Salta al contenuto

Dati del bando

SUAQ PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/01/2026-30/06/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto342.907,60 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/10/2025
Termine richiesta chiarimenti11/11/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte18/11/2025 12:00
Apertura busta amministrativa18/11/2025 15:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Aschieri Michela

telefono: 0444908492

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1affidamento servizio ristorazione scolastica

CIG: B8A612852A

Chiarimenti

Chiarimento PI506231-25

Ultimo aggiornamento: 12/11/2025 13:33

Domanda : Spett.li, In riferimento al disciplinare della gara in oggetto, paragrafo 12.1, tabella a pagina 19, nel punto 2; Preso atto Di quanto dalla Stazione Appaltante dichiarato nella risposta (PI501463-25 del 07/11/2025) al chiarimento richiesto dalla scrivente tramite portale SATER (PI495203-25 del 04/11/2025); Considerato che • La Stazione Appaltante considera, a pena di esclusione, il possesso della certificazione ISO 14001 un requisito di capacità tecnica e professionale; • XXXXXXXX ha ottenuto, mantiene ed implementa la certificazione ISO 14001 che valuta pienamente applicabile e rispondente alla propria realtà aziendale e al conseguente impegno ambientale dell’Organizzazione per gli standard applicabili; • XXXXXXX si occupa di ristorazione collettiva in ambito scolastico, socio-sanitario, sanitario e aziendale; non produce emissioni inquinanti in atmosfera se non le emissioni di CO2 delle caldaie termiche site nelle unità locali sottoposte alle periodiche verifiche di legge; le acque reflue sono assimilabili agli scarichi urbani e la loro fornitura deriva di norma dall’acquedotto pubblico; in caso di fornitura da pozzo, le acque sono sottoposte ad analisi chimico-fisico e microbiologiche complete ogni anno; non produce rifiuti speciali se non in quota minima e in percentuale irrilevante, di olio vegetale esausto derivante dalle attività dei centri di cottura non scolastici che smaltisce secondo normativa vigente. La restante parte di rifiuti prodotti è di tipo urbano e viene conferita come previsto dai regolamenti comunali sedi delle unità locali di XXXXXXX; • XXXXXXXXX non tratta e non utilizza merci o sostanze pericolose secondo la classificazione vigente; • L’impegno ambientale di XXXXXXXX è dichiarato nella Politica Integrata costantemente revisionata ed aggiornata da parte della Direzione aziendale. La Politica è comunicata ai lavoratori e pubblicata sul sito aziendale. I lavoratori sono coinvolti attivamente nel conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direzione; • La conformità legislativa è requisito cogente previsto dalla norma ISO 14001:2015 ed è verificata in sede di sorveglianza e rinnovo periodico della certificazione da parte dell’Ente di certificazione esterno accreditato presso Accredia; • Che la certificazione EMAS prevede quali requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 14001 la pubblicazione di una "Dichiarazione Ambientale" pubblica che riassuma la politica, la strategia, le prestazioni e gli obiettivi ambientali dell'azienda. Che le informazioni richieste nella “Dichiarazione Ambientale” sono, per XXXXXXXXX, riportate nella Politica Integrata pubblicata sul sito aziendale, pertanto dal punto di vista sostanziale tale requisito si può considerare assolto; • Che la certificazione EMAS deriva da un regolamento europeo volontario per la gestione ambientale e che la ISO 14001 è uno standard internazionale per i Sistemi di Gestione Ambientale, pertanto applicabile ben oltre la territorialità del regolamento europeo su cui si fonda la certificazione EMAS; • Che per tutti i motivi sopra detti, si considera la certificazione ISO 14001 quale maggiormente applicabile e qualificante rispetto al servizio di ristorazione scolastica di cui all’oggetto di gara; Considerato peraltro che Il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che un criterio di partecipazione non può essere inserito a punteggio perché è un requisito di qualificazione necessario per essere ammessi alla gara. A tal fine si portano: • Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 433/2021: Questa sentenza chiarisce che la lex specialis non può trasformare in criterio di valutazione (e quindi premiale) un elemento che per sua natura costituisce un requisito minimo di partecipazione o di esecuzione. I requisiti devono essere posseduti al momento della partecipazione e la loro assenza comporta l'esclusione, mentre i criteri premiali servono a differenziare le offerte valide; • Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6602/2018: In questa pronuncia si afferma che l'amministrazione non può attribuire un punteggio premiale per la mera dimostrazione di requisiti che sono già obbligatori per legge o per il bando stesso. La valutazione deve vertere su elementi che vanno oltre il minimo richiesto. Si ritiene che Assegnare il peso di 4 punti al solo al possesso della certificazione EMAS, in quanto il possesso della 14001 accomuna tutti i concorrenti, non sia coerente con il Principio della Parità di Trattamento di cui all’art. 3 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che impone alla Stazione Appaltante di: • Assicurare a tutti gli operatori economici in gara le medesime condizioni e le stesse opportunità di partecipazione; • Applicare in modo uguale e non discriminatorio le regole della lex specialis (il bando di gara e il disciplinare) a tutti i partecipanti; • Evitare qualsiasi forma di vantaggio o svantaggio ingiustificato tra i concorrenti. Si chiede di Riformulare il requisito paragrafo 12.1, tabella a pagina 19, nel punto 2, in modo tale da assegnare un punteggio pari a due punti per il possesso di ogni certificazione. Più precisamente: 2 punti per la titolarità della ISO 14001 e 2 punti per la titolarità della EMAS.

Risposta : In relazione al quesito presentato, si precisa che il criterio di valutazione n. 2, di cui alla tabella 12.1 del Disciplinare di gara, riguarda l'attribuzione di 4 punti su 75 a fronte del possesso sia della certificazione EMAS che della certificazione ISO14001:2015.
Si tratta di un criterio di valutazione premiale legato al possesso di entrambe le suddette certificazioni e proporzionato al peso complessivo dell’offerta tecnica che prevede l’attribuzione di complessivi 75 punti.

In tal senso il suddetto criterio premiale deve considerarsi distinto dal requisito di partecipazione, laddove al punto 7.3 del disciplinare di gara, si prevede, ai fini della partecipazione allla gara, il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001 quest’ultima in alternativa alla registrazione EMAS.
Si conferma quindi criterio di valutazione n. 2, di cui alla tabella 12.1 del Disciplinare di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI503015-25

Ultimo aggiornamento: 11/11/2025 18:28

Domanda : Buongiorno, con la presente si comunica che da una settimana non siamo in grado di accedere sulla piattaforma per poter finalizzare la gara. Cordiali saluti.

Risposta :

In riferimento alla questione posta, si precisa che, in data odierna, gli operatori della piattaforma SATER di Intercent-ER hanno comunicato il di aver ripristinato il regolare funzionamento della stessa.
Per eventuali ulteriori problemi relativi alla piattaforma, si invita gli operatori economici a contattare l'assistenza tecnica sull'utilizzo dello strumento telematico contattare:tel. 800 810799 (da rete fissa) o 089 9712796 (da rete mobile e dall’estero), e-mail: info.intercenter@regione.emilia-romagna.it (si prega di inserire nell’oggetto della mail “Piattaforma Gare Provincia di Vicenza”), come precisato al punto 2.2 del disciplinare di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI501074-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 13:32

Domanda : In relazione all’offerta tecnica siamo a chiedere conferma che, in merito a quanto richiesto all’art. 16 punto 3. del disciplinare di gara, la DOCUMENTAZIONE/CERTIFICAZIONE a corredo dell’offerta tecnica da presentare sia relativa solamente ai seguenti punti dei criteri tabellari: 1) certificazioni; 2) certificazioni; 3) certificazioni; 4) distanza Google Maps; 14) elenco prodotti e attestazione comprovante la provenienza.

Risposta :

In relazione al quesito presentato, si conferma che la documentazione/certificazione a corredo dell'offerta tecnica, di cui al punto 16.3 del disicplinare, si riferisce ai criteri tabellari per i quali è richiesta l'allegazione di certificazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, come precisato anche nel facsimile di offerta tecnica.

Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI495203-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 13:04

Domanda : Spett.li, all'interno del disciplinare per la gara in oggetto, paragrafo 12.1, all'interno della tabella a pagina 19, nel punto 2 si legge: nella colonna "Criteri di valutazione" "Possesso certificazioni ambientali ed EMAS", nella colonna "Criterio motivazionale/Lista scelte" "Punti 4: certificazione ambientale EMAS e ISO 14001:2015. La domanda è: per ottenere i 4 punti è necessario possedere entrambe le certificazioni?

Risposta :

In relazione al quesito presentato, si conferma che per l'attribuzione del punteggio previsto criterio di valutazione n. 2 è necessario il possesso di entrambe le certificazioni, ossia sia la certificazione ambientale EMAS che ISO 14001:2015.
Si precisa che, in mancanza di entrambre le certificazioni, non sarà attribuito alcun punteggio per il suddetto criterio di valutazione.
Cordiali saluti.
Il RUP

Ultimo aggiornamento: 20-01-2026, 12:06