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Dati del bando

PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE AGLI ARREDI SANITARI E NON, ACCESSORI E DISPOSITIVI ALLOCATI PRESSO LE STRUTTURE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, AGGIUDICABILE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto1.734.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/04/2026
Termine richiesta chiarimenti21/04/2026 18:00
Termine presentazione delle offerte06/05/2026 16:00
Apertura busta amministrativa07/05/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Baracchi Beatrice

telefono: 0541653576

Gabrielli Monica

telefono: 0541705460

Sebastiani Adele

telefono: 0541705460

Sabrina Tognacci

telefono: 0541705460
cellulare: 0541705789

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1MANUTENZIONE AGLI ARREDI SANITARI E NON

CIG: BB1F1CBF81
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI201492-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 15:56

Domanda : Si fa riferimento all'Allegato 1 - Elenco prezzi e all'Allegato 2 - Stima degli interventi. Lo stesso ricambio può avere costi significativamente differenti a seconda del produttore dell'ausilio/arredo a cui ci si riferisce. Dal momento che i ricambi vengono valorizzati in maniera puntuale si chiede 1 - di avere indicazione relativa ai produttori e ai modelli di arredi/ausili in uso nelle varie strutture. 2 - di confermare la possibilità di presentare un preventivo di spesa differente in caso di costo del ricambio più elevato rispetto al rimborso previsto.

Risposta :

Premesso che il Capitolato Tecnico all’art. 1 prevede che tutte le riparazioni e manutenzioni possano essere effettuate anche con pezzi di ricambio equivalenti e compatibili (quindi non necessariamente originali), l’elenco prezzi è stato predisposto sulla base della media “storica” dei costi dei ricambi (inclusa la manodopera) dei vari modelli di arredi/ausili in uso nell’Ausl: pertanto il minore o maggiore costo del ricambio per il concorrente rientra nell’alea contrattuale.
Non è prevista la possibilità di presentare un preventivo di spesa differente in caso di costo del ricambio più elevato rispetto al “rimborso previsto” (ossia prezzo riportato nell’elenco prezzi unitari), salvo quanto previsto dall’art. 23 del Capitolato Tecnico.

Chiarimento PI201450-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 15:52

Domanda : Si fa riferimento all'art. 12 del CS. Per definiziona il referente dell'appaltatore è una figura identificata e segnalata all'Ente prima dell'avvio del servizio. Dal momento che la normativa non consente di di assegnare reperibilità continuata per 24 ore e/o per un periodo superiore alle due settimane/mese alla stessa persona si chiede di meglio chiarire la richiesta relativa alla reperibilità.

Risposta : L’art. 12 del Capitolato Tecnico prevede che “Il Responsabile dell'attività (….) deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi)”: il che significa che la persona indicata quale referente dell’appaltatore ha unicamente il compito di garantirla, in base all’organizzazione che il concorrente deciderà di adottare.

Chiarimento PI201433-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 14:58

Domanda : Con riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica si chiede di specificare se oltre al numero di pagine/facciate totali (20) è necessario predisporre un formato di redazione particolare (Tipo e dimensione del carattere, interlinea e margini della singolafacciata). Si chiede di confermare che eventuali depliant e/o schede tecniche non saranno considerate nel calcolo delle 20 facciate.

Risposta :

Si ribadisce quanto indicato nella risposta di cui al Registro di Sistema PI PI204018-26 del 22/04/2026, ossia che “Si intende un file di complessive 20 pagine (= facciate)”.

Pur non essendo previste specifiche prescrizioni vincolanti in merito al formato di redazione della Relazione tecnica, al fine di garantire uniformità e leggibilità degli elaborati, si suggerisce di adottare un formato di pagina “ordinario” (foglio A4, carattere di uso comune, dimensione non inferiore a 12 pt, interlinea singola o 1.5, e margini standard).

Si conferma che eventuali depliant e/o schede tecniche, se allegati separatamente e chiaramente distinguibili dal corpo della relazione tecnica, non saranno conteggiati nel limite massimo delle 20 facciate.

Chiarimento PI201421-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 14:52

Domanda : Tenuto conto del numero di strutture presso le quali è necessario fare gli interventi e del numero degli interventi, per meglio valutare i costi e l’offerta si chiede di indicare il numero di automezzi attualmente impiegati nell’appalto e la relativa percorrenza annua.

Risposta :

La Stazione Appaltante non dispone dei dati richiesti, in quanto tali informazioni non rientrano tra gli elementi oggetto di rilevazione ai fini della gestione dell’appalto.

Ciascun Operatore economico dovrà formulare la propria offerta sulla base delle informazioni disponibili nella documentazione di gara, effettuando in autonomia le valutazioni organizzative ed economiche ritenute necessarie.

Chiarimento PI201411-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 14:49

Domanda : Con riferimento all'Allegato L, per analizzare gli spostamenti cui i lavoratori possono essere soggetti, si chiede si specificare l'effettiva sede di lavoro dei lavoratori segnalati.

Risposta :

Come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico, “Le sedi e strutture sulle quali la ditta è chiamata ad intervenire sono indicativamente tutte quelle dell’AUSL della Romagna con prevalenza degli interventi necessari da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri (Allegato n. 3_ELENCO EDIFICI e STRUTTURE al presente capitolato)”.
Essendo il servizio “SU CHIAMATA” (art. 1 del Capitolato Tecnico), il luogo di effettivo svolgimento del servizio dipenderà dalla necessità contingente.
Pertanto, la Stazione appaltante non impone alcuna sede di lavoro ai lavoratori del concorrente.

Chiarimento PI200474-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 14:46

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento a quanto in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti. QUESTINO N.1: con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di gara, laddove è previsto che la Relazione tecnica sia redatta “con un numero massimo di 20 pagine”, si chiede di confermare se tale limite debba intendersi riferito a 20 facciate complessive oppure a 20 fogli, eventualmente compilati fronte/retro. QUESITO N.2: si chiede di confermare che, ai fini della valutazione del criterio n. 2 “Risorse umane dedicate all’appalto”, l'Operatore possa descrivere il gruppo di lavoro mediante indicazione di profili professionali, mansioni, livelli di esperienza, competenze tecniche, numero di risorse e relativa organizzazione operativa, omettendo i nominativi del personale per ragioni di riservatezza e minimizzazione dei dati personali, senza che ciò comporti penalizzazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. Distinti saluti

Risposta :

1) Si intende un file di complessive 20 pagine (= facciate).

2) Si ribadisce quanto previsto nel Disciplinare all'art. 19 (Elemento valutativo n. 2), secondo cui ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si chiede di indicare "Elenco del personale effettivamente impiegato nell’appalto con relativo impiego orario, CCNL applicato, qualifiche, mansioni ed esperienza.".

Non è necessaria, in questa fase, l’indicazione nominativa del personale. È tuttavia richiesta la descrizione dei profili professionali come sopra indicato, tale da consentire alla Commissione una valutazione adeguata delle risorse proposte. Resta inteso che, in fase di esecuzione, il personale effettivamente impiegato dovrà essere coerente con i profili dichiarati in sede di offerta.

Qualora nel predetto elenco vengano indicati i dati anagrafici del personale, si chiede di produrre anche copia con i dati personali oscurati ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 e l’art. 29 del Disciplinare, ai fini dell’adempimento ai sensi dell’art. 36 del Codice (accesso agli atti).

Chiarimento PI199907-26

Ultimo aggiornamento: 21/04/2026 13:33

Domanda : 1) In riferimento al disciplinare di gara, art. 10 “Garanzia provvisoria”, e nello specifico alla previsione di cui alla lett. d) relativa alla riduzione del 20% in caso di possesso di certificazioni/marchi (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, Ecolabel, EMAS), cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a) e b), si chiede di confermare che tale riduzione sia cumulabile anche con quella prevista alla lett. c), pari al 10%, relativa al rilascio della fideiussione in modalità telematica. 2) In riferimento all’art. 14 del Disciplinare di gara, relativo al soccorso istruttorio, e in particolare alla previsione secondo cui “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile o femminile o di soggetti svantaggiati di cui all’art. 9 del presente Disciplinare”, si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento di tale adempimento, sia sufficiente la dichiarazione resa all’interno della domanda di partecipazione. 3) In riferimento al disciplinare di gara, art. 15.1 “Domanda di partecipazione ed eventuale procura”, si chiede di confermare che le dichiarazioni in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 possano ritenersi validamente rese mediante la compilazione del DGUE, senza necessità di ulteriore duplicazione all’interno della domanda di partecipazione. Si rappresenta inoltre che il modello di domanda di partecipazione non prevede un campo per l’indicazione del numero seriale della marca da bollo; si chiede pertanto di confermare che tale informazione possa essere inserita dall’operatore economico mediante integrazione della domanda stessa. 4) Si chiede di confermare che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, ciascun operatore economico componente il costituendo RTI debba presentare una propria domanda di partecipazione, in quanto contenente dichiarazioni riferite alla singola impresa.

Risposta :

1) Si conferma (cfr. art. 106, comma 8, del Codice).

2) Si conferma.

3) Oltre alle dichiarazioni da rendere nel DGUE, si chiede di indicare nella “Domanda di partecipazione” i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice - ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, in carica al momento della partecipazione alla gara - in quanto agli stessi vengono estese le dichiarazioni rese nella Parte III del DGUE, in modo tale da consentire alla Stazione appaltante di averne contezza.
In relazione al bollo, come indicato all’art. 15.1 del Disciplinare di gara, si chiede di utilizzare il modulo di cui all’Allegato “D” (Modulo attestazione imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione).

4) Ai sensi dell’art. 15.1 del Disciplinare di gara, non è previsto l’obbligo da parte dei componenti del costituendo RTI di presentare una propria domanda di partecipazione. In ogni caso, è consentito che ogni componente del costituendo RTI presenti la propria domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, che in questo caso dovrà contenere tutti i riferimenti agli altri componenti del costituendo RTI (per esempio, quelli richiesti al punto “Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse”).

Chiarimento PI200561-26

Ultimo aggiornamento: 21/04/2026 12:11

Domanda : PRECISAZIONI IN MERITO AL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Risposta :

Di seguito si riporta la precisazione resa unitamente alla risposta data al chiarimento di cui al Registro di Sistema PI195088-26 del 17/04/2026:

"In merito al REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesto, (consistente nell’esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio di manutenzione agli arredi sanitari e non, accessori e dispositivi allocati presso strutture sanitarie pubbliche o private di importo non inferiore ad € 170.000,00), si precisa che tale requisito è inteso come “servizio di punta”, in quanto ritenuto necessario in relazione alla specificità del servizio oggetto della gara.
Pertanto, come concordemente affermato da ANAC, giurisprudenza e dottrina, tale requisito - “servizio di punta” - non è frazionabile/cumulabile tra più imprese, ma deve essere posseduto per l’intero dal concorrente singolo o da uno dei concorrenti associati (mandataria o mandante) o dal consorzio in proprio o da uno dei consorziati.

Conseguentemente, gli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del Disciplinare di gara, per quanto concerne il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, devono essere interpretati alla luce del presente chiarimento."

Chiarimento PI195088-26

Ultimo aggiornamento: 21/04/2026 12:00

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con particolare riguardo al requisito di capacità tecnica che prevede: “l’esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio di manutenzione agli arredi sanitari e non, accessori e dispositivi allocati presso strutture sanitarie pubbliche o private (o servizio analogo) di importo non inferiore ad € 170.000,00”, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue. Nel caso di servizi aventi medesimo oggetto, svolti in favore della medesima Stazione Appaltante e caratterizzati da continuità operativa, ma identificati nel tempo da CIG differenti (ad esempio per rinnovi, proroghe tecniche, o procedure annuali successive), si chiede se: - tali prestazioni possano essere considerate come un unico servizio continuativo, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto; - sia, pertanto, possibile cumulare i relativi importi, qualora riconducibili ad un rapporto sostanzialmente unitario per oggetto, modalità di esecuzione e continuità temporale. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

La risposta è negativa: ogni CIG caratterizza uno specifico contratto e pertanto, ai fini del soddisfacimento del requisito in oggetto, deve essere computato unicamente il valore del relativo contratto/CIG.

In merito al REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesto, (consistente nell’esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio di manutenzione agli arredi sanitari e non, accessori e dispositivi allocati presso strutture sanitarie pubbliche o private di importo non inferiore ad € 170.000,00), si precisa che tale requisito è inteso come “servizio di punta”, in quanto ritenuto necessario in relazione alla specificità del servizio oggetto della gara.
Pertanto, come concordemente affermato da ANAC, giurisprudenza e dottrina, tale requisito - “servizio di punta” - non è frazionabile/cumulabile tra più imprese, ma deve essere posseduto per l’intero dal concorrente singolo o da uno dei concorrenti associati (mandataria o mandante) o dal consorzio in proprio o da uno dei consorziati.

Conseguentemente, gli artt. 6.3, 6.4 e 6.5 del Disciplinare di gara, per quanto concerne il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, devono essere interpretati alla luce di quanto sopra precisato.

Chiarimento PI191969-26

Ultimo aggiornamento: 16/04/2026 15:23

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento a quanto in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti. QUESITO N. 1: con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai fini del relativo soddisfacimento, possa essere considerato come servizio analogo un contratto avente ad oggetto, nella sua interezza, attività di manutenzione su apparecchiature elettromedicali, arredi ed ausili, svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private. QUESITO N. 2: con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai fini del relativo soddisfacimento, possano essere utilizzati più contratti di servizi analoghi che, complessivamente considerati, consentano di raggiungere l’importo minimo richiesto pari ad € 170.000,00. QUESITO N. 3: con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai fini del relativo soddisfacimento, possano essere valorizzati anche contratti ancora in corso di esecuzione, limitatamente alla quota di prestazioni regolarmente eseguite e maturate alla data di pubblicazione del bando (03/04/2026). Distinti saluti.

Risposta :

RISPOSTA N. 1:
Si conferma solo parzialmente, nel senso che ai sensi dell’art. 6.3 del Disciplinare di gara potranno essere considerati validi solo gli importi contrattuali riferibili ad arredi sanitari e non, accessori/ausili ma non gli importi riferibili ad apparecchiature elettromedicali.

RISPOSTA N. 2:
Non si conferma. Il requisito di cui all’art. 6.3 del Disciplinare richiede l’esecuzione di almeno n. 1 servizio di importo non inferiore ad € 170.000,00. Pertanto, ai fini del relativo soddisfacimento, non è ammesso il cumulo di più contratti per il raggiungimento dell’importo minimo richiesto.

RISPOSTA N. 3:
Si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara, possa essere preso in considerazione anche un contratto ancora in corso di esecuzione, limitatamente alla quota di prestazioni regolarmente eseguite e maturate alla data di pubblicazione del bando, fermo restando quanto precisato con la risposta n. 2.

Ultimo aggiornamento: 15-07-2026, 16:59