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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito ai sensi dell'art. 59 comma 3 del dlgs 36/2023 avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Imola - Rettifica e proroga termini
Ente appaltanteNUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto3.507.352,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema08/08/2025
Termine richiesta chiarimenti24/11/2025 12:01
Termine presentazione delle offerte03/12/2025 09:31
Apertura busta amministrativa03/12/2025 10:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Neri Michele

telefono: 0542603315

Bianconi Cristiana

telefono: 0542603202

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione lavoro Comune di Imola

CIG: B7E6531169
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI528269-25

Ultimo aggiornamento: 25/11/2025 13:34

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, si chiede conferma che, in relazione agli Obblighi assicurativi di cui all’art. Art. 9.2 del Capitolato (Schema AQ), si possa produrre la polizza RCT/RCO già in essere intestata alla scrivente società con massimali uguali o superiori a quelli richiesti, senza quindi necessità di stipularne una apposita. Cordiali saluti

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI527197-25

Ultimo aggiornamento: 24/11/2025 08:44

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, relativamente all’oggetto si chiede conferma che sia possibile ridurre l’importo della cauzione provvisoria del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 8, del DLGS 36/2023 e s.m.i.

Risposta : Buongiorno, si confermano le possibilità di riduzione della garanzia previste dal dlgs 36/2023.

Chiarimento PI524012-25

Ultimo aggiornamento: 21/11/2025 13:00

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, aggiungiamo le seguenti richieste di chiarimento: • schema accordo quadro art. 9.1. lettera u). Si invita a confermare che detta prescrizione riguardi il solo personale di staff dell'APL atteso che, per i somministrati, il potere direttivo e di controllo è posto in capo all'Utilizzatore (art. 30 D Lgs 81.2015). • schema accordo quadro art. 12. Si invita a confermare che ciascuna delle parti, agirà in qualità di titolare autonomo dei dati rispettivamente trattati Cordiali Saluti

Risposta : - confermo quanto previsto all'interno della schema di accordo quadro art. 9.1 lettera u)

- confermo quanto previsto all'art. 12. si prega inoltre di prendere visioni delle precedenti risposte date sull'argomento tra i quesiti pubblicati.

Chiarimento PI495910-25

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025 13:29

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, siamo a sopporre le seguenti richieste di chiarimenti: - In merito al calcolo del rateo ferie nelle tabelle del costo del lavoro presenti all’allegato A, si segnala che il calcolo corretto del rateo mensile è il seguente: costo orario (paga base + IVC) moltiplicato per il n. delle ore di ferie maturate (187,20 su lavori di 5gg/sett) diviso 12 mesi. Lo stesso per il rateo delle ex festività, moltiplicando per 28,80 ore (4gg x 7,20 ore giornaliere). Si chiede quindi di voler correggere il costo del lavoro presente negli atti di gara. - In riferimento alla risposta al quesito n.16 p.to 6 si segnala che le PAT Inail indicate non corrispondono a quelle utilizzate nel calcolo del costo orario presente all’allegato A. Si chiede di chiarire tale discrepanza. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno, si confermano i valori ed i calcoli indicati dalla stazione appaltante all'interno dei documenti di gara.

Chiarimento PI501058-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 11:35

Domanda : Spett.li Si chiede chiarimento relativamente alla compilazione format eco sulla piattaforma; viene richiesto di indicare i costi manodopera e sicurezza dell’operatore, ma nei documenti di gara viene indicato che il servizio è di natura intellettuale, pertanto per tale tipologia di servizi, secondo il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), non sussiste l'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza nell'offerta economica. Cordiali saluti

Risposta : Si conferma l'impostazione del format sulla piattaforma.

Chiarimento PI422461-25

Ultimo aggiornamento: 29/10/2025 12:52

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia • Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Nel premettere che la presente non è un chiarimento ma una segnalazione relativa alla procedura di gara in oggetto, si segnala sommessamente che l 'inserimento fra i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica "preventivo" di una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, restringe il favor partecipationis alla procedura in oggetto, assicurando la partecipazione a quei soli operatori economici già in possesso della sede operativa richiesta. A ciò si voglia aggiungere che l'ANAC si è già espresso in materia affermando che "L’Autorità si è più volte pronunciata censurando la prassi, seguita da diverse stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato UE e richiamati dall’art. 2 del Codice di contratti pubblici, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Tra queste, la prassi di inserire nel bando di gara clausole volte a riconoscere la preferenza per le imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere l’appalto, che il più delle volte risulta illegittima in quanto destinata a tradursi nell’ingiustificato privilegio accordato ad operatori economici locali (cfr. A.V.C.P., Parere n. 97 del 7 maggio 2014, parere 20 febbraio 2013 n. 15; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 95; Id., parere 20 maggio 2009 n. 62; Id., parere 15 gennaio 2009 n. 2)". Inoltre, così come impostata - senza la possibilità di procedere all'apertura successiva in caso di aggiudicazione in un termine congruo determinato dalla S.A. - potrebbe essere considerata una clausola i in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, "in quanto non consente all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l’onere del reperimento dell’immobile". (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929). Giova richiamare l’attenzione che, sulla questione in esame, l’Autorità si è più volte pronunciata. Innanzitutto, con deliberazione A.V.C.P. n. 47 del 4 maggio 2011 (anticipata da Cons. St., Sez. V, n. 3887/2010; in tal senso parere prec. 18/2013) è stato stabilito che: “Per ciò che attiene alla previsione nel bando di gara secondo cui, tra i requisiti di ammissione, i partecipanti devono possedere un centro cottura ad una distanza non superiore a 50 km dal punto di consumo, si osserva che quando la stazione appaltante, per motivate e peculiari circostanze, ritenga importante che il soggetto che provvede all’erogazione del servizio di refezione scolastica debba avere un centro cottura in prossimità del proprio territorio, deve chiedere nel bando al solo aggiudicatario di soddisfare detto requisito (in questo senso chiaramente par. 2.2.1 della Comunicazione Interpretativa della Commissione UE 20061C 179102 sul diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”; cfr. anche TAR Puglia-Bari, sez. I, sent. 2602/09). Diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti (cfr. ex multis: Corte di Giustizia, sent. 13.07.1993, causa C-330/91, Commezbank), producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara (Cons. St., Sez. V, n. 3887/2010)”. Tutto ciò premesso, si chiede di specificare che tale requisito sia da ottemperare in caso di aggiudicazione ovvero di modificare tale disposizione secondo le vostre intenzioni. Concludendo si segnala che la precedente richiesta è stata effettuata anche sul portale di gara considerando che il termine richiesto per i chiarimenti su detto portale è fissato per il 10/04/2025 a differenza di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Risposta : Si chiede di prendere visione del file in allegato contenente le risposte ai quesiti

Chiarimento PI421115-25

Ultimo aggiornamento: 29/10/2025 12:51

Domanda : Spett.le Ente siamo a porre i seguenti quesiti: - Si chiede conferma che nel campo “stima costi manodopera operatore economico” vadano indicati solo i costi relativi al personale somministrato - Si chiede di chiarire come è stato calcolato il tasso di assenteismo in ore del personale dipendente dell’ente e si chiede analogo dettaglio relativo al personale somministrato, indicando se siano incluse le ferie e i permessi goduti. In attesa di cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : Si chiede di prendere visione del file in allegato contenente le risposte ai quesiti

Chiarimento PI419515-25

Ultimo aggiornamento: 29/10/2025 12:50

Domanda : Buongiorno, ad oggi il sito ANAC non permette il pagamento del contribito di Gara continuando a segnalare: GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Si chiede pertanto la risoluzione della problematica ovvero come agire nel caso di una oggettiva impossibilità ad adempiere al pagamento del contributo. Distinti saluti

Risposta : Si chiede di prendere visione del file in allegato contenente le risposte ai quesiti

Chiarimento PI414227-25

Ultimo aggiornamento: 29/10/2025 12:49

Domanda : Spett.le Ente, siamo a porre i seguenti quesiti: 1. In merito all’allegato A) “schede costi orari” pubblicato nei chiarimenti: - si evidenzia che per molte voci non vi è corrispondenza tra gli importi mensili e quelli orari. Gli importi orari dovrebbero essere uguali a quelli mensili, divisi per il divisore contrattuale pari a 156. Tale discrepanza rende impossibile individuare il reale costo del lavoro da prendere in considerazione. - Si evidenzia che l’imponibile dell’aliquota Ebitemp dovrebbe essere il medesimo di quella Formatemp. Attualmente non è così per le figure dell’educatore nido, del docente scuola infanzia e del coordinatore pedagogico - Si chiede come siano stati calcolati i ratei ferie ed ex festività. Al momento si evidenzia una errata determinazione degli stessi e si chiede di rettificare l’allegato pubblicato. 2. Si chiede la durata media delle missioni attivate nell’ultimo anno. In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : Si chiede di prendere visione del file in allegato contenente le risposte ai quesiti

Chiarimento PI384802-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:38

Domanda : Disciplinare Art. 17 OFFERTA ECONOMICA punto c) Eventuale dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nel caso diverso da quello indicato al punto 3 del presente disciplinare, seguendo il modello di cui all’Allegato B. Con il termine Eventuale crediamo si debba intendere la possibilità che qualora l’OE accetti di utilizzare il CCNL Funzioni Locali e i relativi costi della manodopera stabiliti al punto 3, tale Allegato possa non essere presentato. Nel Portale Telematico invece tale Dichiarazione appare contraddistinta da asterisco (obbligatoria): * Dichiarazione equivalenza CCNL Stessa obbligatorietà sembra essere richiesta per: * Avvalimento premiale Chiediamo conferma che nel caso l’OE non debba presentare l’allegato B e l’Avvalimento Premiale, si possa semplicemente inserire nel Portale una Dichiarazione di Non Utilizzazione. Distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI384327-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:38

Domanda : Spett.le Ente, Si chiede conferma che in tema di riduzioni della garanzia provvisoria sia possibile applicare, oltre alla riduzione del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, anche la riduzione del 20% per il possesso di certificazione elencata all'allegato II.13 dell'art. 106 co. 8 d.lgs. 36/2023. Cordiali saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI384325-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:37

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento all'Allegato A) schede costi orari si evince che in tutti le professionalità, il TFR non ha come imponibile il calcolo senza 13^, ferie ed ex festività. Questa modalità non è corretta in quanto, come per i lavoratori diretti dell'Ente, il TFR viene accantonato sulla RAL complessiva annua che comprende anche i suddetti elementi; inoltre, i ratei ferie ed ex festività indicati sono riferiti a quelli non ancora goduti mentre, non si fa menzione ai ratei ferie di quando i lavoratori usufruiscono delle ferie. Pertanto, si chiede conferma che, in fase di fornitura sarà riconosciuto il costo del lavoro corretto per i lavoratori in somministrazione e che, come previsto ai sensi dell'art. 33 comma 2 che norma il rimborso degli oneri contributivi e retributivi sostenuti dall'Agenzia da parte dell'Utilizzatore, la possibilità di fatturare tutti gli elementi di costo ad eccezione di quelli rimborsati dall'Istituti Nazionali come INPS e INAIL. Cordiali Saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI384252-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:37

Domanda : Spett.le S.A. Si chiede di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti 1) Chiediamo cortesemente di caricare a portale, in quanto richiamato nei documenti di gara, “l’elenco del personale attualmente impiegato” in quanto indispensabile per redigere il progetto di assorbimento 2) In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro se sia possibile allegare cv dei referenti della selezione e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato 3) si chiede di indicare quali delle figure professionali espleteranno l’attività lavorativa su 5 giorni settimanali e quali su 6 giorni settimanali 4) si chiede conferma che l’importo della polizza provvisoria, oltre al 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, possa essere ulteriormente ridotto in misura pari al 20% per il possesso delle certificazioni/marchi previsti dall’allegato II.13 all’art. 106 comma 8; 5) si chiede di precisare che l’importo relativo al contributo Anac indicato negli atti di gara pari a 660 euro sia frutto di un refuso in quanto riferito alla quota spettante alle Stazioni Appaltanti. Si chiede, pertanto, di indicare che l’importo dovuto dalle Agenzie per il lavoro partecipanti sia pari ad euro 165,00 6) Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa di riferimento per le mansioni richieste 7) Si evidenzia che nel costo orario sono previste, oltre il Formatemp e le altre da voi indicate in tabella, anche l’Aspi e la monetizzazione permessi sindacali. Pertanto, si chiede, in ragione di quanto menzionato, di confermare che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’ effettivo costo del lavoro sostenuto dalle Agenzie per il Lavoro. 8) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 9) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse; 10) Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto con la stessa mansione oggetto del presente appalto; 11) Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 12) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza (compreso maternità facoltativa e/o obbligatoria, permesse studio) la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 13) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 14) In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato si possa ovviare all'applicazione delle stesse 15) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 16) in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente; 17) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI383932-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:36

Domanda : Buongiorno, segnaliamo che il sito ANAC (pagamento contributo) segnala: GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI383648-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:35

Domanda : OFFERTA ECONOMICA Chiediamo un chiarimento sulle modalità di effettuazione dell’Offerta Economica: Per Ribasso percentuale offerto sul margine di Agenzia, si deve intendere: a) inserimento nel Sistema SATER di una % (percentuale) di Margine di Agenzia in ribasso rispetto al 10% posto a base di Gara ? b) inserimento nel Sistema SATER di una % (percentuale) di ribasso sul Margine di Agenzia del 10% posto a base di Gara, in modo che il risultato ottenuto sarà da considerare il Margine % Offerto ? Al fine di dettagliare il quesito posto: nel caso un OE volesse offrire un Margine del 7,00%, si avranno queste due possibilità: a) Offerta Economica da inserire sul Sistema: 7,00% b) Offerta Economica da inserire sul Sistema: 30,00% sul Margine di Gara del 10% pari a un risultato del 7,00% Si chiede pertanto di quale modalità si dovrà tenere conto per la compilazione dell’Offerta Economica Distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI383118-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:34

Domanda : 1. L’art. 16 del Disciplinare prevede che il concorrente produca un progetto sintetico di assorbimento per “illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale (numero di unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento e trattamento economico).” Salvo svista della scrivente, non ci è stato possibile trovare l’elenco del personale da riassorbire all’interno della documentazione di gara. Chiediamo conferma che ci sia personale in servizio presso il precedente affidatario e nel caso di poter avere l’elenco per poter produrre il progetto di assorbimento richiesto. 2. L’art. 6.3 lett. e) del Disciplinare prevede tra i requisiti di capacità tecnica e professionale la disponibilità di una sede operativa o la disponibilità all’apertura di una sede nel territorio della Provincia di Bologna. L’art. 18.1 al criterio di valutazione n. 1, secondo subcriterio valuta la disponibilità di una sede o la disponibilità all’apertura di una sede nel territorio del Comune di Imola. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che la sede menzionata in entrambe gli articoli sia da considerare in Provincia di Bologna. 3. All’art. 6 numero 8 lettera f) dello Schema di accordo quadro è stabilito che è a carico dell’Agenzia il “Rischio d'impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali e non comprese nel costo orario”. La previsione dell'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro stabiliscono che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia 4. Si chiede di quantificare i diritti di segreteria e gli altri costi contrattuali previsti dall’art. 19 dello Schema di Accordo Quadro per la sua sottoscrizione.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI382760-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:33

Domanda : Spett.le Ente, In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato si possa ovviare all'applicazione delle stesse. Cordiali saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI382161-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:33

Domanda : SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE Art. 10 g), o), p), q), r) Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; - Si fa inoltre notare che l’Art. 10 p) confligge con quanto riportato negli Art. 9.1 a) e 1 p) riguardante la formazione sui rischi specifici Per le medesime ragioni sopra indicate - art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii la fornitura di eventuale abbigliamento di lavori e DPI previsti per la tipologia di prestazione lavorativa dovrà essere posta in capo all’aggiudicatario; Inoltre essendo la materia salute e sicurezza in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15), l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Pertanto, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Art. 9.2 – Obblighi Assicurativi In merito alla polizza assicurativa richiesta in caso di aggiudicazione, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Art.15 – Art.16 Si chiede in caso risoluzione/recesso dal rapporto contrattuale di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI381682-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:32

Domanda : Spett.le Ente in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. * * * Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro. Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. Art. 10 Capitolato Speciale – lettera a) Nel testo si legge che “Il Comune di Imola si impegna ad adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nell’Ordine di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL dei servizi ambientali, nonché dai Contratti ed accordi Integrativi Aziendali applicabili e vigenti.” Si chiede conferma che l’indicazione del CCNL dei servizi ambientali si tratti di un mero refuso. Su fatturazione Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 11 punto 2-3 del Capitolato Speciale D’Appalto, considerato che tutte le grandi agenzia per il lavoro: - hanno sistemi di fatturazione automatica, che consentono un efficientamento dei tempi e minimizzano il rischio di errori, - Tali sistemi prevedono l'emissione delle fatture sulla base delle presenze autorizzate da parte dell'Utilizzatore e da questo comunicate al somministratore, comunicazione da intendersi pertanto quale benestare alla fatturazione. Si chiede cortese conferma che: • La fatturazione potrà avvenire sulla base dei fogli presenze autorizzati e trasmessi da Codesta Stazione Appaltante; • qualora dal controllo delle fatture dovessero emergere degli errori, quest’ultimi saranno gestiti tramite contestazione ed emissione di documenti di rettifica. Cordiali Saluti.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI380675-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:28

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo i seguenti chiarimenti: • Capitolato art. 8.3. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. • Capitolato art. 9.2. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). • Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute. • Capitolato art. 9.4. L’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Inoltre, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera a) d. lgs. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il servizio fornito non è un appalto si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori, nonché assumere le relative responsabilità in tema di servizi di pubblici necessari. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa. • Capitolato art. 14. Accordo quadro art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia • capitolato art. 20. Accordo quadro art. 13. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano. • Capitolato art. 10. Accordo quadro art. 11. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Cordiali Saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI380293-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:28

Domanda : Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti: 1. SCHEDA COSTI ORARI EDUCATORE NIDO Vengono riportati i seguenti valori: IVC € 86,07 Indennità Personale Educativo € 93,80 a) conferma che i valori relativi alla IVC e alla Indennità Personale Educativo siano stati erroneamente invertiti. b) Si chiede come sia stato calcolato il valore mensile di € 86,07 e il relativo riferimento normativo. c) INDENNITA' DI PRESENZA E COMPARTO pari a € 113,87: Considerando che l'indennità di Comparto per EDUCATORE NIDO è di € 51,90, si chiede come sia stato calcolato il rimanente valore mensile di € 61,97 e il relativo riferimento normativo. 2. SCHEDA COSTI ORARI EDUCATORE NIDO Vengono riportati i seguenti valori: IVC € 86,07 Indennità Personale Educativo € 93,80 d) conferma che i valori relativi alla IVC e alla Indennità Personale Educativo siano stati erroneamente invertiti. e) Si chiede come sia stato calcolato il valore mensile di € 86,07 e il relativo riferimento normativo. f) INDENNITA' DI PRESENZA E COMPARTO pari a € 155,19: Considerando che l'indennità di Comparto per EDUCATORE NIDO è di € 51,90, si chiede come sia stato calcolato il rimanente valore mensile di € 103,29 e il relativo riferimento normativo. 3. Disciplinare Art. 17 b): Viene richiesto di indicare i Costi della manodopera indicati al punto 3 del Disciplinare che ci pare siano cosi determinati dalla Tabella ivi riportata: 1a € 2.406.417,00 3a € 300.802,00 4a € 481.283,00 A) Totale € 3.188.502,00 Negli Elementi Tecnici del Disciplinare di Gara al punto 4. Viene riportato “il costo della manodopera non soggetto a ribasso corrisponde a B) € 2.406.417,00. Chiediamo, ai fini della Stima dei Costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. , se dobbiamo prendere in considerazione il valore A) o il Valore B) Distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI379632-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:27

Domanda : Buongiorno, chiediamo conferma che in caso di Dichiarazione da parte della scrivente di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante ( CCNL Funzioni Locali) non sia necessario compilare, allegare e trasmettere l'"Allegato B Dichiarazione equivalenza delle tutele CCNL." Distinti saluti

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI378321-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:26

Domanda : 1. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 2. Si chiede conferma che possano essere rifatturate con margine anche le festività ricadenti di domenica; 3. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo; 4. Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 5. Si chiede di indicare l’aggio attualmente applicato e il numero di lavoratori attualmente somministrati; 6. Si chiede di indicare il dato a consuntivo dell’assenteismo degli ultimi 3 anni; 7. Relativamente all’allegato A) schede costi orari si fa presente che: l’IVC dell’area funzionari a partire dal mese di luglio 2025 è pari a 93,80€, diversamente da quanto indicato in alcune tabelle; il rateo ferie ed ex festività (importo mensile) non è indicato correttamente, in quanto 187,20 e 28,80 sono le ore maturate, non l’importo mensile del rateo in euro; l’imponibile dell’ente bilaterale dovrebbe essere il medesimo di quello del Formatemp, mentre in alcune tabelle è inferiore. Si chiede quindi di rivedere le tabelle pubblicate con i valori corretti; 8. Si chiede se a portale, nel campo “stima costi manodopera operatore economico” siano da indicare i costi della manodopera del personale interno all’APL o i costi della manodopera da capitolato, ovvero 2.406.417,00€.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI376579-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:26

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, relativamente all’art. 12 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che l’importo del contributo previsto in favore dell’ ANAC sia pari ad € 165,00 come previsto dalla relativa piattaforma. Cordiali saluti. OASI LAVORO S.P.A.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI374328-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:25

Domanda : Buongiorno, si fa presente che i costi dichiaranti risultano sottostimati rispetto al reale costo del lavoro. Chiediamo conferma che l'aggio offerto sarà applicato ai reali costi del lavoro sostenuti dalla APL e che ratei ferie godute, assenteismo (per la parte eccedente i rimborsi previsti da INPS/INAIL) e qualsiasi altro costo sostenuto dalla APL sarà rimborsato dall'Utilizzatore senza applicazione del mark-up. Si chiede quindi conferma circa l'osservanza delle disposizioni previste dal CCNL somministrazione, nonché dell'art. 33 del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI372403-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:25

Domanda : Spett.le Ente, si chiede: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISONE IN LOTTI del disciplinare di gara, ove previsto che "Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1, dell’art. 11 e all'allegato I.01 del Codice, è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali." si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente al personale somministrato inviato in missione presso il Comune di Imola e non anche ai dipendenti diretti dell'agenzia per il lavoro che potrà applicare , per l'espletamento del servizio un differente ccnl senza rendersi necessaria alcuna dichiarazione di equivalenza 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del disciplinare ove previsto l'onere di consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, si precisa che l'art. 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 pone l'obbligo di consegna della relazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente, a carico dei soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo ovvero le aziende che occupano oltre 50 dipendenti e che sono tenute alla redazione dello stato del personale. Si precisa infatti che codeste aziende la certificazione di ottemperanza viene rilasciata dal CPI-Ufficio Collocamento Mirato di competenza. Si chiede quindi conferma che l'onere sia da intendersi riferito alle aziende che occupano fino a 50 dipendenti 3) Con riferimento all'Accordo per il trattamento di dati personali, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui sopra in quanto inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario anche in considerazione dell'art. ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI dello schema di accordo quadro che qualifica le parti come autonomi titolari del trattamento 4) Co9n riferimento alla previsione di cui all'Accordo quadro che prevede che nel margine di agenzia sia ricompresa "c) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore" nonchè alla previsione di cui all'art. Art. 9.2 Obblighi assicurativi dello schema di accordo quadro si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati. In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima 5) Si chiede a codesta Stazione appaltante di pubblicare l'“Elenco personale attualmente impiegato” non presente nei documenti di gara

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI371893-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:24

Domanda : Oggetto: Richiesta di verifica ed eventuale correzione schede costi orari (allegato A) Con riferimento alle schede costi orari allegate, desideriamo segnalare un'anomalia negli importi dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per le figure di "Docente Scuola Infanzia" e "Educatore Nido". Abbiamo notato che l'importo dell'IVC riportato in queste schede non è aggiornato e non risulta uniforme rispetto a quello del "Coordinatore", il cui valore corretto è di 93,80 euro. Riteniamo che l'importo errato sia stato accidentalmente inserito nel campo dell'indennità per il personale educativo, che risulta quindi sovrastimata. Chiediamo cortesemente di voler verificare ed eventualmente correggere le schede in questione. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Chiarimento PI366507-25

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025 12:23

Domanda : Si chiede un chiarimento per quanto attiene la richiesta di sottoscrizione del documento denominato "Accordo per il trattamento di dati personali". Dal punto di vista privacy, l'art. 12 dello Schema AQ_Capitolato Speciale prevede che "le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Pertanto, le Agenzie per il Lavoro e l’ente utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse, poiché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore, che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali" e, altresì, che "Il personale somministrato agisce, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà i dati. I dati trattati dal personale somministrato, rimangono nel controllo e nella gestione dell'azienda utilizzatrice". Tale impostazione privacy (prevista anche nel recente Codice di Condotta per il settore delle Agenzie per il lavoro, redatto ai sensi dell'art. 40 del GDPR - cfr. Provvedimento n.12 dell'11 gennaio 2024, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2024) risulta corretta, dal momento che l'Agenzia per il lavoro non tratta, in nessuna fase del rapporto, dati personali per conto del cliente (utilizzatore). Nel predetto "Accordo per il trattamento di dati personali" (che nelle premesse è definito come "parte integrante dello schema di AQ del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato"), invece, l'Agenzia viene qualificata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 dei dati personali di "utenti" e "minori" (soggetti interessati), configurando - sotto il profilo privacy - un'impostazione che sembra in contrasto con lo Schema AQ_Capitolato Speciale sopra richiamato. Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Stazione Appaltante cortese conferma che, stante l'impostazione privacy di cui all'art. 12 dello Schema AQ_Capitolato Speciale, il documento "Accordo per il trattamento di dati personali" non dovrà essere sottoscritto dall'Agenzia aggiudicataria, che agirà quale titolare del trattamento.

Risposta : A seguito dei numerosi quesiti inviati, la stazione appaltante ha predisposto un unico documento contenente tutte le risposte suddivise per quesito inoltrato. Si prega quindi di prendere visione del file allegato nel quale ricercare la risposta allo specifico chiarimento inoltrato dalla Vostra spettabile impresa.

Ultimo aggiornamento: 09-03-2026, 09:17