Domanda : Nel disciplinare al punto 16 "offerta tecnica" al paragrafo a.1 si richiede che ogni criterio di valutazione sia contenuto entro una facciata. Si chiede di meglio specificare se viene richiesto un font in particolare e la sua relativa grandezza, se bisogna rispettare un numero massimo di righe e l'eventuale interspazio. Si chiede inoltre se le facciate eccedenti siano o no oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, ad evitare disparità di trattamento o penalizzazioni.
Risposta :
Buongiorno, in relazione al quesito formulato si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti:
1. Specifiche tecniche di formattazione
Al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione omogenea, pur in assenza di vincoli tassativi nel Bando-Disciplinare, si suggerisce l’utilizzo dei parametri standard di redazione per la relazione tecnica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
· Carattere: Times New Roman, Arial o Calibri.
· Dimensione font: minimo 11 punti.
· Interlinea: minimo 1,15 o singola.
· Margini (superiore, inferiore, laterali): non inferiori a 2 cm.
Resta inteso che l’utilizzo di accorgimenti grafici volti esclusivamente ad eludere il limite dimensionale fissato (es. caratteri microscopici, assenza di interlinea o margini nulli) potrà essere valutato negativamente sotto il profilo della chiarezza espositiva e della sintesi.
2. Valutazione delle facciate eccedenti e Parità di Trattamento
In merito alla valutazione delle pagine eccedenti il limite fissato (una facciata per ciascun criterio), si chiarisce che:
a) Il superamento del limite di pagine indicato nel Bando-Disciplinare non comporta in alcun caso l'esclusione del concorrente dalla gara;
b) in ossequio al principio della par condicio e della trasparenza, la Commissione Giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e al fine di garantire un confronto equo tra i concorrenti, si atterrà ai limiti dimensionali fissati dal Bando-Disciplinare. Pertanto, gli elementi informativi contenuti oltre il limite prefissato potranno non essere valutati se ritenuti ininfluenti in termini di apporto qualitativo all’offerta tecnica presentata.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia – Milano sez. I, sent. n. 721 del 3.3.2025) e in forza di quanto affermato da ANAC nella propria delibera n. 248 del 18.06.2025 (parere di precontenzioso), la fissazione di limiti dimensionali risponde a esigenze di buon andamento e celerità dell'azione amministrativa ma la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara, nel rispetto dei principi di divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e nell’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. L’indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica non può, dunque, avere di per sé una natura prescrittiva.
Si ribadisce che, come indicato nel Bando-Disciplinare, restano esclusi dal computo delle facciate le copertine, i sommari, gli elaborati grafici, le schede tecniche e gli eventuali allegati illustrativi, purché questi ultimi non siano utilizzati per eludere il limite dimensionale inserendo surrettiziamente ampie parti descrittive proprie della relazione tecnica.
Cordiali saluti.