Domanda : La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimenti. 1. Si chiede, in caso di sgravio dell’atto per annullamento dovuto ad errore dell’Ente, se al Concessionario saranno riconosciute le spese di notifica e di procedura esecutiva, anche di natura cautelare, secondo quanto disposto dalle Tab. A e B allegate al D.M. 14/04/2023. 2. Oltre a quanto già formulato nel quesito 1, si chiede conferma che le spese di notifica, anticipate dal Concessionario, saranno a questi rimborsate nei seguenti termini: a. Sulle posizioni riscosse dai contribuenti; b. Sugli inesigibili, nella misura derivante dall’offerta economica (ossia dalla percentuale di rialzo offerta sul 25% minimo posto a carico del Concessionario) Anche in considerazione del fatto che, all’art. 3 sub punto 6 del CSA, è riportato quanto segue: “Le spese postali e di notificazione degli atti della riscossione così come le spese inerenti alle procedure esecutive, nella misura di cui alla tabella agli Allegati A e B del decreto ministeriale 14 aprile 2023, in osservanza dell’articolo 17 del D.Lgs 112/1999, rimangono a carico dei contribuenti morosi in caso di avvenuta riscossione; tali spese verranno anticipate dal Concessionario e richieste al Comune a titolo di rimborso spese, previa documentata rendicontazione. 3. Con riferimento a quanto indicato all’Art. 3 sub punto 9 del Capitolato di Gara e che qui si riporta per chiarezza: “Al contribuente, così come stabilito dal comma 803 dell’art.1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, verranno addebitati gli oneri di riscossione pari al 3%ovvero al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica), con un tetto massimo rispettivamente di 300,00 o 600,00 euro. Tali oneri sono totalmente a favore del Comune” Si evidenzia che: La Legge 160/2019 al comma 803 disciplina, tra gli altri, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. In particolare, la norma precedentemente citata, prevede testualmente che: "I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro>> b) le «spese di notifica ed esecutive», regolate e quantificate secondo il D.M. del 14 aprile 2023 ed in particolare Tabelle a) e b). Il richiamo alle Legge sopra menzionato risulta fondamentale in quanto in base a quanto da essa previsto, gli oneri di cui alla lett. a) spettano al Concessionario, così come le spese di procedura di cui alla lett. b) della Legge sopra citata. Tale compenso, spetta al Concessionario in quanto egli subentra al Comune, proprio nella sua funzione di Concessionario, in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio; essendo quindi il Concessionario, un delegato ed alter ego del Comune concedente, le funzioni e le attribuzioni della norma attribuite all’ente concedente rientrano nella competenza esclusiva del concessionario per cui questi oneri, spettano a quest’ultimo. A tal proposito si è pronunciata anche l’ Anacap (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali). Visto quanto sopra riportato si chiede conferma che, in ossequio a quanto previsto dalla norma, gli oneri di riscossione siano di spettanza del concessionario. 4. L’art. 5 “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO” al sub-punto 28 così cita: “stabilire a sue spese nell’ambito del territorio comunale una sede operativa di facile accesso, funzionale al ricevimento dell’utenza e munita di idonee attrezzature telefoniche ed informatiche (FRONT-OFFICE), che dovrà essere tenuta aperta al pubblico almeno tre volte a settimana per almeno 6 ore/giorno e in cui siano presenti almeno 2 (due) unità di personale regolarmente assunta, per tutta la durata della concessione, in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbia svolto e superato un corso in materia di riscossione dei tributi locali. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno 18 ore settimanali, di cui almeno 12 in orario antimeridiano ed almeno 6 in orario pomeridiano. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con l'Ente; In base all’organizzazione interna l’Ente si riserva la possibilità di aprire la sede operativa presso i locali dell’Ente per garantire l’apertura al pubblico; Al riguardo si chiede conferma che: - Le due risorse richieste debbano lavorare per 18 ore settimanali cad., essendo richiesta la presenza di due risorse negli orari di apertura al pubblico; - Con riguardo alla sede, qualora l’Ente metta a disposizione una sede operativa presso i locali dell’Ente, si chiede se l’Aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente le spese per fitto e utenza, e, in caso di riscontro positivo, l’importo da corrispondere. 5. L’art. 5 “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO” al sub-punto 31 così cita: Tecnicamente l'Applicativo dovrà garantire almeno questi requisiti base: - l’eventuale integrazione con l'applicativo di Advanced e con uno dei partner tecnologici già presenti nell'Ente per PagoPa - l ’eventuale personalizzazione della ricevuta telematica per la riconciliazione in finanziaria - l’eventuale l'integrazione del nuovo operatore con il web service di Advanced Al riguardo si chiede: - Di chiarire la locuzione “l’eventuale integrazione con l'applicativo di Advanced”, nel senso chiarire se esiste già un applicativo con il quale deve essere garantita l’eventuale integrazione, e il suo nominativo; - Il partner tecnologico dell’Ente per PagoPa; - Di chiarire la locuzione “web service di Advanced”: di quale web service si tratta? 6. L’art. 6 “ ATTIVITÀ PRODROMICA E FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE” così cita: - il Concessionario dovrà immediatamente predisporsi per l’attuazione della fase di import di tutte le banche dati sopracitate all’interno del sistema informativo offerto, coordinandosi, se necessario, anche con il concessionario uscente. Si chiede di indicare l’attuale Concessionario, il software attualmente in uso, e di fornire dei tracciati record al fine di poter valutare l’import delle banche dati attualmente presenti, indicando anche la mole di dati da importare e le annualità a cui le stesse, fanno riferimento. 7. Si chiede di chiarire se il costo della manodopera è stato determinato su un totale di 40 o 80 ore settimanali. Inoltre, sulla base di quanto asserito nella relazione illustrativa e che qui si riporta, ovvero: “3) costo del lavoro considerando la media del costo medio lordo orario di un IV livello impiegatizio con orario di lavoro settimanale di 40 ore distribuite su 5 giorni/settimana.” si chiede come si sia giunti alla determinazione di un costo del lavoro pari a euro 312.375,00 per tutta la durata dell’appalto. Infatti, in base al dato riportato, il costo orario risultante “sembra essere” pari ad € 14,96 per una sola risorsa che è ben lontano da quanto previsto dalle tabelle ministeriali di cui al CCNL terziario H011 per livello IV. 8. Il DISCIPLINARE DI GARA all’art. 17.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE” al criterio 7 così riporta: Iscrizione al Registro unico degli Operatori di comunicazione (ROC) - Il suddetto elemento deve essere posseduto per lo meno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando. Orbene, considerato che il ROC è il “Registro degli Operatori di Comunicazione, ossia è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. E che I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel registro: 1. gli operatori di rete; 2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti); 3. Ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; 4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; 5. le imprese concessionarie di pubblicità; 6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; 7. le agenzie di stampa a carattere nazionale; 8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; 9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica; 10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica; 11. Call Center Considerato, per quanto sopra, che non ci sono obblighi di iscrizione per i soggetti tenuti ad esercitare l’attività oggetto di appalto, ma ancor di più non vi è proprio attinenza tra il registro e le sue finalità, e la procedura, si chiede se la richiesta di iscrizione al ROC sia da considerarsi un refuso ed eventualmente di voler rettificare la griglia, ridistribuendo il relativo punteggio. 9. Con riguardo alla formulazione dell’offerta economica e più nello specifico al “Rialzo su spese di notifica a carico del concessionario” si chiede se sia sufficiente indicare la percentuale, per come indicata nella tabella di cui al paragrafo 17.3 e di chiarire difatti che quanto si andrà ad indicare corrisponde proprio alla percentuale di spese di notifica di cui si farà carico l’aggiudicatario. (In sostanza se si indica 28% vorrà dire che l’Aggiudicatario si farà carico del 28 % delle spese, e l’ente del restante 72% (e non che il 28% è il rialzo da applicare sul minimo del 25%)(In tal caso, offrendo un rialzo del 28% sul 25% significa farsi carico del (25+ (25*28%) ossia 25+7 = 32). In attesa di gentile riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Risposta :
Buongiorno, in merito ai chiarimenti si specifica che:
1. si sono a carico dell'Ente le spese di notifica e procedure esecutive in caso di errore dell'Ente.
2. a) confermato le spese di notifica e procedure se i contribuenti pagano sono del concessionario al 100%
b) in caso di inesigibilità vengono riconosciute al concessionario nella misura dell'offerta
3. a) gli oneri di riscossione sono totalmente a favore del Comune
b) sono a favore del concessionario come indicato nel punto 2)
4. le due risorse dovranno garantire in totale almeno 36 settimanali di apertura al pubblico c/o Ente. Inoltre non è richiesto rimborso spese per utilizzo locali dell'Ente
5. l'attuale gestionale dell'Ente è CWOLL di Palitsalsoft ma nel corso dei cinque anni potrebbe eventualmente essere sostituito con un altro programma Advanced System perché l'Ente ha già in uso Prunes ++ per il recupero coattivo gestito internamente.
6. il partner tecnologico x pagoPA il è Efil. Il concessionario uscente è Aspes SPA (art. 1 relazione), ha in uso Prunes ++ , i tracciati record sono standard ministeriali
7. In merito al costo della manodopera si precisa che trattasi di un mero errore materiale in fase progettuale. Si precisa che tale importo è una stima effettuata utilizzando le tabelle ministeriali presenti sul sito del Ministero e che non incide sul valore della concessione. Viene rimesso all’operatore economico individuare il proprio costo della manodopera nel PEF presentato nell’offerta economica.
8. Nonostante l’iscrizione al ROC non sia obbligatoria la stessa viene richiesta quale criterio qualitativo premiante per i soggetti che la posseggono. Non viene accolta la richiesta di modifica dei criteri di valutazione.
9. Si conferma che la percentuale offerta corrisponderà alle spese di notifica di cui si farà carico l’aggiudicatario.
Il Rup