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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI CON AMBULANZA DA PRONTO SOCCORSO E TRA PADIGLIONI OSPEDALIERI
Ente appaltanteAZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI PARMA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto20.250.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema31/07/2025
Termine richiesta chiarimenti22/08/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte15/09/2025 12:00
Apertura busta amministrativa30/09/2025 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteIl valore della presente procedura di gara, come da provvedimento di indizione, è il seguente: Il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad euro 20.250.000,00 così determinato, dato un importo annuo presunto pari ad € 1.350.000,00: Importo quinquennale € 6.750.000,00; Importo eventuali rinnovi (1 anno + 1 anno) € 1.350.000,00 + 1.350.000,00; Proroga tecnica semestrale € 675.000,00 Per un totale pari ad euro 10.125.000,00 Importo opzione per adesione AUSL Parma (5 anni + 1 anno + 1 anno + 6 mesi): 5.062.500,00 Importo opzione per adesione altre Aziende AVEN (5 anni + 1 anno + 1 anno + 6 mesi): 5.062.500,00

Allegati

Referenti

Boschi Michela

telefono: 0521704166
cellulare: 0521703299

Maggio Aureliana

telefono: 0521971027

Cornali Sabrina

telefono: 0521702309

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA

CIG: B7DA19448F

Chiarimenti

Chiarimento PI374526-25

Ultimo aggiornamento: 26/08/2025 17:49

Domanda : Spett.le Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Premesso che lo scrivente è un operatore economico con sede fuori dalla Regione Emilia-Romagna ed è interessato a partecipare alla procedura di gara in oggetto, considerato che l'art. 7.1, lettera c) del Disciplinare di gara prevede tra i requisiti di idoneità professionale il "Possesso dell'accreditamento presso la Regione Emilia Romagna per i trasporti sanitari non in emergenza", si chiede se tale previsione sia da intendersi come requisito di partecipazione tassativo e immediatamente escludente per tutti gli operatori economici non accreditati nel territorio regionale. Qualora tale interpretazione fosse confermata, si fa presente che la clausola risulterebbe in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, al fine di garantire l'apertura della procedura a tutti gli operatori qualificati, si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla gara mediante un'autocertificazione con la quale l'operatore si impegna a presentare richiesta di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna in caso di aggiudicazione. Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Risposta : Si conferma che è possibile partecipare inserendo nella domanda di partecipazione l'espresso impegno, sotto forma di autocertificazione, ad ottenere l'accreditamento presso la Regione Emilia Romagna per i trasporti sanitari non in emergenza, in caso di aggiudicazione, entro la data di avvio del servizio. In difetto, la Stazione Appaltante procederà all'avvio del servizio con il secondo classificato.

Chiarimento PI368346-25

Ultimo aggiornamento: 20/08/2025 09:21

Domanda : Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art.7.1 del disciplinare, sia commisurato a servizi analoghi ammontanti ad un minimo di Euro 6.750.000,00 nel triennio migliore dell'ultimo quinquennio. In attesa, Saluti

Risposta : Buongiorno, si conferma.

Chiarimento PI367887-25

Ultimo aggiornamento: 20/08/2025 09:20

Domanda : Gentilissimi, in relazione alla procedura emarginata, con la presente si formulano i seguenti quesiti: Si chiede conferma che l'art. 8 punto 8 del Capitolato "l’equipaggio dovrà essere costituito da n. 2 operatori di cui un autista e un autista /soccorritore, con formazione di cui al successivo art. 8." sia un refuso e che si intenda che l'equipaggio dev'essere costituito da un autista soccorritore e un soccorritore. SI chiede conferma che anche la previsione dell'art. 9 punto 7 del Capitolato per cui il "soccorritore dovrà essere anche autista con i requisiti richiesti al punto precedente" sia un refuso. Con riferimento all'art. 19.1 del Disciplinare si chiede conferma che il criterio di valutazione 3 dell'offerta tecnica assegni il massimo punteggio all'operatore economico che dimostri di impiegare sul servizio il maggior numero di operatori in possesso di entrambi gli attestati di autista e soccorritore e che quindi l'equipaggio possa essere formato comunque da autista soccorritore e soccorritore. Si chiede conferma che, prendendo in considerazione l'art. 9 del Capitolato punto 4, "siano garantite le prestazioni previste dalle specifiche normative in materia di sorveglianza fisica della radioprotezione, sorveglianza fisica da campi elettromagnetici, sicurezza per operatori e pazienti nell’impiego di laser, nonché ogni altra prestazione, relativa a radiazioni non ionizzanti, rumore, inquinanti chimici e fisici, sia già prescritta all’atto della stipula del contratto sia introdotta da norme che potranno essere in futuro emanate", si intenda che gli operatori debbano essere formati rispetto all'autorizzazione all'accesso ai locali e al rispetto delle indicazioni sulla sicurezza secondo le direttive della Stazione Appaltante. Si chiede altresì conferma che non si debba esercitare la sorveglianza fisica della radioprotezione, da campi elettromagnetici ecc. in quanto le prestazioni del personale impiegato non prevedono lo svolgimento di mansioni che la richiedano. Restando in attesa di cortese riscontro, distinti saluti.

Risposta : Buongiorno,


si conferma che quanto previsto dall'art. 8 punto 8 debba intendersi come segue: l'equipaggio deve essere costituito da un autista soccorritore e da un soccorritore. Allo stesso modo deve essere inteso il refuso di cui all'art. 9.7.

Si conferma che il criterio di valutazione n. 3 dell'offerta tecnica comporta l'assegnazione del punteggio massimo all'offerente che dimostri l'impiego del maggior numero di operatori in possesso di entrambi gli attestati, ferma la composizione dell'equipaggio come anzidetto.

Si conferma che è richiesta la formazione rispetto all'accesso ai locali ed al rispetto delle indicazioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante pur non essendo prevista la sorveglianza fisica della radio protezione da campi elettromagnetici nel contratto d'appalto scaturente dalla presente procedura.


Chiarimento PI356940-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 15:06

Domanda : Gentilissimi, in relazione alla procedura emarginata, con la presente si chiede conferma che possano essere applicate le riduzioni poste come cumulabili dall’art.106 co.8 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare: riduzione del 30% per possesso di certificazione ISO 9001; ulteriore riduzione del 10% qualora l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente; ulteriore riduzione del 20% quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, tra cui la certificazione ISO PDR 125 – parità di genere. In attesa di cortese riscontro, distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

si applicano tutte le possibili riduzioni, anche cumulabili, previste ex lege.

Chiarimento PI357451-25

Ultimo aggiornamento: 08/08/2025 15:01

Domanda : Gentilissimi, si rappresenta che all'atto del pagamento del contributo di gara, ANAC riporta un importo a debito dell''O.E. di euro 560,00 anzichè euro 220,00 come riportato all'art.11 del Disciplinare. Si chiede conferma di quale sia l'importo dovuto. Grazie

Risposta : Buongiorno,

si ringrazia per la segnalazione e si conferma che la quota a carico dell'operatore economico è pari ad euro 560,00 come da Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025”

Ultimo aggiornamento: 16-12-2025, 15:12