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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DI FONDAZIONE CRESCI@MO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ ART. 59, COMMA 3, D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Ente appaltantePROVINCIA DI MODENA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto3.128.501,48 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema19/11/2025
Termine richiesta chiarimenti11/12/2025 08:00
Termine presentazione delle offerte18/12/2025 18:00
Apertura busta amministrativa19/12/2025 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bellentani Barbara

telefono: 059209302

Benatti Raffaella

telefono: 059209145

Modugno Anna Fedora

telefono: 059209800

Miceli Veronica Anna Chiara

telefono: 059209380

Sanseverino Erika

telefono: 059209800

Ranucci Chiara

telefono: 059209141

Malagoli Simona

telefono: 059209375

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SUA p/c di Fondazione Cresci@Mo: Accordo quadro somministrazione di lavoro a tempo determinato.

CIG: B92FFD1385

Chiarimenti

Chiarimento PI548248-25

Ultimo aggiornamento: 09/12/2025 11:28

Domanda : QUESITO N.1: Con riferimento all'art. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la Proposta Tecnica Organizzativa vada redatta con lunghezza massima di 12 (dodici) facciate e che siano esclusi dal conteggio, oltre l'indice, anche l’eventuale copertina. QUESITO N.2: Con riferimento all’art. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che eventuali tabelle inserite all’interno della Proposta Tecnica Organizzativa possano essere redatte anche con carattere inferiore a 12 punti, purché leggibile. QUESITO N.3: Con riferimento all’art. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede se possano essere forniti allegati alla Proposta Tecnica Organizzativa, quali ad esempio CV e schede esplicative di servizi proposti, e che questi non concorrano al conteggio del numero massimo di facciate previste. QUESITO N.4: Si chiede conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Operatore Economico sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati dall’Utilizzatore, nel rispetto degli artt. 34, comma 3 e 35 comma 4 del d. lgs. 81/15.

Risposta : 1. Si conferma

2. Si conferma
3. Come indicato nel disciplinare di gara, le pagine in eccesso non saranno oggetto di valutazione.
4. Vedasi risposte precedenti

Chiarimento PI545235-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:22

Domanda : Si segnala che i costi orari indicati nel documento “valori stipendiali” ci risultano sottostimati. Manca la valorizzazione dei ratei ferie ed ex fs, che nel Capitolato indicate che sono inclusi nei costi orari stessi; la contribuzione risulta mancante del contributo Formazione , Ebitemp e Bilateralità pari al 4,65% dell’imponibile contributivo. Non è prevista la voce Enbiscus a carico delle agenzie per il lavoro. Si precisa inoltre che la contribuzione INPS a carico dell’Apl , inclusiva dell’Aspi è pari al 30,08% Si chiede conferma che non solo le festività nazionali civili e religiose infrasettimanali saranno rifatturabili, ma anche quelle eventualemente ricadenti nelle gg non lavorative, dovendo essere retribuite come da CCNL Aninsei Art 38.

Risposta : Vedasi risposte precedenti

Chiarimento PI545218-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:21

Domanda : Si segnala che i costi orari indicati nel documento “valori stipendiali” ci risultano sottostimati. Manca la valorizzazione dei ratei ferie ed ex fs, che nel Capitolato indicate che sono inclusi nei costi orari stessi; la contribuzione risulta mancante del contributo Formazione , Ebitemp e Bilateralità pari al 4,65% dell’imponibile contributivo. Non è prevista la voce Enbiscus a carico delle agenzie per il lavoro. Si precisa inoltre che la contribuzione INPS a carico dell’Apl , inclusiva dell’Aspi è pari al 30,08% Si chiede conferma che non solo le festività nazionali civili e religiose infrasettimanali saranno rifatturabili, ma anche quelle eventualemente ricadenti nelle gg non lavorative, dovendo essere retribuite come da CCNL Aninsei Art 38.

Risposta : Vedasi risposte precedenti

Chiarimento PI544272-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:20

Domanda : Si evidenzia quanto segue: 1. Errata determinazione del Costo Orario Base (Allegato 1) Dall'analisi delle tabelle riportate nell'Allegato 1, emerge che la costruzione del costo orario non risulta conforme alla struttura dei costi reali sostenuti da un'Agenzia di Somministrazione. Sebbene la tabella sottragga le ore di ferie dal divisore (esempio - portando le ore lavorate medie a 155,92 per gli educatori), nel monte costi (numeratore) non è stata inserita la valorizzazione economica dei ratei di ferie ed ex festività (ROL) maturati. In un rapporto di somministrazione, il lavoratore matura i ratei di ferie e permessi che l’Agenzia è tenuta a liquidare (o pagare durante il godimento). Poiché la Stazione Appaltante remunera esclusivamente le ore "effettivamente prestate" (come ribadito all'art. 3 dello Schema di Accordo Quadro e all'art. 4 del Capitolato), il costo orario base fatturabile deve necessariamente includere la quota parte (rateo) necessaria a coprire economicamente le ore di ferie/permessi che il lavoratore godrà o che gli verranno liquidate a fine missione. La tabella attuale calcola un costo orario che copre la retribuzione diretta e la tredicesima, ma omette totalmente il carico economico dei ratei ferie/ROL, sottostimando il costo reale del lavoro di una percentuale significativa. 2. Insostenibilità del Margine d'Agenzia (Art. 4 Capitolato Speciale) L'art. 4 del Capitolato Speciale aggrava la criticità sopra esposta, stabilendo che: "Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel 'costo orario base', comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio... ferie...) sono a carico dell'Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia". Considerato che: La base d’asta per il margine d'agenzia (aggio) è fissata a un massimo di € 1,60/ora; Tale importo dovrebbe coprire: spese generali, utile d'impresa, oneri finanziari, formazione, gestione amministrativa e il rischio d'impresa; La sola incidenza economica dei ratei ferie/ROL non caricati nel costo base (come evidenziato al punto 1) ha un valore economico che, per i livelli inquadramentali richiesti (IV livello ANINSEI), supera o assorbe quasi integralmente l'intero aggio di € 1,60; Ne consegue che l'offerta richiesta risulta ab origine incapiente. L'Agenzia si troverebbe a dover coprire con 1,60 €/ora costi vivi del personale (ferie, ROL, assenteismo per malattia/infortunio) ben superiori a tale cifra, azzerando qualsiasi margine operativo e lavorando in perdita strutturale. 3. Violazione del principio di remuneratività Tale impostazione si pone in contrasto con l'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di individuare costi della manodopera e importi a base di gara coerenti con i contratti collettivi, garantendo l'equilibrio economico della prestazione. Attribuire all'Agenzia il costo integrale dell'assenteismo e dei ratei ferie non inclusi nel costo base, a fronte di un aggio calmierato ed esiguo, rende l’appalto non remunerativo e a rischio di contenzioso o di scadente qualità del servizio. Alla luce di quanto sopra, al fine di permettere una consapevole e legittima partecipazione alla gara, si richiede di: Rettificare l'Allegato 1, integrando nel calcolo del costo orario base la componente economica relativa ai ratei di ferie e permessi (retribuzione + contributi), così da rendere il costo orario congruo rispetto al CCNL applicato; In alternativa, chiarire formalmente che, in deroga a quanto genericamente indicato nell'art. 4 del Capitolato, l'Agenzia potrà fatturare separatamente a piè di lista il costo delle ferie e dei permessi effettivamente goduti e/o liquidati ai lavoratori, oltre al costo orario per le ore lavorate; Rivedere l'importo a base di gara dell'aggio o le clausole di attribuzione del rischio assenteismo, qualora non si proceda alla rettifica di cui ai punti precedenti. 4. In considerazione dell’applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: A) la durata media e scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B)Tipologia dei contratti in essere, se a tempo determinato o indeterminato, per i lavoratori somministrati; C)Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) di conoscere la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati; E) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni; 5. Con riferimento alla formazione specifica si rappresenta che, il lavoratore somministrato è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. In considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. 6. Con riferimento all’offerta tecnica invece si chiede di confermare: - Rispetto all’art. 8 e 9 del capitolato quale sia il dato corretto di cui tenere conto e su coi fondare la propria offerta, se fornire il personale entro un massimo di 2 giorni o 24 ore; - I criteri b.3 e b.5 sono pressoché identici, entrambi relativi al turnover, si chiede pertanto di rettificarli o fornire ulteriori dettagli.

Risposta : 1. Vedasi risposte precedenti


2 . Vedasi risposte precedenti

3. Si richiamano le risposte ai quesiti precedenti. Si evidenzia che analoghe procedure di gara, alle medesime condizioni della presente, sono state oggetto di numerosa partecipazione da parte di operatori del settore.

4. a) sono presenti due tipologie principali di contratti: sostituzioni giornaliere o legate ad assenze brevi (es malattie o permessi), o sostituzioni legate ad assenze prolungate (es maternita’ o aspettative), che comunque hanno durata massima di due mesi, eventualmente prorogabili;
b) gia’ riportato in allegato 4;
c) anzianita’ di servizio media: 8,51 mesi;
d) per l’a.s. 2024/2025 l’assenza e’ pari a circa il 9%, dove per assenza si intende assemblea sindacale, assenza giustificata non retribuita, carenza malattia, ex festività godute, ferie godute, festività goduta, festività non goduta, infortunio carico cliente (primi 4 gg), malattia dal 4 al 20 gg, permesso esame, permesso lutto, permesso non retribuito, permesso personale, permesso scolastico, permesso studio, permesso visita medica, sciopero.

5. Vedasi risposte quesiti precedenti

6. - Si riporta quanto presente in capitolato art. 8 “in base alla tipologia di sostituzione richiesta i lavoratori somministrati dovranno essere proposti al committente nel termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla richiesta se l’incarico ha durata superiore a 15 giorni lavorativi di cui al precedente articolo. Nei casi di urgenza segnalati, ad esempio sostituzioni giornaliere per assenze non programmabili, a insindacabile giudizio del committente, dovrà essere proposto almeno un lavoratore entro 2 ore dalla richiesta oppure entro l’orario di avvio del turno di lavoro qualora la richiesta all’agenzia pervenga entro le ore 16.30 del giorno precedente”.
Come invece riportato all’art. 9 solo “nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore somministrato o all’agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 4 ore, fatte salve diverse indicazioni del RUP o suo delegato. E’ inoltre facoltà della committenza richiedere e ottenere dall'agenzia la sostituzione, entro 24 ore dalla richiesta, del personale che sia stato oggetto di:

a) irrogazione di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione indipendentemente dal periodo di sospensione;

b) perdita in corso di servizio dei requisiti necessari al pieno e integrale svolgimento delle proprie mansioni che ne impediscano il corretto e adeguato impiego nei servizi della committenza;

c) perdita dei requisiti professionali richiesti;

d) mancato superamento del periodo di prova.”

Le diverse tempistiche riportate nei due articoli si riferiscono a casistiche di sostituzioni diverse.

- Il criterio b3 fa riferimento a specifiche modalità organizzative rispetto al sistema di gestione delle emergenze del personale, mentre il criterio b5, fa riferimento alle soluzioni adottate per la fidelizzazione del personale.


Chiarimento PI535837-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:16

Domanda : 1. Art.4 – CAPITOLATO - Art. 11 CAPITOLATO - Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; 2- Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; 3. Art.5 CAPITOLATO – Art.11 CAPITOLATO – Art.12 CAPITOLATO - La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; - Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; 4. In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà produrre idonea autocertificazione che dia evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia; 5. Art.10 – Art.12 lettera w) CAPITOLATO Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma; 6. Art.12 lettera q) – lettera r) CAPITOLATO - Art. 11 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che la responsabilità verso terzi è in capo all’utilizzatore nel rispetto dell’art. 35 c. 7 Dlgs 81/15. L’Agenzia non entra in contatto con utenti e/o terzi poiché non gestisce il servizio (che rimane in capo all’utilizzatore) ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. In relazione alla polizza RCT/O, l’agenzia ha acceso polizze a sua tutela nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 ma non può farsi carico di polizze in favore dei lavoratori che sono sotto la direzione e coordinamento del Comune in qualità di utilizzatore e rispetto ai quali lo stesso dovrà tenere un trattamento e una responsabilità al pari dei lavoratori diretti; Preme infine precisare che le Stazioni Appaltanti non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede pertanto di accettare quelle già attive, ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore; 7. Art.17 CAPITOLATO Si precisa che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; si chiede di stralciare la prescrizione; 8. Si chiede inoltre conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro; 9. Art.18 CAPITOLATO Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa; 10. Art.21 CAPITOLATO – Art. 24 CAPITOLATO – Art. 16 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata; 11. Art. 20 -Art.21 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta : 1. Vedasi risposte precedenti


2. Si conferma

3. Vedasi risposte precedenti

4. Si conferma

5. L’azione disciplinare non viene sollecitata dall’utilizzatore, ma l’utilizzatore segnala all’Agenzia eventuali comportamenti ritenuti non adeguati e non conformi al codice di comportamento dell’utilizzatore. L’adozione di provvedimenti disciplinari resta, discrezionalmente, in capo all’Agenzia di somministrazione.

6. Si conferma

7. Si conferma

8. Si conferma quanto riportato in capitolato all’art. 17 (la Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.)

9. I servizi dell’utilizzatore rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali ai sensi della L. 146/90, e di conseguenza l’oggetto dell’accordo quadro riguarda lo svolgimento di un servizio di questa tipologia (riferito ad educatori ed insegnanti).

10. La responsabilita’ del trattamento dei dati fa riferimento non ai dati personali dei lavoratori somministrati, per i quali vale quanto riportato nel quesito, ma ai dati riservati di cui i lavoratori somministrati entrano in possesso durante lo svolgimento della mansione (es. dati degli utenti).

11. La valutazione di giusta causa non puo’ essere predefinita ma valutata secondo principi giurisprudenziali. Verranno portati a termine i contratti di lavoro secondo le esigenze di pubblica utilita’.


Chiarimento PI531171-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:09

Domanda : Si segnala quanto segue. 1) Il costo del lavoro indicato dalla s.a. nell’allegato 1 “valori stipendiali” non ricomprende il costo per le ferie ed ex festività, mentre nel capitolato di gara tali voci sono da intendersi ricomprese nel costo (art.4). SI CHIEDE, dunque, la rettifica del costo del lavoro pubblicato oppure l’indicazione della possibilità di fatturare a parte le ore di ferie, ex festività allo stesso costo delle ore di lavoro; 2) Correttamente la s.a. indica nella documentazione di gara all’art. 1 del capitolato, la normativa di settore e il ccnl delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro: tale normativa prevede che siano riconosciuti i contributi FORMATEMP (pari al 4%), EBITEMP (pari al 0,2%) e Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro pari allo 0,45%. SI CHIEDE, dunque, l’inserimento di tali costi all’interno dell’allegato 1 “valori stipendiali”.

Risposta : 1. Vedasi risposte precedenti


2. Rientrano nei costi del lavoro compresi nel margine di agenzia.

Chiarimento PI529775-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:08

Domanda : Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1 - In merito ai costi orari indicati nei documenti di gara (allegato 1 - Valori stipendiali) si segnala una difformità con quanto da noi rilevato, ovvero che il costo del lavoro risulta più alto rispetto a quanto riportato nonché differente posto che mancano tutti i contribuiti previsti per legge per le ApL. Si chiede quindi di rivedere il dettaglio dei costi indicati nell’allegato 1 e comunque di confermare che il margine offerto troverà applicazione sui reali costi del lavoro sostenuti dall’ApL. 2 - Si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008. 3. - Posto che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2015 e confermato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 24/2023, si chiede di confermare che potranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia, qualora si verificassero: le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, ecc) e il rateo ferie godute (quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie nel momento in cui queste sono godute dal lavoratore).

Risposta : 1. Vedasi risposte precedenti

2. Vedasi risposte precedenti
3. Vedasi risposte precedenti

Chiarimento PI526887-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 18:07

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti: 1 • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2 • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia 3 • Si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. 4 • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. 5 • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. 6 • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). 7 - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali 8 - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : 1. Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria senza applicazione del margine di agenzia. Si conferma altresi’ che verranno rimborsati al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.


2. Si conferma il rimborso, senza applicazione del margine di agenzia. Si precisa che i permessi retribuiti previsti dagli artt. 51 e 53 del CCNL ANINSEI e quelli aggiuntivi previsti dal contratto integrativo aziendale, se non goduti, non saranno liquidati al pari di quanto applicato dall’utilizzatore.

3. Si conferma che gli adempimenti inerenti alla sorveglianza sanitaria, quando prevista, sono in capo all’utilizzatore.

4. Si conferma che gli adempimenti inerenti alla sorveglianza sanitaria, quando prevista, sono in capo all’utilizzatore. Si precisa che la formazione generale prevista dal d. lgs. 81/2008 e’ in capo all’agenzia di somministrazione, mentre quella specifica, richiesta solo per sostituzioni di lungo periodo, puo’ essere in capo all’utilizzatore in base agli accordi tra le parti, riportati nel contratto di somministrazione.

5. Vedasi risposte precedenti

6. Vedasi risposte precedenti

7. Per l'imposta di bollo si rimanda all' Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/20323. Le spese per i diritti di segreteria andranno calcolate sul valore del contratto in base alla forma di stipulazione. Le spese di registrazione presso l' Agenzia delle entrate ammontano ad euro 200 fisse. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 19 dell’all. 3 schema di accordo.


8. Si confermano le penali previste dall’art. 17 del capitolato speciale. Resta salva la facolta’ dell’appaltatore di formulare riserve in ordine alle contestazioni sollevate dall’utilizzatore che danno adito all’applicazione di penali.

Chiarimento PI533783-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 17:43

Domanda : Si comunica che, inserendo il numero CIG della procedura (B92FFD1385) sul sito istituzionale dell'ANAC, NON risulta ancora possibile effettuare il pagamento del contributo in favore dell'ANAC, poiché compare la seguente dicitura: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante".

Risposta :

Trattasi di problematica legata alla manutenzione del sito A.N.AC.. Se il problema persiste è necessario contattare il supporto A.N.AC..


Chiarimento PI534984-25

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025 17:39

Domanda : Si chiede di sapere cosa è necessario indicare nelle stringhe, da compilare obbligatoriamente in piattaforma, con la voce "CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO" e "DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO"

Risposta :

Le informazioni richieste sono:
- CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO : "CODIFICA IDENTIFICATIVA UTILIZZATA DAL FORNITORE DEL PRODOTTO"
-DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO : "NOME COMMERCIALE O DESCRIZIONE UTILIZZATA DAL FORNITORE".
per ulteriori informazioni consultare il seguente link
HTTPS://INTERCENTER.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT/HELP/GUIDE/MANUALI-OE


Ultimo aggiornamento: 30-01-2026, 10:07