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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI COPPARO (FE), RIVA DEL PO (FE) E TRESIGNANA (FE) DELLA DURATA TRIENNALE (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI 24 MESI)
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto6.103.413,42 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/03/2026
Termine richiesta chiarimenti22/04/2026 10:00
Termine presentazione delle offerte30/04/2026 10:00
Apertura busta amministrativa30/04/2026 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Trevisani Silvia

telefono: 0532383111
cellulare: 3665712625

Milani Roberta

Chiarato Giulia

telefono: 0532383111

Pasquali Alessia

telefono: 0532864598

Maniezzo Alice

telefono: 3666551468

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI COPPARO - LOTTO 1

CIG: BAF3F20A75
OpenData ANAC

Lotto 2SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI RIVA DEL PO - LOTTO 2

CIG: BAF3F21B48
OpenData ANAC

Lotto 3SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI TRESIGNANA - LOTTO 3

CIG: BAF3F22C1B
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI201182-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 15:19

Domanda : In riferimento al disciplinare di gara ai punti C.1 e C.2 di cui al 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede se possano essere considerati fra i mezzi a basso impatto ambientale (e quindi con punteggio attribuibile) anche quelli alimentati con biocarburanti (HVO) o alimentati con combustibili sintetici e paraffinici così come esplicitamente previsto dalla normativa sui C.A.M. Criteri ambientali minimi ?

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, sentiti i Responsabili Unici di Progetto (RUP) di ciascun Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti: il criterio C1 deve essere interpretato in conformità a quanto espressamente previsto nel capitolato prestazionale a cui espressamente si rinvia. Per il criterio C2 saranno considerati esclusivamente gli automezzi con le tipologie di alimentazione indicate nel Bando-Disciplinare.

Cordiali saluti.


Chiarimento PI201163-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 15:16

Domanda : In riferimento al Disciplinare di gara al punto C.1 “Caratteristiche del parco automezzi” e C.2 “Impatto ambientale dei mezzi” si chiede conferma, che così come previsto da tutti i capitolati, gli scuolabus NON possano avere più di 10 anni dalla prima immatricolazione, indipendentemente dalla tipologia di alimentazione, per poter essere impiegati oltre che essere valutati e vantare l’attribuzione dei punteggi.

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, sentiti i Responsabili Unici di Progetto (RUP) di ciascun Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti: risposta affermativa.

Cordiali saluti.


Chiarimento PI201153-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 15:15

Domanda : In riferimento al Disciplinare di gara al punto C.2 “Impatto ambientale dei mezzi” si chiede di chiarire se ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per gli scuolabus ad alimentazione sostenibile, possa essere ritenuta idonea anche la produzione di contratti di acquisto / promessa di vendita dei mezzi, da allegare all’offerta tecnica, dai quali risulti in modo inequivoco la tipologia di alimentazione dei veicoli offerti e la relativa consegna entro il 31 agosto 2026, e comunque in tempo utile per l’avvio del servizio. Tale soluzione, infatti, consentirebbe di comprovare in modo certo e documentale l’effettiva disponibilità dei mezzi che saranno impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche nel caso in cui, alla data di presentazione dell’offerta, non siano ancora materialmente disponibili i libretti di circolazione, in quanto i veicoli risultano in fase di acquisizione / immatricolazione. Si chiede pertanto di voler confermare che la suddetta documentazione possa essere utilmente valutata ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio tecnico, fermo restando l’impegno dell’operatore economico a rendere disponibili i mezzi entro il termine sopra indicato e prima dell’avvio del servizio.

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, sentiti i Responsabili Unici di Progetto (RUP) di ciascun Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti: il mero impegno all'acquisto non è idoneo alla attribuzione del punteggio in quanto contrario alla previsione del Bando-Disciplinare.

Cordiali saluti.


Chiarimento PI194524-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 15:01

Domanda : In riferimento al disciplinare di gara riferito al parco automezzi e al criterio di valutazione C.1 e C.2 si chiede se - al pari di quanto contemplato nella gara regionale dell'Emilia Romagna (centrale di acquisto SATER / INTERCENTER) - possono essere come AMBIENTALMENTE ECOLOGICI (e quindi con punteggio attribuibile) "veicoli a minori emissioni e a minori consumi energetici, vale a dire, veicoli a trazione elettrica o ibrida o a idrogeno o alimentati con biocarburanti o alimentati con combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale - compreso il biometano in forma gassosa (gas naturale compresso, GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto, GNL) - o con gas di petrolio liquefatto (GPL)" ?

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato, sentiti i Responsabili Unici di Progetto (RUP) di ciascun Ente delegante la procedura di appalto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti: il criterio C1 deve essere interpretato in conformità a quanto espressamente previsto nel capitolato prestazionale a cui espressamente si rinvia. Per il criterio C2 saranno considerati esclusivamente gli automezzi con le tipologie di alimentazione indicate nel disciplinare.

Cordiali saluti.

Chiarimento PI196537-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 14:26

Domanda : NELLA SCHEDA "CARICAMENTO LOTTI", dove in parole povere si caricheranno i contenuti della busta B e C, ci sono dei campo obbligatori denominati "CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO" e "DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO". No abbiamo trovato alcuna evidenza di cosa bisogna scriverci al loro interno

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato si rileva che il manuale per le imprese reperibile nell'area 'Supporto' del portale SATER specifica che i campi “CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” e “DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” rappresentano il codice identificativo univoco del prodotto o servizio e la relativa descrizione, attribuiti dall’Operatore Economico ad ogni prodotto o servizio per il quale presenta offerta.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e per ulteriori dettagli tecnici sulle funzionalità della piattaforma, si invita l'operatore a consultare le Guide per gli Utenti disponibili nell'area 'Supporto' del portale SATER o a contattare il Customer Care di Intercent-ER per problematiche bloccanti di natura informatica.

Cordiali saluti

Chiarimento PI200256-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 09:41

Domanda : Salve, chiediamo se per i moduli C1 "Dettaglio Economico", va trasformato in pdf prima di firmarlo digitalmente o va firmato digitalmente direttamente con estensione .xls, quindi lasciato come foglio di calcolo excel

Risposta :

In merito al quesito posto, si chiarisce che sono ammesse entrambe le modalità di sottoscrizione, tuttavia al fine di garantire l’integrità e l’immodificabilità dei dati del documento è preferibile la conversione del file in formato .pdf e la successiva sottoscrizione dello stesso mediante firma digitale secondo i modi previsti dagli artt. 13 e 17 del Bando-Disciplinare. Qualora non si optasse per la firma del file in formato .pdf si raccomanda l’utilizzo di un formato open source.


Chiarimento PI194495-26

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026 09:35

Domanda : Nel disciplinare al punto 16 "offerta tecnica" al paragrafo a.1 si richiede che ogni criterio di valutazione sia contenuto entro una facciata. Si chiede di meglio specificare se viene richiesto un font in particolare e la sua relativa grandezza, se bisogna rispettare un numero massimo di righe e l'eventuale interspazio. Si chiede inoltre se le facciate eccedenti siano o no oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, ad evitare disparità di trattamento o penalizzazioni.

Risposta :

Buongiorno, in relazione al quesito formulato si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:

1. Specifiche tecniche di formattazione

Al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione omogenea, pur in assenza di vincoli tassativi nel Bando-Disciplinare, si suggerisce l’utilizzo dei parametri standard di redazione per la relazione tecnica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

· Carattere: Times New Roman, Arial o Calibri.

· Dimensione font: minimo 11 punti.

· Interlinea: minimo 1,15 o singola.

· Margini (superiore, inferiore, laterali): non inferiori a 2 cm.

Resta inteso che l’utilizzo di accorgimenti grafici volti esclusivamente ad eludere il limite dimensionale fissato (es. caratteri microscopici, assenza di interlinea o margini nulli) potrà essere valutato negativamente sotto il profilo della chiarezza espositiva e della sintesi.

2. Valutazione delle facciate eccedenti e Parità di Trattamento

In merito alla valutazione delle pagine eccedenti il limite fissato (una facciata per ciascun criterio), si chiarisce che:

a) Il superamento del limite di pagine indicato nel Bando-Disciplinare non comporta in alcun caso l'esclusione del concorrente dalla gara;

b) in ossequio al principio della par condicio e della trasparenza, la Commissione Giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e al fine di garantire un confronto equo tra i concorrenti, si atterrà ai limiti dimensionali fissati dal Bando-Disciplinare. Pertanto, gli elementi informativi contenuti oltre il limite prefissato potranno non essere valutati se ritenuti ininfluenti in termini di apporto qualitativo all’offerta tecnica presentata.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia – Milano sez. I, sent. n. 721 del 3.3.2025) e in forza di quanto affermato da ANAC nella propria delibera n. 248 del 18.06.2025 (parere di precontenzioso), la fissazione di limiti dimensionali risponde a esigenze di buon andamento e celerità dell'azione amministrativa ma la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara, nel rispetto dei principi di divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e nell’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. L’indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica non può, dunque, avere di per sé una natura prescrittiva.

Si ribadisce che, come indicato nel Bando-Disciplinare, restano esclusi dal computo delle facciate le copertine, i sommari, gli elaborati grafici, le schede tecniche e gli eventuali allegati illustrativi, purché questi ultimi non siano utilizzati per eludere il limite dimensionale inserendo surrettiziamente ampie parti descrittive proprie della relazione tecnica.

Cordiali saluti.


Chiarimento PI174863-26

Ultimo aggiornamento: 07/04/2026 15:56

Domanda : Determinazione n. 223 del 03.04.2026 del Comune di Copparo (Lotto 1) - rettifica errori meramente materiali riscontrati negli allegati A e B al Capitolato speciale

Risposta :

Si rende noto che con Determinazione n. 223 del 03.04.2026 il Comune di Copparo (Lotto 1) ha provveduto a rettificare gli errori meramente materiali riscontrati negli allegati A e B al Capitolato speciale:

· ALLEGATO A: corretto titolo della Copertina in “ALLEGATO A PLESSI SERVITI, LINEE E PERCORSI, PIANO NAVETTE PALESTRE”

· ALLEGATO B: inserite pagine 2 e 3 mancanti con i fac-simile per la rendicontazione mensile dei km e delle uscite.

Il contenuto del Bando-Disciplinare di gara e gli ulteriori allegati restano invariati.

Tali modifiche non rivestono carattere sostanziale, non comportano un'aggiunta o una interpretazione della lex specialis di gara, non alterano i requisiti di partecipazione, né la formulazione dell'offerta, e, di conseguenza, non pregiudicano i principi di buona fede, di pari opportunità e concorrenza.

Non si rende, pertanto, necessaria la proroga dei termini di presentazione delle offerte di cui all'art. 92 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si allega la succitata Determinazione n. 223 del 03.04.2026 con i relativi allegati corretti.

Ultimo aggiornamento: 06-08-2026, 14:43