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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI E DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI FONTANELLATO PER IL PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2032 PER CONTO DEL COMUNE DI FONTANELLATO
Ente appaltantePROVINCIA DI PARMA
Bando rettificato
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto3.462.432,70 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/09/2025
Termine richiesta chiarimenti31/10/2025 19:00
Termine presentazione delle offerte11/11/2025 18:00
Apertura busta amministrativa12/11/2025 08:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giudice Ugo

telefono: 0521931704
cellulare: 3204315584

Pinardi Giordana

telefono: 0521931922

Tanzi Gloria

telefono: 0521931613

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI MUSEALI E TURISTICI

CIG: B864CB5D06

Chiarimenti

Chiarimento PI490423-25

Ultimo aggiornamento: 04/11/2025 17:17

Domanda : Si fa seguito alla risposta PI487033-25 al chiarimento inerente l’adeguamento dei costi della manodopera al recente rinnovo del contratto multiservizi (valido dal 1/6/25), evidenziando che la presente procedura è stata indetta con determinazione n. 1207 del 25/09/2025 conformemente alla determinazione n. 407 del 08/08/2025 e successivo atto n. 479 del 24/09/2025 di approvazione del progetto, dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, individuando in € 1.888.647,79 i costi della manodopera. Tale valore risulta, però, inferiore a quanto indicato nella precedente procedura, antecedente il sopraggiungere dell’ultimo rinnovo CCNL (con indizione nel marzo 2025 e costi del personale stimati in € 1.897.530,00). Alla luce di tali elementi chiediamo: conferma che il quadro economico della concessione - da cui non è possibile desumere i costi orari delle diverse professionalità impiegate - sia stato elaborato sulla base delle Tabelle del costo del personale riportate nell’Accordo integrativo al rinnovo del contratto siglato dalle parti sociali il 6 agosto 2025 e considerando i diversi scaglioni di incremento nel periodo di vigenza contrattuale. Di seguito il link del citato Accordo Integrativo e relative tabelle https://www.lps.coop/wp-content/uploads/2025/08/AccordoIntegrativoTabelleRetributive_CCNLServPul_ServIntegr_Multiservizi_0608251.pdf di integrare il Quadro economico indicando i costi orari utilizzati per la determinazione dei costi del personale nel caso in cui i costi orari non fossero allineati con i costi previsti dagli adeguamenti contrattuali che entreranno in vigore, si chiede se è intenzione di codesta Amministrazione concedere la revisione dei prezzi per l’adeguamento del costo del lavoro al nuovo CCNL, evidenziando che l’art. 26 del Capitolato consente la revisione dei prezzi secondo le modalità fissate all’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici e che questo prevede la revisione dei prezzi “in caso di eventi sopravvenuti e imprevedibili”. Il recente rinnovo, quindi, non si configurerebbe come come evento imprevedibile riconducibile alle fattispecie del citato art. 192, essendo già stato siglato ed in corso di applicazione.

Risposta :

I costi considerati per la definizione del valore del costo personale sono riportati nel documento PEF allegato al Capitolato e quantificati in € 20,00 orari per il personale dedicato a vigilanza/visite/biglietteria/shop e in € 25,00 per il personale di direzione ed amministrativo.

I dati (considerando le tabelle riportate nel nuovo contratto che si allega ed un impegno mensile di 160 ore ovvero 40 ore settimanali) sono in linea con gli adeguamenti dato che i livelli in questione di un costo base mensile di € 1508,17 (livello 2) e € 1591,72 (livello 3) a decorrere dal 1° marzo 2029 ovvero ultimo anno coperto dal rinnovo contrattuale in questione.

Trattandosi comunque di documenti elaborati prima della sottoscrizione dell'accordo si potrebbe dare adito a revisione dei prezzi.


Chiarimento PI483110-25

Ultimo aggiornamento: 30/10/2025 09:08

Domanda : Facendo seguito al chiarimento fornito sull’applicazione del CCNL Multiservizi K511, richiamiamo il nostro precedente quesito inerente il recente aggiornamento di tale contratto, per il quale si chiede gentile riscontro. Il quesito era il seguente: siamo a segnalare che a giugno 2025 è stato stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL Multiservizi, valido dal 1 giugno 2025 al 31 dicembre 2028, che prevede un sostanziale incremento salariale (pari a 215 euro lordi al livello medio di settore) e la modifica di alcuni istituti normativi. Posto che, in attesa dell’emanazione delle relative Tabelle Ministeriali, il rinnovo è già attivo e applicato al personale di comparto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: a) se nella determinazione del valore della concessione si è tenuto conto dell’aumento citato per la definizione dei costi della manodopera, posta l’imperatività di applicazione degli stessi da parte delle ditte concorrenti e che dovranno essere altresì oggetto di verifica sulla corretta applicazione delle garanzie e tutele contrattuali; b) atteso che al p.to. 3.2 del Bando è specificato che non è ammessa la revisione dei prezzi e che la clausola di revisione dei contratti di concessione riguarda “eventi sopravvenuti e imprevedibili”, si chiede come tali previsioni troveranno applicazione, data la necessità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario dei servizi. Grazie

Risposta : Punto a) Il quadro economico della concessione è stato costruito, per quanto riguarda il personale, sulla base di costo orari che risultano allineati con i costi previsti dagli adeguamenti contrattuali che entreranno in vigore relativamente al contratto collettivo multiservizi codice K511 e per le categorie rappresentante all’interno della forza lavoro attualmente impiegata.

Punto b) Si applica l'art. 192 del Codice per la revisione del contratto di concessione (vedasi altresì art. 26 del Capitoilato di gara)

Chiarimento PI461412-25

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 13:19

Domanda : con riferimento alle previsioni del Bando di gara, art. 3, in merito all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL MULTISERVIZI**, siamo a chiedere se è corretto intendere che l’indicazione del CODICE CNLL H011** (che identifica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio), sia un refuso, dato che anzichè per il settore multiservizi il CODICE CNEL è il K011 In caso di risposta affermativa siamo a segnalare che a giugno 2025 è stato stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL Multiservizi, valido dal 1 giugno 2025 al 31 dicembre 2028, che prevede un sostanziale incremento salariale (pari a 215 euro lordi al livello medio di settore) e la modifica di alcuni istituti normativi. Posto che, in attesa dell’emanazione delle relative Tabelle Ministeriali, il rinnovo è già attivo e applicato al personale di comparto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: a) se nella determinazione del valore della concessione si è tenuto conto dell’aumento citato per la determinazione dei costi della manodopera, posta l’imperatività di applicazione degli stessi da parte delle ditte concorrenti e che saranno altresì oggetto di verifica sulla corretta applicazione delle garanzie e tutele contrattuali; b) atteso che al p.to. 3.2 del Bando è specificato che non è ammessa la revisione dei prezzi e che la clausola di revisione dei contratti di concessione riguarda “eventi sopravvenuti e imprevedibili”, si chiede come tali previsioni troveranno applicazione, data la necessità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario dei servizi.

Risposta : Il Codice CNLL corretto è il CCNL K511 Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi anziché il CNLL H011 CODICE ATECO 91.03, come indicato nel disciplinare di gara.

Chiarimento PI464888-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:47

Domanda : Si chiede di sapere se nella definizione di "visita guidata" soggetta alla tariffa indicata all'art. 11 capitolato rientra anche la visita in autonomia del visitatore previa consegna al medesimo di un apparato digitale di ausilio (es. audioguida, sistema audio video mediante QR Code, ecc.) o se invece la "visita guidata" comprende necessariamente la presenza di una persona che fisicamente accompagni una o più persone.

Risposta : Con visita guidata si intende la visita in gruppo con accompagnatore, a questa è affiancata l'ipotesi di vista libera con contenuti multimediali dedicati e già disponibili ( App Flico) consultabili tramite QR Code ma attraverso dispositivi di proprietà del visitatore. A supporto di questa impostazione il PEF non prevede carico a né dell'amministrazione concedente né del concessionario costi per la manutenzione, acquisto/noleggio di dispositivi come quelli elencati dall’operatore economico. La scelta di mantenere una duplice tipologia di fruizione è dettata dalla tipologia dell'utenza che vede ben rappresentate categorie che si ritiene possano essere penalizzate dalla previsione di una fruizione unicamente multimediale. SI conferma pertanto la necessità di una fruizione con accompagnamento di persona fisica in qualità di guida.

Chiarimento PI464853-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:46

Domanda : In ragione del fatto che la possibilità di fruizione di alcuni spazi (sala Parmigianino) è limitata, si chiede se è ipotizzabile fissare delle regole per contingentare l'accesso agli spazi. Ad esempio: - fissare una permanenza massima (in termine di tempo ed in termine di numero di visitatori) - prevendendo l'obbligo di prenotazione per l'accesso a tali stanze nei festivi e prefestivi - fissando una priorità di visita a tali stanze a favore (per esempio) di chi svolge la "visita guidata" o di chi prenota una "guida in lingua"

Risposta :

Si tratta di richieste che riguardano le modalità di organizzazione delle visite, modalità che possono essere liberamente definite dall’operatore economico in sede di progetto tecnico e quindi valutabili.


Chiarimento PI464779-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:45

Domanda : Ai fini della redazione dell'offerta tecnica, si chiede se le relazioni richiamate all'allegato "Criteri di Aggiudicazione" punti 1.e-2-3-4-5-6-7 si intendono per 1 pagina fronte e retro oppure solo fronte?

Risposta :

si intende solo fronte


Chiarimento PI464774-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:44

Domanda : Con riferimento alla presentazione dei C.V. delle figure che ricopriranno determinati ruoli, si evidenzia come nel corso della concessione tali ruoli potranno modificarsi anche sensibilmente. Si chiede pertanto che tipo di vincolo sussiste in capo alla concorrente potendo accadere che la persona oggi proposta per il ruolo possa essere sostituita, anche nell'immediato futuro, da un'altra di pari preparazione.

Risposta :

L'offerente deve rappresentare la situazione esistente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non esiste un vincolo di natura contrattuale sulla scelta dei collaboratori da parte dell'offerente se non quello di garantire le figure richieste dal committente ed esplicitate nella documentazione progettuale


Chiarimento PI464770-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:43

Domanda : Si chiedono chiarimenti sull'art. 6 del Capitolato e in particolare: a. Non si comprende se il canone di concessione comprende il corrispettivo/tariffa per utilizzo del Giardino Pensile e del Cortile d'ingresso b. Non si comprende se il concessionario può disporre (e se sì, in quale misura) del Giardino Pensile e del Cortile d'ingresso al fine di organizzarvi eventi pubblici o privati. c. Quali sono le tariffe definite per la fruizione del Giardino e del Cortile d'ingresso? E chi incassa materialmente queste tariffe? d. Una volta che il concessionario adempie alle tariffe fissate dal Comune per l'utilizzo degli spazi, che vincoli deve rispettare nei rapporti con i fruitori degli spazi e. Non si comprende se il concessionario può organizzare un evento privato in tali spazi (come ad esempio un matrimonio), fissando il relativo corrispettivo (superiore alla tariffa) e incassando il prezzo.

Risposta :

Il canone non comprende corrispettivo per utilizzo Giardino Pensile e Cortile interno. Questi spazi restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale anche se è a carico del Concessionario la loro pulizia, secondo quanto specificato all'art.9 del Capitolato.

Al tempo stesso, il Concessionario potrà richiedere al Comune l'utilizzo del Cortile e/o de Giardino Pensile per i propri eventi, impegnandosi, laddove ne prevedesse il successivo affitto/noleggio per eventi ( ad esempio matrimoni, cene) ad applicare, esclusivamente per la parte di noleggio degli spazi, quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della definizione annuale delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Per l'anno in corso, le tariffe in questione sono contenute nella deliberazione di Giunta Comunale 166/2024 del 2.12.2024, disponibile al seguente link: https://fontanellato.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/4147503

Chiarimento PI464743-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:42

Domanda : In merito alla gestione e all'aggiornamento del sito www.fontanellato.org si chiede se tale attività sarà svolta in esclusiva dal gestore affidatario, nel rispetto del capitolato, o se invece la stazione appaltante ritiene di affidare anche ad altri soggetti di sua fiducia le credenziali di accesso al sito web con la possibilità che si crei conflitto tra diversi soggetti abilitati all'aggiornamento.

Risposta :

La gestione è affidata completamente al concessionario, senza possibilità di acceso né da parte del concedente né da parte di altri soggetti


Chiarimento PI464736-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:41

Domanda : Laddove nel capitolato si prevede che il gestore debba mantenere n. 8 persone in servizio ( Capitolato, Art. 16/17) si intende che il gestore dovrà garantire la compresenza costante e continua di almeno 8 persone o che invece deve strutturare un organico di 8 persone da organizzare (in turni) durante l'anno per svolgere le attività di capitolato (con al conseguenza che le persone effettivamente presenti in compresenza saranno normalmente inferiori a n. 8)?

Risposta : Al concessionario viene riconosciuta la più ampia possibilità di organizzare la propria forza lavoro nel rispetto delle attività e degli obblighi derivanti dal capitolato, ivi comprese la custodia e la vigilanza dei beni museali.

Chiarimento PI464720-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 14:40

Domanda : In merito alle tariffe MASSIME applicabili per le visite destinate ai gruppi scuola, si chiede conferma delle seguenti tariffe: euro 11,00 per la visita "didattica" euro 13,00 per la visita con laboratorio come indicato nella tabella relativa la "struttura tariffaria" del punto 2.2.1 dell'allegato "Piano economico e finanziario" non essendoci specifiche nella sezione dedicata al punto 11.1 del Capitolato

Risposta :

Il dato tariffario da osservare è quello del capitolato e riguarda solo le tipologie di tariffa definite, appunto, all'art.11 del Capitolato.

Il sistema tariffario riportato nel Piano Economico Finanziario è invece l'ipotesi definita dall'Amministrazione Comunale sulla base dello storico e delle proprie valutazioni. All'operatore economico è richiesta la definizione di un proprio piano tariffario che rispetti il dettato dell'art.11 del Capitolato ma che per il resto si può completamente discostare da quanto definito nel documento Piano Economico Finanziario, un proprio piano che contribuisca in modo non esclusivo alla base definizione del proprio Piano Economico Finanziario


Chiarimento PI464917-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 08:32

Domanda : La scrivente società svolge in via prevalente l'attività per conto proprio di gestione museale (Cod. ATECO 91.02) e non svolge tali servizi a favore di terzi committenti. Si chiede se ai fini della comprova dei requisiti richiesti dal bando è sufficiente produrre il rendiconto della biglietteria e la comprova delle attività svolte nell'arco temporale considerato, non potendo produrre i documenti elencati all'ultimo comma dell'art. 6.3 del disciplinare ed essendo committente di sé stessa. 3. La società svolte in modo organizzato e professionale l'attività di comunicazione e promozione sia mediante l'impiego di personale interno che mediante il supporto di consulenti esterni ma non svolge tali servizi a favore di terzi committenti. Si chiede sei ai fini della comprova dei requisiti richiesti dal bando è sufficiente produrre documenti dimostranti l'entità e la qualità della promozione svolta nell'arco temporale considerato, non potendo produrre i documenti elencati all'ultimo comma dell'art. 6.3 del disciplinare essendo committente di sé stessa.

Risposta :

L’art. 100 comma 11 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 prevede quanto segue: Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici ………. quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito con buon esito nel decennio antecedente alla data di indizione della presente procedura di gara almeno:

· Nr. 1 servizio riconducibili alla categoria di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPV 92500000-6)

· Nr. 1 servizio di comunicazione, promozione e/o informazione riconducibile per tipologia di attività a quanto disposto all’art. 5 del Capitolato (CPV 63513000)

Si dovranno specificare mediante compilazione dell’istanza:

a. Data di stipulazione del contratto e durata

b. Committente

c. Importo

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La giurisprudenza è orientata verso una lettura sostanzialistica dei requisiti di qualificazione volta a privilegiare il dato sostanziale dell’effettiva esecuzione della prestazione rispetto a quello formale della veste dei rapporti indicati a comprova del requisito (da ultimo TAR Puglia sent, 1338/2024). Tale orientamento è oggi rafforzato dal principio di fiducia e massima partecipazione.

Ai fini della qualificazione e della relativa comprova pertanto è necessario e parimenti sufficiente provare l’effettiva esecuzione della prestazione ed a fronte di tale circostanza l’elenco della documentazione di comprova contenuta nel disciplinare è certamente esemplificativa e non tassativa.

Rimane peraltro da sottolineare che l’ammissione è subordinata all’adeguatezza della documentazione in concreto prodotta che in fase di risposta al quesito non è di chiara identificazione ed in ogni caso non può essere esaminata.

Si rammenta peraltro che l’istituto previsto per acquisire requisiti mancanti rimane quello dell’avvalimento qualificatorio che tutti gli operatori possono utilizzare.


Ultimo aggiornamento: 19-01-2026, 11:08