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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - 2026_130_BO_AQ - “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEL SETTORE DISTRETTO RENO - UFFICIO DI SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DI BOLOGNA ANNI 2026-2030” - CUI S91278030373202500001 - rettifica”
Ente appaltanteAGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Stato proceduraIn Attesa di Valutazione
Importo appalto6.998.738,96 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/04/2026
Termine richiesta chiarimenti07/05/2026 15:00
Termine presentazione delle offerte28/05/2026 18:00
Apertura busta amministrativa29/05/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Pur trattandosi di accordo quadro, sono stati considerati i CAM di cui al DM 24 novembre 2025 che saranno declinati nei contratti attuativi.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Guidi Ortensina

telefono: 0515275766

Bitelli Lorenza

telefono: 331 4040006

Bonini Serena

telefono: 0532218856

Di Muro Giuseppina

telefono: 0515274487

Falconeri Rosario

telefono: 051 5278112

Testa Daniela

telefono: 0532218829

Pulga Federico

telefono: 0515274373

Bonfiglioli Elisabetta

telefono: 0515273027

Caneponi Nicola

telefono: 3384576129
cellulare: 3382276003

Taddei Saltini Michela

telefono: 0515275766

Paparella Francesco

telefono: 3383624720

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura del settore distretto Reno - ufficio di sicurezza territoriale e protezione civile di Bologna anni 2026-2030

CIG: BB1C9AE545
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI222188-26

Ultimo aggiornamento: 08/05/2026 10:39

Domanda : 1. Con riferimento ai requisiti per servizi analoghi in categoria D.02, si chiede se i due servizi di punta devono coprire il 40% di 24.000.000 o di 36.000.000; 2. Con riferimento al modello “All 01a Domanda_partecip_RETTIFICATA”, a pag. 13, nelle tabelle servizi analoghi e servizi di punta, è richiesto di indicare l’importo netto dei servizi di riferimento: si chiede conferma di quanto indicato paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, ovvero che l’importo minimo del requisito richiesto in ciascuna ID Opere si riferisca all’importo dei lavori e non dei servizi; 3. In caso di avvalimento premiale, si chiede conferma che: - le dichiarazioni amministrative a corredo del contratto di avvalimento vadano inserite esclusivamente nella Busta B Offerta tecnica; - in nessun documento della busta amministrativa vada dichiarato l’avvalimento premiale in quanto non finalizzato a soddisfare criteri di selezione; 4. a pag. 26 del Disciplinare di gara è scritto “Se necessario, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà essere indicata in sede di stipula dei contratti applicativi e dovrà coincidere con uno dei soggetti inclusi nel gruppo di lavoro indicato in sede di gara”, mentre a pag. 12 dell’istanza è richiesto di indicare, al punto 4, il nominativo dell’ingegnere “Responsabile incaricato del coordinamento e dell’integrazione delle singole prestazioni specialistiche”, è da considerarsi un refuso il punto 4 dell’istanza? 5. In caso di RTI, si chiede conferma che la percentuale di possesso dei requisiti relativi ai servizi analoghi non debba corrispondere alla percentuale di partecipazione, come anche stabilito dal Disciplinare a pag. 25 che precisa come i requisiti debbano essere posseduti dal RTI nel suo complesso; 6. si chiede conferma, ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, di dover indicare esclusivamente le PARTI DEL SERVIZIO che saranno eseguite da ogni singolo operatore economico costituente l’ATI e non una percentuale di esecuzione che potrà essere individuata solamente al momento della sottoscrizione del contratto attuativo; a titolo esemplificativo un mandante esperto nella progettazione di impianti (IA.04), non eseguirà prestazioni nell’ambito di una progettazione in categoria D.02; 7. alla luce delle domande 3 e 4, si chiede pertanto conferma di non dover compilare la tabella a pag. 5 dell’istanza, ma esclusivamente il punto 1.7 dell’istanza medesima; 8. Alle pagine 13 – 29 – 42 e 43 del Disciplinare di gara compare per 7 volte la scritta “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata”, si chiede gentilmente di specificare a cosa si faccia riferimento. Grazie

Risposta :

1. Come si evince chiaramente dalla colonna G della Tabella 1 di cui al par. 3 del disciplinare, l’importo globale dei lavori oggetto dei servizi di punta è di 9.600.000 € (40% di 24.000.000);

2. Si conferma;

3. Come previsto dal disciplinare di gara, Il contratto di avvalimento deve essere inserito esclusivamente all’interno della busta tecnica; mentre la documentazione amministrativa a corredo può essere inserita nella busta A, purché non vengano anticipati elementi dell’offerta tecnica. Inoltre, il DGUE dell’ausiliaria va compilato nella versione strutturata su SATER;

4. Il punto 4 della domanda di partecipazione è da considerarsi un refuso e il relativo campo non dev’essere compilato;

5. si conferma;

6. “si veda risposta al quesito PI198903-26”.

7. Pur non comprendendo il nesso tra le domande sub punti 3 e 4, si chiarisce che tutte le parti della partecipazione devono essere compilate laddove pertinenti con la forma di partecipazione prescelta;

8. pag. 13: “vedasi il paragrafo 7 -"Requisiti speciali e mezzi di prova”,

pag. 29: “paragrafo 5 del presente disciplinare ”;

pag. 42: “paragrafo 18.1 del disciplinare di gara”, per tutti i casi in cui il messaggio di errore compare nella pagina;
























pag. 43, primo messaggio di errore: “par. 18.1 del disciplinare di gara”; secondo messaggio di errore: “paragrafo 15 del disciplinare di gara”.

Chiarimento PI221414-26

Ultimo aggiornamento: 08/05/2026 10:38

Domanda : Il disciplinare di gara (pag. 26) dispone che il Responsabile settore ambientale-paesaggistico debba essere in possesso di laurea magistrale o quinquennale in architettura. Si chiede se sia ammesso per tale figura un professionista in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria purché in possesso di esperienza nel settore ambientale-paesaggistico.

Risposta : Indipendentemente dall’esperienza, per la figura di responsabile settore ambientale-paesaggistico sono ammesse le seguenti classi di laurea: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura.

Chiarimento PI217347-26

Ultimo aggiornamento: 08/05/2026 10:38

Domanda : Con riferimento al punto c) “Garanzia provvisoria” del paragrafo 11 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che, oltre alla riduzione del 50% prevista per la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, in presenza di entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI/PdR 125:2022, sia possibile applicare tali riduzioni in modo cumulativo. In particolare, si chiede di chiarire se possa essere applicata una riduzione complessiva del 20% sull’importo della garanzia provvisoria oppure tali riduzioni debbano essere calcolate in sequenza (riduzione 10% per possesso UNI EN ISO 9001 + ulteriore 10% per possesso UNI/PdR 125:2022 calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente). Si chiede inoltre di specificare se sia applicabile un’ulteriore riduzione del 10%, come da art. 106, comma 8, del Codice per presentazione di una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente e, in caso affermativo, se tale riduzione sia cumulabile con quelle previste alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo.

Risposta :

Con riferimento al paragrafo 11 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara, si chiarisce che la riduzione del 50% per la partecipazione di micro, piccole e medie imprese (di cui alla lettera b) è cumulabile con le riduzioni di cui alla lettera c), nella misura del 10% per ciascuna certificazione ivi prevista, alle condizioni indicate.

Le riduzioni non si applicano in modo sequenziale, bensì per scaglioni percentuali applicati sull’importo iniziale della garanzia, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente.





Si conferma inoltre che l’ulteriore riduzione del 10% prevista dall’art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023 per la presentazione di una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente è applicabile ed è cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del citato paragrafo sempre con la modalità di calcolo già indicata.

Chiarimento PI215634-26

Ultimo aggiornamento: 08/05/2026 10:37

Domanda : Buongiorno, si richiede chiarimento relativamente alla formula indicata in disciplinare per l'attribuzione del punteggio economico. In particolare, visto il valore massimo attribuibile all'offerta economica di 20 punti come indicato al punto 18 del disciplinare (prima tabella). Al punto 18.4, viene illustrata la formula applicata, indicanto nell'incognita "X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 10" . Si chiede se trattasi di refuso il valore massimo attribuibile di 10 punti. Grazie

Risposta : Si conferma che trattasi di refuso di natura esclusivamente redazionale contenuto nel disciplinare, poiché la procedura in piattaforma è stata configurata correttamente considerando il punteggio massimo dell’offerta economica pari a 20 punti. La formula corretta, per la parte segnalata nel quesito, è da intendersi la seguente: "X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20".

Chiarimento PI199190-26

Ultimo aggiornamento: 08/05/2026 10:36

Domanda : Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all’utilizzo dell’avvalimento per certificazioni di cui ai criteri G e H del disciplinare Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui alle pagg. 51-52 del disciplinare (criteri G – “Politiche di personale inclusive” e H – “Certificazioni di qualità e Project Management”), si sottopone il seguente quesito interpretativo. Si rileva che il disciplinare prevede l’attribuzione di punteggio tabellare per il possesso delle seguenti certificazioni: UNI/PdR 125:2022 (Parità di genere) ISO 30415:2021 (Diversity & Inclusion) ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità) Certificazioni di Project Management, tra cui: PMP, CAPM (PMI) PRINCE2 (Foundation, Practitioner) ISIPM (Base, Av, UNI 11648) Certificazioni Agile/Scrum (SMC, AgilePM®) Il disciplinare stabilisce, inoltre, che: per talune certificazioni (criteri G e H), tutti i componenti dell’Operatore Economico devono esserne in possesso, pena l’attribuzione di punteggio pari a zero; per le certificazioni di Project Management è ammesso il ricorso all’avvalimento, purché non finalizzato al mero incremento del punteggio e supportato da effettiva messa a disposizione di risorse. Tanto premesso, si chiede di chiarire: 1. se il ricorso all’avvalimento sia da ritenersi ammissibile per tutte le certificazioni sopra indicate, incluse quelle di cui al criterio G (UNI/PdR 125:2022 e ISO 30415:2021) e la certificazione ISO 9001 di cui al criterio H; 2. come debba essere interpretato il requisito del possesso delle certificazioni in capo a tutti i componenti dell’Operatore Economico, in relazione alla possibilità di ricorrere all’avvalimento, posto che tale previsione sembrerebbe, di fatto, limitare o escludere l’utilizzabilità dell’istituto; 3. quali siano i criteri oggettivi mediante i quali la Stazione Appaltante intende valutare la “effettiva messa a disposizione” di mezzi e risorse dell’impresa ausiliaria, ai fini del riconoscimento del punteggio per le certificazioni oggetto di avvalimento; 4. se, ai fini del riconoscimento del punteggio, l’impresa ausiliaria debba necessariamente partecipare all’esecuzione delle prestazioni, e con quali modalità operative; 5. come la Stazione Appaltante intenda garantire il rispetto dei principi di par condicio e proporzionalità, evitando disparità di trattamento tra operatori economici in possesso diretto delle certificazioni e operatori che intendano ricorrere all’avvalimento, anche alla luce della disciplina dell’avvalimento c.d. “premiale”. Si evidenzia che un chiarimento puntuale sui profili sopra indicati risulta essenziale ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica e per evitare incertezze interpretative suscettibili di incidere sulla partecipazione alla procedura. Distinti saluti.

Risposta :

1. Il ricorso all’avvalimento è ammesso sia per le certificazioni sub H che per quelli sub G.

2. Tale facoltà è rimessa in capo alla stazione appaltante, che ne ha reputato la convenienza e la legittimità;

3. L’avvalimento non deve avere carattere meramente documentale, ma effettivo e concreto e ciò emergerà dal contenuto del contratto di avvalimento;

4. Poiché le certificazioni attengono a standard organizzativi e procedurali, ma non produttivi, non si ritiene necessaria la concreta messa a disposizione di mezzi o risorse [materiali], bensì di un apporto concreto sotto forma di trasferimento di know how e di buone pratiche aziendali.

5. Non si intravedono rischi di violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, posto che l’istituto oggi è recepito dal codice dei contratti.


Chiarimento PI198903-26

Ultimo aggiornamento: 06/05/2026 14:27

Domanda : 1. Con riferimento al modello “Allegato_All_01a_Domanda_partecip_SIA.docx” si sottopongono i seguenti quesiti: - il file riporta errori a causa di riferimenti incrociati saltati (a pag. 12 ai punti n. 5, 6), è possibile avere il file nella versione corretta? - a pag. 13, nella tabella dell’elenco servizi analoghi, è richiesto di indicare l’importo netto dei servizi di riferimento: si chiede conferma di quanto indicato paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, ovvero che l’importo minimo del requisito richiesto in ciascuna ID Opere si riferisce all’importo dei lavori e non dei servizi; 2. al paragrafo 15 del Disciplinare di gara è elencata la documentazione amministrativa da compilare e allegare: si chiede di chiarire quale sia la documentazione richiesta al n. 8 del punto elenco; 3. si chiede conferma che la percentuale di possesso dei requisiti relativi ai servizi analoghi non debba corrispondere alla percentuale di partecipazione, come anche stabilito dal Disciplinare a pag. 25 che precisa come i requisiti siano posseduti dal RTI nel suo complesso; pertanto, si chiede altresì conferma che, quanto indicato pag. 37 del Disciplinare - ovvero che la Capogruppo debba possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti – costituisca un refuso in quanto il nuovo Codice D. Lgs. 36/2023 non prevede più tale disposizione per i RTI; 4. si chiede conferma, ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, di dover indicare esclusivamente le PARTI DEL SERVIZIO che saranno eseguite da ogni singolo operatore economico costituente l’ATI e non una percentuale di esecuzione (vedi pag. 5 del modello di istanza) che potrà essere individuata solamente al momento della sottoscrizione del contratto attuativo; a titolo esemplificativo un mandante esperto nella progettazione di impianti (IA.04), non eseguirà prestazioni nell’ambito di una progettazione in categoria D.02; 5. Con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.1 del Disciplinare, relativi alla media del personale, si chiede se i tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando possano intendersi relativi agli esercizi solari del triennio 2023-2024-2025 Ringraziando, si porgono cordiali saluti.

Risposta :

1) In merito al quesito si risponde quanto segue.

- Premesso che non ci sono collegamenti saltati nel file denominato “domanda di partecipazione”, per quanto concerne la tabella 1, si trattava di refuso: il par. cui si riferisce non è il 5, ma il n. 3 del disciplinare di gara (v. disciplinare rettificato).

- Si conferma quanto indicato al par. 6.3 del disciplinare: l’importo minimo del requisito richiesto in ciascuna ID Opere si riferisce ai lavori.

2) La documentazione richiesta al punto n. 8 dell’elenco presente al par. 15 è quella riferita ai soggetti associati di cui al paragrafo 15.4 del disciplinare di gara (v. disciplinare rettificato);

3) si conferma; ivi compresa la presenza del refuso segnalato (v. disciplinare rettificato)

4) Si conferma la richiesta delle informazioni riportate nella tabella al punto 1.4 del modello di domanda di partecipazione ove i componenti dell’RTI dovranno stimare una quota di esecuzione anche in relazione ai requisiti di partecipazione dichiarati;

5) Si veda disciplinare rettificato.


Chiarimento PI200975-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:38

Domanda : Quesito n. 1 – Con riferimento alla documentazione dell’offerta tecnica, si chiede di chiarire se la tabella/elenco nominativo del gruppo di lavoro possa ritenersi esclusa dal limite massimo di pagine/facciate previsto dal disciplinare per il relativo criterio, analogamente a quanto previsto per i curricula. Il quesito nasce dal fatto che, in presenza di un gruppo di lavoro articolato, comprensivo sia delle figure minime sia delle figure aggiuntive, la rappresentazione in forma tabellare occupa necessariamente uno spazio significativo e rischia di comprimere in misura rilevante la parte descrittiva della relazione tecnica, sottraendo pagine utili all’illustrazione dell’organizzazione operativa, dell’integrazione tra le professionalità e delle modalità di svolgimento del servizio. Quesito n. 2 – Con riferimento al criterio premiale relativo alle certificazioni di Project Management, il Disciplinare prevede che, in caso di operatori economici composti da più soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. a) ed f), del D.Lgs. 36/2023, tutte le imprese costituenti l’operatore economico debbano essere in possesso delle citate certificazioni, pena l’attribuzione di punti 0. Si chiede di confermare se sia consentito il ricorso all’avvalimento premiale infragruppo, considerato che impresa avvalente e impresa ausiliaria non parteciperebbero come autonomi concorrenti alla procedura, ma nell’ambito del medesimo operatore economico, con conseguente insussistenza del rischio di offerte distinte riconducibili a un unico centro decisionale. Quesito 3 - Con riferimento al criterio G – Politiche di personale inclusive, il Disciplinare prevede l’attribuzione di punteggio per il possesso delle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e ISO 30415:2021, precisando che la valutazione sarà effettuata con riferimento alle quote dichiarate di partecipazione all’interno dell’operatore economico salvo poi aggiungere, che, in caso di operatori economici composti da più soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. a) ed f), del D.Lgs. 36/2023, tutte le imprese costituenti l’operatore economico debbano essere in possesso delle citate certificazioni, pena l’attribuzione di 0 punti. In ragione di tale apparente disallineamento tra la prima parte della previsione, che sembrerebbe richiamare una logica proporzionale correlata alla composizione dell’OE, e la successiva prescrizione del possesso integrale in capo a tutti i componenti, si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, debba ritenersi corretta la prima impostazione e che, quindi, il criterio G segua il medesimo principio previsto per il criterio H, valorizzando il possesso delle certificazioni in relazione alla percentuale dei componenti dell’OE che ne risultino in possesso (certificazione posseduta dal 100% dei componenti l’OE: 2 punti; certificazione posseduta da almeno il 50% dei componenti l’OE: 1 punti; certificazione posseduta da meno del 50% dei componenti l’OE: 0,5 punti).

Risposta :

1) La tabella può essere esclusa dal conteggio di pagine e facciate previsto dal disciplinare;

2) Si conferma.

3) Si confermano le previsioni del disciplinare di gara nella versione rettificata.


Chiarimento PI199481-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:38

Domanda : Buongiorno, La scrivente Società chiede cortesemente una proroga di due settimane del termine di presentazione delle offerte, al fine di poter completare un’analisi approfondita della documentazione e predisporre una risposta pienamente conforme ed esaustiva alla procedura di gara. Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.

Risposta : Per le motivazioni espresse nel provvedimento Prot. 28/04/2026.0025331.U, si è provveduto a riaprire i termini di scadenza del bando di gara fino al 28/05/2026. Si vedano bando e disciplinare di gara rettificati.

Chiarimento PI199212-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:37

Domanda : A pag. 23 del Disciplinare di Gara, relativamente ai requisiti richiesti al punto 3.6 – ovvero l’elenco dei servizi analoghi svolti - è scritto che per ogni servizio […] devono essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione agli obiettivi ed alle criticità specifiche degli interventi stessi”. Si chiede conferma che trattasi di refuso e che i dati da dichiarare siano unicamente oggetto, committente, importo, categorie/classi in cui è articolato l'intervento, date dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio. grazie

Risposta :

Si veda risposta già fornita al quesito PI: PI199085-26.


Chiarimento PI199180-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:34

Domanda : Oggetto: Quesito su criterio F – Certificazioni in materia di edilizia sostenibile Con riferimento al criterio premiale F del disciplinare di gara, si chiede di chiarire quali specifiche certificazioni in materia di edilizia sostenibile siano ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio. In particolare, si chiede di precisare: 1. se siano ammesse esclusivamente certificazioni delle competenze rilasciate da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e riconosciuti da Accredia, oppure anche certificazioni rilasciate da organismi internazionali non accreditati secondo tale norma; 2. se rientrino tra le certificazioni valutabili, a titolo esemplificativo: certificazioni di Esperto in sostenibilità degli edifici / CAM edilizia / Protocollo ITACA; certificazioni relative a protocolli internazionali quali LEED AP, BREEAM, WELL, DGNB; 3. se siano considerate valide certificazioni equivalenti rilasciate in ambito UE da organismi accreditati da enti equivalenti ad Accredia; 4. se attestati di frequenza a corsi di formazione specialistica o qualifiche non certificate ai sensi della ISO/IEC 17024 possano essere considerati ai fini del punteggio. 5. Si chiede inoltre di confermare che la certificazione debba essere riferita a persone fisiche facenti parte del gruppo di progettazione indicato in offerta. Si ringrazia.

Risposta :

1) In relazione al criterio F sono ammesse certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e riconosciuti da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;

2) In relazione al quesito posto, si chiarisce che la Stazione appaltante non ha inteso riferirsi a un elenco chiuso o predeterminato di certificazioni. Sono pertanto valutabili tutte le certificazioni, qualificazioni o credenziali professionali che attestino, in modo oggettivo e verificabile, la competenza del professionista in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, coerenza con i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, rilasciate nell’ambito di schemi strutturati e riconosciuti, purché pertinenti all’oggetto dell’affidamento. Resta ferma la valutazione da parte della Commissione giudicatrice della coerenza, pertinenza e rilevanza della certificazione dichiarata rispetto alle prestazioni richieste dal servizio posto a gara, secondo quanto previsto dalla lex specialis;

3) Si conferma e si rimanda alla risposta già fornita.

4) Si veda la risposta al punto 2)

5) Si conferma che la certificazione di cui trattasi, deve essere riferita a persone fisiche effettivamente coinvolte nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.


Chiarimento PI199085-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:31

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale. In particolare, si rileva che Bando Tipo ANAC relativo ai servizi di ingegneria e architettura prevede che la comprova dei servizi analoghi debba essere fornita mediante uno o più sei seguenti documenti: - 1) certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione 2) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 3) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Il disciplinare di gara, a pagina 23, richiede altresì che, con riferimento ai servizi analoghi, siano “descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione agli obiettivi e alle criticità specifiche degli interventi stessi”. Al riguardo, si chiede di chiarire se tale previsione debba intendersi quale requisito ai fini della comprova della capacità tecnica e professionale ovvero se la stessa costituisca un refuso, atteso che informazioni di tale natura risultano normalmente oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica e potrebbero, in taluni casi, essere soggette a profili di riservatezza. cordiali saluti

Risposta : Si veda il disciplinare di gara nella versione rettificata e coerente con quanto già contenuto nelle tabelle “servizi analoghi” e “servizi di punta” di cui al punto 7 della domanda di partecipazione, che il concorrente deve compilare negli appositi campi fornendo le informazioni richieste, senza presentare alcuna altra documentazione.

Chiarimento PI199019-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:28

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla tabella riportata a pagina 8 del disciplinare di gara, si rileva che, tra le prestazioni richieste, risultano ricomprese – oltre alle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza – anche l’attività di verifica dei progetti, il supporto al RUP in fase di progettazione e/o esecuzione, nonché le attività di collaudo. Al riguardo, si evidenzia che l’art. 34 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 stabilisce che “lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo”. Analogamente, l’art. 116, comma 6, lett. d), del d.lgs. 36/2023 dispone che non possono essere affidati incarichi di collaudo e verifica di conformità ai soggetti che abbiano svolto, o svolgano, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. Tanto premesso, considerato che alcune delle prestazioni indicate nel disciplinare risultano tra loro incompatibili ai sensi della normativa richiamata, si chiede di voler chiarire le modalità con cui la Stazione Appaltante intenda garantire il rispetto delle suddette disposizioni, anche in relazione all’eventuale articolazione degli incarichi oggetto dell’appalto. Inoltre, con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di voler precisare cosa debba intendersi per ”sistemi di autoverifica della progettazione, pianificazione, elaborazione, verifica, supervisione e controllo dell’iter progettuale” e di indicare gli eventuali riferimenti normativi, regolamentari o linee guida che disciplinano tali sistemi. Cordiali saluti

Risposta :

La scelta di aver previsto l’affidamento a due diversi operatori economici è volta anche a superare eventuali ipotesi di incompatibilità.

Inoltre, le attività di verifica potranno essere svolte su progettazioni eseguite da altro soggetto (anche al di fuori dell’Accordo Quadro in oggetto), nonché internamente dalla Stazione Appaltante; stesso principio è applicabile in caso di collaudo.

Relativamente alla seconda parte del quesito, il concorrente deve rappresentare quali procedure interne vengono adottate per la gestione della commessa e per garantire alla committenza la massima qualità progettuale. Si lascia all’argomentazione dei concorrenti l’indicazione di riferimenti normativi e tecnici che ritengono opportuno seguire per la proceduralizzazione interna di tali attività.


Chiarimento PI180017-26

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 14:26

Domanda : Si sottopongono alla Vs. attenzione i seguenti quesiti: 1) Il Disciplinare di gara, in vari punti (pagg 12-23-29-43) riporta dei collegamenti ipertestuali saltati, è possibile pubblicare il documento con i riferimenti corretti? 2) a pag. 25 del Disciplinare di gara è scritto che “I requisiti di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3) devono essere posseduti dai soggetti raggruppati nel suo complesso.”, si chiede conferma che trattasi di un refuso e che i paragrafi di riferimento siano invece il 6.2 e il 6.3; 3) Essendo stata individuata come prestazione principale quella relativa alla categoria D.02, si chiede conferma che le società costituenti il RTI, inclusa la capogruppo, non debbano possedere requisiti in tutte le categorie di opere, ma che debbano essere posseduti dai soggetti raggruppati nel loro complesso. Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Risposta :

1) Non ci risultano collegamenti ipertestuali nelle pagine indicate;

2) Si conferma che si trattava di un refuso e che il riferimento corretto è ai punti 6.2 e 6.3 (v. disciplinare rettificato)

3) si conferma


Chiarimento PI199090-26

Ultimo aggiornamento: 27/04/2026 16:25

Domanda : Ai sensi dell’art. 8 del DM Giustizia 17/06/2016, si chiede conferma che per una stessa categoria (ad esempio STRUTTURE), gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Pertanto, ad esempio, il requisito richiesto per la categoria INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' V.01 possa essere soddisfatto con requisiti nella categoria ID opere V.03 di grado di complessità maggiore.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI199023-26

Ultimo aggiornamento: 27/04/2026 16:23

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, dalla lettura del disciplinare emerge la previsione dell’utilizzo della metodologia BIM nell’ambito dell’appalto. Tuttavia, con riferimento alla composizione del gruppo di lavoro, non risulta indicata la presenza di specifiche figure professionali con competenze in ambito BIM. Si chiede di voler chiarire se, ai fini della partecipazione, sia richiesta la presenza di professionalità specialistiche in ambito BIM e, in caso affermativo, quali requisiti e/o profili professionali debbano essere posseduti dai componenti del gruppo di lavoro. Cordiali saluti

Risposta :

Le figure professionali sono quelle indicate nella tabella di cui al par. 7 del disciplinare.


Chiarimento PI194242-26

Ultimo aggiornamento: 27/04/2026 16:22

Domanda : Salve, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) in merito al criterio F dell’offerta tecnica, si chiede conferma che sia valutato positivamente il certificato di “ingegnere esperto in sistemi edilizi” Certing; 2) In merito al criterio H dell’offerta tecnica, si chiede conferma che, nel caso in cui ci siano liberi professionisti in RTP, essi siano esclusi dal requisito del possesso della ISO9001; 3) Si chiede conferma che i professionisti inseriti per il punteggio dei criteri F ed H possano essere inseriti come consulenti o collaboratori della Società partecipante; 4) Si chiede conferma che il responsabile del settore geologico possa essere inserito come consulente o collaboratore della Società partecipante. Cordiali saluti

Risposta :

1) La certificazione Certing contribuisce a dimostrare caratteristiche, professionalità, esperienza e specializzazione del progettista; tuttavia, non si reputa sufficiente, da sola, ad attestare formalmente le competenze CAM richieste dal criterio F, conformemente alla Relazione CAM presente fra gli elaborati progettuali (paragrafo 3.2).

2) Si ritiene che anche in caso di liberi professionisti l’attribuzione del punteggio richieda il possesso ISO 9001, secondo le modalità previste nella sezione “Criterio H”, par. 18.1, del disciplinare;

3) Si conferma, purché tali figure siano incluse conformemente alle disposizioni del disciplinare di gara;

4) Si conferma, purché siano rispettate le disposizioni in tema di consulenti, avvalimento e subappalto del disciplinare di gara.


Chiarimento PI194083-26

Ultimo aggiornamento: 24/04/2026 13:06

Domanda : Si chiede conferma che le attestazioni relative ai criteri di cui ai punti G – POLITICHE DI PERSONALE INCLUSIVE e H – CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ E PROJECT MANAGEMENT devono essere posseduti da tutte le imprese che compongono l’operatore economico composto da più soggetti di cui all’art. 66, comma 1, lett. a) ed f) del D.lgs. n. 36/2023 o se invece è sufficiente che siano possedute da uno solo dei componenti.

Risposta :

Per il concorrente di cui all’art. 66 comma 1 lett. a e f:

come specificato nella sezione relativa al criterio G, par. 18.1 del disciplinare, tutti i componenti dell’operatore economico devono essere in possesso delle certificazioni; in caso contrario, all’operatore economico saranno attribuiti 0 punti.

Per quanto concerne il criterio H, invece, il punteggio sarà attribuito come segue:

· 2 punti se tutti i componenti possiedono la certificazione;

· 1 punto se la possiede il 50% dei componenti;

· 0,5 punti se la possiede meno del 50% dei componenti.

Infine, per quanto riguarda le certificazioni di project management tutti i componenti dell’operatore economico devono essere in possesso delle certificazioni; in caso contrario, all’operatore economico saranno attribuiti 0 punti.

Chiarimento PI189349-26

Ultimo aggiornamento: 24/04/2026 13:03

Domanda : Riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, siamo a richiedere per il requisito relativo ai servizi di punta, se ciascun servizio dovrà essere pari a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori a cui si riferisce, oppure se la somma dei due servizi di punta dovrà essere pari a l'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione.

Risposta : Il concorrente, per ciascuna ID, deve avere eseguito n. 2 incarichi per un importo la cui somma (c.d. servizi “di punta”) deve essere almeno pari all’importo della colonna G della Tabella 1 presente nel paragrafo 3 del disciplinare di gara.

Chiarimento PI179636-26

Ultimo aggiornamento: 24/04/2026 12:51

Domanda : Si chiede di chiarire chi può ricoprire il ruolo di "responsabile verifiche progettazione" deve essere un professionista in possesso di certificazione ISO 9001:2015?

Risposta : La ISO 9001:2015 può essere uno strumento idoneo a dimostrare la conformità a un sistema qualità, ma non è un requisito obbligatorio. È sufficiente dimostrare di possedere un sistema di controllo della qualità, organizzato e soprattutto documentato.

Chiarimento PI179512-26

Ultimo aggiornamento: 24/04/2026 12:48

Domanda : In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di chiarire se al fine di soddisfare il suddetto requisito: -per la categoria P.01 possano essere utilizzare la P.02 E P.03; -per la V.01 possano essere utilizzate la V.02 e la V.03; -per la D.02 possano essere utilizzate la D.03 e la D.04

Risposta : Si conferma riportando quanto prescritto al punto 6.3 del disciplinare “ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell’ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

Chiarimento PI179277-26

Ultimo aggiornamento: 24/04/2026 12:46

Domanda : Si fa richiesta di inserire tra le certificazioni di Project Management che producono punteggio ai sensi del paragrafo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA punto H di pag. 51 e 52, la certificazione IPMA che è tra le più importanti a livello internazionale; tale certificazione prevede 4 livelli: Livello D - base; Livello C - Certified Project Manager, equiparabile a PMP; Livelli B - Senior PM e Livello A - PM Director, specifici per gestione Portfolio e Programmi Progetti In particolare, alla certificazione IPMA Livello C dovrebbero essere riconosciuti 3 punti analogamente a PMP. Si chiede quindi conferma di inserimento e riconoscimento anche della certificazione IPMA ed in particolare del riconoscimento di 3 punti per la certificazione IPMA Livello C.

Risposta :

Per quanto attiene le indicazioni contenute nel “CRITERIO H – CERTIFICAZIONI DI QUA LITA’ E PROJECT MANAGEMENT”, si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara, ritenendo le certificazioni ivi contenute coerenti con le esigenze della stazione appaltante.


Ultimo aggiornamento: 28-05-2026, 16:25