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Dati del bando

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE A FAVORE DEL COMUNE DI RICCIONE – DURATA 5 ANNI
Ente appaltanteCOMUNE DI RICCIONE
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto774.223,75 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/03/2026
Termine richiesta chiarimenti25/03/2026 10:00
Termine presentazione delle offerte03/04/2026 10:00
Apertura busta amministrativa03/04/2026 10:05
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Santoni Lucia

telefono: 0541608295

Sebastianelli Matteo

telefono: 0541608295

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

CIG: BAA540C449
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI155831-26

Ultimo aggiornamento: 27/03/2026 09:41

Domanda : In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell’Ente e/o spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso; 2. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente; 3. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 4. In merito alle tempistiche inerenti i controlli dell’Ente a seguito della presentazione da parte del concessionario delle posizioni ritenute inesigibili (cfr. art. 2, comma 5), si chiede di precisare se, successivamente ai sei mesi dalla presentazione delle suddette posizioni, in assenza di un riscontro da parte del Comune, le stesse possano ritenersi automaticamente discaricate; 5. All’art. 5, comma 15, il capitolato dispone che “tutte le richieste di discarico successive contenenti i casi di inesigibilità dovranno essere trasmesse trimestralmente in concomitanza con la rendicontazione di cui all’art. 4 e 17”, tuttavia le clausole citate non prevedono rendicontazioni trimestrali, e anche le disposizioni che si occupano delle attività successive alla scadenza richiamano un termine di due anni per lo svolgimento delle attività e l’invio delle c.i. Si chiede un chiarimento a tal proposito 6. In ordine alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) da inserire nella busta economica, si chiede conferma che l’orizzonte temporale per la proiezione dei flussi debba essere di complessivi 7 anni (84 mesi). Tale durata tiene conto della sommatoria dei 5 anni (60 mesi) di vigenza contrattuale per l'invio delle liste di carico, oltre ai 24 mesi previsti per la conclusione di tutte le attività (ex art. 2, comma 5 del Capitolato) e per la garanzia del servizio di Front-Office e Call-center decorrenti dalla consegna dell’ultima lista (ex art. 5, comma 29 del Capitolato). Si chiede conferma che tale arco temporale di 7 anni sia quello da adottare obbligatoriamente ai fini di una corretta e omogenea formulazione dell'offerta economica; 7. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019. 8. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune. Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta :

1. Si conferma

2. La procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione dovrà essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente, e comunque da concordare con l'Ente.

3. Per la determinazione delle spese contrattuali si rimanda all’allegato I.4 del Codice.

4. Si risponde negativemente

5. E' inteso che tutte le successive richieste di discarico relative a pratiche divenute inesigibili dovranno essere trasmesse con cadenza trimestrale, in concomitanta con le altre rendicontazioni entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.Per la redazione del PEF la durata da prendere in considerazione è di 5 anni.

6. Si conferma

7. Si conferma


Chiarimento PI154207-26

Ultimo aggiornamento: 27/03/2026 09:22

Domanda : Quesito 1 Con riferimento all’obbligo di allestire una sede operativa (art. 5, punto 28 del Capitolato), si chiede di precisare se l’operatore economico debba necessariamente prevedere nel PEF i costi connessi alla locazione di un immobile sul mercato privato, ovvero se l’Ente abbia già previsto la messa a disposizione di propri locali. In tale seconda ipotesi, si chiede inoltre di chiarire se l’utilizzo degli spazi comunali debba intendersi a titolo gratuito oppure subordinato al riconoscimento di un canone e/o al rimborso delle utenze. Quesito 2 Con riferimento al Criterio 2 dell’Offerta Tecnica (Capacità gestionale), che attribuisce punteggio in funzione della percentuale media di riscossione relativa alle entrate tributarie ed extra-tributarie, si rileva quanto segue. - In primo luogo, non risulta esplicitata la natura della riscossione da considerare ai fini del calcolo della percentuale. Si chiede pertanto di chiarire se le performance dichiarabili debbano riferirsi esclusivamente alla fase di riscossione coattiva (ad esempio, somme incassate a seguito di ingiunzione fiscale o successivamente alla presa in carico di accertamenti esecutivi ai sensi della L. 160/2019), oppure se sia ammesso includere anche gli incassi derivanti dalla fase ordinaria e/o pre-coattiva (quali quelli conseguenti alla notifica degli accertamenti esecutivi), ove tali attività siano state gestite per conto di altri Enti. - In secondo luogo, si chiede di specificare le modalità di determinazione della “percentuale media” richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio, chiarendo se essa debba essere calcolata come media aritmetica delle percentuali conseguite nei cinque Enti indicati, ovvero se ciascun Ente debba singolarmente raggiungere la soglia percentuale prevista dal criterio.

Risposta :

Buongiorno,

1. L’operatore economico è tenuto a inserire nel proprio PEF i costi di locazione di un immobile sul mercato privato, nell'eventualità che venga allestita una propria sede operativa. Qualora, invece, vengano utilizzati spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, l'uso di questi ultimi è da intendersi a titolo gratuito.

2. In merito alle modalità di calcolo, si precisa che la riscossione da considerare è esclusivamente quella relativa alla fase coattiva. Il valore finale dovrà essere determinato attraverso la media delle medie annue: nello specifico, per ogni singola annualità occorre calcolare la percentuale media di riscossione dei 5 enti; successivamente, si procederà a calcolare la media dei valori ottenuti per le diverse annualità di riferimento, al fine di individuare un unico valore sintetico.

Il Rup

Chiarimento PI151469-26

Ultimo aggiornamento: 27/03/2026 09:21

Domanda : Quesito: Requisiti di capacità tecnica e professionale Spett.le Stazione Unica Appaltante, con la presente, in merito al requisito di capacità tecnica e professionale previsto all’art. 6.3 del Disciplinare di gara concernente “l’aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento in favore di almeno 5 Enti Pubblici Territoriali diversi con popolazione anagrafica al 31/12/2025 pari o superiore a 35.000 abitanti, si rappresenta quanto segue. In particolare, si vuole evidenziare come il suddetto requisito, così come formulato dalla Lex Specialis, possa determinare un restringimento della platea dei partecipanti, in considerazione della pluralità cumulativa dei comuni richiesti, della soglia demografica prevista, della contestualità temporale dei servizi nell’arco decennale, nonché della sostanziale coincidenza tra le attività richieste ai fini della comprova del requisito e l’oggetto dell’affidamento. Alla luce di quanto sopra rappresentato, la scrivente ritiene che tali elementi meritino un approfondimento sotto il profilo della proporzionalità e della coerenza con i principi di accesso al mercato, concorrenza e massima partecipazione di cui agli articoli 3, 10 e 100 del D.Lgs 36/2023. Pertanto, si richiede se la Stazione Appaltante intenda valutare, nel rispetto delle proprie prerogative, un riesame delle clausole richiamate, al fine di verificare la possibilità di una eventuale riformulazione che consenta una più ampia partecipazione, ferma restando la necessità di garantire l’affidabilità tecnica dell’esecutore. Confidando in un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta :

Buongiorno,

Si confermano i requisiti di accesso così come declinati dal disciplinare di gara. La richiesta di servizi analoghi per almeno 5 enti territoriali nell'ultimo decennio è finalizzata a individuare operatori economici dotati di una struttura organizzativa proporzionata alla dimensione dell'Ente scrivente, garantendo così l'affidabilità e la corretta esecuzione del servizio richiesto.

Il RUP


Chiarimento PI151460-26

Ultimo aggiornamento: 27/03/2026 09:20

Domanda : Spett.le Amministrazione, con riferimento al sub criterio 2 di valutazione dell’offerta tecnica - “Capacità gestionale” - è previsto quale elemento tabellare il numero delle procedure cautelari/esecutive emesse nel biennio 23/24, nonché la percentuale media di riscossione dal 01.01.2023 al 31.12.2025 relativa alle entrate tributarie di almeno 5 Comuni con popolazione pari o superiore a 35.000, nonché la percentuale media di riscossione dal 01.01.2023 al 31.12.2025 relativa alle entrate extra tributarie di almeno 5 Comuni con popolazione pari o superiore a 35.000, si chiede di esplicitare le motivazioni sottese alla soglia quantitativa prevista in termini di atti emessi e percentuale di riscossione. Il suddetto sub criterio 2 così esposto determinerebbe una sovrapposizione tra requisiti soggettivi di ammissione e criteri di valutazione dell’offerta tecnica, e per l’effetto violazione dei principi di libera partecipazione, favor partecipationis e concorrenza. In attesa del Vostro riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta :

Buongiorno,

Si chiarisce che non sussiste alcuna sovrapposizione tra i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione. I primi (esperienza in almeno 5 comuni sopra i 35.000 abitanti) hanno natura dimensionale e servono esclusivamente a verificare l'idoneità tecnica a partecipare alla gara. I secondi (criteri premianti al punto 2) hanno natura qualitativa e mirano a valutare l’efficienza e il merito del servizio effettivamente reso.

Pertanto, mentre i requisiti di accesso garantiscono la massima partecipazione a tutti i soggetti strutturati, i criteri di valutazione premiano, in sede di offerta tecnica, gli operatori che dimostrano una migliore qualità operativa nel settore della riscossione

Il RUP


Chiarimento PI145448-26

Ultimo aggiornamento: 27/03/2026 09:19

Domanda : La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimenti. 1. Si chiede, in caso di sgravio dell’atto per annullamento dovuto ad errore dell’Ente, se al Concessionario saranno riconosciute le spese di notifica e di procedura esecutiva, anche di natura cautelare, secondo quanto disposto dalle Tab. A e B allegate al D.M. 14/04/2023. 2. Oltre a quanto già formulato nel quesito 1, si chiede conferma che le spese di notifica, anticipate dal Concessionario, saranno a questi rimborsate nei seguenti termini: a. Sulle posizioni riscosse dai contribuenti; b. Sugli inesigibili, nella misura derivante dall’offerta economica (ossia dalla percentuale di rialzo offerta sul 25% minimo posto a carico del Concessionario) Anche in considerazione del fatto che, all’art. 3 sub punto 6 del CSA, è riportato quanto segue: “Le spese postali e di notificazione degli atti della riscossione così come le spese inerenti alle procedure esecutive, nella misura di cui alla tabella agli Allegati A e B del decreto ministeriale 14 aprile 2023, in osservanza dell’articolo 17 del D.Lgs 112/1999, rimangono a carico dei contribuenti morosi in caso di avvenuta riscossione; tali spese verranno anticipate dal Concessionario e richieste al Comune a titolo di rimborso spese, previa documentata rendicontazione. 3. Con riferimento a quanto indicato all’Art. 3 sub punto 9 del Capitolato di Gara e che qui si riporta per chiarezza: “Al contribuente, così come stabilito dal comma 803 dell’art.1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, verranno addebitati gli oneri di riscossione pari al 3%ovvero al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica), con un tetto massimo rispettivamente di 300,00 o 600,00 euro. Tali oneri sono totalmente a favore del Comune” Si evidenzia che: La Legge 160/2019 al comma 803 disciplina, tra gli altri, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. In particolare, la norma precedentemente citata, prevede testualmente che: "I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro>> b) le «spese di notifica ed esecutive», regolate e quantificate secondo il D.M. del 14 aprile 2023 ed in particolare Tabelle a) e b). Il richiamo alle Legge sopra menzionato risulta fondamentale in quanto in base a quanto da essa previsto, gli oneri di cui alla lett. a) spettano al Concessionario, così come le spese di procedura di cui alla lett. b) della Legge sopra citata. Tale compenso, spetta al Concessionario in quanto egli subentra al Comune, proprio nella sua funzione di Concessionario, in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio; essendo quindi il Concessionario, un delegato ed alter ego del Comune concedente, le funzioni e le attribuzioni della norma attribuite all’ente concedente rientrano nella competenza esclusiva del concessionario per cui questi oneri, spettano a quest’ultimo. A tal proposito si è pronunciata anche l’ Anacap (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali). Visto quanto sopra riportato si chiede conferma che, in ossequio a quanto previsto dalla norma, gli oneri di riscossione siano di spettanza del concessionario. 4. L’art. 5 “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO” al sub-punto 28 così cita: “stabilire a sue spese nell’ambito del territorio comunale una sede operativa di facile accesso, funzionale al ricevimento dell’utenza e munita di idonee attrezzature telefoniche ed informatiche (FRONT-OFFICE), che dovrà essere tenuta aperta al pubblico almeno tre volte a settimana per almeno 6 ore/giorno e in cui siano presenti almeno 2 (due) unità di personale regolarmente assunta, per tutta la durata della concessione, in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbia svolto e superato un corso in materia di riscossione dei tributi locali. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno 18 ore settimanali, di cui almeno 12 in orario antimeridiano ed almeno 6 in orario pomeridiano. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con l'Ente; In base all’organizzazione interna l’Ente si riserva la possibilità di aprire la sede operativa presso i locali dell’Ente per garantire l’apertura al pubblico; Al riguardo si chiede conferma che: - Le due risorse richieste debbano lavorare per 18 ore settimanali cad., essendo richiesta la presenza di due risorse negli orari di apertura al pubblico; - Con riguardo alla sede, qualora l’Ente metta a disposizione una sede operativa presso i locali dell’Ente, si chiede se l’Aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente le spese per fitto e utenza, e, in caso di riscontro positivo, l’importo da corrispondere. 5. L’art. 5 “OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO” al sub-punto 31 così cita: Tecnicamente l'Applicativo dovrà garantire almeno questi requisiti base: - l’eventuale integrazione con l'applicativo di Advanced e con uno dei partner tecnologici già presenti nell'Ente per PagoPa - l ’eventuale personalizzazione della ricevuta telematica per la riconciliazione in finanziaria - l’eventuale l'integrazione del nuovo operatore con il web service di Advanced Al riguardo si chiede: - Di chiarire la locuzione “l’eventuale integrazione con l'applicativo di Advanced”, nel senso chiarire se esiste già un applicativo con il quale deve essere garantita l’eventuale integrazione, e il suo nominativo; - Il partner tecnologico dell’Ente per PagoPa; - Di chiarire la locuzione “web service di Advanced”: di quale web service si tratta? 6. L’art. 6 “ ATTIVITÀ PRODROMICA E FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE” così cita: - il Concessionario dovrà immediatamente predisporsi per l’attuazione della fase di import di tutte le banche dati sopracitate all’interno del sistema informativo offerto, coordinandosi, se necessario, anche con il concessionario uscente. Si chiede di indicare l’attuale Concessionario, il software attualmente in uso, e di fornire dei tracciati record al fine di poter valutare l’import delle banche dati attualmente presenti, indicando anche la mole di dati da importare e le annualità a cui le stesse, fanno riferimento. 7. Si chiede di chiarire se il costo della manodopera è stato determinato su un totale di 40 o 80 ore settimanali. Inoltre, sulla base di quanto asserito nella relazione illustrativa e che qui si riporta, ovvero: “3) costo del lavoro considerando la media del costo medio lordo orario di un IV livello impiegatizio con orario di lavoro settimanale di 40 ore distribuite su 5 giorni/settimana.” si chiede come si sia giunti alla determinazione di un costo del lavoro pari a euro 312.375,00 per tutta la durata dell’appalto. Infatti, in base al dato riportato, il costo orario risultante “sembra essere” pari ad € 14,96 per una sola risorsa che è ben lontano da quanto previsto dalle tabelle ministeriali di cui al CCNL terziario H011 per livello IV. 8. Il DISCIPLINARE DI GARA all’art. 17.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE” al criterio 7 così riporta: Iscrizione al Registro unico degli Operatori di comunicazione (ROC) - Il suddetto elemento deve essere posseduto per lo meno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando. Orbene, considerato che il ROC è il “Registro degli Operatori di Comunicazione, ossia è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. E che I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel registro: 1. gli operatori di rete; 2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti); 3. Ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; 4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; 5. le imprese concessionarie di pubblicità; 6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; 7. le agenzie di stampa a carattere nazionale; 8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; 9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica; 10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica; 11. Call Center Considerato, per quanto sopra, che non ci sono obblighi di iscrizione per i soggetti tenuti ad esercitare l’attività oggetto di appalto, ma ancor di più non vi è proprio attinenza tra il registro e le sue finalità, e la procedura, si chiede se la richiesta di iscrizione al ROC sia da considerarsi un refuso ed eventualmente di voler rettificare la griglia, ridistribuendo il relativo punteggio. 9. Con riguardo alla formulazione dell’offerta economica e più nello specifico al “Rialzo su spese di notifica a carico del concessionario” si chiede se sia sufficiente indicare la percentuale, per come indicata nella tabella di cui al paragrafo 17.3 e di chiarire difatti che quanto si andrà ad indicare corrisponde proprio alla percentuale di spese di notifica di cui si farà carico l’aggiudicatario. (In sostanza se si indica 28% vorrà dire che l’Aggiudicatario si farà carico del 28 % delle spese, e l’ente del restante 72% (e non che il 28% è il rialzo da applicare sul minimo del 25%)(In tal caso, offrendo un rialzo del 28% sul 25% significa farsi carico del (25+ (25*28%) ossia 25+7 = 32). In attesa di gentile riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta :

Buongiorno, in merito ai chiarimenti si specifica che:

1. si sono a carico dell'Ente le spese di notifica e procedure esecutive in caso di errore dell'Ente.

2. a) confermato le spese di notifica e procedure se i contribuenti pagano sono del concessionario al 100%

b) in caso di inesigibilità vengono riconosciute al concessionario nella misura dell'offerta

3. a) gli oneri di riscossione sono totalmente a favore del Comune

b) sono a favore del concessionario come indicato nel punto 2)

4. le due risorse dovranno garantire in totale almeno 36 settimanali di apertura al pubblico c/o Ente. Inoltre non è richiesto rimborso spese per utilizzo locali dell'Ente

5. l'attuale gestionale dell'Ente è CWOLL di Palitsalsoft ma nel corso dei cinque anni potrebbe eventualmente essere sostituito con un altro programma Advanced System perché l'Ente ha già in uso Prunes ++ per il recupero coattivo gestito internamente.

6. il partner tecnologico x pagoPA il è Efil. Il concessionario uscente è Aspes SPA (art. 1 relazione), ha in uso Prunes ++ , i tracciati record sono standard ministeriali

7. In merito al costo della manodopera si precisa che trattasi di un mero errore materiale in fase progettuale. Si precisa che tale importo è una stima effettuata utilizzando le tabelle ministeriali presenti sul sito del Ministero e che non incide sul valore della concessione. Viene rimesso all’operatore economico individuare il proprio costo della manodopera nel PEF presentato nell’offerta economica.

8. Nonostante l’iscrizione al ROC non sia obbligatoria la stessa viene richiesta quale criterio qualitativo premiante per i soggetti che la posseggono. Non viene accolta la richiesta di modifica dei criteri di valutazione.

9. Si conferma che la percentuale offerta corrisponderà alle spese di notifica di cui si farà carico l’aggiudicatario.

Il Rup


Ultimo aggiornamento: 06-07-2026, 09:19