Domanda : Disciplinare di gara - art. 8.2 e 8.3 Requisiti Saremmo grati di una Vs. verifica circa gli importi indicati negli articoli di cui sopra (2.5 mil. di fatturato complessivo in 3 anni e 2.5 mil. di fatturato per singola fornitura) Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti Alessandra Fanetti
Risposta :
Gentilissimi,
Si conferma la correttezza degli importi previsti dal Disciplinare, ossia:
Par. 8.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria – “L’operatore economico partecipante deve aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara un fatturato globale almeno pari ad € 2.500.000,00, IVA esclusa.
Par. 8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale – “L’operatore economico partecipante deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n.1 forniture analoghe a quelle oggetto del contratto per un importo minimo pari a € 2.500.000,00”.
Il requisito di cui al par.8.2 è conforme all’art. 100 comma 11 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che “le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura”.
Quanto al requisito di cui al par. 8.3, la giurisprudenza consolidata statuisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità; pertanto, la stazione appaltante dispone di una ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti, purché siano pertinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 22.12.2025, n. 10185; T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, Sentenza del 30.05.2025, n. 10497).
Il fondamento della scelta operata dalla Stazione appaltante nella determinazione del requisito di capacità tecnico-professionali è riscontrabile nella complessità e nell’ampiezza della fornitura, nonché nei relativi servizi richiesti. Si sottolinea che la fornitura è unica, articolata in 12 schede tecniche tra loro anche fortemente integrate, che non costituiscono lotti separati, e richiedono quindi al fornitore la capacità di operare, in tempi ristrettissimi (entro il 31 marzo 2026), su una serie molto diversificata di tecnologie (Software CAM, PLM, ERP, MES, CRM; PC Workstation; Stampante 3D; CNC con asservimenti robotizzati; Macchina di misura a coordinate (CMM); Digital Board; Sistema ledwall; Arredi officina).
Questo comporta il coordinamento, in tempi particolarmente ristretti, di una pluralità di subfornitori, cui si aggiunge la capacità di operare per l’integrazione di una parte delle tecnologie e per avviare e assicurare i servizi di cui al cap.4 del Capitolato di gara (1. Trasporto, consegna e montaggi, installazione e verifica funzionale; 2. Integrazione comprensiva di virtual commissioning; 3.Supporto tecnico, assistenza e manutenzione, garanzie; 4. Formazione all’uso delle attrezzature).
Queste considerazioni motivano l’esigenza di selezionare un fornitore che non solo sia stato manifestamente in grado di svolgere una fornitura di dimensioni analoghe a quella richieste (Euro 1.277.913,60), ma -in considerazione dei particolari coefficienti di complessità, rapidità, integrazione sopra ricordati- almeno di importo comparabile al doppio (Euro 2.500.000), a riprova della sua effettiva capacità tecnica di operare una fornitura della dimensione richiesta, ma in condizioni di difficoltà particolarmente accentuate.
Si ricorda peraltro che in base al Disciplinare la comprova del requisito di cui al cap.8.3 è fornita mediante uno o contestualmente più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dal contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione della fornitura, che può quindi essere anche un periodo prolungato nel corso degli ultimi 10 anni;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o attestazioni rilasciate dal committente privato, sempre con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del suddetto periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati,
ferma restando la sostanziale unitarietà della fornitura analoga (almeno una) presentata a dimostrazione del possesso del requisito”.
Restando a disposizione si porgono cordiali saluti.