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Dati del bando

Lavori di Ristrutturazione dell’Edificio Ciamician per le esigenze dell'Amministrazione Generale con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43, d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. (BIM) – Lotto II - Stralcio 1
Ente appaltanteALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto5.584.043,06 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema18/06/2025
Termine richiesta chiarimenti08/07/2025 23:59
Termine presentazione delle offerte21/07/2025 12:00
Apertura busta amministrativa24/07/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Applicazione “Criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi” di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI n. 183 del 6 agosto 2022

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Turchi Ludovica

telefono: 0512099308
cellulare: 3356981959

Ondei Marina

telefono: 0512099308

Speranza Vittoria

telefono: 0512082602

Vigna Francesco

telefono: 0512099878

Sergi Mariantonietta

telefono: 0512099148

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lavori Ciamician Lotto II - Bologna

CIG: B7471ECEA0
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI310744-25

Ultimo aggiornamento: 14/07/2025 09:37

Domanda : Si chiede cortesemente un chiarimento riguardante la misurazione delle voci di restauro degli arredi dell'aula magna (voci 45-46-47-48 del CME). Non si comprende se il quantitativo esposto in computo riguardi solo una parte degli arredi dato che sia dagli elaborati, sia a seguito di verifica durante il sopralluogo, le quantità sembrano molto maggiori.

Risposta :

Si conferma che le quantità riportate nel CME riguardano solo una parte degli arredi, in particolare rappresentano una selezione mirata e puntuale delle sole porzioni lignee effettivamente oggetto di intervento, in coerenza con le esigenze conservative riscontrate in sede di rilievo e con le strategie di progetto. Tali scelte sono state orientate da una valutazione dello stato di conservazione dei manufatti e dall’obiettivo di ottimizzare l’efficacia dell’intervento nei confronti delle componenti maggiormente deteriorate e funzionalmente significative.

Più nel dettaglio, nel progetto di restauro dell’Aula Magna sono stati presi in considerazione, per le lavorazioni relative agli arredi lignei, i seguenti manufatti:

  • Le cornici lignee delle lavagne
  • Le tribune
  • Le cattedre

Si specifica tuttavia che non è stato previsto l’intervento sull’intera struttura delle tribune e delle cattedre, bensì esclusivamente sulle porzioni lignee maggiormente soggette a usura e degrado, ovvero:

  • Per le tribune, sono state considerate solo le superfici delle sedute, in quanto particolarmente compromesse dal punto di vista conservativo (abrasioni, graffi, perdita localizzata della finitura protettiva, ecc.).
  • Per le cattedre, è stato inserito a computo il solo piano superiore (piano di appoggio), anch’esso evidenziatosi in condizioni di degrado dovute all’uso prolungato.
  • Per quanto riguarda le lavagne, sono state computate unicamente le cornici lignee perimetrali, soggette a fenomeni di deterioramento superficiale.

Considerato che le sedute e il piano di appoggio delle cattedre risultano già parzialmente sverniciati a causa dell’azione meccanica antropica, la superficie oggetto di intervento di rimozione chimica delle sostanze sovrammesse (47/473 NP. REST. 12) è stata stimata in circa 35 mq.

Sulla base di questi criteri selettivi, sono state computate le seguenti superfici di intervento, corrispondenti ai quantitativi indicati nel CME:

  • Sedute delle tribune: 42 mq
  • Piani superiori delle cattedre: 2 mq
  • Cornici delle lavagne: circa 1 mq

Chiarimento PI306934-25

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:30

Domanda : In riferimento ai Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione di cui al punto 9 del disciplinare di gara, in cui si richiede, qualora vi sia un rapporto professionale di collaborazione con i professionisti, cosa deve essere allegato in sede di gara per dimostrare il rapporto di collaborazione e in quale sezione.

Risposta : L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà fornire idoneo atto quale, ad esempio, un contratto che dimostri la sussistenza del rapporto di collaborazione con i professionisti e anche CV e/o certificazioni esplicitati nella oGI.

Chiarimento PI303463-25

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:28

Domanda : Si chiede se per rispondere alla richiesta di sviluppo di una WBS, come da criterio SUB-CRITERIO B.3 ,il documento esplicativo della WBS, fino al livello 6 come richiesto, possa essere considerato come allegato ulteriore rispetto al limite di 6 facciate imposto, considerato che, anche se limitato ai primi 12 mesi, si tratta di un documento corposo di più pagine data l’entità dell’appalto e la varietà di lavorazioni presenti.

Risposta : Si rinvia a quanto a già indicato al paragrafo 16 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI300855-25

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:27

Domanda : Art. B01.001.005.b / progressivo n. 733/443 di CME. La voce riguarda la demolizione completa della sopraelevazione prevista al piano secondo del Corpo B. Da una verifica operata sugli elaborati della sezione “Inquadramento e rilievo” – nello specifico, le tavole “ 046_48198_GN_PE_AR_DR_RilMetr04_R00_rilievo metrico_piano secondo.pdf” e “050_48198_GN_PE_AR_DR_RilMetr08_R00_rilievo metrico_sezioni EE-FF.pdf” -, rileviamo che la superficie imputata a computo, prende in considerazione il solo corpo laboratori, senza contemplare l’allargamento del sottostante solaio di calpestio e soprattutto senza considerare il soprastante coperto, più larghi entrambi rispetto all’impronta planimetrica dello stesso corpo laboratori. Rileviamo inoltre che anche l’altezza imputata comprende parzialmente quella del volume da abbattere. Nello specifico, controllando il rilievo della sezione FF, si rileva che i ml. 3,59 indicati in computo, non sono sufficienti per comprendere neppure lo spessore di calpestio e l’altezza netta dei laboratori stessi. Tenuto conto che sembrerebbero mancare nel calcolo delle quantità di computo tutto lo spessore della copertura, le cui altezze variano da ml. 1,30 a ml. 2,60 – rilevate in modo indicativo sul “Prospetto 3” del rispettivo elaborato appartenente alla sezione “demolizioni e ricostruzioni” -, chiediamo di chiarire questa apparente mancanza , in quanto se confermata risulterebbe che la volumetria riportata in computo sia sotto-stimata, rispetto alla reale cubatura del corpo da abbattere. Chiediamo di chiarire queste differenze tra elaborati di progetto e computo e di eventualmente specificare come la stazione appaltante intende compensare tale differenza.

Risposta : Nel calcolo della volumetria da demolire, dal momento che la voce di prezzo consiste nella demolizione totale di fabbricati "vuoto per pieno", è stato conteggiato l'ingombro del corpo uffici del secondo piano includendo i solai di copertura e di calpestio. Valutare l'allargamento del solaio di calpestio e di copertura avrebbe comportato una sovrastima della lavorazione, considerando come “pieni” delle volumetrie completamente vuote. Nel calcolo dell'altezza si è considerato un valore medio, per tener conto dell'andamento inclinato delle falde di copertura.

Chiarimento PI300852-25

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 10:25

Domanda : Oneri di conferimento materiale demolizioni. Rileviamo all’interno del CME che gli articoli riguardanti demolizioni a vario titolo, escludono espressamente l’onere di conferimento delle macerie a discarica controllata. Il computo, a parte corrispondere il trasporto di dette macerie – in alcuni casi, peraltro compreso all’interno delle stesse voci – sembrerebbe non prevedere articoli e voci che compensino questi importanti oneri di consegna. Chiediamo di chiarire in che modo questi oneri sono riconosciuti all’operatore economico, tenuto conto della mole di demolizioni previste e del conseguente quantitativo di macerie prodotte.

Risposta : Gli oneri di conferimento a discarica non sono inclusi nel computo metrico in quanto pagati a fattura, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di idonea attestazione dello smaltimento. Tali voci rientrano nella parte B del Quadro Economico.

Chiarimento PI287367-25

Ultimo aggiornamento: 03/07/2025 15:28

Domanda : La scrivente impresa chiede se le categorie scorporabili siano subappaltabili al 100%, incrementando la categoria prevalente del 20%.Si chiede conferma, inoltre, che in possesso di OG11 class III bis, si possa coprire le categorie os3 class I, os28 class. III e os30 class. III.

Risposta :

Se il quesito fa riferimento al concorrente singolo si conferma che le categorie scorporabili sono subappaltabili al 100% (subappalto necessario), ma l'incremento premiale del quinto nella categoria prevalente OG2 deve essere tale da coprire l'intero importo dei lavori a base di gara (classifica VI) e il possesso di OG11 IIIbis, con l'incremento premiale del quinto, consente al concorrente di eseguire anche le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS30 e OS28.

Chiarimento PI297303-25

Ultimo aggiornamento: 03/07/2025 11:04

Domanda : Buongiorno, considerato che la somma delle percentuali di incidenza delle categorie indicate nella tabella a pag 17 del disciplinare di gara non è 100, si chiede conferma che la % da correggere sia quella relativa alla categoria OS28 (9,68%).

Risposta : Si conferma che la percentuale di incidenza della categoria OS28 è pari al 9,68%, indicata anche a pagina 11 del Disciplinare e nella Decisione di contrarre. La percentuale riportata a pagina 17 (9,65%) è un refuso.

Chiarimento PI293707-25

Ultimo aggiornamento: 30/06/2025 09:02

Domanda : Si chiede cortesemente una proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle offerte.

Risposta : Non si ravvisano i presupposti per disporre la proroga richiesta (art. 92 comma 2 D.Lgs. 36/2023)

Chiarimento PI288304-25

Ultimo aggiornamento: 27/06/2025 08:56

Domanda : In riferimento ai Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione di cui al punto 9 del disciplinare di gara, in cui si richiede che “ Inoltre, l’aggiudicatario dovrà avere nella propria organizzazione le seguenti figure in possesso delle necessarie competenze: 1. Gestore dell’ambiente di condivisione dei dati - CDE Manager 2. Gestore dei processi digitalizzati - BIM Manager dell’Esecutore; 3. Coordinatore dei flussi informativi di commessa - BIM Coordinator; 4. uno o più Operatori avanzati della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist) addetti alla modellazione informativa disciplinare (ARCHITETTURA – STRUTTURE - IMPIANTI)… … Nel caso in cui tali figure non fossero già presenti all’interno dell’organizzazione del concorrente, dovrà essere costituito apposito raggruppamento.” Considerato che il disciplinare non prevede partitamente l’importo delle prestazioni relative al BIM; Considerando che le spese per la modellazione e gestione BIM sono ricomprese nell’importo complessivo dell’appalto; Si richiede a codesta amministrazione se risulta obbligatoria costituire un ATI di imprese con i soggetti incaricati delle prestazioni connesse all’utilizzo del modello BIM, (tipologia di RTI con lavori e servizi), ovvero se sia possibile per il concorrente meramente indicare i predetti soggetti cui saranno affidate le prestazioni richieste. Se tale RTI deve essere costituita in fase di gara o a seguito di aggiudicazione. L’eventuale RTI deve essere indicato nella polizza fidejussoria? Quali dichiarazioni devono essere prodotte?

Risposta :

Le figure professionali BIM di cui al paragrafo 9 del Disciplinare non costituiscono requisito di qualificazione (non sono infatti previsti requisiti speciali inerenti a tali figure). Il concorrente può instaurare una qualsiasi forma di rapporto contrattuale con detti professionisti. Il rapporto potrà configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, di consulenza, di collaborazione o RT. Il termine "raggruppamento" va inteso in senso lato e come tale riferito a qualsiasi forma di associazione/collaborazione tipica o atipica che sia.
Se si opta per l'RT questo dovrà essere costituito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto. In sede di gara verrà presentata una dichiarazione d'impegno a costituire l'RT in caso di aggiudicazione.
L'RT dovrà essere indicato nella garanzia definitiva (a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni). Le figure professionali BIM dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice (DGUE).

Chiarimento PI286635-25

Ultimo aggiornamento: 27/06/2025 08:47

Domanda : Si chiede un chiarimento riguardo alle figure di BIM management previste all'art. 9 del disciplinare di gara. Trattandosi di professionisti e pertanto non in possesso di certificazione SOA, costituire un raggruppamento non è possibile. Si chiede pertanto se si possa produrre per esempio un accordo di consulenza a testimonianza del rapporto con l'azienda concorrente.

Risposta : Si veda la risposta al quesito PI279307-25.

Chiarimento PI279307-25

Ultimo aggiornamento: 27/06/2025 08:45

Domanda : Si richiede un chiarimento in merito alle figure di BIM management previste all'art. 9 del disciplinare. Dal momento che si tratta di professionisti non in possesso di certificazione SOA, si chiede se sia sufficiente produrre un contratto di collaborazione, poiché, trattandosi di appalto di soli lavori, non è possibile né indicarli, né costituire raggruppamento.

Risposta : Le figure professionali BIM di cui al paragrafo 9 del Disciplinare non costituiscono requisito di qualificazione (non sono infatti previsti requisiti speciali inerenti a tali figure). Il concorrente può instaurare una qualsiasi forma di rapporto contrattuale con detti professionisti. Il rapporto potrà configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, di consulenza, di collaborazione o RT. Il termine "raggruppamento" va inteso in senso lato e come tale riferito a qualsiasi forma di associazione/collaborazione tipica o atipica che sia.

Chiarimento PI282701-25

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025 16:00

Domanda : Si segnala che, nelle cartelle compresse denominate "Elaborati PE", i file firmati digitalmente risultano illeggibili, in quanto, al tentativo di apertura, restituiscono il seguente messaggio di errore: "Il file non è un PKCS7 valido".

Risposta :

Si suggerisce di utilizzare uno dei software per aprire i file p7m disponibili in rete e scaricabili anche nella versione gratuita, molti dei quali sono multi-piattaforma, utilizzabili quindi su Windows, macOS e Linux


Chiarimento PI287865-25

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025 15:59

Domanda : Ritenendo opportuno un rapido controllo dei quantitativi riportati in computo, trattandosi di appalto in parte a corpo, si chiede se possibile mettere a disposizione di tutti i concorrenti i file di modello BIM indicati in elenco elaborati, ma che non sembrano presenti tra la documentazione pubblicata.

Risposta :

I file di modello BIM (file IFC) sono scaricabili dal link contenuto nel documento "230-235_LinkDownloadModelliIFC-signed.pdf " presente nella cartella "Progetto esecutivo - Elaborati PE 11"

Ultimo aggiornamento: 11-03-2026, 12:40