Domanda : Si prende atto del chiarimento della S.A. secondo cui, per mero errore materiale, al punto 7 dell’Allegato OEV è stata riportata la dicitura “UTA” in luogo della corretta dicitura “impianti VRF”, come desumibile dagli elaborati progettuali. Tuttavia, si evidenzia che la descrizione del criterio, così come formulata nel disciplinare, richiama componenti e soluzioni tipiche delle UTA e dei canali aeraulici (ad es. silenziatori, plenum di attenuazione su mandata/ripresa, mitigazione della propagazione del rumore nei canali), non direttamente riconducibili ai sistemi VRF. Considerato che il criterio in oggetto incide per 15 punti sull’offerta tecnica, al fine di garantire la corretta e univoca impostazione delle proposte migliorative e la par condicio tra concorrenti, si chiede di riformulare la richiesta relativa al punto 7 dell’Allegato OEV indicando esplicitamente: 1. quali aspetti prestazionali del sistema VRF saranno oggetto di valutazione ai fini dell’abbattimento/mitigazione delle emissioni acustiche (es. unità esterne, unità interne, accessori, modalità di installazione, schermature/barriere, antivibranti, configurazioni di posizionamento, ecc.); 2. quali componenti del sistema VRF (o di eventuali tratte aerauliche/accessorie effettivamente previste) dovranno essere interessate dalle migliorie; 3. quali evidenze documentali la S.A. ritiene necessarie per l’attribuzione del punteggio (es. schede tecniche con livelli sonori e condizioni di prova, elaborati grafici di posa, relazioni di calcolo/previsione acustica, dichiarazioni del produttore, ecc.); eventuali vincoli o prescrizioni (spazi, posizionamenti, limiti dimensionali, interferenze, requisiti minimi non derogabili) da rispettare.
Risposta :
In riscontro al quesito, sentito il Committente, si conferma che la tecnologia prevista a base di gara è di tipo VRF e che i riferimenti alle UTA contenuti nella descrizione del criterio n. 7 sono da intendersi come refuso materiale nella terminologia, ma non nella sostanza dell'obiettivo prestazionale richiesto: massimizzare il comfort acustico e ridurre l'impatto sonoro verso l'interno e verso l'esterno, in particolar modo considerando la sensibilità del contesto (centro storico).
Pertanto, l'elenco delle possibili migliorie riportato nel disciplinare, pur contenendo terminologie tipiche dei sistemi aeraulici/UTA (es. plenum, canali di grandi dimensioni), deve intendersi come esemplificativo e non tassativo. Le soluzioni migliorative dovranno essere declinate coerentemente con la tecnologia VRF prevista a progetto, secondo il principio di equivalenza prestazionale.
Tuttavia, tenuto conto dei vincoli dimensionali inderogabili stabiliti dalla lex specialis (relazione tecnica di max 10 pagine A4 ed un massimo di n. 5 elaborati grafici A3), la richiesta di "relazione tecnico-acustica" e "schede tecniche" descritta nel criterio deve essere interpretata coerentemente con tali limiti.
Considerato il limite di pagine, non è richiesta l'allegazione integrale di fascicoli di calcolo o manuali tecnici completi che eccedano il limite delle 10 pagine. I concorrenti potranno invece fornire all'interno della relazione:
Tabelle di sintesi che mettano a confronto i dati di targa (Lw/Lp) delle macchine a base di gara con quelli delle macchine proposte in miglioria.
Estratti significativi delle schede tecniche (o link/riferimenti puntuali) che attestino i valori dichiarati.
Sintesi dei calcoli previsionali (es. risultato del calcolo di attenuazione in dB) dimostranti il beneficio ottenuto.
Le mappe acustiche, i dettagli costruttivi delle insonorizzazioni o i posizionamenti delle macchine potranno essere inseriti nei n. 5 elaborati grafici A3 consentiti, i quali potranno contenere anche schemi unifilari o tabelle dati a corredo del disegno, ottimizzando così lo spazio a disposizione nella relazione A4.
Il Dirigente dell'Area Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)