Salta al contenuto

Dati del bando

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria del Comune di Cattolica per un periodo di cinque anni rinnovabile di uteriori tre anni
Ente appaltanteCOMUNE DI CATTOLICA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto102.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/12/2025
Termine richiesta chiarimenti22/01/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte30/01/2026 12:00
Apertura busta amministrativa02/02/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gaddi Baldino

telefono: 0541966708

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di tesoreria

CIG: B9C886AF00

Chiarimenti

Chiarimento PI030440-26

Ultimo aggiornamento: 22/01/2026 10:59

Domanda : Quesito 7 Con il presente quesito siamo a chiedere conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche. Quesito 10 Con riferimento all’offerta tecnica punto C “certificazione di Parità di genere Uni/Pdr 125” si chiede conferma che sarà possibile presentare Certificazione EDGE considerato che gli standard di certificazione e la metodologia di valutazione utilizzate: 1) supportano la conformità con il pre-standard UNI/PdR 125:2022; 2) sono coerenti con tutti i sei settori indicati dai requisiti UNI/PdR 125:2022. Quesito 11 L’art. 7 comma 7 dello schema di convenzione prevede le modalità di incasso delle somme depositate sui conti correnti postali. Si chiede conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il SDD. Quesito 12 L’art. 10 comma 4 prevede che: Il Tesoriere su richiesta dell’Ente, fornisce le attestazioni annuali dei versamenti effettuati da Amministratori e Consiglieri a favore di partiti politici tramite trattenute sullo stipendio. Tali attestazioni devono essere fiscalmente valide per il versante. Considerato che: 1) Le volontà di effettuare versamenti in favore di partiti politici è espressa dagli Amministratori o Consiglieri e viene comunicata direttamente ed esclusivamente ai compenti uffici dell’Ente, che nell’ambito dei conteggi per la determinazione netta dei compensi/stipendi, tengono conto di tali istanze trattenendo le relative somme che -per quanto possiamo ragionevolmente desumere- saranno poi versate con successivi mandati direttamente ai beneficiari designati dai soggetti. 2) La Banca esegue quindi esclusivamente la disposizione di bonifico finale in favore di Amministratori o Consiglieri, già al netto di tutte le trattenute comprese quelle relative ai versamenti in favore dei partiti politici. Non è pertanto a conoscenza delle singole voci di dettaglio relative alle trattenute. Si chiede conferma che tale comma rappresenta un refuso, da espungere in fase di sottoscrizione. Quesito 8 Con riferimento all’art. 6.2 Requisiti di Capacità economica finanziaria del Disciplinare di gara, poiché le banche hanno una struttura di bilancio che non prevede la voce del fatturato globale, si chiede che conferma che per fatturato globale è da intendere il margine di intermediazione globale. Quesito 9 Con riferimento all’art. 6.3 Requisiti di esecuzione, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che, con riferimento agli ordinativi di pagamento e riscossione, il Tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE

Risposta : Buongiorno, si prega di prendere visione della risposta al quesito allegata.


Chiarimento PI019225-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 10:53

Domanda : Quesito 1 Con riferimento all’art.3 comma 2 e art.12 comma 8 dello schema di convenzione si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune. Quesito 2 Con riferimento all’art.4 comma 8 dello schema di convenzione si chiede conferma che le Amministrazioni provvederanno a sottoscrivere apposita manleva con la quale autorizzano il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Gli Enti si impegnano ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico degli Enti. Si chiede conferma che l’ente sottoscriverà apposita manleva anche nel caso che sia accettato il versamento a mezzo di assegni bancari. Quesito 3 Con riferimento alla liquidazione degli interessi sia creditori che debitori di cui all’art.18 dello schema di convenzione, presente che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, Si chiede conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale. Quesito 4 Con riferimento all’art.13 del disciplinare di Gara e all’assolvimento del pagamento dell’Imposta di bollo si chiede di confermare la possibilità di procedere tramite F24 ELIDE_ Codice Tributo 1573 utilizzato specificamente per l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Quesito 5 Con riferimento all’art.15 dello schema di convenzione - adeguamenti informatici necessari per ottemperare alla presente convenzione - si chiede di confermare che per adeguamenti informatici e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere; Quesito 6 Con riferimento all’art.8 comma 3 del disciplinare di gara in cui a richiesta dell'Ente il Tesoriere si impegna a fornire e senza canone n. 1 carta di credito prepagata da intestare all’economo si chiede di confermare che il rilascio di carte prepagate sia previsto all’interno dei Regolamenti dell’Ente con l’espressa indicazione della figura autorizzata

Risposta : Buongiorno, si prega di prendere visione della risposta al quesito allegata.

Chiarimento PI019202-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 10:48

Domanda : QUESITO DPA In relazione al trattamento dei dati personali prevista all’art.19 del Capitolato Speciale Oneri, si chiede conferma che codesto spettabile ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che a tal fine si allega per pronta visione. In caso di indisponibilità si richiede di fornire Vs DPA così da esaminare il contenuto per tempo. ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto viene stipulato tra (i) [inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e (ii) UniCredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gea Aulenti 3, Tower A, 20145 Milano ("Responsabile"); (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). *** SEZIONE I Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II. d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole. e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725. Clausola 2 Invariabilità delle clausole a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 3 Interpretazione a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato. b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente. c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 4 Gerarchia In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. SEZIONE II Clausola 6 Descrizione del trattamento I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II. Clausola 7 Obblighi delle parti 7.1 Istruzioni a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate. b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 7.2 Limitazione delle finalità Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento. 7.3 Durata del trattamento dei dati personali Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II. 7.4 Sicurezza del trattamento a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 7.5 Dati sensibili Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. 7.6 Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento. d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia. d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali. 7.8 Trasferimenti internazionali a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725. b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte. Clausola 8 Assistenza al titolare del trattamento a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento. b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento. c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento: 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del regolamento (UE) 2018/1725. d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta. Clausola 9 Notifica di una violazione dei dati personali In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. 9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento: a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche); b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità [dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679/ o dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno: a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. SEZIONE III Disposizioni Finali Clausola 10 Inosservanza delle clausole e risoluzione a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725; 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725. c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni. d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Firme per il Titolare Firmato da [inserire il nome del Titolare]: Nome: _________________________________ Titolo: _________________________________ Data: _________________________________ Firma: _________________________________ Firma per il Responsabile Firmato da [inserire il nome del Responsabile]: Nome: _________________________________ Titolo: _________________________________ Data: _________________________________ Firma: _________________________________

Risposta : Buongiorno, si prega di prendere visione della risposta al quesito allegata.

Chiarimento PI017527-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 09:42

Domanda : Si chiede di dettagliare lo sconfino di 130.000 euro che emerge in centrale rischi alla data del 30 novembre 2025.

Risposta : Buongiorno, si prega di prendere visione della risposta al quesito allegata.

Chiarimento PI007940-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 09:38

Domanda : Leggiamo nella relazione dei revisori al rendiconto 2024 che “l’Ente ha costituito nel 1998 pegno su n. 11.007 azioni della Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. a garanzia delle attività della Fondazione Regina Maris, nell’ambito della gestione dell’Ospedale Cervesi di Cattolica (valore nominale della garanzia euro 5.684.675,22). Sono in atto procedimenti giudiziari attivati dalla garantita Cassa di Risparmio di Cesena”. Nella pronuncia 131/2024 della Corte dei Conti, leggiamo che “Il Comune dichiara la “FONDAZIONE REGINA MARIS”, controllata al 100%, attualmente in corso di estinzione e inattiva a far tempo dal 2004”. Siamo a richiedere aggiornamenti sui procedimenti giudiziari attivati dalla Cassa di Risparmio di Cesena e sui possibili effetti contabili per il Comune.

Risposta : Buongiorno, si prega di prendere visione della risposta al quesito allegato

Chiarimento PI004622-26

Ultimo aggiornamento: 21/01/2026 09:31

Domanda : Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2025 (eventualmente 2024): • Numero di bonifici in entrata ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numero bonifici in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE • Numero di pagamenti mediante modelli F23 e F24 • Numero SEPA direct debiti attivi • Numero SEPA direct debiti passivi • Importo anticipazione concedibile ed eventuale utilizzo medio annuo • Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito • Numero totale i apparecchi POS • Volume transato se presente tramite carta di credito aziendale • Eventuale importo di titoli in custodia • Eventuali importi di depositi di terzi in cauzione • Numero di conti correnti ordinari e postali • Eventuale giacenza media fuori regime di Tesoreria Unica • Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario • Numero e importo garanzie fideiussorie in essere attualmente • Numero e tipologia assegni spediti ai beneficiari Si richiede su bozza di convenzione: In premessa di convenzione viene indicato che la firma della stessa avverrà davanti al Segretario Generale del Comune. Si chiede conferma se trattasi di refuso e se la convenzione verrà firmata digitalmente tramite scambio PEC. Art. 2 Affidamento della Convenzione - comma 2 E’ prevista la presenza di almeno uno sportello ubicato nel territorio del Comune di Cattolica e mantenerlo per tutta la durata della convezione. in tal senso le parti si danno atto che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, insindacabili dal Comune, potranno – durante il periodo di durata della convenzione – determinare la Banca a chiudere lo sportello presso il territorio comunale di Cattolica e svolgere il servizio presso altro Sportello, ovvero portare ad una diversa distribuzione dei giorni e dell’orario di apertura al pubblico di tale sportello. In tali eventualità sarà facoltà del Comune di recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede comunale e/o nel modificato orario di sportello. In virtù del presente chiarimento con eventuale ratifica dell’articolo di convezione ed a maggior chiarificazione della finalità dello stesso, le parti danno atto che in nessun caso tale eventuale autonoma determinazione della Banca Tesoriera potrà essere configurata quale inadempimento, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all’apertura o mantenimento di sportelli sul territorio comunale, che devono intendersi quindi qualificati, revocabili e condizionati in virtù del presente articolo di convenzione; Si chiede vostro assenso a tale evento. Art.15 Corrispettivo del servizio, tasso debitore e creditore Comma 6 e 7 Nel bando si fa rinvio a tassi di interesse attivo e passivo l’indicizzazione è al parametro Euribor base 365 giorni, si precisa che secondo le decisioni dell’European Money Markets Institute ,organismo deputato al calcolo dei parametri Euribor, è cessato il calcolo ufficiale, a partire dal 01 aprile 2019, evidenziano che l’Euribor 365 non è più fornito dall’Emmi e quindi pubblicano un dato desumendolo con una loro formula matematica. Conseguentemente si chiede conferma che il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido per il bando in oggetto sia l’Euribor a tre mesi su base 360 giorni. Art.18 Liquidazione corrispettivo ed interessi Comma 2 e 3 Si sottolinea che a liquidazione di eventuali interessi passivi e attivi avverrà con cadenza annuale nel rispetto della normativa attualmente in vigore sull’anatocismo bancario. Si chiede conferma per la liquidazione annuale per interessi passivi e attivi. Art. 24 Spese di stipula e registrazione della convenzione Si chiede se sono presenti spese di stipula e registrazione e in caso affermativo si chiede di quantificarne l’importo. Si richiede su disciplinare: Punto 9 Garanzia e polizze Al punto 9 non viene chiesta la cauzione definitiva né polizza assicurativa mentre al punto 21 “Aggiudicazione dell’appalto” viene scritto “All’atto della sottoscrizione della Convenzione , l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.117 del D.Lgs.n 36/2023” Si chiede quindi se è necessario produrre tale garanzia. Punto 10 Pagamento contributo ANAC Al punto 10 viene espresso che i concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo ANAC, mentre al punto 12 “soccorso istruttorio” quando si espongono le carenze non sanabili viene espressamente indicato non sanabile il mancato pagamento del contributo ANAC. Si chiede quindi se è necessario il pagamento contributo ANAC. Si richiede cortesemente di voler precisare se al Tesoriere è richiesto di ricoprire anche il ruolo di “intermediario tecnologico” tra l’Ente e la piattaforma SIOPE+, oppure se l’Ente provvede direttamente in quanto è già stato individuato un soggetto che ne gestisce tale attività. Si chiede conferma che la banca tesoriera non è obbligata a svolgere il ruolo di partner tecnologico ruolo che, se richiesto successivamente dal Comune, sarà oggetto di successivo separato accordo. Nell’allegato 1 è previsto che lo stesso venga firmato da legale rappresentante o procuratore in tal senso si chiede di confermare che tale documentazione possa essere validamente sottoscritta, in luogo del legale rappresentante, da parte di soggetto facoltizzato munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell’Impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione. Si chiede conferma che la linea per l’emissione degli impegni di firma eventualmente richiesta venga stanziata a valere sull’importo complessivo del massimale di anticipazione di tesoreria – si richiede altresì conferma che l’Istituto aggiudicatario abbia facoltà di procedere alla valutazione della singola richiesta di volta in volta ricevuta, al fine di verificarne l’effettiva coerenza con le proprie politiche di rischio.

Risposta : Si prega di prendere visione della risposta al quesito allegato

Ultimo aggiornamento: 13-02-2026, 10:12