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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO AD ASP ROSSI SIDOLI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 29/02/2028 PER CONTO DELL’ASP “CAV. MARCO ROSSI SIDOLI”
Ente appaltantePROVINCIA DI PARMA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto2.326.652,16 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/11/2025
Termine richiesta chiarimenti11/12/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte23/12/2025 13:00
Apertura busta amministrativa23/12/2025 14:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giudice Ugo

telefono: 0521931704
cellulare: 3204315584

Pinardi Giordana

telefono: 0521931922

Campanini Martina

telefono: 0521931422

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1FORNITURA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO AD ASP ROSSI SIDOLI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 29/02/2028 PER CONTO DELL’ASP “CAV. MARCO ROSSI SIDOLI”

CIG: B93224847D

Chiarimenti

Chiarimento PI569699-25

Ultimo aggiornamento: 16/12/2025 14:35

Domanda : Riportiamo le seguenti richieste di chiarimenti: • capitolato di gara art. 8. In ordine alla verifica dei carichi pendenti, si evidenzia che l'ApL non è titolata al trattamento dei predetti dati. Chiediamo, quindi, conferma che saranno io somministrati a veicolare direttamente all'ente le proprie autocertificazioni ex DPR 445.00. • capitolato di gara art. 10. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: 1. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; 2. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; 3. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; • Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. • capitolato di gara art. 17. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • capitolato di gara art. 24. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento

Risposta :

• capitolato di gara art. 8. In ordine alla verifica dei carichi pendenti, si evidenzia che l'ApL non è titolata al trattamento dei predetti dati. Chiediamo, quindi, conferma che saranno io somministrati a veicolare direttamente all'ente le proprie autocertificazioni ex DPR 445.00.
Si conferma che la verifica dei carichi pendenti viene effettuata direttamente dai somministrati.

• capitolato di gara art. 10. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: 1. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; 2. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; 3. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi;
Si comunica che l’addestramento è in carico all’Amministrazione

• Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento.
• capitolato di gara art. 17. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
Si conferma che l’eventuale comminazione delle penali, avverrà mediante apposita nota di debito.

• capitolato di gara art. 24. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
Si conferma.

Chiarimento PI569734-25

Ultimo aggiornamento: 16/12/2025 13:43

Domanda : considerando che l'art. 51 del nuovo CCNL delle Agenzie per il Lavoro prevede che il MOG sia applicabile solo ad alcuni settori, si chiede se le due risorse indicate nell'allegato 4, ad oggi assunte con contratto di MOG (12 ore), possano essere assunte anch'esse con contratto a tempo determinato.

Risposta : Sarà oggetto di successiva congiunta valutazione, la possibilità o meno di confermare i contratti a tempo determinato anziché MOG.

Chiarimento PI557598-25

Ultimo aggiornamento: 09/12/2025 08:57

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, relativamente all’oggetto siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimenti: 1. Si chiede di dettagliare come è stato calcolato l’importo dei costi della manodopera interni all’ApL pari a 12.300€ nel biennio, in previsione della giustificazione di un eventuale ribasso 2. Si chiede conferma che a portale, nel campo “costi della manodopera”, vada indicato il valore dei costi della manodopera del personale interno all’ApL 3. Si chiede conferma che il CCNL indicato a portale debba essere quello applicato ai lavoratori interni all’ApL

Risposta :

1. Si chiede di dettagliare come è stato calcolato l’importo dei costi della manodopera interni all’ApL pari a 12.300€ nel biennio, in previsione della giustificazione di un eventuale ribasso

È stato stimato un importo pari a circa il 27% degli oneri di intermediazione/gestione previsti per la durata del contratto (due anni)

2. Si chiede conferma che a portale, nel campo “costi della manodopera”, vada indicato il valore dei costi della manodopera del personale interno all’ApL

Si conferma che dovrà essere indicato il valore dei costi della manodopera del personale interno all’ApL

3. Si chiede conferma che il CCNL indicato a portale debba essere quello applicato ai lavoratori interni all’ApL

Si conferma che il CCNL indicato a portale debba essere quello applicato ai lavoratori interni all’ApL fermo restando il diritto del concorrente di indicarne uno diverso purchè equivalente.


Chiarimento PI550257-25

Ultimo aggiornamento: 04/12/2025 12:02

Domanda : Spett.li CAPITOLATO Art.1 Si chiede in caso di conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art. 4 – Art.10 - Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; - Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art.5 – Art.13 - In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà produrre idonea autocertificazione che dia evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia; - La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; - Si precisa che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; si chiede di stralciare la prescrizione; Art.9 Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma; Art.17 Si chiede inoltre conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro; Art.18 Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa; Art.21 – Art.24 Si precisa che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

Risposta :

CAPITOLATO
Art.1
Si chiede in caso di conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

È garantito il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15)

Art. 4 – Art.10
- Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
- Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;

Si conferma l’applicazione della normativa a cui si fa riferimento nel quesito.

Art.5 – Art.13
- In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà produrre idonea autocertificazione che dia evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia;
- La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
- Si precisa che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; si chiede di stralciare la prescrizione;

Si ribadisce che:

- il personale somministrato dall’Agenzia dovrà essere capace ed in possesso della piena ed incondizionata idoneità alla mansione

- il personale extracomunitario dovrà essere in regola con le vigenti norme in materia di ‘permesso di soggiorno’.

In ogni caso si conferma che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore

Art.9
Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma;

Si ribadisce che, in caso di adozione di provvedimento disciplinare l'Agenzia è tenuta ad assumersi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Art.17
Si chiede inoltre conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;

Si conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

Art.18
Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa;

Si conferma quanto indicato e richiesto all’Art.18

Art.21 – Art.24
Si precisa che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'
11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

Si conferma l’applicazione della normativa citata


Chiarimento PI531188-25

Ultimo aggiornamento: 01/12/2025 08:55

Domanda : Gent.ma Dott.ssa Giordana Pinardi, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviare i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di confermare che ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI “non rientra” nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato; 2. Nell’eventualità in cui si dovesse confermare che ASP CAV. MARCO SIDOLI non dovesse rientrare nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, si chiede conferma che così come previsto dal Decreto Lavoro, gli aumenti contributivi da riconoscere al personale somministrato per effetto dei rinnovi di contratto, dovranno essere aggiunti ai costi del lavoro indicati nei documenti di gara, in quanto non possono essere coperti dal margine di agenzia offerto; 3. In riferimento all’obbligo possesso white list (pag. 10/30 del disciplinare), si comunica che il suddetto obbligo non sussiste in quanto l’attività svolta dalle Agenzie per il Lavoro non è inclusa nell'elenco di quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (indicate dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012), pertanto si chiede conferma che all’interno del modello Dichiarazioni Integrative, tale sezione possa essere depennata; 4. In merito alla relazione tecnica, si chiede conferma che carattere – dimensione ed interlinea sono liberi e che indice + copertina + eventuali allegati (quali ad esempio cv e progetti formativi), potranno essere inseriti in aggiunta alle 15 facciate, senza che concorrere al raggiungimento del limite numerico delle pagine; 5. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad es. Oss, Infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse, 6. In riferimento all’applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine orario applicato; 7. In riferimento ai costi del lavoro indicati nell’allegato 1 – Valori Stipendiali, considerando che sono stati definiti considerando 6 giorni lavorativi, si chiede conferma che in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni, il margine verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro; 8. In riferimento a quanto riscontrato circa la possibilità di fatturare al costo le ore di assenza per permessi e malattia, si chiede conferma che si potrà procedere in ugual misura anche in caso di assenze per infortunio e maternità; 9. In riferimento alle visite mediche, nel caso in cui l’agenzia optasse di utilizzare il medico competente di Asp, si chiede conferma che il relativo costo non verrà addebitato all’agenzia aggiudicataria ma resterà in capo all’utilizzatore; 10. In merito all’offerta economica, si chiede conferma che si dovrà esprimere un ribasso percentuale, sul margine posto a base d’asta, con un massimo di 5 cifre decimali e che la mancata indicazione dei costi della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi.

Risposta :

1. Si chiede di confermare che ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI “non rientra” nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato;

Le ASP (nate dalla trasformazione delle IPAB - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai sensi del D. Lgs. n. 207/2001) sono enti pubblici non economici locali considerati amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Nell’eventualità in cui si dovesse confermare che ASP CAV. MARCO SIDOLI non dovesse rientrare nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, si chiede conferma che così come previsto dal Decreto Lavoro, gli aumenti contributivi da riconoscere al personale somministrato per effetto dei rinnovi di contratto, dovranno essere aggiunti ai costi del lavoro indicati nei documenti di gara, in quanto non possono essere coperti dal margine di agenzia offerto;

Si conferma che gli aumenti contributivi da riconoscere al personale somministrato per effetto dei rinnovi di contratto saranno aggiunti ai costi del lavoro indicati nei documenti di gara, e non potranno essere coperti dal margine di agenzia offerto.

3. In riferimento all’obbligo possesso white list (pag. 10/30 del disciplinare), si comunica che il suddetto obbligo non sussiste in quanto l’attività svolta dalle Agenzie per il Lavoro non è inclusa nell'elenco di quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (indicate dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012), pertanto si chiede conferma che all’interno del modello Dichiarazioni Integrative, tale sezione possa essere depennata;

Si conferma

4. In merito alla relazione tecnica, si chiede conferma che carattere – dimensione ed interlinea sono liberi e che indice + copertina + eventuali allegati (quali ad esempio cv e progetti formativi), potranno essere inseriti in aggiunta alle 15 facciate, senza che concorrere al raggiungimento del limite numerico delle pagine;

Si conferma che carattere – dimensione ed interlinea sono liberi e che indice + copertina + eventuali allegati potranno essere inseriti in aggiunta alle 15 facciate

5. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad es. Oss, Infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse.

In caso di oggettiva impossibilità dovuta alle condizioni del mercato del lavoro ed all’effettiva e dimostrabile difficoltà nel reperimento di determinate figure professionali, si potrà ragionevolmente ovviare all’applicazione delle penali previste.

6. In riferimento all’applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine orario applicato;

L’Agenzia attuale è Orienta S.p.A. L’appalto attualmente in essere è stato organizzato in tre lotti. Di seguito il margine attuale: funzionario 0,99 €/h; istruttore 0,90 €/h; Operatore esperto 0,81 €/h

7. In riferimento ai costi del lavoro indicati nell’allegato 1 – Valori Stipendiali, considerando che sono stati definiti considerando 6 giorni lavorativi, si chiede conferma che in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni, il margine verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro;

Si conferma che il margine verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro

8. In riferimento a quanto riscontrato circa la possibilità di fatturare al costo le ore di assenza per permessi e malattia, si chiede conferma che si potrà procedere in ugual misura anche in caso di assenze per infortunio e maternità;

Si conferma la possibilità di fatturare il costo effettivamente sostenuto dal somministratore in caso di assenze per infortunio e malattie, al netto dei rimborsi erogati dagli enti preposti.

9. In riferimento alle visite mediche, nel caso in cui l’agenzia optasse di utilizzare il medico competente di Asp, si chiede conferma che il relativo costo non verrà addebitato all’agenzia aggiudicataria ma resterà in capo all’utilizzatore;

Si conferma che il costo del medico competente di Asp non sarà addebitato all’agenzia.

10. In merito all’offerta economica, si chiede conferma che si dovrà esprimere un ribasso percentuale, sul margine posto a base d’asta, con un massimo di 5 cifre decimali e che la mancata indicazione dei costi della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi.

si conferma che si dovrà esprimere un ribasso percentuale, sul margine posto a base d’asta, con un massimo di 5 cifre decimali

Come indicato nel disciplinare di gara nell’offerta economica devono essere indicati a pena di esclusione:

a) Ribasso percentuale sul valoro posto a base di gara;

b) indicazione del costo complessivo della manodopera;

c) Importo oneri sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.


Chiarimento PI536193-25

Ultimo aggiornamento: 01/12/2025 08:45

Domanda : Spett.Le Stazione Appaltante, relativamente alla procedura in oggetto siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento: - Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A. - Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo - In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia - Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia

Risposta :

relativamente alla procedura in oggetto siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento:
- Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.

Essendo il contratto stipulato nella forma della scrittura privata l’imposta dovuta è solo quella del bollo come già risposto nel quesito PI530839-25

- Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo

Si conferma che tali voci rientrano a tutti gli effetti tra quelle che compongono il costo del lavoro complessivo, e potranno essere fatturate ad evento al costo.

- In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

Si conferma che le ore di assenza possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

- Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia

Si conferma che le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia


Chiarimento PI532149-25

Ultimo aggiornamento: 27/11/2025 08:37

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla previsione di cui al punto o dell'art. 13 Capitolato, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.Lgs. 81/2015 l’Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l’eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle Agenzie la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Grazie

Risposta : Si conferma che troverà applicazione la disciplina normativa in base alla quale l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente, se adeguata.

Chiarimento PI530714-25

Ultimo aggiornamento: 25/11/2025 13:23

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti: • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i., e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia • Si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici

Risposta :

Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i., e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.

• Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

Si conferma che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al costo senza applicazione dei margini di agenzia.

• Si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore (Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

L’agenzia è obbligata, se dotata di medico competente, ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture da ASP, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. In seguito il lavoratore sarà preso in carico dal Medico Competente della ditta utilizzatrice, che completerà l’analisi con una visita preventiva, supplementare. Nel caso in cui l’agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello di Asp, sarà il Medico Competente della ditta utilizzatrice ad effettuare la visita preventiva emettendo un giudizio di idoneità.

• Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilità.

Si conferma che l’utilizzatore assumerà l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti

• Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

Si conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale

• Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).

Si conferma che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).

• Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali:

euro 250 circa

• Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici

Le penali sono quelle previste nel Capitolato speciale d’appalto

Ultimo aggiornamento: 14-01-2026, 14:36