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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Gara europea a procedura aperta per l'Affidamento del servizio complessivo di gestione delle sanzioni di competenza della Polizia Locale del Comune di Modena
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto8.030.808,68 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema05/09/2025
Termine richiesta chiarimenti24/09/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte10/11/2025 18:00
Apertura busta amministrativa12/11/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Migliozzi Daniela Maria Adriana

telefono: 0592032400

Mignoni Barbara

telefono: 0592032408

Dalla Libera Alessandra

telefono: 0592032778

Talenti Vasco

telefono: 0592033713

Bertani Martina

telefono: 0592032685

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio complessivo di gestione delle sanzioni

CIG: B81C91ED8F

Chiarimenti

Chiarimento PI423406-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 15:56

Domanda : Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento alla Clausola Sociale, si evidenzia un'inconciliabilità tra l'Allegato 7, che indica 4 operatori (di cui 3 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato) per 134 ore settimanali, e l'art. 4.1 del Capitolato Speciale, che definisce il fabbisogno in 3 risorse per 120 ore settimanali a 40 ore settimanali caduno. Posto che la Clausola Sociale mira a garantire la stabilità occupazionale e che il contratto a tempo determinato è per sua natura a scadenza, si chiede di confermare se l'impegno si ritenga correttamente assolto qualora l'operatore economico proceda all'assorbimento dei soli 3 operatori a tempo indeterminato, adeguandone l'orario settimanale per raggiungere il fabbisogno di 120 ore totali richiesto dal Capitolato. 2. In riferimento al punto 3 del Disciplinare di Gara e al Documento di Stima Economica nel Progetto del Servizio, si chiede di confermare se l'importo dei costi della manodopera, stimato in € 368.524,80, sia da intendersi su base annua o per l'intera durata contrattuale di 36 mesi. 3. Con riferimento all'elenco delle integrazioni software obbligatorie di cui all'art. 2 e 4.8.4 del Capitolato Speciale (es. FortiAuthenticator, SIB@K, EntraNext, ParER, etc.), si chiede di specificare se l'accesso a tali sistemi di terze parti tramite API o altri connettori preveda costi di licenza, canoni di accesso o costi una tantum di attivazione. In caso affermativo, si chiede di chiarire se tali costi siano da intendersi a carico della Stazione Appaltante o se debbano essere inclusi nell'offerta economica dell'operatore. 4. "L'art. 4.3 del Capitolato Speciale (Help Desk) richiede di fornire informazioni concernenti gli atti 'gestiti dal comune’ si chiede di confermare che l’Help Desk debba intendersi rivolto ai cittadini trasgressori. 5. In considerazione del limite massimo di 25 pagine per la relazione di progetto, che risulta particolarmente restrittivo per illustrare adeguatamente tutti i punti del criterio 1 'GESTIONALE' (descrizioni, screenshot delle fasi e sotto-criteri), si chiede di confermare che sia possibile scorporare gli elementi visivi (screenshot/interfacce grafiche) che possono essere inseriti in un allegato separato, escluso dal conteggio delle 25 pagine, oppure la valutazione di tali elementi (screenshot/interfacce grafiche) può avvenire tramite la video demo. 6. Il criterio di valutazione n. 8 'Esperienza pregressa' (5 punti) richiede di attestare l'esperienza maturata per entrambi i servizi (Servizio A e Servizio B) attraverso anche condizioni numerico e matematiche specifiche (numero di abitanti non inferiore a 100.000) che assume il valore di criterio tabellare o quantitativo. Pertanto si chiede di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio discrezionale: un operatore che dimostri un'esperienza eccellente e documentata solo per uno dei due servizi (ad es. il Servizio A, che rappresenta la prestazione principale) otterrà un punteggio parziale o questo verrà considerato preponderante ai fini di assegnazione del punteggio stesso ? 7. Si chiede cortesemente di chiarire quale soggetto sia formalmente incaricato della sottoscrizione degli atti di riscossione coattiva, in particolare delle ingiunzioni fiscali. Il Capitolato Speciale precisa che il servizio B) riguarda la "gestione del procedimento finalizzato alla riscossione coattiva", ma non specifica se la firma sugli atti sia di competenza dell'affidatario, in qualità di soggetto abilitato e responsabile del procedimento, o se rimanga in capo alla Stazione Appaltante, che autorizza solo l'apposizione del nome del Responsabile del procedimento sugli atti. Comprendere la responsabilità della firma è cruciale per definire il perimetro operativo e le responsabilità legali del servizio offerto. 8. Si chiede cortesemente di chiarire se il compenso € 3,00 per il servizio B. sia da considerarsi complessivo per le fasi dall’attività di pre-ruolo fino a quella di invio dell’ingiunzione, oppure sia da considerarsi remunerata sia per ogni lettera di pre ruolo inviata e sia per ogni ingiunzione inviata (€ 3,00 per ogni lettera di preruolo e € 3,00 per ogni ingiunzione inviata) 9. Si chiede cortesemente di chiarire se le spese di notifica anticipate dall’affidatario del servizio B e ribaltate sul contribuente, verranno rimborsate dall’Ente a seguito di apposita fattura. 10. Nel caso di risposta negativa la precedente quesito, si chiede cortesemente di chiarire se le spese di notifica, imputate al contribuente, verranno rimborsate all'affidatario del servizio nel caso in cui l'atto venga saldato dal contribuente stesso. 11. Si chiede cortesemente di sapere se l'aggiudicatario avrà la facoltà di recuperare le spese esecutive, come stabilito dal D.M. 14 Aprile 2023, per tutti gli atti che verranno regolarmente pagati dai contribuenti/debitori. 12. Si chiede cortesemente di chiarire se l'aggiudicatario potrà recuperare le spese esecutive (come definite dal D.M. 14 Aprile 2023) e le spese di notifica nel caso in cui il carico venga annullato a seguito di un provvedimento di sgravio dovuto a un errore non dell’affidatario, o in caso di discarico per inesigibilità accertata. Restiamo in attesa di riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

1) L'allegato 7 individua il personale impiegato nell'attuale appalto. Si rinvia al punto 9 del disciplinare di gara per la disciplina della clausola sociale.

2) l'importo dei costi della manodopera si riferisce all'intera durata contrattuale (36 mesi). SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA REGISTRO DI SISTEMA N. PI466691-25 PUBBLICATO IN DATA 20/10/2025

3) I costi di licenza, canoni di accesso e attivazione sono in carico al Comune di Modena. Se nel corso dell'esecuzione ci dovesse essere la necessità di sviluppare personalizzazioni sulle attuali API o connettori esposti dai sistemi software in uso al Comune le spese saranno a carico dell’aggiudicatario;

4) si conferma .

5)In relazione al criterio 1 , la relazione scritta dovrà risultare esaustiva e l'eventuale video di presentazione potrà essere utilizzato come ulteriore strumento esplicativo. Gli elementi visivi menzionati possono essere oggetto di separato allegato, escluso dal computo delle 25 pagine.

Si precisa che la dimensione massima supportata dalla Piattaforma degli eventuali zip. non potrà superare i 100 MB.

6) Si conferma che la valutazione del criterio è discrezionale.

7) la firma sugli atti rimane in capo alla stazione appaltante

8) Si conferma che il compenso di € 3,00 per il servizio B è da considerarsi complessivo riferito alle fasi decorrenti dall’attività di pre-ruolo fino a quella di invio dell’ingiunzione

9) Si conferma

10) Si veda punto precedente.

11) Si conferma

12) L’aggiudicatario potrà recuperare le spese esecutive (come definite dal D.M. 14 Aprile 2023) e le spese di notifica nel caso in cui il carico venga annullato a seguito di un provvedimento di sgravio dovuto a un errore non dell’affidatario nel caso invece di di discarico per inesigibilità accertata le spese resteranno a carico dell’affidatario.


Chiarimento PI422014-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 15:50

Domanda : Buongiorno In riferimento alla gara in oggetto si presentano i seguenti quesiti : 1) Considerando i contenuti tecnici e l’impegno economico espresso dalla procedura di gara, vista la necessità altresì di mettere a disposizione almeno n.3 unità di personale presso i locali del Comando, anche ricorrendo alla clausola sociale, si chiede di poter effettuare, ancorché non previsto come obbligatorio, il sopralluogo conoscitivo presso i luoghi ove verrà svolto il servizio al fine di prendere cognizione di tutte le circostanze e le informazioni utili per esprimere una offerta tecnica economica puntuale e sostenibile. 2) In riferimento alle unità minime di personale da distaccare presso il Comando “…con riferimento a tutte le attività oggetto del presente affidamento, di cui all’art. 4.1 del CSA, in lettura con il disposto di cui all’art. 9 lett b) del Disciplinare relativo all’assorbimento del personale uscente, in cui si precisa che l’aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, con riferimento al “servizio A”, si chiede: - di precisare se le 4 unità di personale dell’appaltatore uscente su cui si deve esprimere un progetto di assorbimento, sono riconducibili al solo servizio A, ovvero al servizio A e B, e comunque di indicare la mansione/attività svolta nel precedente appalto nell’ambito del servizio erogato; - di precisare se le 3 unità minime di personale da distaccare, richieste dal CSA, sono riferite al solo servizio A oppure cumulativamente sia per il servizio A che B e in quest’ultimo caso, di precisare se la ripartizione delle unità tra il servizio A e B è a descrizione dell’appaltatore e che pertanto non vi è un numero minimo di unità da dedicare al singolo servizio; - se è ugualmente possibile, fermo restando il numero minimo di 120 ore settimanali complessive da rendere disponibile al Comando, distribuire tali ore su n.4 risorse piuttosto che su 3; - di precisare, sia nel caso le risorse distaccate siano dedicate ad uno solo o entrambi i servizi, se le stesse potranno svolgere, nell’ambito del singolo servizio, qualsiasi attività dedotta nel capitolato oppure se dovranno svolgere solo talune fasi del processo. 3) Atteso che, ai sensi dell’art 9 lett c) del Disciplinare, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario, in caso di nuove assunzioni, si impegna ad assicurare quote di riserva per occupazione giovanile e femminile, si chiede di indicare, in riferimento al personale elencato nell’appalto uscente, eventualmente da assorbire, il numero di: - occupati giovani con meno di 36 anni, - occupati donne - occupati con disabilità 4) Considerando che la SA, ai sensi dell’art 3 del Disciplinare, ha stimato in € 368.524,80, i costi della manodopera, sulla base delle risorse umane richieste dal capitolato speciale, si chiede: - di confermare che l’importo stimato comprende tutto il personale impiegato a diverso titolo nell’appalto, quindi sia le unità da distaccare presso il Comando (n.3), oltre il Coordinatore del contratto per almeno un giorno a settimana, sia le eventuali ulteriori risorse in azienda impiegabili nella commessa per le diverse attività, - di poter indicare i parametri di riferimento usati per la stima del costo della manodopera prendendo a riferimento il CCNL Terziario e servizi (livello inquadramento; monte ore, costo orario, etc…) 5) considerando che l’aggiudicatario dovrà provvedere al recupero e alla migrazione dei dati, oggetto d’appalto, dal sistema gestionale in uso presso l’Ente al nuovo gestionale proposto, al fine di poter stimare il relativo impegno dal punto di vista tecnico/economico e temporale, si chiede di indicare: - il numero di atti/immagini e documenti da dover migrare; - il peso in termini di spazio di archiviazione (MB/GB) del volume di atti/immagini e documenti da importare. 6) in riferimento alla gestione dei verbali estero e ai quantitativi stimati nel Progetto di servizio, si chiede: - di indicare il numero di atti estero distinti per nazionalità del destinatario; - di indicare il numero di atti da destinarsi all’estero distinti tra veicoli con targa estera da quelli intestati a società di leasing/noleggio italiani 7) In riferimento al servizio di supporto alla gestione del contenzioso afferente la predisposizione delle controdeduzioni avverso i ricorsi al Prefetto e al GDP, si chiede se il servizio è da svolgersi sia per i verbali destinati a soggetti residenti in Italia che all’estero. 8) rispetto ai volumi di atti stimati nel Progetto di servizio, si chiede: - di poter esprimere, una statistica media annua del numero di verbali, distinti per tipologia di infrazione per articolo/comma violato sia per i verbali destinati in Italia che all’estero, - di poter esprimere, una statistica media annua del numero di verbali acquisiti da flusso da dispositivi di rilevamento e accertamento delle infrazioni da quelli acquisiti per via analogica. 9) Rispetto ai valori/quantità indicati nel Progetto di servizio, si chiede: - di confermare che le quantità di atti stimati annualmente sono riferite agli atti da destinarsi a notifica indipendente dalla modalità di spedizione (analogica, Pec, Send) e dal paese di destinazione (Italia o estero) - di poter esprimere una stima quantitativa, anche sulla base dei dati storici o prevedibili, rispetto al totale degli atti da destinarsi a notifica, tra quelli da spedirsi in via analogica, quelli via pec o Send. - di confermare che le quantità di atti stimati annualmente per il servizio B” Attività istruttoria propedeutica alla riscossione coattiva” sono riferite alle posizione non oblate in fase volontaria e quindi si riferiscono al numero di lettere/avvisi bonari da spedirsi; - di precisare se gli avvisi bonari per le posizioni non oblate in fase bonaria riguardano sia i verbali destinati in Italia che all’estero. 10) taluni valori riportati nel quadro economico, di cui alla tabella del Progetto di Servizio, nonché alla tabella n.3 dell’art.3 del Disciplinare, sembrano non in linea con i dati di gara. Nello specifico l’importo dell’opzione di rinnovo indicato in € 2.314.272,20 non sembra corrispondere, all’importo a base di gara di 36 mesi, Euro € 3.510.216,28, riproporzionato sulla durata del rinnovo di 24 mesi. Il valore dovrebbe essere circa 2.340.000. Uguale disallineamento risulta per gli ulteriori importi che ne derivano in quanto allo stesso collegati, ivi compreso l’importo della proroga tecnica. 11) La SA nel progetto di Servizio presenta una stima economica, riportando in calce alla tabella, l’inciso della stima della percentuale di aggio pari all'11% da applicare, sulla base dello storico, su un importo accertato ipotizzato su 3 annualità pari a € 7.796.248,00. Calcolando pertanto l’11,00% dell’importo indicato si ottiene il valore economico dell’aggio a base d’asta che sommato agli altri valori della tabella determinano il valore complessivo dell’importo a base di gara di 36 mesi pari a Euro € 3.510.216,28. Si chiede pertanto: - di confermare che la percentuale di aggio a base di gara dell’11% va applicata sull’importo accertato e non sull’importo incassato. Tuttavia si evidenzia che se l’importo accertato su 3 annualità è pari a € 7.796.248,00, tale valore non sembra in linea con i dati indicati nel prospetto, considerando che la SA stima nel triennio circa 509.060 verbali da destinarsi a notifica, solo per l’Italia, da cui risulterebbe una sanzione media a verbale risibile. Si chiede inoltre di chiarie le altre assunzioni indicate nel periodo citato e nello specifico: - di confermare che il numero stimato dei verbali da lavorare in fase coattiva è del 40% del montante di 509060 dei verbali Italia e 70540 dei verbali estero, da cui risulterebbe che il 60% è riscosso tra la fase volontaria e bonaria. 12) con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di formulare un’offerta tecnica ed economica maggiormente aderente ai volumi effettivi di servizio, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero e il valore complessivo delle liste di carico dei verbali trasmesse a riscossione coattiva negli ultimi tre anni; - L’importo complessivo degli incassi effettivamente conseguiti a seguito delle attività di riscossione coattiva nello stesso triennio; - Il valore delle annualità pregresse ancora da riscuotere (residui attivi relativi a sanzioni amministrative della Polizia Locale), distinto per anno di riferimento, con evidenza della parte già affidata a riscossione coattiva e della parte non ancora affidata. Si ringrazia per l’attenzione e il cortese riscontro Distinti saluti

Risposta :

  1. 1) Ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara non è previsto sopralluogo obbligatorio. Per la formulazione dell'offerta, sotto il profilo delle valutazioni anche connesse alla clausola sociale, è disponibile l'allegato 7.

2) - le 4 unità di personale dell’appaltatore uscente su cui si deve esprimere un progetto di assorbimento, sono riconducibili al servizio A; le mansioni svolte sono quelle di Front office e Back Office con funzione di production specialist.

- Le unità da distaccare sono riferite cumulativamente sia al servizio A che al servizio B; la ripartizione di tali unità è a discrezione dell’Appaltatore.

- il numero minimo di 120 ore settimanali complessive possono essere distribuite come previsto dal Capitolato speciale su un numero minimo di 3 unità. In questo totale non sono ricomprese le ore previste per la figura del site manager che svolgerà funzioni di coordinatore del contratto e di cui si chiede la presenza per almeno un giorno alla settimana.

- le risorse distaccate potranno svolgere qualsiasi attività dedotta nel capitolato ad esclusione di quelle di esclusiva competenza del personale di Polizia Locale.


3) non vi sono occupati con meno di 36 anni, i dipendenti sono tutte donne e non vi sono occupati con disabilità.


4) - si conferma;

- Per la stima del costo della manodopera si è fatto riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi considerando: n. 3 operatori richiesti presso il Comando: livello IV, 40 h settimanali, costo orario € 22,65; n. 1 operatore site manager: livello II , 8 h settimanali, costo orario € 28,20. Sono state stimate altresì 6 ore settimanali, livello II, con riferimento alle prestazioni di cui al punto 4.7 del capitolato.

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA REGISTRO DI SISTEMA N. PI466691-25 PUBBLICATO IN DATA 20/10/2025


5) Essendo l'attuale servizio erogato in SaaS, tali informazioni potranno essere forniti successivamente dall’ operatore economico uscente all’aggiudicatario. Si rinvia all’art. 4.8.2 del Capitolato.


6) La SA non è in possesso di questi dati.


7) il servizio di supporto alla gestione del contenzioso afferente la predisposizione delle controdeduzioni avverso i ricorsi al Prefetto e al GDP, riguarda sia i soggetti residenti in Italia che quelli residenti all’estero.


8) I dati richiesti non sono in possesso della SA. Si rinvia ai dati contenuti nel CSA e nel Progetto di Servizio


9)- si conferma;

- l’amministrazione non è in possesso di questi dati, tuttavia si rappresenta che nel capitolato speciale, all'art. 2.5, è specificato che la modalità di notifica digitale è ritenuta prioritaria rispetto alle altre (attività di postalizzazione cartacea);

- si conferma;

- si conferma;


10) Il valore stimato dei tre anni compresi nella base di gara non è uguale per ogni anno, pertanto il valore del rinnovo non risulta pari a due terzi del valore triennale (cioè 2.340.000).


11) si specifica che la percentuale di aggio a base di gara dell’11% va applicata sull’importo incassato e non sull’importo accertato. Il progetto riportava per mero errore materiale il termine “accertato” al posto di “incassato”.

- si precisa che il valore stimato dei verbali da lavorare in fase coattiva è ipotizzato pari al 40% dell'accertato su base annua, da cui risulta che il 60% è riscosso tra la fase volontaria e bonaria.


12) si specifica che la riscossione coattiva è stata attivata solo relativamente al periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023. La SA non è in possesso degli ulteriori dati richiesti.


Chiarimento PI444221-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 18:31

Domanda : La percentuale di aggio a base di gara dell’11% va applicata sull’importo accertato e non sull’importo incassato?

Risposta :

Si chiarisce che la percentuale di aggio a base di gara dell'11% va applicata sull'importo incassato e non sull'importo accertato.

Si specifica che il progetto del servizio riporta per mero errore materiale il termine “accertato” al posto di “incassato”.


Chiarimento PI423925-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 18:26

Domanda : Buongiorno, la presente per chiedere un'ulteriore chiarimento: 1. In relazione alla attività di supporto alla gestione del contenzioso di cui all’art. ART. 4.2 del Capitolato, si chiede di confermare che: a. la materia dei ricorsi sia riferita al solo codice della strada; b. l’istruttoria consista nella sola redazione delle difese e che quindi il deposito telematico sia in carico all’Ente Si chiede, inoltre, di indicare il numero annuo stimato dei ricorsi al Prefetto e al GdP da lavorare in base alla media annua storica degli ultimi tre anni. Restiamo in attesa di riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

1) In relazione alla attività di supporto alla gestione del contenzioso di cui all’art. ART. 4.2 del Capitolato si precisa che la materia dei ricorsi è riferita anche all’extra codice, si conferma che l’istruttoria consista nella sola redazione delle difese, la media annua stimata degli ultimi 3 anni è di 248 ricorsi al GdP, 1290 ricorsi al Prefetto.


Chiarimento PI406302-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 18:10

Domanda : Relativamente a quanto indicato all’art. 3 del capitolato : Si devono intendere crediti esigibili anche quelli riferibili ad annualità precedenti all’affidamento del servizio, per i quali siano già state emesse, o meno, le relative liste di carico, ovvero dei soggetti che non abbiano proceduto al pagamento del minimo edittale, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Al fine di dimensionare correttamente le attività da prevedere per la gestione del servizio e la relativa remunerazione si chiede: • Il numero ed il valore complessivo ancora da riscuotere dei crediti riferibili ad annualità precedenti • Quali sono le attività già svolte su questi crediti (es. numero e valore di rateizzazioni, azioni cautelari, azioni esecutive, etc…)

Risposta :

Si intendono crediti esigibili anche quelli riferibili alle annualità precedenti all'aggiudicazione del servizio qualora non siano stati affidati ad ADER.

Per quanto riguarda il numero e il valore complessivo dei crediti ancora da riscuotere riferiti ad annualità precedenti: è stata fatta attività recuperatoria in riferimento ai crediti in essere fino al 30 giugno 2023 e il valore complessivo dei crediti ancora non riscossi ammonta indicativamente ad euro 1.608.063,32.


Chiarimento PI422885-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 12:36

Domanda : CHIARIMENTI E ISTANZA DI ANNULLAMENTO ATTI DI GARA. Facciamo seguito alla pubblicazione degli atti di gara in oggetto, per chiedere chiarimenti in ordine ad alcune previsioni del Bando di gara che, ad avviso di chi scrive, appaiono illegittime e depongono per l’annullamento in autotutela della procedura di gara. I. - Sul requisito di partecipazione di cui all’art. 6.1, lett. b) del Disciplinare di gara e sulla mancata suddivisione in lotti. Ai sensi dell’art. 1 del Capitolato di gara “Sono oggetto del presente affidamento: A) l’affidamento dei servizi di gestione delle attività e dei relativi sviluppi procedurali nel processo sanzionatorio amministrativo, conseguente alle violazioni del codice della strada, e degli altri illeciti amministrativi afferenti leggi, regolamenti ed ordinanze elevati dal Comando di Polizia Locale. (Prestazione principale); B) attività di gestione afferente il servizio di riscossione coattiva riguardante le sanzioni non oblate di cui al punto A) (Prestazione secondaria).” Ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare, poi, viene chiarito che “L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, per la tipologia delle prestazioni richieste, la Stazione appaltante necessita di interfacciarsi con un unico operatore economico al fine di valorizzare l’unitarietà della gestione coordinata e integrata dei servizi oggetto d'appalto, e di conseguire vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità. La mancata suddivisione in lotti non risulta comunque in contrasto con i principi sulla promozione di concorrenza paritari per le piccole e medie imprese.” Tra i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla procedura, l’art. 6.1 del Disciplinare prevede l’“iscrizione all’albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997”. Sennonché, nel caso di specie, l’iscrizione all’albo può risultare coerente (e legittima) solo con riguardo all’affidamento della prestazione secondaria di riscossione coattiva, di cui al punto B dell’art. 1 del Capitolato di gara, e non anche con riguardo alla prestazione primaria di gestione delle attività e dei relativi sviluppi procedurali nel processo sanzionatorio amministrativo di cui al punto A dell’art. 1 del Capitolato di gara. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato, tale ultima prestazione è limitata alla fornitura di un software che “…dovrà consentire al Comando di P.L.…” di svolgere le attività di accertamento e verbalizzazione dell’entrata, che è un’attività riservata agli Agenti di PL e dunque non delegabile, come del resto chiarito dall’art. 2 del Capitolato che la definisce quale “…operazione non delegabile a terzi e che, quindi potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dagli organi di Polizia Locale…”. Emerge allora evidente che la prestazione principale di cui alla lett. A) dell’art. 1 del Capitolato, così come descritta negli atti di gara, non necessita che il soggetto affidatario sia iscritto all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997. In questi termini, è anche lo stesso Disciplinare laddove all’art. 6.4, prevede che: “Il requisito relativo all'iscrizione all’Albo di cui al punto 6.1. lett. b) deve essere posseduto dall’operatore economico esecutore del servizio B” e non anche dall’esecutore del servizio A. Alla luce di quanto precede, appare illegittima la mancata suddivisione in lotti della procedura di gara. Infatti, la richiesta del requisito di iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 – per quanto detto - determina un’irragionevole compressione della platea dei potenziali concorrenti alla gara, tra i quali la scrivente, in violazione dei principi di proporzionalità, massima partecipazione e par condicio partecipationis (si veda per tutte Consiglio di Stato, sent. n. 1421/2014 e successive). Al riguardo sia consentito anche precisare che tale ultima violazione non viene meno per il fatto che sia consentita la partecipazione in RTI, in quanto come noto tale istituto ha carattere facoltativo e non può divenire condizione obbligatoria per partecipare ad una gara. Viceversa, una corretta strutturazione della procedura avrebbe imposto la suddivisione in almeno due lotti funzionali distinti, con requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti allo specifico oggetto di ciascun lotto, garantendo così l'accesso del maggior numero possibile di operatori qualificati e la massima concorrenza, in conformità ai principi fondamentali del diritto europeo e nazionale degli appalti. II. - Sul divieto di subappalto. L’art. 9 del Capitolato di gara prevede che: “Il servizio dovrà essere svolto, sia con personale dipendente dell’affidatario presso locali di sua proprietà, sia con personale, anch’esso dipendente dell'affidatario, messo a disposizione presso i locali del Comando PL, in numero di almeno tre unità a 40 ore settimanali ciascuna (totale 120 ore settimanali).” L’art. 8 del Disciplinare di gara prevede che: “L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni prescritte dal capitolato speciale, fatta eccezione per le seguenti prestazioni, che quindi possono formare oggetto di subappalto: • punto 4.2 ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO; • punto 4.8.1 FORMAZIONE PER L'USO DEL GESTIONALE; • punto 4.8.3 CONSEGNA PALMARI E STAMPANTI. Tale limitazione al subappalto è dovuta all'esigenza di salvaguardare l'unitarietà del processo informativo”. In sede di chiarimenti, la Stazione Appaltante ha poi espressamente escluso la possibilità di ricorrere al subappalto per quanto riguarda le “attività da svolgere on-site mediante personale messo a disposizione presso la sede del Comando”. Il divieto appare manifestamente sproporzionato e non giustificato da idonea motivazione, alla luce dell’art. 119, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 secondo cui le limitazioni al subappalto devono essere frutto di "adeguata motivazione nella decisione di contrarre" e devono essere giustificate dalle "specifiche caratteristiche dell'appalto". Nel caso di specie, del resto, la fornitura del personale presso la sede del Comando non presenta caratteristiche tali da giustificare il divieto di subappalto, sia perché riguarda solo una minima parte dle personale, sia anche perché di fatto si risolve in un’irragionevole ingerenza nelle modalità di organizzazione del servizio da parte dell’appaltatore e ostacolo alla partecipazione per coloro che non abbiano sede legale o operativa nelle vicinanze del Comando. Il divieto di subappalto, in questi termini, appare eccessivamente limitativo per la concorrenza e impedisce alle imprese di partecipare alla procedura per il solo fatto di non avere sede legale o sede operativa nel comune di Modena. *** Per le considerazioni che precedono, le previsioni della lex specialis appaiono affette da vizi di legittimità che inficiano l’intera procedura. Si invita quindi la Stazione Appaltante a voler attivare i propri poteri di autotutela per ripristinare le condizioni di legalità.

Risposta :

Le motivazioni in ordine all'unicità del lotto e al subappalto sono presenti nei documenti di gara


Chiarimento PI422634-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 12:33

Domanda : Buongiorno, In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Si chiede di quantificare, ai fini di una corretta valutazione economica da parte del Concessionario della procedura in oggetto, il numero delle partite e degli importi, relativi alle violazioni delle norme del c.d.s. da porre in riscossione coattiva; 2. Si chiede di quantificare, se presenti, gli importi dei carichi, nonché il n. delle partite, per i quali interviene la prescrizione e/o la decadenza nei sei mesi successivi all’affidamento della concessione; 3. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019. 4. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune; 5. All’art. 4, comma 2, del Capitolato speciale è disposto che “L’aggiudicatario dovrà garantire, da un lato, l’attività istruttoria, a supporto degli Uffici di Polizia Locale finalizzata alla gestione del contenzioso afferente alla predisposizione delle controdeduzioni riferite ai ricorsi al Prefetto; dall’altro, delle controdeduzioni e degli atti conseguenti, relativi ai ricorsi al Giudice di Pace; tale attività avrà ad oggetto anche i ricorsi proposti avverso le ingiunzioni fiscali, con la possibilità di insinuazione nel passivo, nei casi previsti dalla legge.” Si chiede di chiarire se in relazione al contenzioso promosso avverso gli atti della fase coattiva, l’affidatario sia tenuto solo ad una attività di mero supporto e/o assistenza, o se invece debba costituirsi in giudizio in nome e per conto dell’Ente. 6. All’art. 7 del Capitolato speciale è disposto che “Le spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura di cui al D.M. 14 Aprile 2023, e gli allegati A) e B) e, delle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia. L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante all’affidatario andrà definito al netto di eventuali rimborsi effettuati ai contravventori nello stesso periodo.” Si chiede di chiarire se le suddette spese e le spese di notifica saranno rimborsate al Concessionario, nelle misure previste dal D.M. 14/04/2023 e dalle tabelle A) e B) allegate al D.M. 14/04/2023, sia in caso di incasso delle partite dal contribuente sia in caso di inesigibilità delle partite. 7. Si chiede di precisare quale sia il termine, dalla trasmissione delle liste di carico, per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte del Concessionario. Si chiede di precisare inoltre quale sia il termine entro il quale il Comune effettuerà i controlli sulle posizioni inesigibili presentate, e se trascorso il suddetto termine le posizioni inesigibili possano ritenersi automaticamente discaricate; 8. All’art. 23 del Capitolato speciale è disposto che “Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.” Si chiede di comunicare l’ammontare delle spese contrattuali e di pubblicazione della gara. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta :

1) Le stime effettuate dalla SA sono contenute nel progetto del servizio.

2) La SA non è in possesso dei dati richiesti.

3) l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria sarà fornito gratuitamente.

4) all’Affidatario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune.

5) Tale attività avrà ad oggetto anche i ricorsi proposti avverso le ingiunzioni fiscali, secondo le casistiche contenute nel D.M. 14 Aprile 2023.

L’affidatario sarà tenuto solo ad una attività di mero supporto e/o assistenza.

6) In caso di incasso delle partite le spese saranno da rimborsare all'Affidatario; nel caso di inesigibilità saranno lasciate a carico dell’Affidatario.

7) Per il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'Affidatario si rimanda alla disciplina del D.L.vo n. 110/2024.

8) il D.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) non prevede più spese di pubblicazione di gara. La stima delle spese contrattuali è pari a circa €. 14.000,00.


Chiarimento PI406303-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 12:22

Domanda : Si chiede di confermare che non vi sono limiti di tempo per concludere, dopo la scadenza contrattuale, tutte le procedure in corso di esecuzione.

Risposta :

L'Appaltatore dovrà concludere nei termini di legge le procedure avviate nel corso di durata del contratto.


Chiarimento PI406300-25

Ultimo aggiornamento: 25/09/2025 17:20

Domanda : Si chiede di confermare che tra le spese postali riferite all’azione coattiva indicate al terzo paragrafo dell’art. 3 del capitolato di gara non sono comprese le spese relative alle ingiunzioni ed ai solleciti bonari, come in effetti indicato all’art. 1 dello stesso capitolato di gara.

Risposta :

Le spese dei preavvisi e delle ingiunzioni sono anticipate dall'aggiudicatario e rimborsate dal debitore all'Ente che poi le trasferirà all'aggiudicatario.


Chiarimento PI406299-25

Ultimo aggiornamento: 25/09/2025 17:18

Domanda : Si chiede di confermare che in ottemperanza all’art. 10 del DM 14 aprile 2023, più volte citato nel capitolato di gara, nel caso di annullamento o inesigibilità del credito al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell'ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore.

Risposta :

Premettendo che nella predisposizione delle liste dovranno essere esclusi i debitori per i quali la procedura s'intenda non riscuotibile (perchè annullato o inesigibile il credito), per le restanti posizioni l'Ente si farà carico delle spese eventualmente sostenute dall'aggiudicatario


Chiarimento PI396768-25

Ultimo aggiornamento: 25/09/2025 17:15

Domanda : c.a. RUP Buongiorno, si invia la seguente richiesta di chiarimenti: Stante quanto previsto all'art 8. SUBAPPALTO del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che un operatore economico potrà legittimamente subappaltare le attività da svolgere onsite mediante personale messo a disposizione presso la sede del Comando, le attività di cui al "Servizio A – gestione ordinaria delle violazioni del C.D.S. e delle violazioni amministrative diverse dal C.D.S. con notifica all'estero" e le attività di cui al "Servizio B – Attività istruttorie propedeutiche alla riscossione coattiva", non determinando la fattispecie di affidatamento in subappalto dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed essendo quota parte complessivamente superiore al 20% come previsto per le piccole/medie imprese; e per ciò che tale ipotesi di subappalto sia ammessa da codesta Spett.le S.A.

Risposta :


Come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Gara i servizi subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

• punto 4.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO;

• punto 4.8.1 FORMAZIONE PER L'USO DEL GESTIONALE;

• punto 4.8.3 CONSEGNA PALMARI E STAMPANTI.


Ultimo aggiornamento: 23-12-2025, 14:51