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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI DI FIGURE PROFESSIONALI PRINCIPALMENTE NEI NIDI E NELLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI PER GLI AA. SS. DAL 2025/2026 AL 2027/2028 CON EVENTUALE RINNOVO PER IL COMUNE DI CORREGGIO (RE)
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto485.333,33 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/06/2025
Termine richiesta chiarimenti30/06/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte07/07/2025 12:00
Apertura busta amministrativa07/07/2025 12:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI DI FIGURE PROFESSIONALI PRINCIPALMENTE NEI NIDI E NELLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI PER GLI AA. SS. DAL 2025/2026 AL 2027/2028 CON EVENTUALE RINNOVO PER IL COMUNE DI CORREGGIO (RE)

CIG: B72DB524DA

Chiarimenti

Chiarimento PI293526-25

Ultimo aggiornamento: 30/06/2025 15:14

Domanda : Buon giorno, Nel Capitolato all' art. 13 viene indicato 10 fogli fronte retro (12 facciate), si chiede dunque gentilmente di specificare se sia corretta l'indicazione di 10 fogli fronte retro (quindi 20 facciate non 12 facciate come indicato) oppure se siano 6 fogli fronte retro (che corrispondono alle 12 facciate) Cordiali Saluti,

Risposta : Sentito il Committente si riporta l'indicazione corretta:

trattasi di 10 foglie fronte e retro quindi di n. 20 facciate (non 12 come erroneamente riportato ex art. 13 del Capitolato speciale di gara).
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI290986-25

Ultimo aggiornamento: 26/06/2025 13:10

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, • capitolato di gara art. 7 lettera b. Per quanto attiene l'assenza di carichi pendenti o assunzione a condanne ostative alla PA, si precisa che il trattamento dei dati giudiziari potrà essere effettuato dall'Agenzia "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Qualora codesta Amministrazione dovesse necessariamente delegare all'ApL l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità da parte della stessa a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari. Si invita, inoltre, a specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati. • capitolato di gara art. 14- 28. In ordine alla nomina quale responsabile al trattamento dei dati si puntualizza che, laddove l'ApL non fosse incaricata alla verifica circa l'assenza di carichi pendenti o assunzione a condanne ostative alla PA, ordinariamente agirà quale titolare autonoma dei dati trattati. • capitolato di gara art. 17. Per quanto attiene il codice di comportamento, al quale anche il personale somministrato dovrà conformarsi, posto il potere direttivo e di controllo dell'utilizzatore sugli stessi (ex art. 30 D Lgs 81.2015), si invita codesta Amministrazione a verificarne il rispetto. • capitolato di gara art. 23. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. Cordiali Saluti

Risposta : Sentito il Committente, si fornisce riscontro ai quesiti posti:

- le modalità legate alla "Privacy" per il trattamento dati nell'ambito della procedura sono delineate all'art. 28 del Capitolato;
- si veda la risposta precedente;
- si prende nota dell'invito;
- le principali casistiche di situazioni che possono portare a penali sono dettagliate nell'art. 23. si conferma sia che tali penali nel caso verranno applicate per deduzione di importo sui corrispettivi (solo parte relativa all'aggio di agenzia) sia che il limite percentuale da non superare è quello previsto in Capitolato.
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI278636-25

Ultimo aggiornamento: 25/06/2025 11:39

Domanda : Buon giorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede gentilmente di specificare quale sia la lunghezza massima delle facciate e delle pagine afferenti l'offerta tecnica avendo trovato dei refusi in merito nei documenti di gara. 2. Con riferimento al Capitolato Speciale di Gara d'Appalto, in particolare all'Art. 11 "Definizione Prezzi Orari", desideriamo formulare i seguenti quesiti per una corretta e uniforme interpretazione delle previsioni ivi contenute: Adeguamento Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC): Nelle tabelle relative ai costi orari per i diversi profili professionali (Insegnante di scuola infanzia, Educatrice di nido, Operatrice ausiliaria, Amministrativo contabile) è indicata la voce "Adeguamento IVC (1/7/2025)". Si rileva che l'adeguamento dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) previsto per il mese di luglio 2025, come definito dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), Art. 1, comma 128, non dovrebbe rappresentare la sommatoria di 0,6% e 1%, ma unicamente l'1% della retribuzione tabellare a partire dal 1° luglio 2025. Infatti, la normativa di riferimento prevede un'erogazione dell'anticipazione rispetto agli stipendi tabellari pari allo 0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025 e pari all'1% dal 1° luglio 2025. Si richiede conferma della suddetta interpretazione e, in caso positivo, se verranno apportate le necessarie rettifiche alle tabelle dei costi orari presenti nel Capitolato. Tasso INAIL: Il Capitolato indica per tutte le posizioni un tasso INAIL pari a 1,07% + 1%. Si chiede se sarà necessario adeguarsi ai reali tassi medi INAIL previsti per la posizione assicurativa dell'impresa utilizzatrice o per la lavorazione effettivamente prestata, come specificato dalla Circolare INAIL 4 aprile 2003. Compensazione Costo Ferie ed Ex Festività eventualmente godute: Si richiede un chiarimento specifico in merito alla determinazione della voce che verrà riconosciuta a compensazione parziale del costo sostenuto dall'agenzia per le ferie e/o ex festività godute dal personale somministrato. Nelle tabelle dei costi orari infatti si osservano due voci potenzialmente riferibili: "rateo ferie ed ex festività*" e "costo ratei (monetizzabili)" (o "tot ratei"). Si chiede quale delle due debba intendersi come la voce effettivamente riconosciuta per compensare parzialmente i costi sostenuti dall'agenzia per tali emolumenti. Si segnala a tal proposito che il "costo ratei (monetizzabili)" appare se pur sottostimato comunque più completo e coerente con quanto effettivamente da sostenersi a carico dell'agenzia. Cordiali saluti

Risposta : 1. Per fornire riscontro a quanto richiesto al primo punto è necessario chiarire quali siano i refusi.

2:
a- Adeguamento Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC): In considerazione della particolarità della voce, di importo limitato sull'impianto complessivo e soprattutto con caratteristiche di vacanza contrattuale, si conferma quanto espresso in capitolato;
b- Tasso INAIL: Gli adeguamenti previsti sono quelli elencati nell'art. 4 del capitolato.
c- Compensazione Costo Ferie ed Ex Festività eventualmente godute: Non si ravvisano costi ulteriori da riconoscere se non quelli elencati all'art. 11 del capitolato, nello specifico per i "ratei di retribuzione per ferie ed ex festività, se usufruite, per l'importo indicato nelle singole schede" si intendono gli importi indicati come "rateo ferie ed ex festività" nelle singole schede.
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI269671-25

Ultimo aggiornamento: 18/06/2025 12:26

Domanda : Spett. le. Ente, Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: Art.9 CAPITOLATO Si precisa che in capo all’Agenzia sussiste esclusivamente la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Fermo quanto previsto dall’art. 35 c.7 Dlgs 81/15; Art.11 CAPITOLATO La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; Art.23 CAPITOLATO Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fatture costituente il rimborso del costo del lavoro; Art.24 – Art.25 CAPITOLATO – Art. 8 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Restiamo a disposizione, Cordiali Saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:


ART. 9
Si conferma quanto scritto, ossia che in capo all’Agenzia sussiste esclusivamente la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, ovviamente qualora ne venga acclarata la colpa. Per poter adempiere a tale onere è necessario comunque possedere/stipulare una polizza RCT.

ART. 11
Non si ritrova in tale articolo del capitolato nessun riferimento a quanto esposto, precisando anche che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati, anche per verifica idoneità preliminari, è chiaramente indicata nel precedente ART. 10 in capo all'utilizzatore (Isecs).

ART. 23
Il capitolato di gara non può modificare disposizioni di legge quindi è confermato che l'eventuale penale riguarda solo l'aggio dell'agenzia e non il costo del lavoro.

ART. 24-25 (e art. 8 schema di contratto)
In caso di conclusione anticipata del contratto resta inteso che si applichi anche per la risoluzione di cui all'art 24 quanto espressamente previsto per il recesso di cui all'art. 25, ossia che in tali ipotesi è fatta salva la validità dei contratti già sottoscritti coi singoli lavoratori o il riconoscimento dell'equivalente valore economico.

Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI266672-25

Ultimo aggiornamento: 16/06/2025 11:36

Domanda : Spett.le Ente, in merito al requisito di partecipazione "di aver eseguito negli ultimi dieci anni (dal 2015 al 2024) almeno n. 2 contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati", si chiede gentilmente conferma che si fa riferimento al servizio di somministrazione nella sua accezione generale (qualsiasi CCNL, qualsiasi mansione, ...). Grazie

Risposta :

Si precisa che per "contratti analoghi" si intende somministrazione di personale a tempo determinato con medesimo oggetto come previsto dall'art. 2 del capitolato di gara, ossia "la fornitura riguarderà principalmente personale insegnante, educativo ed ausiliario, oltre che eventualmente anche personale amministrativo- contabile a supporto.... come meglio precisato all'art. 7".
Non rileva pertanto il CCNL applicato dal committente, ma le mansioni assegnate ai lavoratori somministrati.
Distinti saluti,
il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to Dott. Alberto Prampolini)

Ultimo aggiornamento: 23-09-2025, 07:35