Domanda : Con riferimento al punto 7.2 del Disciplinare si chiede se conformemente al principio di massima partecipazione e concorrenza ed ai sensi dell'art. 100 c. 11 (che fa riferimento al criterio del "fatturato globale" ) la predetta clausola del Disciplinare del 01.08.2025 alle parole "per un importo annuo minimo pari al valore annuo della concessione (ovvero di € 45.000,00 iva esclusa per il Lotto n. 1 e € 90.603,00 iva esclusa, per il Lotto 2)" vada intesa e letta : "per un importo globale minimo pari al valore annuo della concessione (ovvero di € 45.000,00, Iva esclusa per il Lotto n. 1 e € 90.603,00, Iva esclusa, per il Lotto 2)".
Risposta :
In relazione al quesito formulato, si precisa che relativamente all’importo annuo minimo richiesto al punto 7.2 del disciplinare di gara, per ogni lotto di gara,
è presente un refuso, avendo indicato per errore il termine “importo annuo minimo”,
anziché “importo complessivo minimo”.
Pertanto, la previsione del disciplinare al punto 7.2 relativo al requisito “CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE”), a pag. 15 ( con riferimento ai lotti n. 1 e lotto n. 2) ed a pag. 16 (con riferimento al lotto n. 3), è la seguente:
LOTTO n. 1 e n. 2 Servizio di gestione bar
- l’esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente gara, di contratti analoghi a quello di affidamento anche a favore di privati, per un importo complessivo minimo pari al valore annuo della concessione
(ovvero almeno di € 45.000,00, Iva esclusa per il Lotto n. 1 e € 90.603,00, Iva esclusa, per il Lotto 2), in corso o conclusi regolarmente con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni.
LOTTO n. 3 Distributori automatici di prodotti
- l’esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente gara, di contratti analoghi a quello di affidamento anche a favore di privati per un importo complessivo minimo pari al valore annuo della concessione
(ovvero almeno di € 54.812,00, Iva esclusa) in corso o conclusi regolarmente con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni.
Della presenza del suddetto refuso e della conseguente correzione come sopra precisata, si terrà conto anche con riferimento alle dichiarazioni degli operatori partecipanti ,
di cui al punto f) del Modello dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative, e che quindi si riferiranno all’ “importo complessivo minimo” invece che all'"importo annuo minimo"
dei distinti lotti di partecipazione.
Cordiali saluti.
Il RUP