Domanda : Buongiorno, a valere per tutti e 4 i Lotti d’appalto, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: 1 - si chiede cortesemente di specificare le modalità con le quali dovrà essere redatta l’offerta Tecnica (vedasi Disciplinare di gara - paragrafo 23 - pagg. 39 e 40), in particolare SI CHIEDE di precisare la tipologia di carattere: Arial altezza 11 oppure Times New Roman altezza 11 ? 2 - con riferimento al contenuto delle facciate della Relazione di Offerta Tecnica SI CHIEDE se la limitazione del tipo di carattere e altezza possa essere disattesa per il testo contenuto all’interno di immagini, tabelle, elenchi inseriti all’interno del corpo del testo della Relazione, mantenendo comunque la piena leggibilità degli stessi 3 - SI CHIEDE conferma che per ogni criterio di valutazione sia ammesso un solo allegato, con limiti di facciate precisate a pagina 39 4 - SI CHIEDE conferma che l’esclusione di copertine, cartigli, (presumibilmente anche sommari anche se non specificato) curricula vitae, elaborati grafici, documentazioni e certificazioni di supporto dal conteggio delle pagine valga indistintamente, sia per le facciate della Relazione che degli allegati 5 - specificato quanto sopra si chiede di fornire indicazione precisa sulle modalità con le quali suddividere i documenti e provvedere al caricamento sul portale, in funzione dei campi già appositamente predisposti. A tal proposito SI CHIEDE conferma che quanto di seguito riportato sia accettato: * per ogni criterio un singolo file .zip contenente singolarmente Relazione, allegato alla relazione, documenti esclusi come specificato al precedente quesito n. 4, con relative firme digitali, ** in unico file .zip tutta la documentazione precedente con oscuramento dati personali e segreti commerciali (copia bis), *** in unico file .zip tutta la documentazione precedente con oscuramento dati personali (copia ter) 6 - con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 23 pag. 40 qui di seguito trascritto: “Si specifica che, in ogni caso, le migliorie offerte relative all’organizzazione di cantiere non devono essere quotate nella documentazione economica, in quanto i loro costi sono ricompresi nelle spese generali. Ove le migliorie determinino indirettamente migliorie delle condizioni di sicurezza del cantiere con relativi oneri aggiuntivi, tali oneri devono essere computati dall’operatore economico esclusivamente all’interno degli oneri della sicurezza aziendale (quindi non incidenti sul progetto posto in essere)” si chiedono ulteriori conferme in funzione anche di eventuale successiva attivazione della verifica di anomalia delle offerte post aggiudicazione. SI CHIEDE di confermare a tale proposito quanto segue in funzione della tipologia delle migliorie proposte: a - se riguardanti aspetti dell’organizzazione di cantiere ricadenti nelle spese generali (così come definite all’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 2070/2010), dei relativi oneri e costi se ne dovrà tenere conto nelle spese generali b - per le migliorie riguardanti la sicurezza del cantiere, laddove facciano parte dei c.d. oneri aziendali “interni” della sicurezza, dei relativi maggior costi e oneri se ne dovrà tenere conto nell’importo complessivo degli oneri della sicurezza aziendali dichiarati in offerta economica; c - per le migliorie riguardanti la sicurezza del cantiere, laddove facciano parte dei c.d. costi della sicurezza interferenziali, dei relativi maggior costi e oneri si dovrà tenerne conto all’interno della propria offerta economica, non esplicitandoli, in quanto la loro computazione all’interno degli oneri della sicurezza aziendale sarebbe del tutto impropria. Di conseguenza anche eventuali proposte migliorative di adozione di presidi di sicurezza per rischi interferenziali, di norma computati e corrisposti tramite il Computo Metrico dei Costi della Sicurezza facente parte del singolo Contratto Attuativo, risulteranno a carico del solo Appaltatore; 7 - con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara a pag. 22, relativamente alle pari opportunità generazionali, vista l’esercizio della deroga, ai sensi dell’art. 1 comma 7 dell’All. II.3 del codice, da parte della S.A., SI CHIEDE di confermare che l’impegno di assunzione di almeno 1 giovane sia da intendersi nell’ambito e secondo quanto previsto dal suddetto articolo del codice, ossia impegno richiesto nell’ambito delle eventuali assunzioni necessarie per l’esecuzioni del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e non invece, una previsione lex-specialis di dovere obbligatoriamente procedere a tale assunzione; 8 - con riferimento alla prescrizione riportata a pagina 26 del Disciplinare di gara qui trascritta “ inoltre si precisa che la documentazione di gara non dovrà contenere al proprio interno alcuna firma olografa”, SI CHIEDE se il significato di tale richiesta corrisponda all’obbligo di sottoscrizione con firma digitale di tutti i documenti e contestuale non validità di documenti con sole firme olografe. In questo caso, un documento contenente una firma olografa, contemporaneamente sottoscritto anche con firma digitale, rimarrebbe ammissibile; 9 - con riferimento ai prezzi contrattuali per ogni singolo contratto attuativo, SI CHIEDE di precisare se ad oggi siano già stati approvati in linea tecnica progetti esecutivi di interventi da realizzarsi nell’ambito del presente appalto indicandone in tal caso la relativa edizione del prezziario regionale adottato. Grazie Distinti saluti
Risposta :
Risposta quesito 1: È possibile utilizzare sia l’uno che l’altro carattere poiché la congiunzione “e” a pag. 40 del disciplinare nella riga che riporta la frase: “numerate in formato A4, carattere Arial 11, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11”, per un refuso nel disciplinare, è da intendersi come “o”.
Risposta quesito 2: Si risponde in maniera affermativa, purché la formattazione contenuta in tabelle, grafici e immagini, diversa da quella indicata nel disciplinare di gara, non sia volta ad eludere il numero massimo di facciate e le altre indicazioni relative alla presentazione dell’offerta tecnica. A pag. 40 del disciplinare è infatti espressamente previsto che, qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto di seguito indicato, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio “Assente o non valutabile”.
Risposta quesito 3: Si conferma questa richiesta.
Risposta quesito 4: Si conferma questa richiesta.
Risposta quesito 5: Si conferma quanto precisato al paragrafo 20 – OFFERTA TECNICA.
Risposta quesito 6a: Si conferma.
Risposta quesito 6b: Si conferma
Risposta quesito 6c: tali valutazioni rientrano nella libera determinazione del concorrente rispetto alla formulazione della propria offerta economica.
Risposta quesito 7: Si conferma, precisando che tale adempimento è richiesto in conformità all’art. 57 e all’Allegato II.3 del codice dei contratti, usufruendo della possibilità di deroga prevista dall’art. 1 comma 7 del medesimo Allegato. Si conferma inoltre che per il mancato adempimento in corso di esecuzione del contratto, di tale obbligo è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille del valore dell’importo contrattuale, secondo quanto disposto dal disciplinare al paragrafo 9.
Risposta quesito 8: Si ricorda che tutti i documenti di gara vanno sottoscritti con firma digitale e pertanto non devono contenere al proprio interno firme olografe. Nel caso in cui siano presentati documenti con firma olografa – essendo quest’ultima un dato personale – il concorrente sarà tenuto altresì alla compilazione del modulo “Liberatoria dati personali” (All. 1c) firmato digitalmente, al fine di sollevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine ai dati sulla riservatezza e al corretto svolgimento della disciplina contenuta nell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023. Inoltre, si rammenta che laddove presenti dati personali è opportuno il caricamento della copia ter dell’offerta tecnica.
Risposta quesito 9: Ad oggi non sono disponibili progetti esecutivi di interventi da realizzarsi mediante l’Accordo quadro oggetto della presente procedura.