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Dati del bando

Gara 25/480 - Procedura aperta con inversione procedimentale per la realizzazione di opere di completamento e recupero funzionale della struttura ubicata in loc. Ponte della Venturina, Via Nazionale 79-81, nel Comune di Alto Reno Terme (BO)
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto434.139,71 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema19/12/2025
Termine richiesta chiarimenti12/01/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte19/01/2026 12:00
Apertura busta amministrativa21/01/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Borghetti Marco

telefono: 051911056

Busatta Renata

telefono: 051911056

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lavori di ristrutturazione

CIG: B9B6BD2457

Chiarimenti

Chiarimento PI005952-26

Ultimo aggiornamento: 14/01/2026 15:13

Domanda : QUESITO N. 2 - In riferimento alla categoria OS4, con la presente siamo a chiedere se la seguente dicitura presente nel modulo All. 01 Istanza pag. 8 si riferisce all'importo complessivo di gara di € 434.139,71, oppure se fa riferimento all'importo complessivo della categoria OS4 di € 43.000,00: "dichiara che nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha eseguito direttamente lavori analoghi di importo non inferiore all'importo complessivo a base di gara"

Risposta : RISPOSTA N. 2 - La dichiarazione va riferita alle lavorazioni di cui non si è in possesso della qualificazione SOA , come riportato al punto 15, cioè: "qualora non in possesso di attestazione SOA, riferiti a lavori appartenenti alla seguente categoria...." Per cui va barrata la categoria di cui non si è in possesso dell'attestazione SOA e la dichiarazione deve essere riferita a tale/i lavorazione/i, come previsto all'Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Chiarimento PI005972-26

Ultimo aggiornamento: 12/01/2026 10:06

Domanda : QUESITO N. 1 - In riferimento alla limitazione della quota di subappalto di tutte le lavorazioni di gara al 40%, siamo a chiedere la motivazione di tale limitazione e se la stessa è consentita dalla vigente normativa relativa agli appalti.

Risposta :

RISPOSTA N. 1 - In riferimento al quesito concernente la limitazione della quota di subappalto di tutte le lavorazioni di gara nella misura massima del 40%, si rappresenta quanto segue:
La vigente normativa in materia di contratti pubblici, ed in particolare l’art. 119 del D.Lgs. n. 36/ 2023, stabilisce il principio generale della libertà di ricorso al subappalto, demandando tuttavia alla Stazione Appaltante la facoltà di individuare, specifiche limitazioni o l’obbligo di esecuzione diretta di determinate prestazioni, purché tali limitazioni siano adeguatamente motivate in relazione alle caratteristiche dell’appalto.
Il medesimo art. 119, infatti, consente di introdurre limiti al subappalto qualora ciò risulti necessario in ragione: della natura o della complessità delle prestazioni, dell’elevato contenuto tecnologico o specialistico delle lavorazioni, delle esigenze di controllo, coordinamento e sicurezza del cantiere, della tutela della corretta esecuzione dell’appalto e dell’interesse pubblico sotteso.
In coerenza con tale quadro normativo, anche l’ANAC ha chiarito che la Stazione Appaltante può legittimamente prevedere limiti quantitativi al subappalto qualora ciò sia giustificato da specifiche esigenze tecniche, organizzative e funzionali dell’intervento (cfr. Linee guida e pareri ANAC in materia di subappalto).
Nel caso di specie, l’appalto in oggetto è caratterizzato dalla presenza di molteplici lavorazioni, incluse prestazioni di natura impiantistica, tra loro strettamente interconnesse e caratterizzate da un’elevata integrazione funzionale e operativa. Tali caratteristiche rendono necessario garantire un elevato livello di coordinamento operativo, di responsabilità unitaria e di controllo diretto da parte dell’appaltatore principale, anche ai fini della sicurezza e della corretta esecuzione delle opere.
Alla luce di quanto sopra, la Stazione Appaltante ha ritenuto motivatamente di fissare una limitazione complessiva al subappalto nella misura del 40% dell’importo delle lavorazioni, ritenendo tale soglia idonea a contemperare il principio di apertura al mercato con le esigenze di tutela dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento.
Tale impostazione risulta conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le limitazioni al subappalto sono ammissibili ove giustificate dalle specifiche caratteristiche dell’appalto e adeguatamente motivate (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4161 del 9 maggio 2024).

Ultimo aggiornamento: 21-01-2026, 12:43