Domanda : Richiesta di chiarimenti e istanza di rettifica dell’Art. 4 del Capitolato Speciale e del Criterio Premiale H del Disciplinare si chiede di voler procedere al riesame di alcuni punti specifici della documentazione di gara per le ragioni che seguono. L’Art. 4, punto 1 del Capitolato stabilisce al terzo punto che, in caso di "intervento senza individuazione del veicolo responsabile", il Concessionario è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e muri di sostegno qualora il costo dell’intervento non ecceda la soglia di € 7.000,00 (IVA esclusa) per singolo evento. Il Concessionario risulterebbe quindi obbligato a tali ripristini a proprie spese fino al raggiungimento di tale soglia per ogni evento, per un numero illimitato di potenziali interventi. Tale impostazione appare in netto contrasto con la prassi consolidata seguita dalle Amministrazioni locali su scala nazionale e, in particolare, con quanto previsto dalla stessa Provincia di Reggio Emilia nella gara precedentemente bandita nel 2020 per il medesimo affidamento. In tale precedente procedura, coerentemente con la natura del servizio, l’attività di ripristino infrastrutturale era dovuta solo in presenza dei dati identificativi del veicolo danneggiante, consentendo così il recupero dei costi. L’attuale previsione appare dunque estremamente onerosa e difficilmente sostenibile: negli atti di gara non risulta pubblicato lo storico ufficiale dei sinistri (numero di eventi e relativi valori economici medi) con autore ignoto verificatisi nell'ultimo triennio sulla rete viaria provinciale. Senza tali indicatori, l'operatore si trova nell'impossibilità di stimare l'impatto economico di un obbligo che, tra l’altro, può raggiungere la soglia massima prevista con estrema frequenza. Ciò impedisce la corretta modellazione del PEF quale documento di sostenibilità, con effetti potenzialmente lesivi della par condicio e della serietà delle offerte. Inoltre, il Criterio Premiale H del Disciplinare attribuisce 5 punti alla miglioria consistente nel ripristino dell’infrastruttura “in tutti i casi di mancata individuazione del veicolo autore del danno”. Non risulta chiaro se l’adesione al Criterio H comporti la rinuncia totale alla soglia dei € 7.000,00 prevista dal Capitolato, configurando un obbligo di ripristino illimitato per qualunque valore del danno. Sul punto si evidenzia che il documento “Progetto - Allegato 1 (Matrice dei rischi)” al punto 9 cita espressamente il rischio di insolvenza/autore ignoto come "rischio di media entità". Tuttavia, per come è impostato l’Art. 4, e ancor più se si accetta il Criterio H, questo rischio risulta certo e potenzialmente illimitato, rendendo le stime del PEF del tutto aleatorie. Trattandosi di concessione di servizi con trasferimento integrale del rischio operativo, l’attuale previsione impegna l’affidatario per costi che potrebbero eccedere il valore stimato dei ricavi. Per quanto precede si richiede di voler rettificare: - l’Art. 4 del Capitolato, eliminando il ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e infrastrutture in genere dal novero degli interventi obbligatori in assenza di identificazione del veicolo responsabile, ripristinando la coerenza con gli atti del precedente affidamento e con la prassi seguita dalla gran parte delle amministrazioni italiana. Si vedano le pubblicazioni della Provincia di Rimini e/ di Modena, territorialmente afferenti; - il Criterio Premiale H, impostando l’accettazione on/off di un valore certo annuale massimo per l’impegno complessivo (es. tetto di spesa di € 7.000/anno) ai fini dell’ottenimento del punteggio. Si chiede in ogni caso di voler fornire i dati storici dei danneggiamenti alle infrastrutture da incidenti con autori ignoti verificatisi nell’ultimo triennio e del relativo valore economico medio. Si richiedono inoltre i seguenti chiarimenti: 1. Costi della Manodopera Premesso che: - Nel caso ci si dovesse avvalere di strutture operative denominate “Centri Logistici Operativi” (CLO), entità giuridiche distinte ma contrattualmente collegate mediante un collaudato sistema di Governance si evidenzia quanto segue: - tali strutture operano mediante procedure, strumentazioni, brevetti e sistemi di coordinamento di proprietà dell’operatore aggiudicatario, secondo un impianto organizzativo la cui legittimità, anche con riferimento alla non configurabilità del subappalto, è stata ampiamente acclarata da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato n. 878/2015, Cons. Stato n. 936/2015, TAR Puglia-Lecce n. 1146/2012) e confermata dall’ANAC (Delibera AG 25/2012); -sotto il profilo contabile e gestionale, il rapporto tra l’Operatore aggiudicatario e i CLO è regolato tramite compensi erogati per singola prestazione ("a chiamata"), che vengono classificati a bilancio come costi per prestazioni di servizi e non come costi del personale dipendente. Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se, ai fini della compilazione dell’offerta economica e della dichiarazione dei costi della manodopera, l’Operatore aggiudicatario debba indicare esclusivamente i costi del proprio personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di gestione, ovvero se debbano essere inclusi e dettagliati anche i costi relativi alle prestazioni fornite dai Centri Logistici Operativi, pur trattandosi di costi fatturati da terzi per prestazioni professionali e non di retribuzioni dirette di personale dipendente dell'aggiudicatario. Il quesito è volto a garantire la piena trasparenza nella scomposizione dei costi e a prevenire contestazioni in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta. 2. Tempi di ripristino segnaletica Il Capitolato presenta due previsioni tra loro contrastanti in merito alla tempistica d'intervento: - A pag. 8, si stabilisce che entro 24 ore dal sinistro deve essere ripristinata “completamente” la segnaletica verticale danneggiata; - A pag. 9, si prevede che i ripristini definitivi dei manufatti, comprensivi di segnaletica verticale e orizzontale, debbano avvenire entro 60 giorni lavorativi. Il termine di 24 ore per il ripristino "completo" risulta il più delle volte tecnicamente impraticabile per ragioni di approvvigionamento materiali, tempi di posa e necessarie ordinanze. Si chiede pertanto di confermare che il termine di 24 ore si riferisca esclusivamente alla posa di segnaletica provvisoria/messa in sicurezza, mentre il ripristino definitivo e permanente debba intendersi fissato nel termine dei 60 giorni lavorativi.
Risposta : 1) Per quanto riguarda la rettifica dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e del criterio premiale H del Disciplinare di gara non si ritiene di dare seguito all'istanza di rettifica
2) costi della manodopera: se le modalità di esecuzione della prestazione sono quelle descritte nel quesito (contratto di governance con centri logistico operativi-CLO, è chiaro che i costi della manodopera devono comprendere anche quelli relativi al personale dei CLO impiegato nelle prestazioni oggetto della concessione
3) il ripristino della segnaletica entro 24 ore si riferisce alla segnaletica verticale danneggiata e può essere eseguito anche con segnaletica provvisoria, finalizzata alla riapertura della circolazione in condizioni di sicurezza;
il ripristino definitivo della segnaletica, da eseguire entro 60 giorni lavorativi si riferisce ad un completo ripristino a norma di Codice della Strada della segnaletica verticale e orizzontale.