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Dati del bando

PROCEDURA APERTA MULTILOTTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L‘AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK'S, RCT/RCO E LIBRO MATRICOLA RCA DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 31/12/2025-31/12/2028 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI
Ente appaltanteCOMUNE DI CATTOLICA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1.592.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/10/2025
Termine richiesta chiarimenti27/10/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte03/11/2025 14:00
Apertura busta amministrativa04/11/2025 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rufer Claudia Marisel

telefono: 0541966566
cellulare: 0541966672

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lotto 1 All Risks

CIG: B86C21BE5E

Lotto 2Lotto 2 RCTO

CIG: B86C21CF31

Lotto 3Lotto 3 Libro Matricola RCA

CIG: B86C21D009

Chiarimenti

Chiarimento PI473626-25

Ultimo aggiornamento: 28/10/2025 09:36

Domanda : Buongiorno, Vi chiediamo volerci fornire i seguenti chiarimenti per il lotto n. 1 All Risks: 1. Relativamente alle garanzie Smottamento, cedimento e franamento del terreno e Crollo e collasso strutturale si chiede di confermare che il limite sia per sinistro, periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati; 2. Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 3. Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che lo scoperto sia per singolo fabbricato e relativo contenuto; 4. Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, si chiede di confermare che il limite riportato nella tabella LSF sia inteso come sottolimite della garanzia Eventi Atmosferici; 5. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 6. Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 7. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; 8.Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; 9. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; 10. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: scavi, pozzi; 11. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: reti e condotte; 12. In caso di aggiudicazione del rischio si chiede in riferimento all’Art. 2 ESCLUSIONI di poter inserire le seguenti esclusioni nel punto A2: - lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari, salvo quanto previsto all’articolo INNOVAZIONE DEL RISCHIO e all’articolo GUASTI MACCHINE. Relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni; - penetrazione di acqua marina; - inquinamento e contaminazione ambientale; 13. In caso di aggiudicazione del rischio e relativamente all’art. 2 ESCLUSIONI si chiede di poter modificare l’esclusione “lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari, salvo quanto previsto all’articolo INNOVAZIONE DEL RISCHIO e all’articolo GUASTI MACCHINE. Relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni” come segue: lavori di costruzione, modifica, trasformazione, manutenzione ordinario o straordinaria di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di beni; 14. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: imbarcazioni in genere; 15. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: stabilimenti balneari, campeggi e attrezzatura da spiaggia e/o da campeggio; 16. Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 30.09.2025 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; 17. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata come variante peggiorativa: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 18. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata come variante peggiorativa: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 19. Si Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata come variante peggiorativa: TERRORISMO e SABOTAGGIO Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno si prega di prendere visione della risposta al quesito allegata

Chiarimento PI458299-25

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025 08:07

Domanda : Buon pomeriggio, sempre in relazione al lotto n. 2 RCT/O, di seguito si riporta un elenco di sinistri riservati senza indicazione dell’importo posto a riserva, che Vi chiediamo volere integrare con l’importo mancante: DATA SINISTRO STATUS IMPORTO - 20/07/2022 APERTO € - 09/07/2023 APERTO € - 03/10/2024 APERTO € - 12/11/2024 APERTO € - 29/11/2024 APERTO € - 27/01/2025 APERTO € - 17/03/2025 APERTO € - 29/03/2025 APERTO € - 20/04/2025 APERTO € - 26/04/2025 APERTO € - 03/05/2025 APERTO € - 10/05/2025 APERTO € - 13/06/2025 APERTO € - 26/06/2025 APERTO € Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

si allega la risposta al quesito e l'elenco sinistri per ramo aggiornato al 16/10/2025.

Chiarimento PI458350-25

Ultimo aggiornamento: 17/10/2025 12:59

Domanda : Buongiorno, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti sul Lotto 1 Incendio All Risks: 1. Si chiede di confermare se nel novero dei beni assicurati siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. 2. Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire nel capitolato di polizza la clausola “Malattie pandemiche o epidemiche” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza. “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati . Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 3. Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire nel capitolato di polizza la “Esclusione Cyber” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza. “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 4. Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza la seguente clausola “Sanzioni e restrizioni internazionali”, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 5. Si chiede conferma che per le seguenti garanzie: - Claims preparation - Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri e aerei - Costi per il collaudo i limiti in cifra fissa siano da intendersi per sinistro e anno. 6. Si chiede di confermare l’assenza di sinistri verificatisi a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 o negli anni successivi. In assenza di informazioni precise (riserve tecniche di Compagnia), si chiede comunque di fornire un’indicazione di massima sui danni subiti e sulle eventuali richieste di risarcimento avviate dagli enti in gara. Grazie. Cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

si allega risposta al quesito.

Chiarimento PI458268-25

Ultimo aggiornamento: 16/10/2025 14:53

Domanda : Buon pomeriggio, Vi chiediamo volerci fornire i seguenti ulteriori chiarimenti per il lotto n. 2 RCT/O: - Art. 21 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA, si voglia precisare quali siamo i seguenti soggetti: * persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge; * enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni; * Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte; * Pubbliche Amministrazioni, nonché Enti e associazioni non aventi scopo di lucro; * ogni altro soggetto che l’assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; * purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile - Attuale disciplina delle garanzie “Acquedotti - Rete fognaria Spargimento di acqua” “Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali e in particolare attuali franchigie, scoperti e massimi risarcimenti per anno e per sinistro; - In merito alla presentazione di una clausola Cyber con formulazione differente rispetto a quella presente nel capitolato di gara si prega di chiarire cosa si intende per “offerta condizionata”; e quindi in caso di clausola Cyber che l’Ente reputi difforme nella sostanza e non coerente con quanto presente nel capitolato se l’offerta sarà esclusa o meno (di seguito si riporta quanto presente nel disciplinare di gara: “In merito al Lotto 2, l’Operatore Economico potrà proporre in sede di offerta propria formulazione dalle esclusioni CYBER RISKS, PADNEMIE, SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI. In caso di differente formulazione, saranno ammesse in caso di aggiudicazione, impostazioni coerenti con quanto indicato in capitolato. Ne consegue che eventuali clausole difformi nella sostanza potranno comportare il rischio di valutazione “offerta condizionata” da parte della Commissione di aggiudicazione. Oltre quanto determinato all’interno del presente documento non sono ammesse ulteriori modifiche/sostituzioni ai lotti che saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

si prega di prendere visione della risposta al quesito allegata.

Chiarimento PI456884-25

Ultimo aggiornamento: 15/10/2025 10:49

Domanda : Buongiorno, con riferimento al lotto n. 2 RCT/O, Vi chiediamo volerci fornire i seguenti chiarimenti. ---PREGRESSI ASSICURATIVI--- - Precedente assicuratore - Premio annuo lordo in corso - Importo della franchigia in corso - Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: o Importo della franchigia in SIR o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito ---INFORMAZIONI GENERALI--- - Broker e provvigioni - L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? - L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? - Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

alleghiamo la risposta al quesito.
Cordiali saluti

Chiarimento PI436302-25

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025 15:00

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

alleghiamo la risposta al quesito.
Cordiali saluti

Ultimo aggiornamento: 19-12-2025, 10:48