Nell’ambito della presente procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio del nido d’infanzia comunale, è fatto espresso divieto di subappalto per le attività educative, formative e di coordinamento pedagogico, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
Il servizio oggetto di affidamento, rientrante tra i servizi educativi per la prima infanzia di cui alla Legge Regionale Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 19 (“Servizi educativi per la prima infanzia. Qualità, accessibilità, continuità”), comporta attività che devono essere svolte esclusivamente dal soggetto affidatario, per le seguenti ragioni:
• richiedono l’impiego di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale, in particolare ai sensi della D.G.R. n. 1564/2017 e ss.mm.ii.;
• prevedono una continuità educativa garantita da una struttura organizzativa stabile e direttamente gestita;
• necessitano di un coordinamento pedagogico interno, come previsto dall’art. 14 della L.R. 19/2016;
• richiedono una relazione educativa diretta con l’utenza, fondata su prossimità, cura e fiducia.
Alla luce di tali specificità, è fatto divieto di subappalto, sia totale che parziale, delle attività educative, formative, di cura e di coordinamento del servizio.
In via eccezionale, potrà essere ammesso il subappalto di prestazioni accessorie non educative, a carattere meramente tecnico-logistico, quali:
- pulizia dei locali e degli arredi;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- manutenzioni ordinarie.
Tali attività potranno essere subappaltate esclusivamente nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e solo qualora:
- siano state indicate in sede di offerta;
- i relativi soggetti subappaltatori siano in possesso dei requisiti previsti;
- vi sia autorizzazione preventiva e formale della Stazione Appaltante.