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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ASP “PROGETTO PERSONA – AZIENDA ITERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” DI GUASTALLA (RE) RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA DURATA DI 24 MESI OLTRE EVENTUALI OPZIONI – CPV 79620000-6.
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto13.606.093,71 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/11/2025
Termine richiesta chiarimenti02/12/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte09/12/2025 12:00
Apertura busta amministrativa09/12/2025 12:01
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Prampolini Alberto

telefono: 0522655414

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ASP “PROGETTO PERSONA – AZIENDA ITERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” DI GUASTALLA (RE) RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

CIG: B8F9BD7C9E

Chiarimenti

Chiarimento PI547489-25

Ultimo aggiornamento: 02/12/2025 09:31

Domanda : Buongiorno, nel disciplinare allegato al punto B) viene richiesto il pagamento di imposta di bollo di euro 16,00 con F24 elide codice 1573. Presumo sia un errore in quanto il codice 1573 è riferibile solo all'imposta di bollo sui contratti in base al dlsg 36 del 31/03/2023. Cortesemente potete indicarmi il codice corretto da imputare nel modello F24? Grazie. Cordiali saluti.

Risposta : Il codice è corretto, nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici, quando l'istanza è soggetta all'imposta di bollo, essa è dovuta con la medesima causale del contratto, e verrà scontata dall'importo dovuto all'eventuale stipula.

Il Dirigente dell'Area Appalti,
f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI544306-25

Ultimo aggiornamento: 02/12/2025 09:06

Domanda : Spett.le Ente, ai fini della redazione dell'offerta tecnica si chiede conferma che per "2 Fogli fronte/retro" si intendano 4 facciate/pagine. In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma 4 facciate.
Il Dirigente dell'Area Appalti,
f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI539836-25

Ultimo aggiornamento: 01/12/2025 08:54

Domanda : La garanzia provvisoria può essere ridotta ulteriormente del 20% per possesso della SA8000?

Risposta : Come previsto dall'art. 106 D.Lgs. 36/23 l’importo della garanzia "può essere ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo (e secondo) secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13" (ivi compresa la certificazione SA 8000).

Il Dirigente dell'Area Appalti,
f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI542295-25

Ultimo aggiornamento: 01/12/2025 08:50

Domanda : Con riferimento al punto F) a pag. 2 del Disciplinare di gara, relativo alla “Cauzione provvisoria”, si chiede di confermare se sia presente un refuso. Nel Disciplinare, infatti, per individuare le riduzioni applicabili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, viene richiamato il comma 7 anziché il comma 8. Si chiede pertanto conferma che, ai fini dell’applicazione delle riduzioni in oggetto, il riferimento corretto sia il comma 8 dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Risposta :

Si conferma, trattatasi di refuso; per eventuali riduzioni relative all'importo della cauzione provvisoria è necessario fare riferimento all'art. 106 D.Lgs. 36/23 c. 8.
Il Dirigente dell'Area Appalti,
f.to dott. Alberto Prampolini

Chiarimento PI527746-25

Ultimo aggiornamento: 26/11/2025 14:26

Domanda : 1)Con riferimento al secondo sub criterio che fa riferimento all'art. 7 del capitolato circa i tempi di reclutamento, si chiede di confermare che invece il corretto riferimento sia l'articolo 4. 2)Con riferimento alla formazione sicurezza specifica e a qualsiasi formazione che l'OE offrirà in offerta tecnica si rappresenta che il costo del lavoro del corsista lavoratore non può essere imputato all'aggiudicatario, infatti tale formazione se effettuata durante l'orario lavorativo deve essere rimborsata dall'utilizzatore, rientrando nel costo del lavoro, così come previsto dall’art. 33 c.2 del D.Lgs 81/2015.

Risposta :

Di seguito riscontro ai quesiti posti (a seguito di risposta del Committente):
1. Si conferma.
2. L'O.E. che intende partecipare alla gara per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore di ASP Progetto Persona è a perfetta conoscenza di quali profili professionali l'utilizzatore intende avvalersi attraverso somministrazione in quanto richiamati all'art. 6 del Capitolato speciale ed è altresì consapevole di quale particolari titoli formativi deve possedere il candidato per essere avviato in missione presso ASP Progetto Persona.
Come precisato all'art. 1, punto 1, lett. b), e all'art. 4, lett. f) e i), del Capitolato, si segnala che l'Azienda non intende assumersi in capo i costi della formazione, qualsiasi essa sia, costi che comprendono anche le ore effettuate dal corsista che rimangono quindi a carico dell'ApL che non può, pertanto, inserirle in fattura per il relativo rimborso.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI530298-25

Ultimo aggiornamento: 25/11/2025 14:26

Domanda : Spett.le Ente, si chiede conferma per soddisfare il requisito specifico di partecipazione (pag. 1 Allegato A) bisognerà aver svolto per almeno 24 mesi un servizio di somministrazione di lavoro nei confronti di qualsiasi tipologia di cliente e per un importo minimo annuale pari ad € 1.000.000 e quindi per un importo totale minimo pari ad € 2.000.000. Grazie

Risposta : Premesso che il riferimento corretto è il requisito specifico di partecipazione nr. 3 ex allegato 1 disciplinare di gara pag. 2/7, si conferma.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI526659-25

Ultimo aggiornamento: 25/11/2025 14:05

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura siamo a richiedere i seguenti chiarimenti. Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro. Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere: - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale abbia già ricevuto tutta la formazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e la formazione antincendio richiesta. - In caso tali lavoratori NON abbiano ricevuto la formazione: quali e quanti non l’hanno ricevuta e di quale tipologia di formazione sono sprovvisti. - La conferma che tale personale sia già idoneo alla mansione e sia stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria e alla visita medica prevista. Costo formazione e visite mediche. Fermo che, come previsto da legge di gara e chiarito già nei chiarimenti pubblicati, con riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Stazione appaltante si farà carico della relativa gestione/erogazione e relative responsabilità, restando in capo al Somministratore solo i relativi costi, si chiede: • il costo indicativo delle visite mediche per ogni lavoratore • il costo indicativo relativo alla formazione per ogni lavoratore Si chiede altresì conferma che, con riferimento alle ore in cui i lavoratori seguiranno i corsi di formazione, queste potranno essere rifatturare al costo e senza applicazione del margine, stanche l'art 33. co.2 d.lgs 81/2015 che obbliga l'utilizzatore a riconoscere al Somministratore l'intero costo del lavoro. Cordiali saluti.

Risposta : Sentito il Committente, di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si rimanda all’allegato B “PROSPETTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE” inserito nella cartella “Altri Allegati” pubblicata unitamente al Disciplinare di gara;
2. Gli attuali lavoratori dipendenti da ApL sono impegnati presso ASP “Progetto Persona” secondo “missione” quindi a tempo determinato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di lavoratori somministrati rimane nelle facoltà dell’aggiudicatario che dovrà quindi rivedere al ribasso il costo orario applicato all’utilizzatore venendo meno il contributo ASPI;
3. La durata delle missioni è determinata dalla stagionalità considerando che nel periodo estivo vi sono le ferie del personale e in inverno si incorre in periodi influenzali oltre che alla capacità ricettiva delle Case Residenze per anziani che in alcuni momenti potrebbero non essere sfruttate per intero. Tuttavia, qualora il somministrato dimostri di possedere i requisiti necessari, appare ragionevole ipotizzare che la durata del contratto di somministrazione possa coincidere con la durata dell’affidamento ricordando in ogni caso che, in base alla vigente normativa, non è consentito il superamento dei 36 mesi di anzianità per i lavoratori a tempo determinato nella P.A.
4. Dato l’elevato ricambio di personale, non tutti i somministrati attualmente in servizio hanno completato la formazione richiesta. Alcuni risultano carenti di antincendio, altri di formazione specifica ed altri ancora di entrambe. Si evidenzia tuttavia che la formazione richiesta (generale, specifica, antincendio rischio alto, alimentarista) hanno una durata temporale soggetta a scadenza e vanno quindi rinnovate con specifici corsi di formazione.
5. Tutto il personale somministrato attualmente in servizio è stato preventivamente sottoposto a sorveglianza sanitaria e a visita presso il Medico competente di ASP Progetto Persona ottenendo giudizio di idoneità.
6. Non siamo nella condizione di rispondere al quesito in quanto i costi richiesti risultano strettamente connessi ad una serie di variabili indipendenti dalla volontà della committenza ad oggi non preventivabili.
7. Come da riscontro pubblicato in data 14/11/2025 (Rif. PI513038-25-punto 4) si conferma che la Stazione Appaltante, esercitando pienamente il proprio ruolo di Datore di Lavoro "di fatto", garantirà ai lavoratori somministrati analogo trattamento riservato ai propri dipendenti fornendo loro la formazione necessaria per svolgere appieno il ruolo per il quale vengono assunti, mentre l'Agenzia per il Lavoro dovrà farsi carico degli oneri economici che detta formazione comporterà.
Si ribadisce, pertanto, che le ore di formazione svolte dal personale somministrato non dovranno essere ricaricate sulla fattura indirizzata all’utilizzatore.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI523088-25

Ultimo aggiornamento: 25/11/2025 13:43

Domanda : Spett. le. Ente, Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) Art.1 c.1 – Art.3 – Art.4 – Art.5 CAPITOLATO Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Sarà, pertanto, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni; Si precisa inoltre che la “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al finedi valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; Art.1 c.2 CAPITOLATO Si segnala che l’Agenzia mette a disposizione i lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (art.30 dlgs 81/15); Art.2 - Art. 18 CAPITOLATO – Art.8 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art.3 - Art. 9 CAPITOLATO - Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; - Si chiede di ricevere le schede indicanti le ore lavorate entro il due del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge; Art.5 CAPITOLATO - L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; - Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma; Art.7 CAPITOLATO L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15; Art.8 CAPITOLATO Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro; Art.17 CAPITOLATO Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa; Art.19 CAPITOLATO Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata; Art. 7 SCHEMA CONTRATTO Con riferimento alle resonsabilità dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15; Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni. Restiamo a disposizione, Cordiali Saluti

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Art.1 c.1 – Art.3 – Art.4 – Art.5 CAPITOLATO:
Si prega di prendere nota del riscontro pubblicato in data 14/11/2025 (Rif. PI513038-25 - punto 3).
2. Art. 1, co. 2, CAPITOLATO:
Corretto, L’ApL deve tuttavia procedere obbligatoriamente all’avvio di eventuale procedimento disciplinare su segnalazione dell’Utilizzatore nel caso in cui lo stesso verifiche mancanze da parte del somministrato nello svolgimento della mansione (alcune delle quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, elencate alla lett. a), dell’art. 1, co. 2, del Capitolato).
3. Art. 2 - Art. 18 CAPITOLATO – Art. 8 SCHEMA CONTRATTO:
Si conferma il diritto del lavoratore di portare a termine il proprio contratto di lavoro e, conseguentemente, si conferma il rimborso all’Agenzia dei costi sostenuti.
4. Art. 9 CAPITOLATO:
Si conferma l’applicazione della normativa.
5. Art. 3 CAPITOLATO:
Si conferma che, di norma, l’Azienda trasmetterà all’Agenzia i cartellini del personale somministrato il mese precedente. Si evidenzia tuttavia che il termine potrebbe subire slittamenti in avanti a seguito di problemi organizzativi/operativi dell’Utilizzatore o perché i primi giorni del mese corrispondono a festività.
6. Art. 5 CAPITOLATO:
A. Il rispetto della privacy non deve in alcun modo impedire all’Utilizzatore l’esatta ricostruzione e verifica del calcolo della busta paga del lavoratore somministrato.
B. Si conferma.
7. Art. 7 CAPITOLATO:
Si conferma il diritto del lavoratore di portare a termine il proprio contratto di lavoro e, conseguentemente, si conferma il rimborso all’Agenzia dei costi sostenuti.
8. Art.8 CAPITOLATO:
Si conferma che in caso di applicazione delle penali previste all’art. 8 del Capitolato, l’importo potrà essere decurtato dall’aggio di Agenzia.
9. Art. 17 CAPITOLATO:
Si conferma che l’ambito dei “servizi pubblici essenziali” rimane nel contesto in cui opera la committenza e, pertanto, risulta unicamente in capo all’Agenzia per il lavoro, nell’eventualità in cui venga indetto uno sciopero dalle sole sigle sindacali rappresentative dei lavoratori somministrati, darne immediata comunicazione all’Utilizzatore.
10. Art. 19 CAPITOLATO:
Si conferma l’applicazione delle normativa richiamata.
11. Art. 7 SCHEMA CONTRATTO:
Si conferma.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI523944-25

Ultimo aggiornamento: 20/11/2025 13:00

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura siamo a richiedere il seguente chiarimento. Sul Progetto tecnico Con riferimento all’ “Allegato A requisiti e criteri di aggiudicazione” e nello specifico alla documentazione Tecnica richiesta, stante il numero di massimo 4 facciate a disposizione per la redazione della relazione tecnica, richiediamo eventuali maggiori specifiche in merito ai parametri di layout da rispettare. A titolo esemplificativo: larghezza margini, interlinea, tipo e grandezza del carattere, anche di eventuali tabelle/grafiche. Si chiede inoltre conferma che siano ammessi eventuali allegati in aggiunta alla relazione tecnica (ad esempio CV di staff e cataloghi formativi). cordiali saluti.

Risposta : I limiti redazioni previsti dal Committente sono quelli riportati nell'allegato A senza ulteriori indicazioni e, fermo restando la libera scelta per la tipologia dei documenti da presentare, non vi è alcuna esenzione dai limiti ivi indicati, salvi indici e copertine.

Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI507279-25

Ultimo aggiornamento: 20/11/2025 10:37

Domanda : Si chiede conferma del fatto che l'Agenzia per il Lavoro potrà emettere un'unica fattura mensile all'interno della quale verrà addebitato l'intero costo del lavoro effettivamente sostenuto, ai sensi dell’art. 26-bis della Legge n. 196/1997 e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015, e il corrispettivo offerto in sede di gara (fee) per il servizio prestato, prendendo atto che i suddetti importi, essendo influenzati da molteplici variabili (quali, a titolo esemplificativo, ore maturazioni ratei, ferie e permessi goduti, assenze per infortuni, malattie, maternità, ecc...) potranno essere determinati con certezza solo al termine di ciascun periodo mensile di riferimento.

Risposta :

Su riscontro del Committente, si conferma che l’ApL emetterà mensilmente fatture suddivise per centri di costo preventivamente indicati dall’Utilizzatore. Le fatture discenderanno dai cartellini presenza mensili che l’Azienda invierà all’ApL e che ricapitoleranno per ogni somministrato le ore lavorate ed eventuali assenze per ferie, malattia, infortunio, ecc.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Chiarimento PI501439-25

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025 09:08

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia • Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : Di seguito riscontro ai quesiti posti:

1. Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.
2. Si conferma che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro, quali ad esempio le assenze per permessi o malattia, verranno rimborsate al somministratore al netto di quanto eventualmente dallo stesso percepito a titolo di ristoro da enti previdenziali (INPS, INAIL) e senza l’applicazione del margine di agenzia sulle stesse.
3. Si conferma che la responsabilità della materia Salute e Sicurezza e la gestione operativa della sorveglianza sanitaria sono in capo all'utilizzatore e, pertanto, tutte le visite mediche sopra elencate rientrano nell'onere gestionale del committente.
Si precisa, tuttavia, che l'obbligo di sostenere economicamente i costi di tale sorveglianza sanitaria rimane, per previsione contrattuale del capitolato di gara, a carico dell'Agenzia di Somministrazione (Somministratore) che dovrà quindi farsi carico del costo delle visite mediche e della formazione, rimborsando l'utilizzatore secondo le modalità operative concordate in fase di attivazione del contratto.
4. La Stazione Appaltante conferma e condivide l'interpretazione normativa fornita dall'Agenzia di Somministrazione per quanto riguarda la responsabilità gestionale e operativa degli obblighi di sicurezza, ma ribadisce che tale responsabilità è distinta dalla previsione contrattuale del sostenimento economico degli oneri, come previsto dal Capitolato di gara.
La Stazione Appaltante eserciterà pienamente il suo ruolo di Datore di Lavoro "di fatto" per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori somministrati (sorveglianza sanitaria, formazione, addestramento), mentre l'Agenzia di Somministrazione dovrà farsi carico degli oneri economici accessori previsti dal bando di gara. Si precisa quindi che le ore di formazione svolte dal personale in somministrazione non dovranno essere ricaricate sulla fattura indirizzata all’utilizzatore.
5. La Stazione Appaltante conferma che le ore di ferie fruite in vigenza di missione generando ratei di retribuzione non contemplati nel costo orario definito nelle schede allegate al capitolato potranno essere fatturati al committente senza applicazione di margine di Agenzia.
6. Si conferma che le ore di assenze, se presenti nel cedolino del somministrato, potranno essere fatturate all’utilizzatore al netto di quanto eventualmente percepito dall’ApL a titolo di ristoro da parte degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL) e senza l’applicazione del margine di agenzia.
7. Si conferma che l’ApL emetterà mensilmente fatture suddivise per centri di costo preventivamente indicati dall’Utilizzatore. Le fatture discenderanno dai cartellini presenza mensili che l’Azienda invierà all’ApL e che ricapitoleranno per ogni somministrato le ore lavorate ed eventuali assenze per ferie, malattia, infortunio, ecc.
8. Trattandosi di scrittura privata come indicato nel Disciplinare di gara (p. 3/7), quindi da registrarsi solo in caso d'uso, le spese contrattuali si limiteranno all'imposta di bollo ex allegato I.4 D.Lgs. 36/23.
9. La citata delibera ANAC non esclude l'applicazione di penali anche in casi diversi dai ritardi di esecuzione, si limita a circoscrivere l'autonomia del committente nel determinarle alla più ampia casistica degli inadempimenti.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)

Ultimo aggiornamento: 14-01-2026, 14:05