia da considerare come unica variante. 20 Si chiede di confermare che l’abrogazione di un articolo/singola garanzia sia da considerare come unica variante. 21 Si chiede di confermare che con variante libera sia possibile modificare/eliminare degli elementi oggetto di variante predefinita da scheda di offerta tecnica (es. franchigia, scoperti, minimo, massimo).
Risposta :
Con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:
11.1 Oltre alle esclusioni specifiche previste agli artt. relativi alle garanzie specifiche b) Allagamenti e q) inondazioni, alluvioni, dell’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, gli Enti esclusi sono riportati agli articoli 33 “Esclusioni e Beni esclusi dall'assicurazione” e art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”.
11.2 Relativamente al Lotto n. 1, come previsto dal paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, è possibile sostituire la clausola Esclusione Cyber con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi della stessa.
11.3 Si precisa che il Capitolato prevede, all’art. 33 Esclusioni punto IV, l’esclusione delle malattie trasmettibili. La modifica della clausola già inserita nel capitolato potrà essere gestita nell’ambito delle varianti libere.
11.4 Gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti semaforici e i cartelli stradali e di segnaletica in genere sono elencati nella partita Beni Immobili. L’arredo urbano non è specificatamente ricompreso in alcuna partita, fermo che il capitolato prevede che “qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".
11.5 L’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si precisa che:
- nessuno degli Enti appartenenti all’Unione è proprietario e/o utilizzatore di impianti eolici.
B. relativamente agli impianti fotovoltaici e solari-termici di proprietà degli Enti aderenti, si precisa che gli stessi sono previsti nella partita beni immobili e il loro valore costituisce un “di cui” del valore attribuito all’immobile presso cui sono ubicati, come di seguito elencati:
| ENTE | Impianti fotovoltaici |
| Comune di Castelnuovo Rangone | - Immobile via Canobbia (ex centro Le Querce) - Nido Azzurro Don Beccari e i Ragazzi di Villa Emma, via Caravaggio n. 1/a – Castelnuovo; - Asilo Nido "Fantasia" via Volta n. 25/A – Montale; - Appartamenti Acer di via XXV Aprile |
| Comune di Castelvetro di Modena | - Scuola Primaria “Don Gatti” viale del Centenario n. 12 - Solignano Nuovo; - Scuola Primaria “Primo Levi” via Palona n. 5 – Castelvetro; - Magazzino Comunale via Leonardo da Vinci n. 2 - Castelvetro; - Bocciodromo Comunale via Costituzione n. 23 – Castelvetro. |
| Comune di Marano sul Panaro | - Centro Polifunzionale "La Grama" Via 1° Maggio n. 12; - Palazzo Municipale - Piazza Matteotti n. 17; - Scuola d'infanzia "C. Collodi" Via Collodi n. 12. |
| Comune di Savignano sul Panaro | - Scuola materna "Pino Puglisi" - Via Natalino Marchi n. 190; - Scuola Primaria "Crespellani" e nuova mensa - Via Gramsci n. 14; - Scuola Primaria "Anna Frank" - Via Po n. 72 – Formica; - Capannone comunale - Via S. Anna; - Palazzetto dello Sport - Via Emilia Romagna n. 721. |
| Comune di Guiglia | - Magazzino Comunale via Serravalle n. 465; - Spogliatoio Campo Sportivo via Acqua Fredda n. 355; - Scuola Primaria “Tra i Sassi” di Roccamalatina via Fosse Ardeatine n. 42; - Asilo Nido di Monteorsello via San Rocco n. 2; - Piscina Comunale via Acqua Fredda n. 335; - Comunità Alloggio "Il Castagno Selvatico" via Repubblica n. 30. |
| Comune di Spilamberto | - Ex magazzino via Castellaro n. 3; - Palestra Scuola Primaria “San Vito” via Belvedere di sotto n. 52; - Asilo Nido “Le Margherite” via Paderni n. 4/1; - Centro Giovani via Ponte Marianna n. 35. |
| Comune di Zocca | - Centro Civico di Montalbano sito in via Monte Albano n. 2771. |
Con riferimento ai seguenti immobili, essendo gli impianti fotovoltaici di recentissima realizzazione e non ancora attivati, gli stessi non sono stati valorizzati unitamente all’immobile, ma saranno oggetto di successiva estensione di polizza da concordare con la Società assicurativa risultata aggiudicataria del lotto:
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE: Palestra Scuola Primaria “Don Milani” in via Z. Barbieri n. 14/A;
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA: Palestra della Scuola Secondaria di Primo grado “Anna Frank” in via Palona n. 11;
COMUNE DI GUIGLIA: Istituto Comprensivo “A. Pacchioni” in via San Geminiano;
COMUNE DI MARANO SUL PANARO: Teatro Comunale “Kia” in via 1° Maggio;
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO: Palestra Scuola Primaria “Crespellani” in via Gramsci n. 14;
COMUNE DI SPILAMBERTO: Istituto Comprensivo “Fabriani” in via G. Marconi n. 6;
COMUNE DI VIGNOLA: Palazzetto dello Sport in via Resistenza n. 462;
COMUNE DI ZOCCA: Scuola Primaria "J. Hilarion Lenzi" in piazza Martiri n. 61;
UNIONE TERRE DI CASTELLI: Sede Protezione Civile Unionale – Polo della Sicurezza in via Pertini n. 81 a Vignola (MO).
11.6 Si precisa che l’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si rimanda anche a quanto indicato nell’allegato “Relazione tecnico illustrativa e stato dei rischi” e alle schede di cui all’allegato “inventari valorizzati”.
11.7 Si precisa che l’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si rimanda anche a quanto indicato nell’allegato “Relazione tecnico illustrativa e stato dei rischi” e alle schede di cui all’allegato “inventari valorizzati”.
11.8 Si precisa che l’elenco dei beni esclusi è riportato all’art. 33.1 “Beni esclusi dall'assicurazione”. Ciò premesso si rimanda anche a quanto indicato nell’allegato “Relazione tecnico illustrativa e stato dei rischi” e alle schede di cui all’allegato “inventari valorizzati”.
11.9 Relativamente al Lotto n. 1, come previsto dal paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, è possibile sostituire la clausola Misure Restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e Limitazioni territoriali con una di diversa formulazione purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi della stessa.
11.10 Si conferma.
11.11 Si conferma.
11.12 Per l’Amministrazione Unione Terre di Castelli nella Scheda attuativa vengono riportate le seguenti somme assicurate:
Che eccedono lo stop loss di 25.000.000,00 euro per sinistro e anno.
Il capitolato non è modificabile. In caso di stop loss superiore a totale delle somme assicurate lo stesso dovrà essere mantenuto come previsto.
11.13 Si conferma.
11.14 Pur ribadendo il principio di eccezionalità della proroga tecnica, si precisa che il calcolo del valore complessivo del contratto, utile all’acquisizione del relativo CIG, è stato effettuato su un’intera annualità, come riportato in vari paragrafi del disciplinare. Il capitolato tecnico riporta, invece, un termine (6 mesi) che, seppur ormai consolidato nel tempo, non è più allineato con l’attuale normativa che, all’All. I.3 del Codice, prevede, per la conclusione di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un tempo di 9 mesi.
Alla luce delle incongruenze temporali evidenziate, si stabilisce che l’obbligatorietà della proroga è fissata, pertanto, in 6 mesi, fermo restando che tempistiche più lunghe saranno preventivamente concordate con l’Aggiudicatario.
11.15 Si precisa che trattasi di mero errore materiale nella predisposizione della Scheda di Offerta Economica, l’importo corretto della partita beni immobili è € 10.533.525,00, in coerenza con quanto riportato nel capitolato tecnico. Si allega, pertanto, la relativa Scheda di Offerta Economica debitamente corretta, precisando al riguardo che, in caso di utilizzo da parte dei concorrenti della Scheda inizialmente predisposta in modo errato, il tasso offerto verrà comunque applicato all’importo corretto (€ 10.533.525,00).
11.16 Riduzione di scoperti/franchigie e riduzione di sottolimiti verranno considerati due distinte varianti.
11.17 Non necessariamente. In linea generale ogni variazione che comporti l’eliminazione di una garanzia è considerata una variante, così come la riduzione di sottolimiti e/o l’elevazione di deducibili.
11.18 Vedasi riscontro al quesito di cui al punto 17.
11.19 Vedasi riscontro al quesito di cui al punto 17.
11.20 Vedasi riscontro al quesito di cui al punto 17.
11.21 Come previsto nella scheda di offerta tecnica ai punti n. 11.1 – 11.2 e 11.3 si precisa che “la variante libera che riguardi aspetti oggetto di valutazione nei criteri da 1 a 10 sarà conteggiata sia come indicato per le varianti 1-10, sia come variante libera.”
La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca