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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnico–economica (PFTE), del progetto esecutivo (PE) e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana degli spazi edificati nell'area ex scalo merci e loro aree limitrofe CUP I94J24000270004 CUI SERVIZIO S00162210348202500012
Ente appaltanteCOMUNE DI PARMA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto640.588,28 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/12/2025
Termine richiesta chiarimenti26/01/2026 10:00
Termine presentazione delle offerte02/02/2026 10:00
Apertura busta amministrativa02/02/2026 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Criteri Ambientali minimi di cui al D.M. 256 del 23 giugno 2022, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gadaleta Michele

telefono: 0521269781

Usai Donata

telefono: 0521031615

Vocino Michele

telefono: 0521 218486

Penazzi Beatrice

telefono: 0521/031094

Di Nino Alessandra

telefono: 0521218267

Rossi Alessia

telefono: 0521031651
cellulare: 3295871707

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Affidamento del servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnico–economica (PFTE), del progetto esecutivo (PE) e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana degli spazi edificati nell'area ex scalo merci e loro aree limitrofe

CIG: B9574BF5DF

Chiarimenti

Chiarimento PI044018-26

Ultimo aggiornamento: 28/01/2026 12:39

Domanda : Chiarimento sul subappalto necessario per le figure attinenti al gruppo di lavoro.

Risposta :

Buongiorno,

la Stazione Appaltante ritiene opportuno precisare che, in caso di ricorso al subappalto necessario per le figure attinenti al gruppo di lavoro, è da intendersi disapplicata e, in quanto tale, da non compilare la previsione contenuta nella domanda di partecipazione e di seguito testualmente riportata: “(Nel caso di eventuale ricorso al cd. Subappalto necessario, relativamente alla relazione geologica o ad altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche l’eventuale progettazione antincendio o acustica)

  • DICHIARA, di voler subappaltare (indicare la/le prestazioni) a __________________________ in quanto professionista in possesso dei requisiti previsti al punto 6.1 del disciplinare di gara. “

Quanto sopra in linea con quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara rettificato e, coerentemente, con gli inviati e pubblicati riscontri ai quesiti afferenti tale profilo, atteso che la Stazione Appaltante ha espressamente rappresentato la non necessità che nella busta amministrativa si indichino i nominativi dei subappaltatori necessari.

Distinti saluti.

Chiarimento PI036760-26

Ultimo aggiornamento: 26/01/2026 14:16

Domanda : 1. Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara, ed in particolare alla previsione secondo cui “è consentita la produzione di allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata”, si chiede cortesemente di fornire un chiarimento in merito alle seguenti casistiche: a) schede contenenti sia immagini corredate da didascalie sia tabelle si possono considerare puramente illustrative e quindi da non conteggiare nelle 40 facciate? b) schede contenenti immagini o elaborati grafici illustrativi accompagnati da brevi testi descrittivi finalizzati alla comprensione degli elaborati stessi sono da definirsi descrittivi e quindi da conteggiare nelle 40 facciate? 2. Con riferimento al limite massimo di 40 facciate previsto per la relazione tecnica, si chiede di confermare se dal computo siano esclusivamente esclusi i criteri C e D, oppure se l’esclusione riguardi anche il criterio E. Grazie anticipatamente

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti si rappresenta quanto segue:

sub a) si conferma che le schede contenenti sia immagini corredate da didascalie sia tabelle si possono considerare puramente illustrative e quindi tali da non essere conteggiate nelle 40 facciate, purchè venga rispettata la natura della didascalia;


sub b) si precisa che le schede contenenti immagini o elaborati grafici illustrativi accompagnati da brevi testi descrittivi finalizzati alla comprensione degli elaborati stessi sono da definirsi illustrativi e non descrittivi, purchè i brevi testi descrittivi mantengano una natura didascalica.

sub punto 2) si precisa che la relazione tecnica descrittiva complessivamente intesa e, quindi, relativa a tutti i criteri tecnici richiesti deve rispondere ai requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara rettificato al punto 15. Pertanto nel conteggio delle 40 facciate massime richieste sono esclusi i soli specifici sub criteri che richiedano certificazioni, attestati e documentazione tale da potersi definire allegati illustrativi e non descrittivi.

Distinti saluti.


Chiarimento PI033328-26

Ultimo aggiornamento: 26/01/2026 13:32

Domanda : Al punto 6.1 del disciplinare, viene richiesto che il responsabile della progettazione edile e architettonica sia un architetto. Si se, considerato che gli immobili oggetti di intervento non sono vincolati, il responsabile di tale disciplina possa essere un ingegnere in possesso di laurea ed iscrizione al relativo albo professionale.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si conferma quanto richiesto al riguardo al punto 6.1 del Disciplinare di gara rettificato, previsione da leggersi conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente.

Distinti saluti.


Chiarimento PI030741-26

Ultimo aggiornamento: 26/01/2026 13:29

Domanda : Con riferimento al Capitolato Informativo BIM si richiedono i seguenti chiarimenti: QUESITO N. 1- Si chiede se l'aggiudicatario debba obbligatoriamente 1) fornire all'ente delle Workstation, in quali quantità e con quali caratteristiche tecniche; 2) in caso affermativo se le stesse debbano avere sempre a carico dell'O.E. la licenza per vedere i modelli e anche il collegamento internet QUESITO N. 2- Al punto 4.4 si chiede il CDE all'affidatario, ma a fine capitolo l'Ente dichiara di avere un proprio CDE: il CDE è quindi interno all'Ente oppure no? QUESITO N. 3- Al punto 4.4. ACDAT si prescrive "Ai fini della gestione digitalizzata del progetto, è richiesto all'affidatario di garantire al committente, ove si comunicasse l'indisponibilità tecnica di adottare un ambiente di condivisione dati della S.A....". Si chiede di chiarire in quali casi si potrebbe verificare tale indisponibilità, quale tipologia di piattaforma dovrebbe essere messa a disposizione dall'affidatario e come questa previsione possa conciliarsi con quanto indicato nel D. Lgs. 36/23 e all. I9 QUESITO N. 4 - Al punto 5.8 si chiede "la piattaforma CDE con specifiche funzioni per 24 mesi extra consegna progetto, oltre a piano di formazione del personale della S.A." Si chiede che l'Ente chiarisca come si concilia questa richiesta con quanto indicato nel D. Lgs. 36/23 e all. I9 (che espressamente prevede dotazioni e obblighi delle S.A.) QUESITO N. 5 - Al punto 5.2 in tabella si chiede il LOG G per impianti elettrici e climatizzzione, tuttavia tale richiesta è incompatibile con le attività per le quali il massimo LOD è il LOD F (as-built). Non è quindi possibile fornire un LOD di gestione degli impianti. Si chiede alla S.A. di dare un chiarimento in merito.

Risposta : Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti si rappresenta quanto segue:

Risposta quesito n.1

Conformemente a quanto previsto al punto 4.1 del Capitolato Informativo BIM, ai fini della gestione digitalizzata del progetto, l’Operatore Economico dovrà disporre, per il proprio gruppo di lavoro, di workstation dotate di idonea licenza d’uso e di collegamento/accesso a internet. Tali workstation dovranno essere rese disponibili al Committente. Le quantità e le caratteristiche tecniche delle workstation dovranno essere indicate dall’Operatore Economico.

Risposta quesito n.2

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Allegato I.9, la Stazione Appaltante dovrà adottare un proprio Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat o CDE). Tuttavia, in caso di indisponibilità tecnica nell’adozione dell’ACDat da parte della Stazione Appaltante, è richiesto che l’Affidatario garantisca, per l’intera durata del contratto, l’accesso sia all’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat o CDE) sia all’Ambiente di Archiviazione dei documenti non digitali (ACDoc).

Risposta quesito n.3

L’ indisponibilità tecnica dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) della Stazione Appaltante potrebbe verificarsi in caso di mancata attivazione entro l’avvio delle attività oggetto di appalto o per problematiche connesse a indisponibilità tecniche temporanee. Qualora si verificassero tali possibilità, al fine di garantire la continuità operativa e la gestione digitalizzata del progetto, l’affidatario dovrà mettere a disposizione del Committente un proprio ACDat nelle more dell’adozione o del pieno funzionamento dell’ACDat della Stazione Appaltante.

Risposta quesito n.4

La richiesta di cui al punto 5.8 è da intendersi come misura funzionale temporanea ed accessoria volta ad assicurare la continuità operativa, ed il corretto utilizzo dei contenuti informativi prodotti nell’ambito dell’appalto.

Risposta quesito n.5

Con riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che l’indicazione del LOD G per gli impianti elettrici e di climatizzazione riportata nelle tabelle allegate alla documentazione di gara ha carattere meramente illustrativo. Il livello massimo di sviluppo richiesto per il progetto BIM è pari al LOD F (as-built). Il LOD G, conformemente alla normativa tecnica di riferimento (UNI 11337 e ISO 19650), è riferito alla fase di gestione e manutenzione dell’opera e non costituisce una fase progettuale obbligatoria.

Distinti saluti.


Chiarimento PI020331-26

Ultimo aggiornamento: 26/01/2026 13:19

Domanda : PROCEDURA APERTA COMUNITARIA EX ART.71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO–ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI EDIFICATI NELL'AREA EX SCALO MERCI E LORO AREE LIMITROFE CUP I94J24000270004 - CIG B9574BF5DF Buongiorno, si chiede se il geologo possa partecipare in RTP qualora abbia maturato requisiti nelle categorie S03, IA01 e IA03, ma non in E21. Si chiede, inoltre, in merito agli interventi di trasformazione degli edifici A e B, dagli elaborati allegati non si comprendono le eventuali demolizioni e modifiche degli apparati murari esistenti. Nello specifico nell’elaborato P03- Progetto – Alternativa 2- Edificio B – uffici contenuto all’interno del file Prot__25-08-2025_0234317_E - File primario - 08._380.G_ELABORATI_DI_PROGETTO-IPOTESI_2_timbrato il prospetto sud non corrisponde alla planimetria dello stesso padiglione, in quanto sembra totalmente privo di aperture e finestre. Si chiede pertanto se il prospetto indicato riporta un errore grafico e se fosse possibile avere lo stato di comparazione tra progetto e stato di fatto, per valutare l’approccio conservativo del progetto (demolizioni di pareti, modifiche di fori porta e finestre esistenti…). Grazie. Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti, si rappresenta quanto segue:

il geologo può partecipare in RTP a condizione che abbia maturato la quota parte dei servizi per categorie, tra quelle previste, funzionalmente compatibili con la natura della prestazione geologica stessa.

Il DOCFAP è da considerarsi riferimento programmatico e funzionale per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione ed è vincolante in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’intervento, con riferimento alla garanzia delle funzioni poste a base dell’alternativa progettuale n. 2. È ammessa la proposta di un nuovo layout distributivo e prospettico, purché adeguatamente motivata e nel rispetto del quadro esigenziale e funzionale approvato.

Distinti saluti.


Chiarimento PI031941-26

Ultimo aggiornamento: 26/01/2026 09:05

Domanda : I nominativi dei professionisti Cde manager, come le ulteriori figure Bim, per le quali è previsto il sub-appalto, devono essere indicati in fase di gara o e sufficiente indicare la facoltà di avvalersi del sub appalto di tali figure?

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta che in sede di gara non è necessario indicare i nominativi dei professionisti che saranno incaricati, essendo sufficiente dichiarare l’intenzione di far ricorso al subappalto necessario o qualificatorio e le prestazioni oggetto dello stesso, compilando le relative parti previste nella modulistica di gara da produrre, conformemente al tenore letterale del Disciplinare di gara rettificato sul punto (sub. 6.1 pag. 22).

Pertanto in sede di comprova dei requisiti dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti BIM e comunque relativi al gruppo di lavoro, in qualità di subappaltatori necessari, unitamente ai relativi requisiti di idoneità professionale.

Si precisa, tuttavia che, nel caso in cui i componenti del gruppo di lavoro rilevino sui criteri tecnici, attraverso a titolo esemplificativo e non esaustivo curricula da produrre, anche in caso di subappalto necessario, occorre indicare nominativamente il subappaltatore necessario e produrre il CV, a pena di mancata attribuzione del relativo punteggio.

Distinti saluti.


Chiarimento PI033897-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 12:42

Domanda : Buongiorno, Cortesemente si chiede se: • il professionista che espleterà la prestazione di BIM specialist, oltre all'esperienza richiesta, debba essere iscritto ad un ordine o albo professionale. - la domanda di presentazione dovrà essere unificata e firmata da tutti i componenti RTI costituendo Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno,

si rinvia al riscontro (PI035377-26 registro di sistema risposta) datato 23 Gennaio u.s. relativo ai quesiti (PI028160-26 registro di sistema quesito del 20/01 u.s.), atteso l'identico tenore dei quesiti di cui sopra.

Si invia la presente in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, Dr.ssa Donata Usai, in qualità di sostituto della predetta, attesa l'odierna assenza dal servizio.

Distinti saluti.

Dr. Andrea Minari


Chiarimento PI029079-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 12:22

Domanda : Con riferimento al punto 6.4 del disciplinare (pag. 25) - requisiti di idoneità professionale si chiede se nel seguente punto non vi sia una indicazione errata "Il requisito relativo all'iscrizione nel registro imprese deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento". In caso di RTP infatti è possibile che i soggetti coinvolti siano anche singoli professionisti che pertanto non hanno obbligo di iscrizione CCIAA, come le società. Non potrebbero pertanto soddisfare il requisito

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta che non trattasi di indicazione errata, atteso che la previsione di cui al punto 6.4 del disciplinare di gara rettificato (pag. 25) sub. requisiti di idoneità professionale (cfr.: Il requisito relativo all'iscrizione nel registro imprese deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento) va letta in combinato disposto con la previsione di cui al punto 6.1 (pag. 20) Requisiti di idoneità professionale.

Rileva, pertanto, la natura giuridica dei singoli componenti del RTP e si applicherà quindi l’art. 6.1 let. a) in presenza di professionisti singoli o altri operatori economici espressamente previsti nella predetta previsione e si applicherà la let. b) in presenza di società (tutte le tipologie) e consorzi.

Si invia la presente in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, Dr.ssa Donata Usai, in qualità di sostituto della predetta, attesa l'odierna assenza dal servizio.

Distinti saluti.

Dr. Andrea Minari



Chiarimento PI029055-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 12:12

Domanda : Con riferimento ai requisiti di partecipazione Si chiede conferma sulla divisione fra componenti gruppo di lavoro e rapporti professionali che regolano le diverse figure : ovvero un O.E. in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria , Tecnica e professionale , nonchè delle certificazioni lavori per le categorie prescritte può partecipare come singolo concorrente inserendo nel gruppo di lavoro in offerta tecnica tutte le figure richieste e regolare i rapporti economici ricorrendo al subappalto per le prestazioni di acustica, geologo, professionisti BIM , senza dover necessariamente costituire RTP con tutti questi soggetti ?

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si conferma quanto richiesto, atteso che i componenti del gruppo di lavoro non devono necessariamente essere componenti del RTP ma devono rispondere ai requisiti al riguardo previsti al punto 6.1 del Disciplinare di gara rettificato.

Nel caso, poi, di subappalto per le figure relative al gruppo di lavoro, l’operatore economico è tenuto a dichiarare espressamente l’intenzione di farvi ricorso, compilando le relative parti previste nella modulistica di gara.

Si invia la presente in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, Dr.ssa Donata Usai, in qualità di sostituto della predetta, attesa l'odierna assenza dal servizio.

Distinti saluti.

Dr. Andrea Minari


Chiarimento PI028160-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 12:04

Domanda : Buongiorno, Si chiede: • se il professionista che espleterà la prestazione di BIM specialist, oltre all'esperienza richiesta, debba essere iscritto ad un ordine o albo professionale. • in caso di RTI Costituendo la domanda di partecipazione dovrà essere unica e firmata da tutti i componenti Ringraziamo

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti, si rappresenta:

· la necessità della pregressa esperienza documentabile di almeno tre anni come indicato, con riferimento alla figura del BIM specialist, all'art. 6.1 lettera l) del disciplinare di gara rettificato;

· nel caso di RTP costituendo, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 85/2005 da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento (vedasi punto 14.1 del Disciplinare di gara rettificato).

Si invia la presente in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, Dr.ssa Donata Usai, in qualità di sostituto della predetta, attesa l'odierna assenza dal servizio.

Distinti saluti.

Dr. Andrea Minari


Chiarimento PI027730-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 11:51

Domanda : Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 1. Siamo a richiedere alla stazione appaltante se sia possibile utilizzare un consulente esterno al RTP per soddisfare il criterio dell’offerta tecnica E.2 relativo al calcolo LCA/LCC Restando in attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta : Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta che, come espressamente richiesto nel Disciplinare di gara rettificato sub. criterio E.2, per quanto ivi rilevi, l’operatore economico è tenuto ad indicare “gli eventuali esperti di cui si avvarrà” senza alcuna ulteriore specifica. Pertanto il soddisfacimento del criterio tecnico prescinde dalla eventuale presenza di operatori economici non facenti parti del RTP, trattandosi di un profilo di organizzazione e gestione dei rapporti privatistici dei componenti del RTP stesso con operatori terzi.

Si invia la presente in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, Dr.ssa Donata Usai, in qualità di sostituto della predetta, attesa l'odierna assenza dal servizio.

Distinti saluti.

Dr. Andrea Minari


Chiarimento PI032499-26

Ultimo aggiornamento: 22/01/2026 10:54

Domanda : Al punto 6.4 del Disciplinare di gara, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, viene definito che "Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione progettazione PFTE, progettazione PE e CSP, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto." Dato che al suddetto punto è stata inserita la sola categoria EDILIZIA con ID E.21 (comprese le altre E. con grado di complessità pari o superiore), la SA può chiarire come conciliare tale richiesta per le figure professionali indicate dal bando, che faranno parte di un RTP costituendo, e che normalmente svolgono servizi negli ambiti delle categorie STRUTTURE ed IMPIANTI? Tale richiesta riguarda anche i professionisti legati all'attività di gestione informativa BIM?

Risposta : Buongiorno,

si rinvia al riscontro recante il registro di sistema PI001065-26 del 5.01.26 in risposta ai quesiti aventi registro di sistema PI570474-25 del 12.12.2025, trattandosi di quesiti di identico tenore.
Distinti saluti.

Chiarimento PI032499-26

Ultimo aggiornamento: 22/01/2026 10:30

Domanda : PROBLEMA TECNICO PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Risposta : Buongiorno,

si comunica l'avvenuta risoluzione del problema tecnico riscontrato per il pagamento del contributo a favore dell'Anac.
Pertanto il CIG relativo alla procedura in oggetto risulta disponibile ai fini del pagamento del contributo.
Distinti saluti.

Chiarimento PI028168-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 16:25

Domanda : Quesito A proposito all'art 6.3 Requisiti di Capacità Tecnico Professionale ed in particolare alla tabella 5 in merito alla "Categoria E21 Edilizia", si chiede: l'importo di € 2.598.750,00 rappresenta l'importo minimo dei servizi erogati negli ultimi dieci anni (ovvero compensi professionali) oppure l'importo minimo dei lavori/opere a cui i servizi professionali degli ultimi dieci anni sono riferiti ? Inoltre, i servizi professionali che concorrono al soddisfacimento del requisito di cui sopra comprendono tutte le fasi di progettazione compresa la Direzione Lavori?

Risposta : Buongiorno,

si rinvia alla risposta già evasa e pubblicata (PI031724-26 registro di sistema riposta datato 21/01/2026), in riscontro ai quesiti già inviati di identico tenore (Registro di sistema quesito PI003438-26).
Distinti saluti.

Chiarimento PI003438-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 15:58

Domanda : A proposito all'art 6.3 Requisiti di Capacità Tecnico Professionale ed in particolare alla tabella 5 in merito alla "Categoria E21 Edilizia", si chiede: l'importo di € 2.598.750,00 rappresenta l'importo minimo dei servizi erogati negli ultimi dieci anni (ovvero compensi professionali) oppure l'importo minimo dei lavori/opere a cui i servizi professionali degli ultimi dieci anni sono riferiti ? Inoltre, i servizi professionali che concorrono al soddisfacimento del requisito di cui sopra comprendono tutte le fasi di progettazione compresa la Direzione Lavori?

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti, si rappresenta:

-l'importo di € 2.598.750,00 riguarda l’importo minimo dei lavori, cui i servizi dichiarati ineriscono, richiesto per ognuna delle categorie ed ID indicati nella tabella (nel caso del quesito è riferito alla E21);

-i servizi professionali che concorrono al soddisfacimento del requisito di cui al punto 6.3 del Disciplinare di Gara rettificato comprendono anche la Direzione Lavori, considerando che il predetto punto 6.3 richiede espressamente, nel rispetto delle categorie e ID opere previste nella tabella 5, un elenco di servizi di ingegneria e di architettura senza alcuna ulteriore specifica. La computabilità anche dell’incarico di direzione lavori è da ammettersi considerando, altresì, che trattasi di affidamento opzionale espressamente previsto nel Disciplinare di gara rettificato (punto 3.2).

Chiarimento PI030395-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 12:49

Domanda : Buongiorno, chiedo informazioni circa il pagamento del contributo ANAC, in quanto in fase di pagamento, inserendo il CIG , compare la seguente scritta "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante" Ringrazio Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro alla Vs. segnalazione e relativa richiesta di informazioni, si rappresenta di aver proceduto ad aprire un ticket di assistenza presso il contact center Anac per la risoluzione della problematica tecnica riscontrata.

Distinti saluti.


Chiarimento PI029090-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 12:40

Domanda : Buonasera, Stiamo avendo problemi con il pagamento ANAC, il sistema non trova il CIG. Ci potrebbe essere un modo alternativo per il pagamento? Ringraziamo

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro alla Vs. segnalazione, si rappresenta di aver proceduto ad aprire un ticket di assistenza presso il contact center Anac per la risoluzione della problematica tecnica riscontrata.

In riscontro al formulato successivo quesito, si rinvia a quanto previsto al punto 11 del Disciplinare di gara rettificato in punto di "pagamento del contributo in favore dell'Anac".

Distinti saluti.


Chiarimento PI027837-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 12:33

Domanda : si segnala che ad oggi non è possibile procedere al pagamento del contributo a favore dell'Anac. Riporto l'errore "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante."

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro alla Vs. segnalazione, si rappresenta di aver proceduto ad aprire un ticket di assistenza presso il contact center Anac per la risoluzione della problematica tecnica riscontrata.

Distinti saluti.


Chiarimento PI005159-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 11:56

Domanda : Si chiede alla stazione appaltante di mettere a disposizione il dwg della tavola di rilievo - Inquadramento territoriale facente parte del DOCFAP

Risposta : Buongiorno,

in riscontro alla Vs. richiesta, si mette a disposizione di tutti gli operatori economici il file dwg che, pertanto, si allega al presente riscontro. Il predetto file viene messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per un uso strettamente necessario all'elaborazione di eventuali allegati all'offerta tecnica nell'ambito dei criteri di valutazione.
Si precisa che non è richiesto un livello di approfondimento comparabile ad uno sviluppo progettuale di primo livello.
Distinti saluti.

Chiarimento PI020903-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 11:38

Domanda : 1. In caso di RTP costituendo, con riferimento al punto 6.1, lettere h), i), l) ed m), si chiede se sia necessario che i quattro professionisti che ricoprono i ruoli di BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager, nonché i professionisti in possesso dei requisiti CAM, debbano obbligatoriamente essere membri del RTP. 2. Si chiede se il giovane professionista debba essere obbligatoriamente iscritto alla piattaforma SATER. 3. In caso di RTP costituendo, non è chiaro se, una volta effettuata l’iscrizione al portale SATER, ciascun operatore economico sia obbligato a iscriversi alle relative categorie. 4. Si chiede cortesemente di chiarire se, in caso di studio associato non presente negli elenchi ufficiali di domicilio digitale (INI-PEC), sia necessario richiedere l’attivazione di un domicilio digitale tramite SATER, anche se già in possesso di un indirizzo PEC valido. In particolare, si desidera sapere se la semplice indicazione della PEC sia sufficiente ai fini della partecipazione alle procedure telematiche gestite tramite SATER. Distinti saluti.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti, si rappresenta:

1) in caso di RTP costituendo, con riferimento al punto 6.1, lettere h), i), l) ed m), i quattro professionisti che ricoprono i ruoli di BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager, nonché i professionisti in possesso dei requisiti CAM, non devono essere obbligatoriamente membri del RTP, potendo non esserci coincidenza tra i componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 6.1 del Disciplinare di Gara rettificato e l’RTP stesso. Pertanto i componenti del RTP devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale richiesti da Disciplinare ed al contempo i componenti del gruppo di lavoro devono possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dal punto 6.1 del Disciplinare di gara. Con riferimento al rapporto tra componenti del RTP e gruppo di lavoro, qualora non ci sia perfetta coincidenza vedasi sempre punto 6.1 del Disciplinare di gara;

2) il giovane professionista indicato deve essere iscritto alla piattaforma Sater;

3) in caso di RTP costituendo, ai fini della partecipazione alla gara, una volta che l’operatore economico si è iscritto alla piattaforma Sater, non è tenuto ad iscriversi alle relative categorie, afferendo quest’ultimo passaggio al Mercato Elettronico Regione Emilia-Romagna (MERER) ;

4) nell’ipotesi prospettata non è necessario richiedere l’attivazione di un domicilio digitale tramite Sater, essendo sufficiente l’indirizzo p.e.c. indicato in sede di iscrizione ai fini della partecipazione alle procedure telematiche gestite tramite SATER. Si rinvia a quanto espressamente previsto sul Disciplinare di gara in particolare in punto di “1.Piattaforma – 2.2 chiarimenti e 2.3 comunicazioni”.

Distinti saluti.

Chiarimento PI017561-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 11:12

Domanda : PROCEDURA APERTA COMUNITARIA EX ART.71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO–ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEGLI SPAZI EDIFICATI NELL'AREA EX SCALO MERCI E LORO AREE LIMITROFE CUP I94J24000270004 - CIG B9574BF5DF Buongiorno, si chiede se per le attività subappaltabili, quali ad es. il geologo e l’esperto in acustica, sia necessario indicare già in fase di gara i nominativi dei Professionisti che saranno eventualmente incaricati in caso di aggiudicazione o sia sufficiente indicare la facoltà di avvalersi del subappalto per tali prestazioni. Grazie. Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta che in sede di gara non è necessario indicare i nominativi dei professionisti che saranno eventualmente incaricati, essendo sufficiente dichiarare l’intenzione di far ricorso al subappalto stesso e le prestazioni oggetto dello stesso, compilando le relative parti previste nella modulistica di gara da produrre.

Distinti saluti.


Chiarimento PI014081-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 11:08

Domanda : Buongiorno, chiediamo se: 1. La figura del CDE Manager può essere in subappalto 2. La pregressa esperienza documentale dei professionisti BIM può essere intesa come presenza nel gruppo di lavoro (e nell'eventuale cartiglio) di una commessa anche se la certificazione professionale BIM è stata emessa meno di 3 anni fa?

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti, si rappresenta:

1)la figura del CDE Manager, come delle ulteriori figure BIM può essere oggetto di subappalto, essendo prevista l’ammissibilità del ricorso al subappalto necessario per le figure BIM richieste nel gruppo di lavoro, ai sensi del combinato disposto dei punti 6.1 e 8 del Disciplinare di gara rettificato.

Si ricorda che, ove l’operatore economico intenda farvi ricorso, è tenuto a dichiararlo espressamente nelle parti della modulistica di gara relative al subappalto;

2) la pregressa esperienza documentale dei professionisti BIM è integrata anche se la certificazione professionale BIM è stata emessa meno di 3 anni fa, rilevando il periodo sostanziale di maturazione del requisito, pari al triennio e non la decorrenza del triennio dalla pubblicazione del bando.

Distinti saluti.


Chiarimento PI012570-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 11:02

Domanda : Buon pomeriggio, con la presente si chiede conferma che la dichiarazione indicata nell’ Allegato 3 – “Dichiarazioni integrative DGUE_Consorziata esecutrice e che presta i requisiti" deve essere resa dal soggetto partecipante, ovvero da tutti componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti (soggetto mandatario e soggetto mandante) oppure no.

Risposta :

Buongiorno,

In riscontro al Vs. quesito, si rappresenta che l’ Allegato 3 – “Dichiarazioni integrative DGUE_Consorziata esecutrice e che presta i requisiti" deve essere compilato e sottoscritto dalle consorziate esecutrici e consorziate che prestano i requisiti nel caso in cui il soggetto partecipante sia un Consorzio o del RTP faccia parte un Consorzio.

La produzione dell’allegato dipende, pertanto, dalla natura giuridica dell’operatore economico partecipante e dai casi, quindi, in cui sia presente una consorziata esecutrice da designare e che presta i requisiti.

Distinti saluti.


Chiarimento PI009318-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 10:56

Domanda : Si chiede di specificare se nel bando in esame tutte le figure di BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST, CDE MANAGER devono essere in possesso delle specifiche certificazioni in conformità alla NORMA UNI 11337-7 UNI/PdR 78:20 o se sia sufficiente la comprovata esperienza lavorativa triennale

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta la necessità della pregressa esperienza documentabile di almeno tre anni come indicato all'art. 6.1 lettera h) ,i), l) e m) del disciplinare di gara rettificato.

Distinti saluti.

Chiarimento PI007721-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 10:52

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all’art. 6.1 lett. h), i), l) e m) del Disciplinare rettificato (figure BIM: BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, CDE Manager), si chiede di chiarire: - ai fini dell’ammissione è richiesto anche il possesso di certificazioni (es. UNI 11337-7) oltre alla pregressa esperienza triennale, oppure è richiesta solo la pregressa esperienza documentabile di almeno 3 anni? - per la comprova dell’esperienza triennale, è sufficiente un CV sottoscritto con indicazione puntuale di incarichi/ruoli/periodi e committenti?

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro ai Vs. quesiti si rappresenta:

- la necessità di pregressa esperienza documentabile di almeno tre anni come indicato all'art. 6.1 lettera h) ,i), l) e m) del disciplinare di gara rettificato;

- per la comprova dell’esperienza triennale, occorre provare documentalmente quanto autodichiarato attraverso una puntuale ed analitica documentazione, da cui si evincano in particolare la tipologia di intervento e le specifiche tecniche cui l’incarico inerisce. Pertanto è rimessa alla discrezionalità dell’operatore economico la scelta della tipologia di documentazione idonea a comprovare quanto autodichiarato in sede di gara sul punto.

Distinti saluti.

Chiarimento PI007167-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 10:47

Domanda : Si chiede alla Stazione Appaltante di definire chiaramente a quale tipologia di impianti faccia riferimento il requisito relativo alla IdOpere IA.01 presente nella Tabella 5 al punto 6.3 del Disciplinare: infatti la descrizione IMPIANTI MECCANICI presente nella riga dedicata ricomprende anche la IdOpere IA.02 Si chiede inoltre se per soddisfare i requisiti della IdOpere IA.01 sia possibile utilizzare anche la Id.Opere IA.02 che ha grado di complessità superiore (0,85) e ricade nella stessa destinazione funzionale.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta che la Stazione Appaltante chiaramente ed espressamente ha previsto nel Disciplinare di gara (SUB PUNTO 6.3 - PAG. 24) che “solo relativamente alle categorie IA01 e IA03, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, non sono ammesse altre ID in quanto le destinazioni funzionali sono caratterizzate da diverse specialità”. Pertanto per la categoria IMPIANTI MECCANICI è espressamente richiesta la sola IA.01 e per la categoria IMPIANTI ELETTRICI è espressamente richiesta la sola IA.03.

Distinti saluti.

Chiarimento PI000911-26

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 10:40

Domanda : Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se sia consentito ricorrere al subappalto al fine di soddisfare i requisiti relativi alle figure BIM.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta l’ammissibilità del ricorso al subappalto necessario per le figure BIM richieste nel gruppo di lavoro, ai sensi del combinato disposto dei punti 6.1 e 8 del Disciplinare di gara rettificato.

Si ricorda che, ove l’operatore economico intenda farvi ricorso, è tenuto a dichiararlo espressamente nelle parti della modulistica di gara relative al subappalto.

Distinti saluti.

Chiarimento PI583839-25

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026 10:37

Domanda : Con riferimento all'art. "6.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale", si legge che "la comprova del requisito è fornita [...] mediante le attestazioni [...] con indicazione [...] del periodo di esecuzione". Nel caso il periodo di esecuzione fosse iniziato prima dei dieci anni, è possibile considerare il servizio fornito al 100 %?

Risposta :

Buongiorno,

In riscontro al Vs. quesito si rappresenta che l’incarico afferente il servizio tecnico da comprovare deve essere stato espletato nel rispetto del decennio richiesto dal punto 6.3 “Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale” del Disciplinare di gara rettificato.

Pertanto il periodo di esecuzione, richiesto dal Disciplinare in sede di comprova, comporta che sia la data di inizio che la data di fine esecuzione rientrino nel decennio richiesto.

Si precisa che in caso di affidamento di una pluralità di incarichi di servizi tecnici, tra loro autonomi e scindibili, la stazione appaltante considera validi tutti i servizi ultimati nel decennio, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Distinti saluti.

Chiarimento PI013525-26

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 14:16

Domanda : Buongiorno, chiediamo se: 1. Sono state effettuate indagini sulle reti esistenti (rilievo dei sottoservizi)? Qualora disponibili, si richiede la condivisione degli elaborati e dei dati raccolti 2. Sono state già effettuate le indagini geologiche, geotecniche e ambientali? Qualora disponibili, si richiede la condivisione degli elaborati e dei dati raccolti. Grazie. Cordiali saluti

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta quanto segue: le indagini indicate non sono state eseguite. Coerentemente a quanto disposto dal codice dei contratti, le indagini conoscitive generiche saranno da approfondire in corso di sviluppo dei livelli progettuali. Eventuali ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione del servizio saranno affidate secondo le modalità previste dagli strumenti normativi applicabili.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI010181-26

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 14:13

Domanda : Con riferimento a quanto riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito DIP), a pag. 3 di 18, e in particolare alla nota di RFI ivi richiamata («â€¦a questo riguardo occorre ricordare che RFI con nota a firma della Direzione di Bologna (UA 11/12/2020 RFI-DPR-DTP-BO\A00111\ P\2020\0004759) limita l’uso dei locali alla sola fascia diurna ed esprime un parere di massima favorevole all’insediamento di funzioni direzionali…»), si chiede: 1. la messa a disposizione della versione integrale della nota RFI citata nel DIP (UA 11/12/2020 RFI-DPR-DTP-BO\A00111\P\2020\0004759); 2. di chiarire se la limitazione dell’uso dei locali alla sola fascia diurna abbia carattere vincolante e quali fasce orarie siano intese come “fascia diurna” (dalle ore … alle ore …); 3. di chiarire se il parere di massima favorevole all’insediamento di funzioni direzionali abbia carattere vincolante e cosa sia inteso con “funzioni direzionali”. Si fa presente alla Stazione appaltante che Con riferimento a quanto riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito DIP), a pag. 3 di 18, e in particolare alla nota di RFI ivi richiamata («â€¦a questo riguardo occorre ricordare che RFI con nota a firma della Direzione di Bologna (UA 11/12/2020 RFI-DPR-DTP-BO\A00111\ P\2020\0004759) limita l’uso dei locali alla sola fascia diurna ed esprime un parere di massima favorevole all’insediamento di funzioni direzionali…»), si chiede: 1. la messa a disposizione della versione integrale della nota RFI citata nel DIP (UA 11/12/2020 RFI-DPR-DTP-BO\A00111\P\2020\0004759); 2. di chiarire se la limitazione dell’uso dei locali alla sola fascia diurna abbia carattere vincolante e quali fasce orarie siano intese come “fascia diurna” (dalle ore … alle ore …); 3. di chiarire se il parere di massima favorevole all’insediamento di funzioni direzionali abbia carattere vincolante e cosa sia inteso con “funzioni direzionali”. Si fa presente alla Stazione Appaltante che le parcelle previste per l’acustica calcolate con il DM 2016 non contemplano tutte le attività da svolgersi ( acustica ambientale, acutica architettonica, acustica degli ambienti chiusi, monitoraggi strumentali, calcoli a timbro e firma di tecnico abilitato ENTECA,…). Si chiede se sia possibile compensarle con l’aggiunta di un importo da calcolarsi in base a prezziari di categoria tipo: assoacustici, ordine ingegneri di Roma, prorposta Gdl acustica del CNI,…

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta quanto segue: 1. La nota verrà condivisa con l’aggiudicatario. Al momento si ritengono sufficienti le informazioni fornite per l’elaborazione della relazione tecnica a corredo dell’offerta; 2. premesso che trattasi di parere di massima, rilasciato antecedentemente all’avvio della presente procedura circa la fattibilità dell’insediamento di funzioni direzionali in fascia diurna, si ricorda che in corso dello sviluppo dei livelli progettuali saranno acquisiti tutti i pareri di competenza ai fini dell’approvazione del progetto; 3. Le funzioni direzionali si intendono assimilabili alla destinazione d’uso “uffici” coerentemente con quanto approvato nel DOCFAP (alternativa progettuale n.2). In questa fase si conferma l’individuazione delle prestazioni considerate ai fini del calcolo del compenso professionale, determinato ai sensi del DM 2016. Eventuali ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione del servizio saranno affidate secondo le modalità previste dagli strumenti normativi applicabili.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI009325-26

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 14:05

Domanda : Si richiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione la nota RFI a firma della Direzione di Bologna (UA 11/12/2020 RFI-DPR-DTP-BO\A00111\ P\2020\0004759) per meglio comprendere il parere dato.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta quanto segue: la nota verrà condivisa con l’aggiudicatario. Al momento si ritengono sufficienti le informazioni fornite per l’elaborazione della relazione tecnica a corredo dell’offerta.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI003421-26

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 14:01

Domanda : 1) Si chiede se è disponibile, o se è stato già effettuato, uno studio di vulnerabilità sismica degli edifici. In caso di risposta negativa, si chiede se tale studio farà parte delle prestazioni da svolgere in caso di aggiudicazione del servizio. 2) Si segnala che ad oggi non è visibile sul portale la documentazione aggiornata a seguito di rettifica del bando.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta quanto segue: è attualmente in fase di ultimazione la redazione della valutazione della sicurezza delle strutture ex NTC 2018, comprensiva delle indagini necessarie commissionata dalla stazione appaltante. I risultati conclusivi, comprensivi degli esiti delle indagini diagnostiche svolte, saranno resi disponibili all’avvio del servizio oggetto dell’appalto ai fini della definizione delle successive fasi di sviluppo progettuale.

In riscontro al secondo punto si rinvia alla documentazione presente sul portale, a seguito di ulteriore rettifica e proroga.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI002350-26

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 12:56

Domanda : Richiesta di chiarimenti in merito alle indagini strutturali e alla determinazione del livello di conoscenza degli edifici A e B – Procedura di gara Ex Scalo Merci, Parma. In relazione alla procedura di gara in oggetto, con riferimento alla documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (Documento di Indirizzo alla Progettazione, Relazione Tecnico-Illustrativa, documenti economici e schema di contratto), si chiede un chiarimento in merito alle indagini strutturali necessarie ai fini della determinazione del livello di conoscenza (LC) degli edifici A e B. Dalla documentazione di gara risulta che la Stazione Appaltante ha già affidato l’esecuzione di alcune indagini diagnostiche sull’immobile e la redazione di una valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del §8.3 delle NTC 2018. Tuttavia, tali elaborati e gli esiti delle indagini non risultano allegati alla documentazione di gara, né sono specificati il livello di conoscenza raggiunto e i fattori di confidenza adottati. Considerato il cambio di destinazione d’uso degli edifici (auditorium e uffici), con conseguente attribuzione della classe d’uso III, e tenuto conto che la progettazione degli interventi strutturali sull’esistente richiede, ai sensi delle NTC 2018, un livello di conoscenza adeguato (LC2 o LC3), si chiede di chiarire: 1. se la documentazione completa relativa alle indagini strutturali già eseguite (rilievi, prove sui materiali, relazioni diagnostiche, elaborati grafici, livello di conoscenza assunto e fattori di confidenza) sarà resa disponibile ai concorrenti; 2. se eventuali indagini integrative che si rendessero necessarie per il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato ai fini della progettazione strutturale siano da considerarsi: o comprese nel perimetro delle prestazioni oggetto dell’incarico di progettazione, o oppure previste e finanziate direttamente dalla Stazione Appaltante. Il chiarimento è richiesto al fine di consentire ai concorrenti una corretta impostazione dell’offerta tecnica ed economica e una consapevole valutazione del perimetro delle prestazioni richieste.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta quanto segue: è attualmente in fase di ultimazione la redazione della valutazione della sicurezza delle strutture ex NTC 2018, comprensiva delle indagini necessarie compatibilmente a quanto previsto al cap. 8 delle NTC 2018 e alle destinazioni d’uso approvato nel DOCFAP. I risultati conclusivi, comprensivi degli esiti delle indagini diagnostiche svolte, saranno resi disponibili all’avvio del servizio oggetto dell’appalto ai fini della definizione delle successive fasi di sviluppo progettuale. Nel corso dell’elaborazione dei livelli progettuali sarà inoltre valutata l’eventuale necessità e le relative modalità dell’esecuzione di ulteriori indagini integrative.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI602616-25

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 12:50

Domanda : In riferimento all'art. 6.3 del disciplinare - Requisiti di capacità tecnica professionale, si richiede se in riferimento alla categoria E.21 può essere inserito un intervento su edificio esistente di valore storico testimoniale con ampliamento per realizzazione di cantina vitivinicola. vi ringraziamo anticipatamente

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta quanto segue: è facoltà dell’operatore economico valutare la pertinenza delle esperienze inserite in sede di gara nell’ambito delle categorie, ID e importi minimi dei lavori come dettagliato nell’art. 6.3 del disciplinare di gara rettificato.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI602615-25

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026 12:47

Domanda : Buonasera, in riferimento all'art. 6.3 del disciplinare Requisiti di capacità tecnica professionale, si richiede se in riferimento alla categoria E.21 può essere inserito un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio Ex agricolo con procedimento edilizio soggetto a SCIA per intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione grazie

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito si rappresenta quanto segue: è facoltà dell’operatore economico valutare la pertinenza delle esperienze inserite in sede di gara nell’ambito delle categorie, ID e importi minimi dei lavori come dettagliato nell’art. 6.3 del disciplinare di gara rettificato.

Si invia il presente riscontro in nome e per conto della Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Dr.ssa Donata Usai, quale sostituta della stessa, attesa l’odierna assenza dal servizio.

Dr.ssa Debora Saccani


Chiarimento PI603035-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 16:29

Domanda : Si chiede di chiarere se per i professionisti BIM (BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST, CDE MANAGER) in possesso delle specifiche certificazioni in conformità alla NORMA UNI 11337-7 UNI/PdR 78:20 sia comunque necessaria la pregressa esperienza triennale o se esse sia da considerarsi alternativa al possesso della certificazione.

Risposta :

Buongiorno,

Si conferma la necessità di pregressa esperienza documentabile di almeno tre anni come indicato all'art. 6.1 lettera h) ,i), l) e m) del disciplinare di gara rettificato.


Chiarimento PI601003-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 09:51

Domanda : Con riferimento alla previsione secondo cui “è consentita la produzione di allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata”, si chiede di chiarire il significato e l’ambito applicativo di tale indicazione. In particolare, si domanda se per allegati meramente illustrativi debbano intendersi elaborati grafici, schemi, immagini o tabelle di supporto alla relazione, privi di contenuti descrittivi o valutativi aggiuntivi

Risposta :

Buongiorno,

Si conferma che gli eventuali allegati aggiuntivi consentiti dovranno essere meramente illustrativi e non descrittivi dell’offerta tecnica.

Chiarimento PI600951-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 09:43

Domanda : Con riferimento al Criterio A2 – Professionalità desunta dalla documentazione dei servizi svolti, si chiede di chiarire se la valutazione debba essere effettuata esclusivamente con riferimento ai tre servizi indicati nel Criterio A1 oppure se sia possibile descrivere soluzioni ed esperienze maturate anche in ulteriori progetti non ricompresi nel precedente criterio.

Risposta :

Buongiorno,
La valutazione del criterio A2 sarà svolta con riferimento ai 3 servizi indicati nel criterio A1.

Chiarimento PI596818-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 09:41

Domanda : Q1: Si richiede di chiarire in quale misura il PFTE e i successivi livelli di progettazione debbano assumere il DOCFAP, redatto in fase preliminare, quale documento di riferimento vincolante. In particolare, si richiede di chiarire in che misura le soluzioni tipologiche, architettoniche e funzionali, nonché le superfici e le destinazioni d’uso indicate nel DOCFAP, debbano essere considerate prescrittive. Si domanda inoltre se, a seguito di specifici approfondimenti tecnici e nel rispetto delle esigenze e degli obiettivi definiti nel DOCFAP, sia consentita l’elaborazione di soluzioni tipologiche e funzionali alternative, nel rispetto delle funzioni previste nell’Alternativa 2. In tale contesto, si chiede se sia ammissibile proporre un nuovo layout distributivo e quale grado di flessibilità progettuale sia consentito rispetto alle indicazioni del DOCFAP. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla riorganizzazione dei layout degli spazi ufficio e alla diversa collocazione e configurazione dello spazio auditorium e dei servizi ad esso connessi. Q2: Si richiede di chiarire se le funzioni previste nel primo Lotto, oggetto di gara, quali auditorium e uffici, ipotizzate negli edifici A e B, possano essere in insediate in edifici diversi, quali ad esempio gli edifici D ed E, oppure se tale localizzazione debba intendersi vincolante. Q3: Si richiedono informazioni dettagliate in merito alla tipologia, alla stratigrafia e allo stato di conservazione delle coperture degli edifici A e B, al fine di poter valutare, già in questa fase, le soluzioni tecnologiche più appropriate ed efficienti, coerenti con quanto indicato nel DIP. Q4: Si richiede di chiarire, al fine di calibrare in modo appropriato le soluzioni tecniche di progetto, se il basamento costituente la banchina dell’edificio “A” possa essere oggetto di modifiche dimensionali, quali ampliamenti, come evidenziato nell’elaborato progettuale, sezione AA’ tavola P02. In particolare, rispetto allo stato di fatto, sembra che in fase di proposta progettuale la banchina sia stata ampliata verso i binari a nord e raccordata sul fronte sud. Si chiede pertanto conferma della possibilità di effettuare tale intervento di modifica sulle banchine. Q5: Si richiede di confermare che la proposta da sviluppare in fase di gara corrisponda alla soluzione di progetto “Alternativa 2” individuata nel DOCFAP. Q6: Si richiede di specificare la capienza prevista per la sala principale dell’auditorium, nonché per le due sale minori. Si chiede inoltre di indicare il numero di persone da considerare per il dimensionamento degli spazi ufficio. Q7: Si chiede di esplicitare se sui fabbricati oggetto di intervento sussista un vincolo monumentale o di tutela, imposto dalla Soprintendenza delle Belle Arti o da altri enti competenti. Q8: Si richiedono chiarimenti in merito alle sistemazioni esterne: - Si chiede di precisare quanto la proposta progettuale riportata nel DOCFAP sia vincolante in fase di gara e se, nei successivi livelli di progettazione, sia possibile modificarla, pur mantenendo invariata la dotazione complessiva di aree verdi e servizi. - Si richiede di specificare se l’intervento oggetto di gara riguardi tutte le aree esterne del comparto o esclusivamente quelle prospicienti i due fabbricati interessati. In quest’ultimo caso, si richiede di individuarne e rappresentarne graficamente l’estensione. Q9: Si richiede di chiarire se le volumetrie di progetto e le superfici indicate siano vincolanti e soggette a specifici indici, oppure se possano essere eventualmente ricalibrate nei successivi livelli di progettazione PFTE ed esecutiva. Q10: Si richiedono informazioni dettagliate sullo stato di conservazione delle strutture orizzontali e verticali in C.A. dei due edifici A e B. In particolare, si chiede di confermare l’esistenza di una relazione sulla consistenza delle strutture e sulla valutazione della sicurezza e, se possibile, di poterne prendere visione, al fine di calibrare al meglio l’offerta tecnica e le soluzioni tecnologiche da proporre.

Risposta :

Buongiorno,

in merito ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue:


Quesito Q1: Si richiede di chiarire in quale misura il PFTE e i successivi livelli di progettazione debbano assumere il DOCFAP, redatto in fase preliminare, quale documento di riferimento vincolante.

In particolare, si richiede di chiarire in che misura le soluzioni tipologiche, architettoniche e funzionali, nonché le superfici e le destinazioni d’uso indicate nel DOCFAP, debbano essere considerate prescrittive.

Si domanda inoltre se, a seguito di specifici approfondimenti tecnici e nel rispetto delle esigenze e degli obiettivi definiti nel DOCFAP, sia consentita l’elaborazione di soluzioni tipologiche e funzionali alternative, nel rispetto delle funzioni previste nell’Alternativa 2.

In tale contesto, si chiede se sia ammissibile proporre un nuovo layout distributivo e quale grado di flessibilità progettuale sia consentito rispetto alle indicazioni del DOCFAP. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla riorganizzazione dei layout degli spazi ufficio e alla diversa collocazione e configurazione dello spazio auditorium e dei servizi ad esso connessi.

Il DOCFAP ha la funzione di documento di indirizzo strategico e decisionale, finalizzato a individuare il quadro esigenziale e prestazionale nonché la scelta dell’alternativa progettuale da sviluppare (nel caso in esame trattasi dell’alternativa progettuale n.2). Ciò premesso il DOCFAP rappresenta il riferimento programmatico e funzionale per lo sviluppo dei livelli di progettazione (PFTE e PE) ed è vincolante limitatamente agli obiettivi strategici dell’intervento, alle funzioni da garantire, alle prestazioni richieste senza alterare il quadro funzionale complessivo alla base della scelta dell’alternativa progettuale n.2

È pertanto da ritenersi ammissibile la proposta di un nuovo layout distributivo debitamente motivato, nel rispetto del quadro esigenziale e funzionale approvato, considerando che il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale dell’alternativa approvata con il DOCFAP che presenta il miglior rapporto costi-benefici.


Quesito 2: Si richiede di chiarire se le funzioni previste nel primo Lotto, oggetto di gara, quali auditorium e uffici, ipotizzate negli edifici A e B, possano essere insediate in edifici diversi, quali ad esempio gli edifici D ed E, oppure se tale localizzazione debba intendersi vincolante.

Le funzioni Auditorium/conference hall e direzionale uffici dovranno essere insediate negli edifici A e B conformemente al quadro esigenziale e funzionale approvato.


Quesito 3: Si richiedono informazioni dettagliate in merito alla tipologia, alla stratigrafia e allo stato di conservazione delle coperture degli edifici A e B, al fine di poter valutare, già in questa fase, le soluzioni tecnologiche più appropriate ed efficienti, coerenti con quanto indicato nel DIP.

Coerentemente a quanto disposto dal Codice dei contratti, le indagini conoscitive generiche saranno da approfondire in corso di sviluppo dei livelli progettuali (PFTE e PE). Si precisa altresì che è in corso di redazione la valutazione della sicurezza delle strutture ex NTC 2018, comprensiva delle indagini necessarie ai fini del conseguimento della stessa, i cui risultati finali saranno resi disponibili in sede di sviluppo progettuale.


Quesito 4: Si richiede di chiarire, al fine di calibrare in modo appropriato le soluzioni tecniche di progetto, se il basamento costituente la banchina dell’edificio “A” possa essere oggetto di modifiche dimensionali, quali ampliamenti, come evidenziato nell’elaborato progettuale, sezione AA’ tavola P02.
In particolare, rispetto allo stato di fatto, sembra che in fase di proposta progettuale la banchina sia stata ampliata verso i binari a nord e raccordata sul fronte sud. Si chiede pertanto conferma della possibilità di effettuare tale intervento di modifica sulle banchine.

Le modifiche di dettaglio, sono consentite coerentemente all’assetto proprietario e agli strumenti urbanistici vigenti


Quesito 5: Si richiede di confermare che la proposta da sviluppare in fase di gara corrisponda alla soluzione di progetto “Alternativa 2” individuata nel DOCFAP.

Si conferma che la soluzione da sviluppare dovrà essere conforme all’alternativa 2 approvata (per maggiori specifiche si rimanda alla risposta al quesito n.1)

Quesito 6: Si richiede di specificare la capienza prevista per la sala principale dell’auditorium, nonché per le due sale minori. Si chiede inoltre di indicare il numero di persone da considerare per il dimensionamento degli spazi ufficio.

Capienza auditorium

Nel DOCFAP la capienza degli spazi dell’auditorium è stata indicata in termini orientativi e funzionali, al fine di consentire la valutazione comparativa delle alternative progettuali.

In particolare:

Sala principale dell’auditorium: capienza indicativa pari a circa 150 posti;

Sale minori: capienza indicativa pari a circa 25 - 30 posti ciascuna.

Tali valori non devono intendersi come prescrittivi, ma come ordini di grandezza coerenti con le funzioni previste nell’Alternativa 2. Il PFTE potrà affinare il dimensionamento delle sale sulla base di approfondimenti funzionali, normativi (antincendio, sicurezza, accessibilità), acustici e impiantistici, nel rispetto delle finalità complessive dell’intervento.

Dimensionamento spazi ufficio

Ai fini del dimensionamento degli spazi ufficio, il DOCFAP assume un numero indicativo di addetti pari a circa 60-70 unità per modulo. Anche in questo caso, il dato ha valore non vincolante e potrà essere oggetto di ottimizzazione in sede di PFTE, nel rispetto del quadro esigenziale definito nel DOCFAP, degli standard dimensionali e prestazionali applicabili e delle modalità organizzative e funzionali che il progetto intenderà adottare.

Quesito 7: Si chiede di esplicitare se sui fabbricati oggetto di intervento sussista un vincolo monumentale o di tutela, imposto dalla Soprintendenza delle Belle Arti o da altri enti competenti.

L’area d’intervento, conformemente agli strumenti urbanistici e agli elementi di piano individuati, rientra nell' Ambito urbano di riqualificazione "Ex mura" di interesse storico testimoniale (Dlgs 42/2004, art. 136, comma 1) - RUE: art. 3.1.6 PSC: art. 2.10

Quesito 8: Si richiedono chiarimenti in merito alle sistemazioni esterne:

- Si chiede di precisare quanto la proposta progettuale riportata nel DOCFAP sia vincolante in fase di gara e se, nei successivi livelli di progettazione, sia possibile modificarla, pur mantenendo invariata la dotazione complessiva di aree verdi e servizi.

- Si richiede di specificare se l’intervento oggetto di gara riguardi tutte le aree esterne del comparto o esclusivamente quelle prospicienti i due fabbricati interessati.

In quest’ultimo caso, si richiede di individuarne e rappresentarne graficamente l’estensione.

La proposta progettuale degli spazi esterni, riportata nel DOCFAP non è vincolante e potrà essere soggetta a modifiche conformemente al quadro esigenziale. L’intervento oggetto di gara riguarderà nello specifico la riqualificazione degli edifici A e B e relative aree prospicienti i due fabbricati interessati.

Si allega rappresentazione grafica.

Quesito 9: Si richiede di chiarire se le volumetrie di progetto e le superfici indicate siano vincolanti e soggette a specifici indici, oppure se possano essere eventualmente ricalibrate nei successivi livelli di progettazione PFTE ed esecutiva.

Le volumetrie di progetto e le superfici indicate nel DOCFAP sono da intendersi come valori di riferimento di carattere orientativo, funzionali alla verifica di fattibilità delle alternative e alla comparazione tra le stesse e pertanto suscettibili di ricalibrazione e ottimizzazione nei successivi livelli di progettazione conformemente alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, vincoli normativi o atti autorizzativi esterni al DOCFAP.


Quesito10: Si richiedono informazioni dettagliate sullo stato di conservazione delle strutture orizzontali e verticali in C.A. dei due edifici A e B.

In particolare, si chiede di confermare l’esistenza di una relazione sulla consistenza delle strutture e sulla valutazione della sicurezza e, se possibile, di poterne prendere visione, al fine di calibrare al meglio l’offerta tecnica e le soluzioni tecnologiche da proporre.

È in corso di redazione la valutazione della sicurezza delle strutture ex NTC 2018, comprensiva delle indagini necessarie ai fini del conseguimento della stessa, i cui risultati finali saranno resi disponibili in sede di sviluppo progettuale.


Chiarimento PI591129-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 09:17

Domanda : Con riferimento alla classificazione delle opere in categoria E.21 – “Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico-artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004” – assunta dal bando di gara, si chiede cortesemente di chiarire il quadro dei vincoli di pianificazione vigente e/o di tutela insistenti sull’area e sugli immobili oggetto di intervento. In particolare, si domanda se e in che misura l’ambito interessato dall’affidamento risulti assoggettato a specifiche prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti e/o a tutele ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il chiarimento è richiesto al fine di una corretta interpretazione della categoria d’opera indicata nel bando.

Risposta : Buongiorno,

Conformemente agli strumenti urbanistici e agli elementi di piano individuati, si è scelto di classificare le opere in categoria E.21 in quanto l'area d'intervento rientra nell' Ambito urbano di riqualificazione "Ex mura" di interesse storico testimoniale (D.lgs. 42/2004, art. 136, comma 1) - RUE: art. 3.1.6 PSC: art. 2.10


Chiarimento PI574241-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 09:13

Domanda : Quesito n.1: Spettabile S.A:, si chiede di chiarire se le seguenti indagini siano già state effettuate o se saranno incluse nel presente bando di gara: - indagini ambientali; - indagini archeologiche; - indagini belliche; - indagini geologiche e geotecniche; - indagini strutturali su elementi esistenti. Quesito 2: Spettabile S.A., si chiede di chiarire se sarà oggetto del presente affidamento anche la sistemazione delle aree esterne e/o relativi parcheggi, verde e viabilità.

Risposta :

Q1: Spettabile S.A:, si chiede di chiarire se le seguenti indagini siano già state effettuate o se saranno incluse nel presente bando di gara:
- indagini ambientali;
- indagini archeologiche;
- indagini belliche;
- indagini geologiche e geotecniche;
- indagini strutturali su elementi esistenti.

Le indagini sopra indicate non sono previste nel bando di gara in quanto non oggetto di affidamento.

Q2: Spettabile S.A., si chiede di chiarire se sarà oggetto del presente affidamento anche la sistemazione delle aree esterne e/o relativi parcheggi, verde e viabilità.

La sistemazione delle aree esterne e/o relativi parcheggi, verde e viabilità non sono oggetto del presente affidamento.


Chiarimento PI596853-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:49

Domanda : Ruolo e valutazione dell'oGI (Offerta di Gestione Informativa) Nel Capitolato Informativo, al paragrafo 1.2 è previsto che l'offerente debba produrre un oGI rispondendo a ciascuna specifica sezione del Capitolato Informativo stesso. Tuttavia, nei criteri di valutazione contenuti nel Disciplinare di Gara non risulta esplicitato se e in che misura tale documento sia oggetto di valutazione. Si chiede pertanto di chiarire: l'oGI costituisce parte integrante della documentazione valutabile ai fini del punteggio di gara? Se sì, con che criteri verrà valutata?

Risposta :

Buongiorno,

Si precisa che in sede di gara non è richiesta la produzione della relazione OGI di cui al paragrafo 1.2 del Capitolato Informativo, atteso che al sub. criterio E.3 del Disciplinare di gara rettificato è stato richiesto un apposito e specifico criterio tecnico sulla progettazione BIM, avente funzione equipollente a quella sottesa alla relazione OGI.

Quest’ultima, pertanto, sarà direttamente richiesta al solo aggiudicatario della procedura.


Chiarimento PI591898-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:47

Domanda : si chiede se è possibile ricorrere al subappalto per le prestazioni in capo al geologo

Risposta :

Buongiorno,
si conferma quanto richiesto e, pertanto, la subappaltabilità delle prestazioni del professionista geologo ai sensi del combinato disposto di cui al punto 6.1 (parte sulla descrizione del gruppo di lavoro) e punto 8 sul subappalto del Disciplinare di Gara rettificato.

Chiarimento PI598845-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:44

Domanda : Buongiorno, si chiede di mettere nuovamente a disposizione il materiale di gara e il disciplinare rettificato così come disposto attraverso la determina di rettifica e proroga.

Risposta : Buongiorno,

Sulla piattaforma Sater è possibile consultare il progetto di gara come riapprovato ed il disciplinare di gara, bando e relativa modulistica rettificati come approvati, a seguito di rettifica e proroga dei termini.

Chiarimento PI592195-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:42

Domanda : Con la presente con riferimento quanto indicato al punto 15 del Disciplinare di gara "è consentita la produzione di allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata". si chiede di confermare che eventuali curricula (criterio C), eventuali certificazioni (criterio D) non siano da conteggiare nella 40 facciate richieste per la relazione ma che possano essere allegati a parte.

Risposta : Buongiorno,

Si conferma quanto scritto, attenendo il valore massimo delle facciate alla relazione tecnica descrittiva e non anche agli allegati.

Chiarimento PI591891-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:40

Domanda : si chiede se i professionisti in RTP devono presentare domanda di partecipazione singolarmente con relative marche da bollo o è sufficiente un’unica domanda di partecipazione dove dichiarare i dati personali complessivi dell’RTP, con l’apposizione di un'unica marca da bollo

Risposta : Buongiorno,

I professionisti in RTP devono presentare un’unica domanda di partecipazione con relativa marca da bollo a condizione che riporti tutti i dati relativi ai componenti del raggruppamento stesso.

Chiarimento PI576603-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:36

Domanda : Buonasera, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al punto 6 – Requisiti di ordini speciale e mezzi di prova. In particolare: 6.1 - Requisiti di idoneità professionale Si richiede di specificare come documentare i 3 anni di esperienza pregressa in riferimento ai requisiti delle figure BIM e CDE. Inoltre, per evidenti ragioni di interferenza con giornate festive, si richiede una proroga dei termini di consegna. Distinti saluti

Risposta :

Buongiorno,

In sede di gara l’operatore economico sarà tenuto solo ad autodichiarare il requisito richiesto del triennio di esperienza pregressa in riferimento ai requisiti delle figure BIM e CDE. In sede di comprova dei requisiti, invece, si chiederà di provare documentalmente quanto autodichiarato attraverso una puntuale ed analitica documentazione, da cui si evincano in particolare la tipologia di intervento e le specifiche tecniche cui l’incarico inerisce.

Si rinvia al Disciplinare di gara rettificato, contenente la proroga dei termini disposta nella procedura in oggetto.


Chiarimento PI583673-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:34

Domanda : Con riferimento all'art. "6.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale", si richiede di chiarire se l'importo delle opere di 3.850.000 euro è da riferirisi alle sole opere civili e pertanto l'importo complessivo minimo dei servizi, pari a 5.775.000 euro è da intendersi riferito ai i soli servizi di progettazione architettonica. In caso negativo, si richiede di specificare i singoli valori delle opere ovvero opere civili, strutturali, impiantistiche, ecc.

Risposta :

Buongiorno,

Si rinvia al punto 6.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale del Disciplinare di gara, come rettificato, con le ulteriori categorie previste. Si rimanda, in particolare, alla tabella n. 5 contenente il valore delle opere e l’importo minimo dei servizi richiesti per ciascuna categoria prevista.

Chiarimento PI579947-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:30

Domanda : Buonasera, si chiede conferma relativamente alla possibilità di subappalto per le prestazioni del professionista geologo. Grazie Saluti

Risposta :

Buongiorno,

si conferma quanto richiesto e, pertanto, la subappaltabilità delle prestazioni del professionista geologo ai sensi del combinato disposto di cui al punto 6.1 (parte sulla descrizione del gruppo di lavoro) e punto 8 sul subappalto del Disciplinare di Gara rettificato.

Chiarimento PI578062-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:28

Domanda : Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al punto 6 – Requisiti di ordini speciale e mezzi di prova. In particolare: 6.1 - Requisiti di idoneità professionale Si richiede di specificare come documentare i 3 anni di esperienza pregressa in riferimento ai requisiti delle figure BIM e CDE. 6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale Si chiede di specificare la suddivisione in classi e categorie e il relativo importo dei lavori, per le categorie afferenti alle STRUTTURE e agli IMPIANTI (ad esempio IDRICO-SANITARIO, di CLIMATIZZAZIONE ed ELETTRICO) dal momento che al punto 6.1 è richiesta la presenza nel gruppo di lavoro di “un architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale […]” e di “un architetto, ingegnere o perito industriale, responsabile della progettazione degli impianti […]” e che, per tanto, risulta improbabile che l’importo lavori indicato sia esclusivamente afferente alla categoria E.21. 6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni, di imprese di rete, GEIE Al capitolo “Requisiti di capacità tecnico professionale” si indica: “In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.” Si richiede di specificare se l’obbligo di ciascun componente deve riferirsi alla categoria E.21. Si chiede altresì, considerando che è richiesta la presenza nel gruppo di lavoro di un responsabile della progettazione strutturale e di un responsabile della progettazione degli impianti, quali siano i requisiti che queste figure devono apportare in relazione alla classe e categoria cui fanno riferimento. Per essere più chiari: considerando che risulta improbabile che l’importo lavori indicato sia esclusivamente afferente alla categoria E.21 e che quindi debbano necessariamente essere presenti categorie di lavoro afferenti alle classi di STRUTTURE e di IMPIANTI, i responsabili di tali categorie possono dimostrare il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale esclusivamente in relazione all’ambito di cui sono responsabili? Se sì, si chiede di dettagliare l’importo presunto dei lavori e dei servizi pregressi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. Infine, per evidenti ragioni di interferenza con giornate festive si richiede una proroga dei termini di consegna.

Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti posti si rappresenta quanto segue:


- Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al punto 6 – Requisiti di ordini speciale e mezzi di prova. In particolare:
6.1 - Requisiti di idoneità professionale
Si richiede di specificare come documentare i 3 anni di esperienza pregressa in riferimento ai requisiti delle figure BIM e CDE.

In sede di gara l’operatore economico sarà tenuto solo ad autodichiarare il requisito richiesto del triennio di esperienza pregressa in riferimento ai requisiti delle figure BIM e CDE.

In sede di comprova dei requisiti, invece, si chiederà di provare documentalmente quanto autodichiarato attraverso una puntuale ed analitica documentazione, da cui si evincano in particolare la tipologia di intervento e le specifiche tecniche cui l’incarico inerisce.



- 6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
Si chiede di specificare la suddivisione in classi e categorie e il relativo importo dei lavori, per le categorie afferenti alle STRUTTURE e agli IMPIANTI (ad esempio IDRICO-SANITARIO, di CLIMATIZZAZIONE ed ELETTRICO) dal momento che al punto 6.1 è richiesta la presenza nel gruppo di lavoro di “un architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale […]” e di “un architetto, ingegnere o perito industriale, responsabile della progettazione degli impianti […]” e che, per tanto, risulta improbabile che l’importo lavori indicato sia esclusivamente afferente alla categoria E.21.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni, di imprese di rete, GEIE
Al capitolo “Requisiti di capacità tecnico professionale” si indica: “In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.”
Si richiede di specificare se l’obbligo di ciascun componente deve riferirsi alla categoria E.21.
Si chiede altresì, considerando che è richiesta la presenza nel gruppo di lavoro di un responsabile della progettazione strutturale e di un responsabile della progettazione degli impianti, quali siano i requisiti che queste figure devono apportare in relazione alla classe e categoria cui fanno riferimento.
Per essere più chiari: considerando che risulta improbabile che l’importo lavori indicato sia esclusivamente afferente alla categoria E.21 e che quindi debbano necessariamente essere presenti categorie di lavoro afferenti alle classi di STRUTTURE e di IMPIANTI, i responsabili di tali categorie possono dimostrare il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale esclusivamente in relazione all’ambito di cui sono responsabili?
Se sì, si chiede di dettagliare l’importo presunto dei lavori e dei servizi pregressi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Si rinvia al riguardo al Disciplinare di Gara rettificato, in forza del quale è stata prevista una implementazione di categorie. Si rinvia in particolare al punto 6.3 del Disciplinare di Gara rettificato, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale ed al punto 6.4 per i requisiti speciali in caso di raggruppamenti temporanei.

Si precisa, altresì, che nella tabella n. 5, come aggiornata, è previsto il valore delle opere e l’importo minimo per l’elenco dei servizi per ciascuna categoria prevista.


- Infine, per evidenti ragioni di interferenza con giornate festive si richiede una proroga dei termini di consegna.

Come da Disciplinare di gara rettificato, è stata prevista una proroga dei termini per cui si rinvia al Disciplinare stesso per le nuove scadenze previste.

Chiarimento PI570474-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:21

Domanda : Al punto 6.4 del Disciplinare di gara, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, viene definito che "Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione progettazione PFTE, progettazione PE e CSP, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto." Dato che al suddetto punto è stata inserita la sola categoria EDILIZIA con ID E.21 (comprese le altre E. con grado di complessità pari o superiore), la SA può chiarire come conciliare tale richiesta per le figure professionali indicate dal bando, che faranno parte di un RTP costituendo, e che normalmente svolgono servizi negli ambiti delle categorie STRUTTURE ed IMPIANTI? Tale richiesta riguarda anche i professionisti legati all'attività di gestione informativa BIM?

Risposta :

Si rinvia al riguardo al Disciplinare di Gara rettificato, in forza del quale è stata prevista una implementazione di categorie. Si rinvia in particolare al punto 6.3 del Disciplinare di Gara rettificato, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale ed al punto 6.4 per i requisiti speciali in caso di raggruppamenti temporanei e per le figure relative all'adozione della metodologia BIM (si veda anche 6.1 del Disciplinare di gara). Si precisa, altresì, che nella tabella n. 5, come aggiornata, è previsto il valore delle opere e l’importo minimo per l’elenco dei servizi per ciascuna categoria prevista.



Chiarimento PI569231-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:13

Domanda : Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 1. E’ possibile redigere l’offerta tecnica in formato orizzontale su più colonne, mantenendo le dimensioni di carattere e interlinea indicate nel disciplinare. 2. E’ possibile inserire i curriculum vitae dei progettisti responsabili indicati in gara, oltre il limite di pagine indicate nel disciplinare di gara? 3. Per la redazione dell’offerta tecnica è possibile inserire una pagina formato A3 in sostituzione a due pagine formato A4? 4. In caso di RTP costituendo, in merito alle figure professionali richieste nel gruppo di lavoro chiediamo se progettista acustico e geologo debbano essere obbligatoriamente membri del RTP, o in alternativa visto il loro contributo prettamente specialistico, possano essere indicati in gara come consulenti. 5. In caso di Raggruppamento Temporaneo, qualora sia necessario associare figure professionali specifiche (Tecnico Acustico e Geologo), per lo svolgimento delle attività riferite alla Acustica e Geologia, che non si identificano con quelle proprie e riservate agli ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi albi professionali ma si configurano quali competenze tecniche e professionali che richiedono differenti curricula vitae et studiorum e differenti abilitazioni e certificazioni, si chiede di confermare che tali professionisti non siano tenuti a possedere e dichiarare i requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al par. 6.4 del Disciplinare di Gara. 6. Si chiede alla stazione appaltante di allegare il calcolo di parcella comprensivo di tutte le aliquote richieste. Restando in attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta : Buongiorno, in merito ai quesiti posti si risponde quanto segue:


1. E’ possibile redigere l’offerta tecnica in formato orizzontale su più colonne, mantenendo le dimensioni di carattere e interlinea indicate nel disciplinare.

E’ possibile redigere l’offerta tecnica nella modalità indicata, a condizione che si rispettino i requisiti richiesti al punto 15 del Disciplinare di gara rettificato.


2. E’ possibile inserire i curriculum vitae dei progettisti responsabili indicati in gara, oltre il limite di pagine indicate nel disciplinare di gara?

E’ possibile inserire i curricula dei progettisti responsabili indicati in gara, oltre il limite di pagine indicate al punto 15 del disciplinare di gara rettificato, in quanto trattasi di allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata.


3. Per la redazione dell’offerta tecnica è possibile inserire una pagina formato A3 in sostituzione a due pagine formato A4?

Limitatamente alla sola relazione tecnica descrittiva, non è possibile redigere l’offerta tecnica sostituendo il formato di pagina, atteso che il punto 15 del Disciplinare di gara richiede espressamente il formato A4. Di contro è possibile ricorrere ad un formato diverso (es. A3) per gli eventuali allegati non compresi nella relazione tecnica descrittiva.


4. In caso di RTP costituendo, in merito alle figure professionali richieste nel gruppo di lavoro chiediamo se progettista acustico e geologo debbano essere obbligatoriamente membri del RTP, o in alternativa visto il loro contributo prettamente specialistico, possano essere indicati in gara come consulenti.

In caso di RTP costituendo, il geologo ed il professionista qualificato in materia acustica non devono essere obbligatoriamente membri del RTP, potendo non esserci coincidenza tra i componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 6.1 del Disciplinare di Gara rettificato e l’RTP stesso. Pertanto i componenti del RTP devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale richiesti da Disciplinare ed al contempo i componenti del gruppo di lavoro devono possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dal punto 6.1 del Disciplinare di gara.

Con riferimento al rapporto tra componenti del RTP e gruppo di lavoro, qualora non ci sia perfetta coincidenza vedasi sempre punto 6.1 del Disciplinare di gara.


5. In caso di Raggruppamento Temporaneo, qualora sia necessario associare figure professionali specifiche (Tecnico Acustico e Geologo), per lo svolgimento delle attività riferite alla Acustica e Geologia, che non si identificano con quelle proprie e riservate agli ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi albi professionali ma si configurano quali competenze tecniche e professionali che richiedono differenti curricula vitae et studiorum e differenti abilitazioni e certificazioni, si chiede di confermare che tali professionisti non siano tenuti a possedere e dichiarare i requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al par. 6.4 del Disciplinare di Gara.

Coerentemente con quanto previsto al precedente punto, si conferma che le figure professionali specifiche (Tecnico Acustico e Geologo), per lo svolgimento delle attività riferite alla Acustica e Geologia, qualora appartenenti al gruppo di lavoro non sono tenute a possedere e dichiarare i requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al par. 6.3 del Disciplinare di Gara. Qualora, invece, siano componenti del RTP sono tenuti ad apportare una quota-parte del predetto requisito, presentando uno o più servizi svolti nella categoria E21, essendo quest’ultima la categoria nella quale sono state computate le predette prestazioni specifiche.


6. Si chiede alla stazione appaltante di allegare il calcolo di parcella comprensivo di tutte le aliquote richieste.

Le determinazioni di compensi, spese ed oneri relativi ai servizi tecnici oggetto di affidamento (inclusi anche gli opzionali), sono stati prodotti all’interno della documentazione tecnica allegata, unitamente a quella di gara, sulla piattaforma Sater. Segnatamente sono presenti nello stesso file contenente il Capitolato tecnico prestazionale, alla fine dello stesso, trattandosi di allegati al CSP, come precisato nel Disciplinare di gara.

Chiarimento PI566014-25

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026 11:09

Domanda : Buongiorno, al paragrafo 1.2 del Capitolato Informativo viene richiesta una relazione OGI da allegare all’offerta in fase di gara; tuttavia, nella documentazione elencata nei vari criteri riportati al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, non viene menzionata alcuna OGI. Si chiede se la OGI sia da produrre in fase di gara o meno e nell’eventualità in quale criterio dovrebbe essere inserita e quali caratteristiche formali e di contenuto debba possedere. si chiede inoltre la relazione richiesta al criterio E2 e l’offerta tecnico-metodologica di cui al criterio E3 quali formati debbano avere e quali lunghezze massime siano consentite. si chiede se nel conteggio delle 40 facciate A4 ammesse siano compresi o da escludere gli attestati richiesti ai criteri D1, D2 ed E1. a pag. 22 del disciplinare di gara vengono elencati una serie di servizi di ingegneria e architettura valevoli per i requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare. In tale elenco non sono stati compresi la progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Questi ultimi servizi concorrono comunque al calcolo dei requisiti, anche se non esplicitati nell’elenco da disciplinare? al paragrafo 6.4 del disciplinare di gara viene riportato l’obbligo da parte di ciascun operatore del raggruppamento di apportare una quota parte di requisiti in termini di categorie\ID. Il disciplinare richiede come requisiti tecnico-economici esclusivamente la categoria E.21. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte un geologo e una società specializzata in impiantistica, quali requisiti potrebbero apportare, dal momento che non rientra nelle loro competenze la E.21? Grazie. Cordiali saluti

Risposta : Buongiorno, in riscontro ai vostri quesiti si rappresenta quanto segue:


- al paragrafo 1.2 del Capitolato Informativo viene richiesta una relazione OGI da allegare all’offerta in fase di gara; tuttavia, nella documentazione elencata nei vari criteri riportati al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, non viene menzionata alcuna OGI. Si chiede se la OGI sia da produrre in fase di gara o meno e nell’eventualità in quale criterio dovrebbe essere inserita e quali caratteristiche formali e di contenuto debba possedere.

Si precisa che in sede di gara non è richiesta la produzione della relazione OGI di cui al paragrafo 1.2 del Capitolato Informativo, atteso che al sub. criterio E.3 del Disciplinare di gara rettificato è stato richiesto un apposito e specifico criterio tecnico sulla progettazione BIM, avente funzione equipollente a quella sottesa alla relazione OGI.

Quest’ultima, pertanto, sarà direttamente richiesta al solo aggiudicatario della procedura.


- si chiede inoltre la relazione richiesta al criterio E2 e l’offerta tecnico-metodologica di cui al criterio E3 quali formati debbano avere e quali lunghezze massime siano consentite.

La relazione tecnica descrittiva complessivamente intesa e, quindi, relativa a tutti i criteri tecnici richiesti (inclusi, pertanto, il criterio E2 ed E3) deve rispondere ai requisiti richiesti al punto 15 del Disciplinare di Gara.

È ammessa la produzione di allegati, nelle modalità sempre indicate nel disciplinare.


- si chiede se nel conteggio delle 40 facciate A4 ammesse siano compresi o da escludere gli attestati richiesti ai criteri D1, D2 ed E1.

Nel conteggio delle 40 facciate massime richieste per la relazione tecnica descrittiva, sono esclusi gli attestati richiesti ai criteri D1,D2 ed E1, trattandosi di allegati illustrativi e non descrittivi della relazione tecnica.


- a pag. 22 del disciplinare di gara vengono elencati una serie di servizi di ingegneria e architettura valevoli per i requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare. In tale elenco non sono stati compresi la progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Questi ultimi servizi concorrono comunque al calcolo dei requisiti, anche se non esplicitati nell’elenco da disciplinare?

Si rinvia al punto 6.3 del Disciplinare di Gara, come rettificato, contenente gli importi lavori per categorie ed ID, come aggiornati.

Ai fini della partecipazione alla procedura il concorrente deve aver svolto servizi di ingegneria ed architettura di importo pari a quello richiesto (pari ad 1,5 volte dell’importo stimato dei lavori per ciascuna categoria richiesta da Disciplinare di gara come rettificato.

- al paragrafo 6.4 del disciplinare di gara viene riportato l’obbligo da parte di ciascun operatore del raggruppamento di apportare una quota parte di requisiti in termini di categorie\ID. Il disciplinare richiede come requisiti tecnico-economici esclusivamente la categoria E.21. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte un geologo e una società specializzata in impiantistica, quali requisiti potrebbero apportare, dal momento che non rientra nelle loro competenze la E.21?

Si rinvia al Disciplinare di gara come rettificato contenente la previsione di ulteriore categorie oltre alla E21.

Anche nel Disciplinare di gara rettificato, nel caso in cui del raggruppamento faccia parte un geologo, le competenze richieste rientrano nella categoria di maggior valore corrispondente alla E21, mentre nel caso in cui del raggruppamento faccia parte una società specializzata in impiantistica, sono previste delle apposite categorie impiantistiche (IA.01 e IA.03).

Chiarimento PI566108-25

Ultimo aggiornamento: 12/12/2025 12:50

Domanda : Buonasera, si chiede conferma che la richiesta di sopralluogo debba contenere il nominativo e la qualifica della persona incaricata, come previsto al paragrafo 10 del disciplinare. Si chiede inoltre se i nominativi saranno visibili esclusivamente alla Stazione Appaltante o verranno resi pubblici. Si chiede anche che cosa si intende per qualifica della persona incaricata: titoli quali Architetto, Ingegnere, ecc. o la qualifica in relazione alla forma di partecipazione dell’operatore (ad esempio dipendente della capogruppo, collaboratore della mandante, ecc.)? Grazie.

Risposta :

Buongiorno,

in riscontro al Vs. quesito, si rappresenta quanto segue:

-si conferma che la richiesta di sopralluogo deve contenere il nominativo e la qualifica della persona incaricata, come previsto al paragrafo 10 del disciplinare;

- i nominativi indicati saranno visibili esclusivamente alla Stazione Appaltante.

-per qualifica della persona incaricata si intende la posizione/qualifica assunta dal soggetto che presenzierà al sopralluogo rispetto all’o.e. richiedente il sopralluogo. Si rinvia sul punto alle specifiche contenute nell’art. 10 del disciplinare.

Distinti saluti.


Ultimo aggiornamento: 10-02-2026, 12:39