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Dati del bando

PROCEDURA APERTA ART. 71 D.LGS. N. 36/2023 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI «INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE DA REALIZZARSI PRESSO L'AREA EX CAMPO SPORTIVO DI NOVAFELTRIA (RN) - CUP: H95B23000210005» IN COMUNE DI NOVAFELTRIA.
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1.802.919,44 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/07/2025
Termine richiesta chiarimenti18/08/2025 23:59
Termine presentazione delle offerte26/08/2025 23:59
Apertura busta amministrativa27/08/2025 15:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

BANDO DI GARA
(331.33 kB)
DISCIPLINARE
(1.26 MB)
CAPITOLATO
(4.95 MB)

Referenti

Amaranti Pierpaolo

telefono: +393335203124

Mazza Roberta

telefono: 0541356279
cellulare: 3386498860

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Procedura aperta sottosoglia UE appalto costruzione PISCINA in Comune di Novafeltria

CIG: B79F6482B1
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI334392-25

Ultimo aggiornamento: 23/07/2025 10:30

Domanda : Buongiorno Sono a chiedere se e possibile ricevere il computo metrico denominato "ARC_Elab 1.0 Rev. 2.0 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E STIMA COSTI DELLA SIC" in formato DFC o excel. Grazie

Risposta : Buongiorno. La richiesta non può essere soddisfatta in quanto: a) il Disciplinare di gara non prevede la consegna agli interessati dei files di progetto in formato diverso dal .PDF / .P7M scaricabili dal siito cloud indicato nel Disciplinare stesso - b) La stazione appaltante, di conseguenza, non può in alcun modo fornire al richiedente i files di progetto - inclusi l'elaborato "ARC_Elab 1.0 Rev. 2.0 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E STIMA COSTI DELLA SIC" in formato "editabile" (DCF e Excel) per evidenti di "par condicio" con i restanti operatori economici interessati alla procedura di gara (oltre al fatto che, in caso di consegna di tali formati elettronici verrebbero lesi i "diritti di autore" dei tecnici progettisti, se non autorizzata la stazione appaltante dagli stessi progettisti).

Cordiali saluti.

Chiarimento PI330609-25

Ultimo aggiornamento: 21/07/2025 12:56

Domanda : Buongiorno siamo un impresa che possiede la Sola categoria OG1 III BIS quindi siamo sprovvisti delle Categorie scorporabili. La nostra classifica è sufficiente per ricorrere al subappalto qualificante ?

Risposta : Buongiorno. Come indicato nel punto 2.2 - CHIARIMENTI del Disciplinare di gara pubblicato, non è possibile dare risposte a quesiti non riguardanti argomenti di carattere ed interesse generale (il Vs. quesito è specifico sulla vostra posizione Attestato SOA). Facciamo rilevare, però, che nel punto 6.2 del Disciplinare di gara trovate tutte le informazioni relative al Vs. quesito.

Chiarimento PI323643-25

Ultimo aggiornamento: 16/07/2025 14:01

Domanda : BUONGIORNO LA SCRIVENTE POSSIEDE LA CERTIFICAZIONE SOA OG1 IIIBIS, OG11 IIIBIS E OS28 IV. E',POSSIBILE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COPRENDO LA CATEGORIA SCORPORABILE OS3 CON LA CATEGORIA POSSEDUTA OG11? GRAZIE

Risposta : Buongiorno. Si veda l'Articolo 18, comma 21, 1° periodo, dell'Allegato II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Il comma 21 del richiamato Articolo 18 dell'Allegato II.12 prevede chiaramente quanto segue: « 21. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori ...... omissis ........ ». Pertanto la risposta è esplicitamente fornita dalla norma qui richiamata testualmente [secondo il cd. "principio di assorbenza" della qualifica ottenibile con la categoria di opere generali OG 11 rispetto alla qualifica da possedere nelle tre categorie di opere specializzate OS 3, OS 28 e OS 30, ma nel rispetto dei limiti quantitativi (di importo) della classifica posseduta con la propria Attestazione SOA nella categoria OG 11].

Chiarimento PI320798-25

Ultimo aggiornamento: 15/07/2025 11:02

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla garanzia provvisoria. Nel Disciplinare di gara non è prevista, né menzionata, la necessità di presentare una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Tuttavia, nel Capitolato Speciale d’Appalto, a pagina 12, viene indicato che l’offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo contrattuale. Si chiede pertanto di chiarire quale dei due documenti prevalga e se la presentazione della garanzia provvisoria sia da ritenersi obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura. Grazie mille, cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno.

Si conferma che la GARANZIA PROVVISORIA non deve essere presentata in sede di gara dagli operatori economici concorrenti (trattasi di appalto sotto soglia UE per il quale trova applicazione quanto previsto ed ammesso, anche per le procedure aperte di importo sottosoglia UE, dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta). Pertanto, SI CONFERMA quanto indicato nel punto 11. del Disciplinare di gara pubblicato. Inoltre, si rammenta quanto previsto dalle norme di gara (lex specialis di gara) nel punto 33. del Disciplinare stesso, qui testualmente riportato: 33. - ULTERIORI NORME FINALI DI LEX SPECIALIS - La Stazione appaltante sottolinea e precisa ai concorrenti che, qualora vi fossero delle discordanze e/o incongruenze e/o inesattezze e/o si presentassero delle contraddizioni fra la documentazione tecnico-giuridica approvata al fine di esperire la presente procedura di gara e di individuare il soggetto aggiudicatario con il quale si andrà a stipulare il contratto di appalto dei lavori in oggetto (discordanze fra il presente Disciplinare di gara e la modulistica utilizzabile dai concorrenti per la presentazione della domanda di partecipazione a gara e dell’Offerta tecnica e dell’Offerta Economica ed il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di contratto d’appalto approvati unitamente al progetto esecutivo posto a base di gara), prevarranno i contenuti di lex specialis del presente Disciplinare e la modulistica utilizzabile dai concorrenti, fatta comunque salva l’inapplicabilità delle norme di lex specialis per manifesta illogicità o errore palese o per illegittimità e/o incompatibilità rispetto alla normativa vigente applicabile al presente appalto.

Ultimo aggiornamento: 11-03-2026, 19:33