Domanda : 1° FAQ - INTEROPERABILITA’ TRA LOTTI Oggetto: Richiesta chiarimento vincolante – divieto di interoperabilità tra Lotti e utilizzo delle flotte Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento esplicito e vincolante in merito all’interoperabilità tra i Lotti e alle modalità di utilizzo delle flotte. Alla luce della struttura della gara, che prevede Lotti distinti, con affidamenti potenzialmente a operatori diversi e condizioni contrattuali e tariffarie differenziate, si evidenzia come in esperienze pregresse siano state adottate pratiche elusive. In particolare: • applicazione di sanzioni agli utenti per utilizzi fuori ambito, successivamente annullate, rimborsate o comunque non effettivamente applicate; • introduzione della possibilità di sospendere il noleggio anche al di fuori del Lotto assegnato, mediante pagamento di una tariffa durante la sospensione, successivamente rimborsata o compensata. Tale ultima modalità risulta particolarmente critica in quanto, non configurandosi formalmente come chiusura del noleggio, ha consentito di aggirare il vincolo territoriale previsto, permettendo di fatto la prosecuzione del viaggio in un Lotto diverso da quello di assegnazione, eludendo così i limiti concessori. Nel loro complesso, tali meccanismi hanno determinato sistemi di penalizzazione meramente formale, seguiti da compensazioni economiche, con l’effetto sostanziale di abilitare un’interoperabilità non autorizzata tra territori e servizi. Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario chiarire in modo inequivocabile che: • è vietata la circolazione delle flotte al di fuori del Lotto assegnato; • le biciclette afferenti a ciascun Lotto devono essere utilizzate esclusivamente nell’ambito territoriale e funzionale del Lotto di assegnazione
Risposta :
All’Art. 6 del Capitolato speciale / Schema di contratto riferito al Lotto 1 è previsto che “l’Affidatario dovrà garantire che i mezzi non rimangano posteggiati all’esterno dell’area di operatività per più di 72 (settantadue) ore. Nel caso in cui una bicicletta risulti abbandonata o non in grado di essere nuovamente noleggiata, l’Affidatario sarà tenuto ad attivarsi per la sua localizzazione e il suo recupero entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore. […]. È prevista la possibilità di applicare le seguenti penali: […] mancato rispetto del parametro di recupero delle biciclette fuori dall’area di copertura, […], pari a 500,00 (cinquecento/00) EUR/episodio di scostamento”.
Previsione analoga è regolata anche dai Capitolati speciali / Schemi di contratto riferiti ai Lotti 2 e 3.
Il personale della SRM con funzioni di controllo, anche eventualmente avvalendosi dei dati di gestione (GBFS e MDS) potrà procedere alla verifica dello “stato” di sosta dei mezzi.
Il comma 6 dell’Art. 7 di ciascun Capitolato speciale / Schema di contratto prevede che “il rilascio di un veicolo all’esterno dell’area di operatività o in una NPZ dovrà comportare l’addebito di una cifra a titolo di incremento della tariffa per l’utente, dell’importo di almeno 10,00 (dieci/00) EUR, delle cui condizioni di applicazione dovranno essere informati gli utenti attraverso il Regolamento di fruizione”.
È prevista, al successivo Art. 9, “la possibilità di applicare la […] penale per mancata applicazione del sistema tariffario autorizzato, di cui all’intero Contratto, pari a 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di scostamento”.
I riferimenti, prima, al fatto che la cifra richiamata è “a titolo di incremento della tariffa” e, poi, al sistema tariffario “di cui all’intero Contratto” sono sufficienti a chiarire che tale penale può essere applicata anche a casi, come quello rappresentato, di “penalizzazione meramente formale” per l’utente.
Inoltre, la rendicontazione di cui all’Art. 12 prevede che siano specificati gli importi consuntivi di cui si parla, alla voce d) e/o alla voce i) per quanto riguarda il Capitolato speciale / Schema di contratto riferito al Lotto 1; alla voce c) e/o h) per quanto riguarda i Capitolati speciali / Schemi di contratto riferiti ai Lotti 2 e 3.
È anche esplicitamente vietata, all’Art. 8, comma 1 dei Capitolati speciali / Schemi di contratto riferiti ai Lotti 2 e 3, la sosta delle biciclette relative ai Lotti 2 e 3 nelle Stazioni di sosta del Lotto 1.
Non è dunque vietata “la circolazione delle flotte al di fuori del Lotto assegnato”. Non è possibile dare un significato univoco alla locuzione “ambito territoriale e funzionale del Lotto di assegnazione”.
I documenti di gara, infine, parlano di “interoperabilità dei servizi” solo con riferimento a ipotesi di integrazione tariffaria fra gli operatori del bike-sharing bolognese: l’operatore affidatario del Lotto 1 è impegnato a comunicare agli Affidatari del Lotto 2 e del Lotto 3 il codice fiscale degli utenti abbonati al servizio, mensile o semestrale, con aggiornamento almeno quotidiano.