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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento di progetti individualizzati di tipo educativo-abilitativo ed attività di gruppo per pazienti in età infantile, preadolescenti, adolescenti, giovani adulti afferenti alla UOC NPIA che presentino disturbi del neurosviluppo con particolare riferimento alle disabilità intellettive e ai disturbi dello spettro autistico, mediante accordo quadro con un unico operatore economico per lotto
Ente appaltanteAZIENDA USL DI PIACENZA
Bando rettificato
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto856.344,92 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/09/2025
Termine richiesta chiarimenti03/10/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte27/10/2025 10:00
Apertura busta amministrativa29/10/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Scaletti Mario

telefono: 0522270821

Torti Maria

telefono: 0523398721

Sfolzini Cristian

telefono: 0523398944

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LOTTO 1 - DISTRETTO CITTA' DI PIACENZA

CIG: B81F33BE52

Lotto 2LOTTO 2 - DISTRETTO DI LEVANTE

CIG: B81F33CF25

Lotto 3LOTTO 3 - DISTRETTO DI PONENTE

CIG: B81F33DFF8

Chiarimenti

Chiarimento PI438581-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:58

Domanda : Dall'analisi del bando di gara si evince uno scollamento estremamente significativo tra la base d'asta, calcolata sulle pure ore di prestazioni diretta con l'utenza, e le richieste analiticamente e chiaramente espresse nel capitolato tecnico che fanno riferimento alla gestione completa di un servizio. Segnatamente il capitolato tecnico richiede: a) di costruire una progettualità personalizzata per ogni minore, b) "partecipazione a riunioni periodiche differenziate, adeguatamente preparate documentate, organizzate in base alla progettualità del servizio" pag.7 " sono previste da 3 a 5 ore mensili di riunione a cui partecipano tutti gli operatori della ditta appaltatrice" come attività di erogazione imprescindibile pag. 7 c) "sono previsti momenti di verifica sui singoli progetti tra la ditta e il responsabile clinico del caso oltre che raccordo con la scuola anche in riguardo a eventuali problematiche emerse e relative soluzioni" pag. 7 che possono essere coincidenti ma non necessariamente con le riunioni del punto precedente d) "sono previsti almeno 2 incontri periodi annuali, detti incontri si dovranno tenere a almeno tra coordinatore/referente della ditta [...] ed il referente del servizio individuato dalla neuropsichiatria" pag. 7 e) di mettere a disposizione un "responsabile del servizio quale punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio vedi compiti esplicitati” a pag. 14 Si vedano anche tutte le richieste dell'articolo 12 rispetto alla reportistica da produrre da parte del Coordinatore del servizio e la cui mancata consegna è passibili di penalità l’elenco dei compiti del responsabile di servizio a pag. 14 f) si attribuiscono a mero costo del gestore le spese per la gestione dell'immobile (locazione, utenze, pulizia) e di trasferimento degli operatori al domicilio (art. 14) g) presentazione di un piano formativo a costo che però prevede la partecipazione degli operatori alle iniziative formative comuni,” e si impegna a garantire attività di formazione professionale, supervisione, riunioni periodiche di servizio" pag. 12 h) confusione tra prestazione - pari a 986 per anno - La base d’asta tuttavia indica solo volume delle ore di prestazione diretta per gli educatori D2 e per gli psicologi E2. - Manca la valorizzazione delle ore richieste al coordinatore /responsabile del servizio per ragionevolmente 20 ore settimanali in ragione di quanto indicato nel punto e) per un totale di 880 ore annue - Quantificazione del punto b cioè le ore non frontali necessarie per la realizzazione del servizio: immaginando 10 operatori x 4 ore medie al mese x 10 mesi si arriva ad almeno 440 ore annue molto lontane dalle 60 messe a disposizione per ogni distretto - Ore di formazione ipotizzando anche solo 4 mezze giornate all’anno per tutta l’équipe si tratta di 200 ore annue stimando un’attività contenuta - La supervisione psicologica almeno per due ore al mese rivolta all’intera équipe immaginando anche solo 10 mesi è pari a 200 ore. - Quantificazione delle spese generali (locazione, manutenzione, utenze, pulizie, arredi, materiali di consumo, servizio paghe, fatturazione, etc) che può essere in una percentuale rispetto alla base d’asta reale ma che non può non essere considerata. Rapportando, quindi, le richieste del capitolato effettive alle ore annuali a basa d’asta si ottiene un costo orario decisamente sotto il minimo tabellare del CCNL che non può essere accolto da alcuna Cooperativa Sociale. Come affermato in esergo la gestione completa di un servizio come richiesto dalla gara, non può essere realizzata attraverso la retribuzione di singole prestazioni orarie.

Risposta :

Con riferimento ai quesiti contrassegnati con le lettere a), b), c) d), e), si conferma quanto previsto nei documenti di gara e da voi correttamente riassunto.
Relativamente ai costi di gestione dell’immobile ovvero degli immobili utilizzati per lo svolgimento del servizio, gli stessi risultano ricompresi nella quota di costi generali che sono stati considerati per la determinazione della base di gara.
Per quanto concerne il trasferimento degli operatori al domicilio dell’assistito, si evidenzia che detta prestazione risulta essere di carattere straordinario e, pertanto, difficilmente quantificabile a priori anche in relazione alle distanze da percorrere nell’evenienza. Si rammenta, inoltre, che la competenza per gli interventi domiciliari di tipo educativo-sociale risulta essere in capo all’Amministrazione comunale.
Eventuali maggiori oneri potranno in ogni caso essere riconosciuti utilizzando le opzioni previste dai documenti di gara. Si sottolinea, comunque, che il contratto che verrà stipulato in esito alla procedura è un “Accordo Quadro con singolo operatore” e che in quanto tale – come riportato anche dal disciplinare di gara a pag. 3 – “le previsioni di fabbisogno contenute negli atti di gara sono da intendersi con valenza meramente indicativa e potranno subire variazioni senza che il Fornitore può sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni non vincolano, pertanto, in alcun modo l’Azienda sanitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, dando origine unicamente al predetto obbligo in capo al Fornitore di accettare ed eseguire i contratti applicativi / ordinativi emessi durante il periodo di validità dell’accordo quadro e fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, pari al valore complessivo a base d’asta di ciascun lotto”.
Il servizio deve essere svolto da personale della ditta appaltatrice in possesso delle qualifiche professionali richieste ed adeguatamente formato. Pertanto la formazione del personale risulta a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il personale impiegato partecipasse ad iniziative formative comuni come specificato all’art 6 del Capitolato, i costi relativi sono in carico alla società appaltatrice.
Le attività individuate dal Capitolato speciale di appalto all’art. 8 in carico al responsabile del servizio, risultano essere riferite a funzioni di raccordo nei confronti della Azienda committente, non viene richiesta una specifica esclusività nello svolgimento della funzione. Pertanto anche dette funzioni ricadono nei costi generali considerati per la determinazione della base di gara.
Per quanto riguarda la quantificazione delle “ore non fontali” si conferma la previsione di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
Infine, la “supervisione psicologica rivolta all’intera équipe” non essendo specificamente richiesta, e rappresentando una scelta della ditta appaltatrice, non può essere computata fra le voci in base alle quali è stata determinata la base d’appalto.
Pertanto, nel confermare la quantificazione della base d’appalto, si ribadisce che la natura del contratto quale “Accordo Quadro” e la previsione di numerose opzioni attivabili, può comunque permettere di conferire al contratto quella flessibilità che risulta necessaria per la gestione operativa dello stesso.

Chiarimento PI437655-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:57

Domanda : Monte ore: L'allegato 6 Lotto 1 prevede 2032 euro per lo psicologo 2032 per altre figure professionali di cui all'art.6 del capitolato-escluso psicologo. In merito a ciò chiediamo: 1. La nuova aggiudicataria dovrà quindi erogare 2032 ore di prestazione (in totale nei 2 anni?) o tale monte ore può essere soggetto a revisione? 2. Il monte ore deve essere distribuito in questo modo tra due diverse figure professionali (psicologo e altra figura) o potrebbe anche essere svolto da 2 figure con la stessa formazione (2 psicologi per esempio)

Risposta :

Si conferma che il monte ore richiesto nell’allegato n. 6 – lotto n.1 risulta pari a 2032 ore biennali per ciascuna figura professionale (educatore o analogo e psicologo).
Il monte ore stimato è quello evidenziato al punto precedente, eventuali rideterminazioni potranno essere disposte ai sensi delle disposizioni normative vigenti (d.lgs. 36/23 e smi, codice civile)
La figura dell’educatore può essere eventualmente sostituita secondo le dettagliate indicazioni di cui all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto.

Chiarimento PI437635-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:55

Domanda : Assunzione del personale della precedente aggiudicataria Nell’ipotesi in cui la nuova aggiudicataria sia tenuta a procedere all’assunzione di personale della precedente aggiudicataria: con quali criteri deve essere effettuata tale assunzione? è possibile prevedere condizioni di compatibilità rispetto al fabbisogno organizzativo della nuova aggiudicataria (ad esempio: se il fabbisogno complessivo è pari a 20 ore settimanali, è necessario assumere anche in presenza di più lavoratori ripartiti su tali ore, oppure è possibile limitare l’assunzione a un unico dipendente che garantisca l’intero monte ore richiesto)?

Risposta : L’art. 9 del Disciplinare di gara evidenzia chiaramente che “ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato”.

Chiarimento PI437633-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:54

Domanda : Costo della manodopera non soggetto a ribasso Il bando prevede un costo della manodopera non soggetto a ribasso. Si chiede di confermare se tale costo debba essere sostenuto obbligatoriamente dall’aggiudicataria, anche, ad esempio, - nel caso in cui parte delle prestazioni sia svolta direttamente dai soci/amministratori della società, circostanza che non comporterebbe un costo di lavoro subordinato a carico della stessa. - O nel caso il costo del personale impiegato risulti, da CCNL applicato, inferiore a quello indicato nel bando

Risposta :

Si conferma che il costo della manodopera non può essere soggetto a ribasso e deve essere garantita agli operatori l’applicazione del CCNL dichiarato.
Il costo del personale impiegato non può essere inferiore al costo orario specificato nelle Tabelle Provinciali 2024 – 2026 del CCNL indicato nei documenti di gara.
L’eventuale minor costo derivante dall’impiego di soci/amministratori della società, anche se non retribuiti, deve comunque essere considerato dalla stazione appaltante secondo il CCNL di riferimento, anche ai fini della valutazione di congruità economica dell’offerta.

Chiarimento PI437626-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:52

Domanda : Attività con clienti privati Si chiede di sapere se la nuova aggiudicataria possa continuare a svolgere, parallelamente all’esecuzione del contratto, attività analoga a quella oggetto del presente bando anche nei confronti di clienti privati. In caso di risposta affermativa, si chiede altresì di precisare se, per lo svolgimento di tali attività rivolte ai privati, sia consentito avvalersi di collaboratori non dipendenti, quali ad esempio professionisti titolari di partita IVA.

Risposta :

La sottoscrizione del contratto con la scrivente Azienda non inibisce all’operatore economico la possibilità di svolgere attività analoghe nei confronti di clienti privati non coincidenti con gli assistiti ricompresi nel contratto.
Per lo svolgimento delle attività rivolte ai privati, non vi è alcuna competenza della scrivente Azienda in relazione ai profili professionali da utilizzare.

Chiarimento PI431150-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:51

Domanda : Buon pomeriggio, siamo a chiedere risposta a chiarimento precedentemente richiesto. cordiali saluti

Risposta : Si rimanda al riscontro già fornito.

Chiarimento PI413412-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:50

Domanda : 1) Si segnala che il capitolato non prevede un monte ore specificamente dedicato alle attività di coordinamento e programmazione. Si chiede cortesemente di confermare se tale omissione sia da considerarsi una svista oppure se tali attività non siano state intenzionalmente incluse. Nel caso in cui non siano previste ore di coordinamento a carico dell’aggiudicatario, si richiede conferma che le attività relative a relazioni, riunioni, gestione del personale, organizzazione, ecc., siano da intendersi a carico dell’Azienda USL. 2) Si chiede di chiarire se sia prevista una forma di contribuzione da parte dell’Azienda USL per le spese relative alla gestione dell’immobile.

Risposta :

1) Non si tratta di alcuna omissione in quanto nel Capitolato speciale, al par. 4.4 sono specificate le ore dedicate alle riunioni e al par. 4.5 sono specificate le ore a supporto degli interventi. Le attività da Voi indicate relative alla gestione del personale e organizzazione sono state stimate e ricomprese nei costi generali di cui si è tenuto conto nella determinazione della base d’appalto.
2) Le spese relative alla gestione dell’immobile sono state stimate e ricomprese nei costi generali di cui si è tenuto conto nella determinazione della base d’appalto.

Chiarimento PI405635-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:49

Domanda : Si chiede indicazione dell'attuale gestore del servizio

Risposta : L’informazione richiesta non è ritenuta utile per la formulazione dell’offerta e può comunque essere facilmente desunta dal Profilo del Committente.

Chiarimento PI399494-25

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 10:48

Domanda : Buongiorno, si chiede se possano ritenersi analoghi i seguenti servizi: 1. Servizi di accoglienza, sostegno psicologico, e supporto didattico, rivolto agli studenti con disabilità, DSA\BES e invalidità pari o superiore al 66% 2. gestione delle attività socio-assistenziali ed educative-riabilitative del centro di salute mentale 3. assistenza domiciliare minori 4. assistenza domiciliare psichiatrica. Grazie e cordiali saluti

Risposta :

Come si evince chiaramente dalla documentazione di gara ed in particolare dal Capitolato speciale di appalto, il servizio oggetto di gara riguarda l’affidamento di progetti individualizzati di tipo educativo-abilitativo ed attività di gruppo per pazienti in età infantile, preadolescenti, adolescenti, giovani adulti afferenti alla UOC NPIA che presentino disturbi del neurosviluppo con particolare riferimento alle disabilità intellettive e ai disturbi dello spettro autistico.
Pertanto si ritiene che i c.d. servizi analoghi debbano consistere in servizi svolti in ambiti che o coincidono o “si pongono in continuità” (così CDS n. 00186/2024 in data 05.01.2024) con i servizi oggetto della procedura. In tal senso, peraltro, anche CDS 31 marzo 2021, n. 2683, quando afferma che “le precedenti esperienze, anche se non identiche a quelle oggetto dell’appalto, devono essere, pur sempre, collegate secondo un criterio di analogia o inerenza”.
Ciò premesso, non sembra a questa stazione appaltante che le precitate condizioni sussistano con riferimento ai “Servizi di accoglienza, sostegno psicologico, e supporto didattico, rivolto agli studenti con disabilità, DSA\BES e invalidità pari o superiore al 66%”, e ai servizi di “assistenza domiciliare minori” e ai servizi di “assistenza domiciliare psichiatrica”.
Si ritiene, invece, che possano ritenersi analoghi i servizi di “gestione delle attività socio-assistenziali ed educative-riabilitative del centro di salute mentale”.

Ultimo aggiornamento: 27-11-2025, 11:22