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Dati del bando

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 36 mesi
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto5.506.915,70 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/01/2026
Termine richiesta chiarimenti23/02/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte05/03/2026 12:00
Apertura busta amministrativa06/03/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tagliavini Stefano

telefono: 0522444849

Franceschetti Mariacristina

telefono: 0522444811

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione di lavoro a tempo determinato

CIG: BA2F18577A
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI098734-26

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026 10:04

Domanda : Spett.le Ente, siamo a porre i seguenti quesiti: - Si chiede conferma che durante il periodo di assenza per ferie del lavoratore l’agenzia potrà fatturare gli interi costi maturati (rateo ferie, TFR e 13ma) al netto del margine d’agenzia - Si chiede conferma che la mancata presentazione dei giustificativi in sede di offerta non sia causa di esclusione. In attesa di cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta :

1: In caso di fatturazione di ferie ed ex festività godute si aggiungerà alla voce C) contenuta nell’Allegato al capitolato “Costi orari” il rateo della tredicesima sulle ore di ferie fruite, fermo restando l’esclusione del margine di agenzia.

2: Si conferma


Chiarimento PI097722-26

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026 10:03

Domanda : L’articolo 6.2. lettera a) del Disciplinare di gara dispone quale requisito di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico un “Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 1.500.000,00 IVA esclusa per ogni anno”. Invero ed anzitutto siffatta previsione del Disciplinare non sembra in linea con l’articolo 100 comma 11 del Codice dei contratti a mente del quale “per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura”, con una potenziale lesione del principio della “massima partecipazione” di cui all’articolo 10. Tanto esposto, in ordine alla richiamata previsione della lex specialis la scrivente chiede di conoscere se per la partecipazione alla procedura l’interpretazione corretta sia nel senso che l’operatore economico debba aver conseguito un fatturato di euro 4.500.000 nei migliori tre anni degli ultimi cinque (e che si ritiene sia la interpretazione giuridicamente orientata nel senso voluto dal Codice) ovvero debba essere intesa nel senso che l’operatore economico debba aver conseguito un fatturato di euro 4.500.000 nei migliori tre anni degli ultimi cinque e vieppiù con un minimo non inferiore ad euro 1.500.000 per ciascun anno dei migliori tre. Dal punto di vista pratico si ipotizzi un operatore economico con un fatturato di € 1.000.000 nel 2022; € 4.000.000 nel 2023; € 8.000.000 nel 2024. Ebbene a mente dell’art. 100 del Codice e del valore dell’appalto (€ 2.310.594) potrebbe serenamente partecipare alla procedura. La previsione della lex specialis sembrerebbe invece escluderlo per non aver conseguito il fatturato minimo di euro 1.500.000 nel 2022.

Risposta :

Si conferma quanto indicato all'art. 6.2 lett. a) del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI089620-26

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026 10:02

Domanda : Spett.le Ente, si chiede conferma che per soddisfare il requisito di partecipazione tecnico e professionale (art. 6.3 Disciplinare pag. 16), sia accettabile aver eseguito servizio di somministrazione di lavoro per il medesimo Cliente, ma in annate diverse. Grazie

Risposta :

Si conferma.


Chiarimento PI089253-26

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026 10:01

Domanda : Spett.le Ente si chiede: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara ove previsto che l'aggio deve ricomprendere e) assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore, si chiede di confermare che ci si riferisca agli eventuali danni diretti cagionati dai dipendenti diretti dell'aggiudicatario. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15 l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi (da intendersi come tutti i soggetti diversi dal somministrato medesimo) per tutti i danni cagionati dal somministrato nello svolgimento delle sue mansioni. In particolare con riferimento alla previsione dell'art. ART. 24 - RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI del capitolato oltre a quanto già evidenziato in termini di RCT. si sottolinea, in relazione alla RCO, che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamento sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima. A ciò si aggiunga che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Sempre con riferimento alla copertura dei danni direttamente imputabili all'apl si chiede di confermare che sarà sufficiente il solo certificato assicurativo che è stato espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto” ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che “il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio” (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952) e ancora “il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio” (Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527). 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del disciplinare ove richiesto di produrre "una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte." si precisa che l'art. 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 pone l'obbligo di consegna della relazione solo a carico dei soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo ovvero le aziende che occupano oltre 50 dipendenti e che sono tenute alla redazione dello stato del personale. Si precisa infatti che codeste aziende la certificazione di ottemperanza viene rilasciata dal CPI-Ufficio Collocamento Mirato di competenza. Si chiede quindi di confermare che in caso di azienda con un numero di dipendenti superiore a 50 la suddetta dichiarazione non sia dovuta 3) Si chiede se la certificazione PAS 24000:2022 sia riconosciuta come equivalente alla SA8000 in relazione alla possibilità di riduzione del 20% della garanzia fideiussoria 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16. OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara ove precisato che "l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 del presente Disciplinare, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulle equivalenze del proprio CCNL." si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente al personale somministrato e non anche al personale diretto, anche in considerazione che trattasi di servizio di natura intellettuale. 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 11 – AVVIO DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE del capitolato lettera b) Adempimenti preliminari all’avvio del lavoratore in somministrazione ove previsto che "L’Agenzia, deve verificare che il lavoratore abbia tutti i requisiti necessari per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al DPR 487/1994 e s.m.i. L’Agenzia si obbliga a non avviare al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni" si chiede di confermare, fatta salva la verifica circa il contatto con i minori, che l'aggiudicatario potrà acquisire la sola autodichiarazione (nel rispetto del principio di minimizzazione) e che sarà poi onere dell'Amministrazione procedere con le verifiche circa l'effettiva compatibilità con la mansione. 6) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI del capitoòato di gara, ove previsto che “LL'Agenzia è tenuta a comunicare ad Asp, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.” si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia, rettificando gli atti di gara 7) Con riferimento all'Art. 11, punto c) "Contrattualizzazione lavoratore" del Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, e in particolare alla previsione che prevede che :"Nel contratto deve essere prevista un’apposita clausola risolutiva del rapporto con il lavoratore somministrato, qualora dai controlli effettuati, non risulti in possesso dei requisiti di accesso in una Pubblica Amministrazione." si chiede di confermare che l'esercizio di tale clausola sarà esercitata solo in presenza di una giusta causa di licenziamento o del mancato superamento del periodo di prova. Fatti salvi i casi sopra evidenziati, Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il lavoratore somministrato dovrà essere onorato dall'Amministrazione sino al termine contrattualmente previsto, con oneri a carico di quest'ultima. In tal caso, l'Amministrazione si farà carico del trattamento economico del lavoratore, senza applicazione del margine di agenzia. Inoltre, in considerazione del fatto che la verifica concreta dei requisiti di accesso alla Pubblica Amministrazione compete all'Amministrazione stessa, si chiede che eventuali controlli e le conseguenti comunicazioni all'Agenzia siano effettuati in tempi congrui con le previsioni contrattuali e, in particolare, con le tempistiche di gestione del rapporto di lavoro somministrato. 8) con la presente si richiede una precisazione tecnica in merito alla corretta interpretazione dell’Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, laddove dispone che: "Durante il periodo di assenza per ferie del lavoratore, l’Agenzia fatturerà unicamente il rateo ferie, di cui ai prospetti dell’allegato B, senza applicazione di margine d’agenzia". Pur condividendo l'impostazione generale relativa alla costruzione del costo orario base per le ore lavorate, si rileva una criticità sostanziale nell'utilizzo della sola voce "C - Totale rateo ferie e festività" come unico corrispettivo per le ore di assenza retribuita. Dall'analisi dei prospetti economici (Allegato B), l'importo indicato alla voce C rappresenta correttamente l'accantonamento orario necessario a coprire la retribuzione diretta delle ferie. Tuttavia, si evidenzia che tale importo risulta sottostimato se utilizzato come tariffa di fatturazione per le ore godute. Nello specifico, durante il godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria, la quale a sua volta continua a generare la maturazione della 13^a mensilità. La voce C delle tabelle, essendo un mero accantonamento per il costo "vivo" della giornata di ferie, non ricomprende la quota di accantonamento della 13^a mensilità che matura su quelle stesse ore. L'applicazione letterale dell'Art. 4 comporterebbe, pertanto, il mancato riconoscimento all'Agenzia di una componente di costo effettiva e obbligatoria (la maturazione dei ratei di tredicesima sulle ferie godute). Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che: Le Tabelle di Costo (Allegato B) sono da intendersi riferite esclusivamente alla composizione della tariffa per l'ora ordinaria lavorata; In caso di fatturazione di ferie ed ex festività godute, l'importo riconoscibile non sarà limitato alla sola voce C, ma sarà ricalcolato per coprire l'intero costo sostenuto (comprensivo della maturazione dei ratei differiti come la 13^a mensilità), ferma restando l'esclusione del margine d'agenzia come da capitolato. In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta :

1: Per la prima parte del quesito si rimanda alla risposta al chiarimento PI084317-26 del 17/02/2026 Punto 1.

Rispetto alla prova del contratto di assicurazione, l’aggiudicatario dovrà produrre copia della polizza sottoscritta comprensiva delle condizioni generali e particolari di assicurazione unitamente a quietanza e/o documento equipollente attestante la validità della stessa.

2: Si conferma.

3: Si conferma che la certificazione PAS 24000:2022 sarà considerata equivalente se rilasciata da organismi accreditati Accredia.

4: Si conferma.

5: Non si conferma.

6: Si rimanda alla risposta al chiarimento PI084317-26 DEL 17/02/2026 Punto 2.

7: Non si conferma.

8: In caso di fatturazione di ferie ed ex festività godute si aggiungerà alla voce C) il rateo della tredicesima sulle ore di ferie fruite, fermo restando l’esclusione del margine di agenzia.


Chiarimento PI084317-26

Ultimo aggiornamento: 17/02/2026 11:53

Domanda : Spett. le. Ente, Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: ART. 4 - Art.24 CAPITOLATO – Art.11 SCHEMA CONTRATTO Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); ART. 13 CAPITOLATO Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità; Art.23 CAPITOLATO Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa; ART. 25 CAPITOLATO – Art. 13 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che eventuali negligenze dei lavoratori, i quali restano comunque sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (art. 30 Dlgs 81/15), comportano l’apertura di procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi ma non possono dar luogo all’applicazione di penali in capo all’Agenzia. Si chiede di rettificare. Restiamo a disposizione, Cordiali Saluti

Risposta :

ART. 4 - Art.24 CAPITOLATO – Art.11 SCHEMA CONTRATTO

In relazione al quesito posto, preliminarmente si osserva:

la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.lgs. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo.

In caso di infortunio, la giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, n. 22249/2021; Cass. civ., sez. lav., n. 11092/2018) riconosce spesso una responsabilità concorrente tra:

utilizzatore (per la sicurezza operativa) - agenzia (per obblighi formativi e di verifica),

con conseguente chiamata in causa dell’agenzia per rispondere civilmente e, in casi gravi, anche penalmente.

che nel contesto normativo dell’attuale ordinamento giuridico l’Agenzia di somministrazione è responsabile:

- come datore di lavoro formale (retribuzione, contributi, assicurazioni)

- per obblighi di sicurezza non delegabili (formazione generale, verifica idoneità)

- civilmente verso lavoratore e utilizzatore

- solidalmente con l’utilizzatore in alcuni casi

- penalmente in caso di violazioni gravi in materia di sicurezza

pertanto, si conferma la richiesta di polizza come formulata nel capitolato: la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale.

Inoltre, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007, pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore, per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni,non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C. nei confronti del quale l’utilizzatore può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto l'Ente può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo di poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.”

ART. 13 CAPITOLATO:

Il potere disciplinare è riservato ex lege all’Agenzia: si conferma quanto previsto dall’art. 13 del capitolato

ART. 23 CAPITOLATO:

Si conferma che l’ambito dei “servizi pubblici essenziali” rimane nel contesto in cui opera la committenza e, pertanto, risulta unicamente in capo all’Agenzia nell’eventualità in cui venga indetto uno sciopero dalle sole sigle sindacali rappresentative dei lavoratori somministrati, darne immediata comunicazione all’Utilizzatore.

ART. 25 CAPITOLATO – Art. 13 SCHEMA CONTRATTO

Le penali previste dall’art. 25 fanno riferimento a inosservanza degli obblighi contrattuali o non puntale adempimento degli stessi messi in atto dall’Agenzia.


Chiarimento PI084391-26

Ultimo aggiornamento: 17/02/2026 11:49

Domanda : Egr. Dott. Stefano Tagliavini, in riferimento alla risposta PI082981-26 fornita al chiarimento n. 6 siamo a comunicarLe che: In virtù dell’applicazione della clausola sociale, al personale attualmente somministrato bisognerà applicare nonché riconoscere a parità di mansione, le medesime condizioni contrattuali ad oggi in essere (tra cui livello di inquadramento e tipologia contrattuale ossia a tempo determinato o indeterminato). Pertanto, in riferimento alle risorse attualmente assunte a tempo indeterminato e nell’eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di assumerne anche altre, si chiede conferma che, in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta da ASP OPUS CIVIUM, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del Ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità). Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., si chiede di confermare che sarà riconosciuta all’operatore economico, l’indennità oraria prevista. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta :

Si ribadisce che il servizio oggetto di gara è un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La tipologia di assunzione, ovvero la tipologia di contratto che viene stipulato tra Agenzia e lavoratore, è una scelta in capo all’Agenzia.


Chiarimento PI062539-26

Ultimo aggiornamento: 12/02/2026 11:57

Domanda : Egr. Dott. Stefano Tagliavini, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di confermare se ASP OPUS CIVIUM rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato. L’esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è stabilita dal comma 3 dell’articolo 1 del D. L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ed ora esplicitato dal Decreto Lavoro all’art. 19 comma 5-bis del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Nei decreti si chiarisce che le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in senso stretto, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti antecedenti l’entrata in vigore del decreto dignità. 2. si chiede se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza a mezzo pec; 3. in riferimento alla relazione tecnica, si chiede se possono essere inseriti cv, slide, progetti formativi in aggiunta alle 20 facciate, ossia senza che concorrino al raggiungimento del suddetto limite; 4. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad. es. oss, infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse; 5. In riferimento all’applicazione della clausola sociale, considerando che sussistono risorse assunte a tempo indeterminato, si chiede se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello che consentono di derogare ai limiti imposti dalla normativa di legge circa la durata delle assunzioni a tempo determinato e, in caso di riposta positiva, di specificarne anche il limite temporale stabilito. Inoltre, si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse e con quale margine orario; 6. In riferimento alle risorse attualmente assunte a tempo indeterminato e nell’eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di assumerne anche altre, si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. Si chiede anche conferma che, in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta da ASP OPUS CIVIUM, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità). Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., si chiede di confermare che sarà riconosciuta all’operatore economico, l’indennità oraria prevista. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta :

1: Si conferma che le Asp rientrano nella classificazione di Pubbliche Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001.

2: Si conferma.

3: Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara che prevede che “non rientra nel conteggio eventuale materiale fornito a mero scopo illustrativo”.

4: L’aggiudicatario deve essere in grado di svolgere il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che gestisce servizi socio-assistenziali e servizi educativi.

Si rimanda all’art. 25 del capitolato “Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto”.

5: L’Agenzia aggiudicataria della precedente gara è Orienta SpA.

Le condizioni previste nel precedente appalto sono diverse rispetto a quanto riportato nel nuovo capitolato d’oneri.

6: Il servizio oggetto di gara è un servizio di somministrazione a tempo determinato: ogni richiesta di somministrazione conterrà la specifica durata della prestazione richiesta, definita in base alle esigenze e alle specifiche necessità di Asp Opus Civium.

La tipologia di assunzione del lavoratore è una scelta in capo all’Agenzia.



Chiarimento PI063223-26

Ultimo aggiornamento: 12/02/2026 11:55

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: • Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. • Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia • Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. • Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. • Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. • Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta :

1: La materia è regolamentata dall’art. 4 del capitolato a cui si rimanda.

2: La materia è regolamentata dall’art. 4 del capitolato a cui si rimanda.

3: Si conferma.

4: Si rimanda all’art. 18 del capitolato.

5: Si rimanda all’art. 18 del capitolato.

6: La materia è regolamentata dall’art. 4 del capitolato a cui si rimanda.

7: Le spese contrattuali sono relative al pagamento dell’imposta di bollo, secondo quanto previsto dall’Allegato 1.4 del D.ls 36/2023 e all’imposta di registro, se richiesta la registrazione del contratto.

8: Si conferma quanto previsto dall’art. 25 del capitolato


Ultimo aggiornamento: 08-05-2026, 08:29