Domanda : Q6: La lex specialis di gara qualifica l’oggetto del contratto come noleggio, prevedendo a pag. 11 di 45 del disciplinare di gara la facoltà delle Aziende Sanitarie, allo scadere dei relativi contratti, la facoltà di riscattare senza nessun onere aggiuntivo tutte o parte delle TS oggetto di gara. Al riguardo, si rileva come la previsione anticipata di un prezzo di riscatto, unitamente alla circostanza che PER L’ESERCIZIO DI TALE FACOLTA' non è previsto alcun onere aggiuntivo dunque di entità prefissata al momento della presentazione dell’offerta e non modificabile dalle parti, conduce inevitabilmente a configurare il contratto che verrà stipulato all’esito dell’aggiudicazione della Gara non già quale mero noleggio operativo dell’apparecchiatura, quanto, piuttosto e più propriamente, come leasing finanziario. Con ogni evidenza, da un lato, i soggetti che producono e/o commercializzano beni non sono autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e, dall’altro, gli operatori che lo sono non possono, al contrario, svolgere altre attività di impresa; pertanto, la partecipazione ad una procedura che preveda l’acquisto del dispositivo medico tramite leasing finanziario non potrebbe che avvenire mediante il ricorso al raggruppamento temporaneo di concorrenti. Sotto questo profilo, peraltro, la lex specialis di gara non prevede i requisiti tecnico-professionali per l’esecuzione dell’attività consistente in servizi finanziari, tra cui, in particolare, l’iscrizione nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs. N. 385/1993, o nell’albo delle banche di cui all’art.13 del D. Lgs. N. 385/1993”. Stante quanto precede si chiede di chiarire che: il prezzo di riscatto del sistema sarà valorizzato dall’operatore economico al momento dell’eventuale esercizio da parte della stazione appaltante di tale facoltà, tenuto conto del valore di mercato del medesimo a quella data. Q7: posto che nel disciplinare di gara all’art. 8 “ SUBAPPALTO è specificato che “Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo” si chiede di confermare per la partecipazione alla procedura debba essere indicata la sola attività che si intende subappaltare senza indicare i nominativi dei subappaltatori e presentare alcuna documentazione relativa agli stessi, fermo restando che in caso di aggiudicazione sarà presentata istanza di autorizzazione e depositato il contratto di subappalto con la descrizione dettagliata delle attività che si intende subappaltare, i prezzi e le dichiarazioni relativi ai requisiti di cui all’art 94,95 e 98 del D Lgs 36/2023. Q8: Posto che la presente procedura non è qualificata nel disciplinare gara come appalto riservato ai sensi dell’art 61 del codice, che l’appalto, come specificato a Pag 8 di 45 del disciplinare di gara, è finanziato con fondi propri, si chiede di confermare che le dichiarazioni e i documenti richiesti al punto 21 della domanda di partecipazione non debbano essere resi. Q9: Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l’O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare: A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell’art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023; B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi. Q10: Premesso che a pag. 17 di 26 del capitolato speciale , è previsto che “Le TS devono essere interfacciate al LIS delle Aziende Sanitarie, come richiesto in oggetto di fornitura, completi di componenti hardware e software e delle attività necessarie per il collegamento stesso” si chiede di confermare che le attività di interfacciamento al LIS e la lo relativa manutenzione non debbano essere qualificate quali attività affidate in subappalto e che per le stesse non siano pertanto necessari i relativi adempimenti previsti per legge art. 119 D. Lgs. 36/2023, in quanto svolte dal fornitore del LIS aziendale già individuato e verificato da codesta Stazione Appaltante
Risposta : R6: Il rapporto che si andrà a configurare con l’o.e. non sarà quello di un leasing finanziario ma di un noleggio (comprensivo di canoni di assistenza tecnica e materiale di consumo) con opzione di riscatto. Alle Aziende Sanitarie viene concesso dal noleggiante l’uso di un bene mobile che l’utilizzatore avrà facoltà di acquistare al termine del contratto di noleggio a costo zero in quanto il valore del bene, al termine del contratto quinquennale, si intende già remunerato con la corresponsione dei canoni di noleggio. Pertanto, in sede di formulazione dell’offerta economica, l’o.e. dovrà tenere conto di quanto sopra.
R8: Si Conferma.
R9: A) Si conferma che l'ambito applicativo è quello dei soggetti di cui all'art. 94 del Codice; B) Si conferma e si allega, per completezza, la determinazione n. 1551/25 di nomina del Gruppo tecnico citata nel Capitolato di gara.
R10: Si conferma.