Salta al contenuto

Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, SUDDIVISO IN 5 LOTTI: LOTTO 1 ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE E ELETTRONICA – LOTTO 2 TUTELA LEGALE – LOTTO 3 RCA/ARD - LOTTO 4 INFORTUNI – LOTTO 5 KASKO
Ente appaltantePROVINCIA DI PIACENZA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1.062.708,33 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema02/10/2025
Termine richiesta chiarimenti20/10/2025 15:00
Termine presentazione delle offerte31/10/2025 10:00
Apertura busta amministrativa31/10/2025 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Penserini Monica

telefono: 0523795311

Bravi Sara

telefono: 0523795269

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Polizza All risks Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica

CIG: B870FB8ACA
OpenData ANAC

Lotto 2Polizza tutela legale

CIG: B870FB9B9D
OpenData ANAC

Lotto 3Polizza RCA/ARD

CIG: B870FBAC70
OpenData ANAC

Lotto 4Polizza Infortuni

CIG: B870FBBD43
OpenData ANAC

Lotto 5Polizza KASKO

CIG: B870FBCE16
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI459612-25

Ultimo aggiornamento: 23/10/2025 14:14

Domanda : Buongiorno, con riferimento al lotto n. 1 All Risks, Vi chiediamo volerci fornire i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara; 2. Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale 3. Si chiede di confermare che le proroghe previste all’art. 3 Durata del contratto siano obbligatorie per la Compagnia e cumulabili tra loro (periodo di proroga massimo 18 mesi); 4. Si chiede di confermare che la proroga non superiore a 6 mesi prevista alla scadenza del contratto non sia prevista in caso di recesso per sinistro e in caso di recesso alla scadenza annuale; 5. Relativamente alle garanzie Franamenti, cedimenti e smottamenti del terreno e Crollo e collasso strutturale si chiede di confermare che il limite sia per sinistro, periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati; 6. Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ESONAZIONI, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 7. Relativamente alle garanzie EVENTI SOCIO POLITI e TERRORISMO e SABOTAGGIO si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 8. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 9. Si chiede conferma che lo Limite per sinistro e per periodo assicurativo (STOP LOSS) sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 10. Relativamente alle garanzie Urto Veicoli e Fumo si chiede di confermare che non sia previsto il limite di indennizzo per sinistro e anno; 11. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine; 12. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: mareggiate, penetrazioni di acqua marina; 13. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; 14. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; 15. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; 16. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, scavi, pozzi; 17. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: bacini artificiali e non, dighe, pontili, moli e piattaforme in genere; 18. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: reti e condotte non al servizio dei fabbricati assicurati; 19. In caso di aggiudicazione del rischio si chiede di poter modificare il punto 11 dell’Art. 2 ESCLUSIONI come segue: causata da lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di beni anche se ne derivi danno indennizzabile; 20. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 21. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 22. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 23. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: Terrorismo e/o sabotaggio Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In merito ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Segnaliamo che il capitolato pubblicato costituisce un aggiornamento ed implementazione della polizza attualmente in corso (si allega capitolato della polizza attualmente in corso).

2. I limiti della polizza attualmente in corso sono i seguenti:

- Terremoto: 50 % della somma assicurata del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno.

- Inondazioni, alluvioni: 50 % della somma assicurata del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 7.500.000 sinistro/anno.

- Allagamento: € 1.000.000,00 per sinistro/anno

- Eventi atmosferici: € 5.000.000,00 per sinistro/anno

- Stop Loss: 100.000.000,00 per sinistro/anno

- Franchigia Frontale: € 1.500,00 per sinistro salvo quanto disposto diversamente

3. Si conferma che le proroghe previste all'art. 3 del capitolato sono attivabili a discrezione dell'Ente ed obbligatorie per la Compagnia. Le proroghe sono cumulabili.

4. Si conferma che la proroga di sei mesi è prevista in ogni caso di cessazione del contratto.

5. Confermiamo.

6. Confermiamo.

7. Confermiamo.

8. Non si conferma.

9. Confermiamo.

10. Confermiamo.

11. Non confermiamo.

12. Non confermiamo.

13. Confermiamo.

14. Confermiamo.

15. Confermiamo.

16. Confermiamo

17. Confermiamo

18. Confermiamo.

19. Non si concede la possibilità di modificare tale esclusione.

20. Confermiamo in quanto opzione già prevista nel capitolato di gara.

21. Con riferimento alla clausola “MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI”: confermiamo in quanto opzione già prevista nel capitolato di gara. Con riferimento alla clausolaCLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE”: Vedasi risposta a precedente quesito pubblicato (n. 1 pubblicato il 14/10/2025).

22. Confermiamo in quanto opzione già prevista nel capitolato di gara.

23. Non si concede la possibilità di modificare tale clausola.

Chiarimento PI450067-25

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 14:48

Domanda : Spett.le Amm.ne, in relazione al lotto Tutela legale apprendiamo la numero sinistrosità registrata negli ultimi 5 anni circa. Alla luce di ciò con la presente siamo a richiedere aggiornamento delle riserve e annessa contestuale descrizione dei singoli sinistri. In attesa di vostre porgiamo cordiali saluti

Risposta :

In merito a quanto richiesto si fornisce in allegato la statistica relativa alla polizza Tutela legale n. 20200015TL in corso dal 30.09.2020 al 31.12.2025, aggiornata alla data odierna e contenente una breve descrizione relativa a ciascun sinistro.

Distinti saluti

Chiarimento PI453389-25

Ultimo aggiornamento: 14/10/2025 14:47

Domanda : Buongiorno, Con riferimento al lotto 1, richiediamo quanto segue: 1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale: Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme). 2. Possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l’art. 2 di pagina 15, punto 1, come segue: - sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni 3. Conferma che tra le Partite assicurate di pagina 32 non siano comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall’area di pertinenza dei fabbricati; 4. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura In attesa, porgiamo cordiali saluti

Risposta :

In merito ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Segnaliamo che nella definizione di Beni assicurati è indicato espressamente che “I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.”

Qualora tuttavia sia imprescindibile l’inserimento di ulteriore specifica clausola si fornisce benestare al relativo inserimento.

2. Segnaliamo che nelle esclusioni di cui articolo 2 citato è previsto che la società non è obbligata ad indennizzare i danni causati da "atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni”.

Qualora tuttavia sia imprescindibile l’inserimento di ulteriore specifica clausola si fornisce benestare al relativo inserimento.

3. Si conferma che non sono comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione se al di fuori del perimetro o dell’area di pertinenza dei fabbricati.

4. Relativamente alle infrastrutture stradali si conferma che sono prevalentemente costruite con cemento armato, acciaio, muratura e inerti naturali. Si precisa inoltre che la pavimentazione stradale è interamente realizzata in conglomerato bituminoso il cui legante (mediamente pari al 2/5 % della miscela) è un materiale combustibile.

Gli immobili di pertinenza della Provincia sono realizzati prevalentemente in cemento armato e muratura, con presenza di elementi di rinforzo in acciaio negli stabili oggetto di miglioramento/adeguamento antisismico. Tre palestre (Piacenza area Pontieri, Castel San Giovanni e Fiorenzuola) presentano strutture in elevazione in legno lamellare con resistenza al fuoco R60, tamponamenti in legno e intelaiature portanti in carpenteria metallica. La palestra cosiddetta "pallone" presso l'istituto agrario-alberghiero Raineri-Marcora di Piacenza presenta struttura del solo campo da gioco in legno lamellare con telo plastico impermeabile di copertura, con spogliatoi in muratura.

Chiarimento PI439248-25

Ultimo aggiornamento: 08/10/2025 11:04

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato TUTELA LEGALE e D&O della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; 5) Per il lotto KASKO siamo a richiedere: • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. • Chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle ultime cinque annualità come da schema di seguito riportato: Consuntivo Anno 2024: Km _______; Consuntivo Anno 2023: Km _______; Consuntivo Anno 2022: Km _______; Consuntivo Anno 2021: Km _______; Consuntivo Anno 2020: Km _______; 7) Premi e assicuratori in corso. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

In merito ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. In merito a quanto da voi richiesto, siamo a specificarvi che nei capitolati è riportata la seguente clausola:

Sanction Clause/ OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

Tuttavia, si acconsente alla sostituzione con la clausola da voi proposta, così come già indicato nei capitolati con la dicitura “(Clausola modificabile dall’Offerente NON soggetta a valutazione tecnica da indicare all’atto dell’emissione della polizza);


2. Concordiamo con l'inserimento di tale specifica clausola;


3. Confermiamo che l’Ente non ha rappresentanze interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa;


4. Confermiamo che, al momento e per il periodo oggetto di affidamento, non sono stati previsti o organizzati dall'ente viaggi/trasferte di lavoro in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;


5. · Segnaliamo che il capitolato pubblicato è sostanzialmente in linea con quello della polizza attualmente in corso anche se trattasi di wording aggiornato (si allega capitolato della polizza attualmente in corso);

· Segnaliamo che trattasi di polizza FLAT senza regolazione. Si forniscono in ogni caso i dati richiesti:

o Periodo 31.12.2023/31.12.2024): Km 2.000,00;

o Periodo 31.12.2022/31.12.2023): Km 2.000,00;

o Periodo 31.12.2021/31.12.2022): Km 2.000,00;

o Periodo 31.12.2020/31.12.2021): Km 1.800,00;

o Periodo 31.12.2019/31.12.2020): Km 1.800,00*;

*N.B.: si precisa che la polizza Kasko ha avuto decorrenza dal 30.09.2020 e che, il dato che abbiamo a disposizione è invece relativo all'intera annualità 31.12.2019/31.12.2020 e non soltanto al primo periodo di durata della polizza 30.09.2020/31.12.2020;


7. Polizza Kasko – premio di € 2.610 – Vittoria Ass.ni

Polizza All Risks Property – premio di € 58.688,10 – XL Insurance

Pol. Flotte – premio di € 24.461,27 – HDI

Pol. Tutela legale – premio di € 18.240,00 – HDI

Polizza Infortuni - premio di € 3.356,00 – Allianz Next


Ultimo aggiornamento: 06-03-2026, 12:14