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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI ASP DELIA REPETTO PER IL BIENNIO 2026-2027 (PROROGABILE PER ALTRI DUE ANNI), TRAMITE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023:
Ente appaltanteUNIONE COMUNI DEL SORBARA
Bando rettificato
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto4.053.123,48 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/10/2025
Termine richiesta chiarimenti10/11/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte18/11/2025 12:00
Apertura busta amministrativa21/11/2025 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Sola Stefano

telefono: 059896638

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI ASP DELIA REPETTO PER IL BIENNIO 2026-2027

CIG: B8A01E25E6

Chiarimenti

Chiarimento PI486921-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 12:52

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia • Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta :

Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

RISPOSTA: Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.

Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

RISPOSTA: in relazione al quesito posto si riporta quanto indicato nell’ art.4 Capitolato: L’utilizzatore corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base”, oltre al Margine d’agenzia orario, al netto del ribasso offerto, e l’IVA di legge dovuta solo sul margine d’agenzia. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell’Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, per tanto, remunerativo del servizio svolto.

• Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D. Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

RISPOSTA: Come citato nell’art. 5 del Capitolato: “Gli accertamenti sanitari pre assuntivi e la sorveglianza sanitaria periodica sono a carico dell’utilizzatore

Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.

Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D. Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.

RISPOSTA l’utilizzatore adotterà tutte le tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

RISPOSTA La formulazione dell’art. 10 risente della necessità organizzativa dell’azienda, con particolare riguardo alle figure come OSS e infermieri e della necessità che le medesime figure così come somministrate possano essere più efficacemente utilizzate nell’erogazione del servizio legato principalmente all’assistenza e movimentazione anziani allettati. Pertanto si invita a voler valutare una eventuale proposta di formazione specialistica a cura dell’agenzia interinale ma a eventuali spese dell’azienda.

Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.

Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.

Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).

RISPOSTA: con riferimento al quesito posto si conferma quanto previsto dall’art. 4 del capitolato.

- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali CUC

RISPOSTA: con riferimento al quesito posto si comunica che non sono previste spese contrattuali.

Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore

- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

RISPOSTA: con riferimento al quesito posto si conferma che le penali previste sono quelle indicate nel capitolato.


Chiarimento PI496537-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 12:05

Domanda : Spettabile Ente, 1) posto che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2015 e confermato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 24/2023, si chiede di confermare che potrà essere rifatturato il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia e che la fee oraria potrà essere fatturata per le ore effettivamente lavorate. 2) Si chiede di confermare quale fee oraria si deve ribassare, essendoci una incongruenza tra quanto indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto che riporta €0,80 e l’allegato Modello 3 “Modulo dell’Offerta” che riporta €1,00.

Risposta :

Spettabile Ente,

1) posto che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2015 e confermato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 24/2023, si chiede di confermare che potrà essere rifatturato il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia e che la fee oraria potrà essere fatturata per le ore effettivamente lavorate.

RISPOSTA; in relazione al quesito posto si conferma quanto indicato nell’art. 4 del capitolato; L’utilizzatore corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base”, oltre al Margine d’agenzia orario, al netto del ribasso offerto, e l’IVA di legge dovuta solo sul margine d’agenzia. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell’Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, per tanto, remunerativo del servizio svolto.

2) Si chiede di confermare quale fee oraria si deve ribassare, essendoci una incongruenza tra quanto indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto che riporta €0,80 e l’allegato Modello 3 “Modulo dell’Offerta” che riporta €1,00.

RISPOSTA: A causa di un mero errore materiale l’importo a base d’asta indicato nell’Allegato n.1 è stato riportato in maniera erronea. L’importo a base d’asta per il quale si chiede il ribasso è pari a 0,80€ iva esclusa.

Chiarimento PI488952-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 11:54

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, siamo a sopporVi le seguenti richieste di chiarimento: 1. relativamente all’articolo relativo alla garanzia provvisoria a pagina 6 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che sia possibile ridurre l’importo della cauzione provvisoria del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del codice; 2. in relazione al “modello 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI”, si chiede conferma che, anche in ottemperanza a quanto affermato nella pronuncia del T.A.R. Sicilia-Palermo n. 457/2021 (vedasi anche T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 26.04.2017, n. 767, T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, 2.02.2017, n. 234), la medesima dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 94 comma 3 d. lgs. n. 36/2023 concernente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 in capo ai medesimi soggetti, e che, di conseguenza, sia sufficiente un’unica dichiarazione; 3. si chiede conferma che, in relazione alle coperture assicurative di cui all’art. 13 del Capitolato, si possa produrre la polizza RCT/RCO già in essere intestata alla scrivente società con massimali uguali o superiori a quelli richiesti, senza quindi necessità di stipularne una apposita; 4. si chiede conferma che il massimale corretto della RCT/RCO sia quello indicato all'art. 13 punto o) del Capitolato, in quanto all'art. 10 del medesimo documento viene inserito un differente massimale; 5. Si chiede conferma che ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 36/2023, venga riconosciuta la revisione dei prezzi così come riportato al comma 2 lett. b) del medesimo articolo; 6. Relativamente al punto “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC”, si chiede conferma che, l’importo del contributo da versare è pari ad € 165,00 – come riportato sul relativo portale – e non, € 660,00 come ivi indicato al punto in parola a pagina 7 del Disciplinare. Cordiali saluti

Risposta :

Spett. Le Stazione Appaltante, siamo a sopporVi le seguenti richieste di chiarimento:

1. relativamente all’articolo relativo alla garanzia provvisoria a pagina 6 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che sia possibile ridurre l’importo della cauzione provvisoria del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del codice;

RISPOSTA 1: in relazione al quesito posto si conferma quanto previsto dall’art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023

2. in relazione al “modello 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI”, si chiede conferma che, anche in ottemperanza a quanto affermato nella pronuncia del T.A.R. Sicilia-Palermo n. 457/2021 (vedasi anche T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 26.04.2017, n. 767, T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, 2.02.2017, n. 234), la medesima dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 94 comma 3 d. lgs. n. 36/2023 concernente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 in capo ai medesimi soggetti, e che, di conseguenza, sia sufficiente un’unica dichiarazione;

RISPOSTA 2: in relazione al quesito posto si conferma quanto richiesto, si suggerisce pertanto di modificare il modello 2 presente nella documentazione di gara o in alternativa di utilizzare il modello autoprodotto purchè riportante tutte le informazioni richieste dal modello 2 in parola.

3. si chiede conferma che, in relazione alle coperture assicurative di cui all’art. 13 del Capitolato, si possa produrre la polizza RCT/RCO già in essere intestata alla scrivente società con massimali uguali o superiori a quelli richiesti, senza quindi necessità di stipularne una apposita;

RISPOSTA 3: in relazione al quesito posto si conferma quanto richiedono. La polizza da presentare non può avere condizioni peggiori rispetto a quanto richiesto.

4. si chiede conferma che il massimale corretto della RCT/RCO sia quello indicato all'art. 13 punto o) del Capitolato, in quanto all'art. 10 del medesimo documento viene inserito un differente massimale;

RISPOSTA 4: Il massimale corretto è quello indicato nell’art.10 del Capitolato speciale d’appalto.

5. Si chiede conferma che ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 36/2023, venga riconosciuta la revisione dei prezzi così come riportato al comma 2 lett. b) del medesimo articolo;

RISPOSTA 5: Viene riconosciuta la revisione dei prezzi come da normativa vigente

6. Relativamente al punto “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC”, si chiede conferma che, l’importo del contributo da versare è pari ad € 165,00 – come riportato sul relativo portale – e non, € 660,00 come ivi indicato al punto in parola a pagina 7 del Disciplinare.

RISPOSTA 6: Si conferma che l’importo del contributo da versare è pari ad € 165,00


Chiarimento PI488599-25

Ultimo aggiornamento: 07/11/2025 11:26

Domanda : spett.le ente si chiede: 1) Si chiede di rettificare la previsione del disciplinare di cui al METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA” recante “All’offerta economica verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula indicata nel capitolato speciale d’appalto (Punteggio max 10 punti)” laddove riporta il punteggio di 10 anziché di 20. 2) In relazione alla previsione secondo cui “I lavoratori somministrati dovranno possedere gli specifici requisiti di accesso per il profilo professionale richiesto, i titoli di studio e di esperienza e le relative iscrizioni ai relativi Ordini e/o Albi professionali richiesti dalla vigente normativa, inclusa la normativa regionale della Regione Emilia-Romagna sull'accreditamento dei servizi sociosanitari” si chiede di confermare che il riferimento alla normativa regionale della Regione Emilia-Romagna rappresenti un refuso ovvero di voler fornire specifiche sul punto. 3) Si evidenzia come il modello di offerta preveda che “per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del…………………. % (in cifre ed in lettere), sull’Aggio orario a base d’Appalto pari ad € 1,00”; l’articolo 4 del capitolato prevede invece che “L’importo unitario a base di gara per i servizi oggetto del contratto, da intendersi riferito alla sola Commissione di agenzia (aggio) è pari ad € 0,80 (zerovirgola ottanta) per ogni ora di lavoro (ordinario e straordinario) somministrato. Tale importo non è comprensivo d’IVA”; nell’allegato 2 si fa da ultimo riferimento a €0,60: in considerazione delle rilevate incongruenze si chiede di rettificare gli atti di gara specificando quale sia il dato corretto cui avere riguardo.

Risposta :

1) Si chiede di rettificare la previsione del disciplinare di cui al METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA” recante “All’offerta economica verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula indicata nel capitolato speciale d’appalto (Punteggio max 10 punti)” laddove riporta il punteggio di 10 anziché di 20.

RISPOSTA 1 In relazione al quesito posto si comunica che all’offerta economica verrà attribuito un punteggio di 20 punti, il punteggio presente all’interno del disciplinare è un mero refuso.

2) In relazione alla previsione secondo cui “I lavoratori somministrati dovranno possedere gli specifici requisiti di accesso per il profilo professionale richiesto, i titoli di studio e di esperienza e le relative iscrizioni ai relativi Ordini e/o Albi professionali richiesti dalla vigente normativa, inclusa la normativa regionale della Regione Emilia-Romagna sull'accreditamento dei servizi sociosanitari” si chiede di confermare che il riferimento alla normativa regionale della Regione Emilia-Romagna rappresenti un refuso ovvero di voler fornire specifiche sul punto.

RISPOSTA 2: In relazione al quesito posto Si precisa che i requisiti del personale somministrato sono definiti dalla normativa regionale della Regione Emilia-Romagna, in particolare dalla Delibera di Giunta Regionale n. 514/2009.

Tali requisiti sono riportati in modo più specifico nell’Allegato DB della DGR 514/2009 ( https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/leggi-atti/regionali/delibere/archivio/dgr-514-2009 ) e successivamente modificata con DRG 715/2015 ( https://www.unioneappennino.re.it/wp-content/uploads/2019/04/DGR-715_2015.pdf ), che disciplina i titoli di accesso, le qualifiche professionali richieste e il rapporto minimo tra operatori e utenti per ciascun profilo professionale nei servizi sociosanitari accreditati.

3) Si evidenzia come il modello di offerta preveda che “per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del…………………. % (in cifre ed in lettere), sull’Aggio orario a base d’Appalto pari ad € 1,00”; l’articolo 4 del capitolato prevede invece che “L’importo unitario a base di gara per i servizi oggetto del contratto, da intendersi riferito alla sola Commissione di agenzia (aggio) è pari ad € 0,80 (zerovirgola ottanta) per ogni ora di lavoro ordinario e straordinario) somministrato. Tale importo non è comprensivo d’IVA”; nell’allegato 2 si fa da ultimo riferimento a €0,60: in considerazione delle rilevate incongruenze si chiede di rettificare gli atti di gara specificando quale sia il dato corretto cui avere riguardo.

RISPOSTA 3: A causa di un mero errore materiale l’importo a base d’asta indicato nell’Allegato n.1 è stato riportato in maniera erronea. L’importo a base d’asta per il quale si chiede il ribasso è pari a 0,80€ iva esclusa.



Chiarimento PI480131-25

Ultimo aggiornamento: 31/10/2025 10:14

Domanda : Spett.le Ente, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano il seguente chiarimento con riguardo all'art. 10 Capitolato. A tal proposito, si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità e di rettificare l'articolo in tal senso. Ed invero, il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile. Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). Pertanto, i lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto, dunque, l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. Nel caso della SOMMINISTRAZIONE, invece, il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. Infatti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).

Risposta :

Quesito:

Spett.le Ente, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano il seguente chiarimento con riguardo all'art. 10 Capitolato.

A tal proposito, si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità e di rettificare l'articolo in tal senso.

Ed invero, il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile.

Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). Pertanto, i lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

In caso d’appalto, dunque, l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori.

Nel caso della SOMMINISTRAZIONE, invece, il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera.

Infatti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza).

Più analiticamente:

- per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015);

- in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015);

- l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015).

- Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).

RISPOSTA:

La formulazione dell’art. 10 risente della necessità organizzativa dell’azienda, con particolare riguardo alle figure come OSS e infermieri e della necessità che le medesime figure così come somministrate possano essere più efficacemente utilizzate nell’erogazione del servizio legato principalmente all’assistenza e movimentazione anziani allettati.

Pertanto si invita a voler valutare una eventuale proposta di formazione specialistica a cura dell’agenzia interinale ma a eventuali spese dell’azienda.

Chiarimento PI472393-25

Ultimo aggiornamento: 24/10/2025 08:48

Domanda : Si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di indicare se l’offerta tecnica deve rispettare i parametri indicati a pag. 13 del Documento Somministrazione : L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto deve contenere un progetto, redatto in lingua italiana, costituito al massimo da n° 10 pagine formato A4, scritte su di una sola facciata, carattere Times New Roman o equivalente, font di 12 punti, che dovrà riportare in maniera analitica gli elementi caratterizzanti le modalità d’erogazione del servizio? Oppure quanto richiesto a pagina 16 dello stesso documento : L’offerta tecnica deve includere un progetto e la conseguente traduzione organizzativa del servizio in un numero massimo di 12 facciate formato A4 (carattere Arial 12, interlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine destro 2) intendendo per facciata “ciascuna delle superfici di un foglio”: si precisa che l'indice non viene conteggiato in quanto trattasi di elemento meramente orientativo e non descrittivo dell'offerta tecnica

Risposta :

DOMANDA: Si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di indicare se l’offerta tecnica deve rispettare i parametri indicati a pag. 13 del Documento Somministrazione : L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto deve contenere un progetto, redatto in lingua italiana, costituito al massimo da n° 10 pagine formato A4, scritte su di una sola facciata, carattere Times New Roman o equivalente, font di 12 punti, che dovrà riportare in maniera analitica gli elementi caratterizzanti le modalità d’erogazione del servizio? Oppure quanto richiesto a pagina 16 dello stesso documento : L’offerta tecnica deve includere un progetto e la conseguente traduzione organizzativa del servizio in un numero massimo di 12 facciate formato A4 (carattere Arial 12, interlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine destro 2) intendendo per facciata “ciascuna delle superfici di un foglio”: si precisa che l'indice non viene conteggiato in quanto trattasi di elemento meramente orientativo e non descrittivo dell'offerta tecnica.
RISPOSTA: In relazione al quesito posto si comunica che si tratta di un refuso, la modalità corretta di presentazione dell'offerta è la seguente:
"L'offerta tecnica dovrà essere formulata tenendo in considerazione unicamente i criteri e i sub-criteri di valutazione indicati nel disciplinare.
I concorrenti dovranno elaborare un'offerta qualitativa complessiva che includa il progetto e la conseguente traduzione organizzativa del servizio in un numero massimo di 12 facciate formato A4 (carattere Arial 12, interlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine destro 2) intendendo per facciata “ciascuna delle superfici di un foglio”: si precisa che l'indice non viene conteggiato in quanto trattasi di elemento meramente orientativo e non descrittivo dell'offerta tecnica.
Si consiglia al fine di agevolare la valutazione dell’elaborato di articolare il progetto in capitoli identificati
con gli identificativi dei criteri"

Ultimo aggiornamento: 25-11-2025, 11:08