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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ASP OPUS CIVIUM PER UN PERIODO DI 48 MESI.
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto336.375,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/04/2026
Termine richiesta chiarimenti15/05/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte25/05/2026 12:00
Apertura busta amministrativa26/05/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Oliva Donatella

telefono: 0522444149

Capoccia Tania

telefono: 0522444199

Tagliavini Stefano

telefono: 0522444849

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1All Risk

CIG: BB538A8001
OpenData ANAC

Lotto 2KASKO

CIG: BB538A90D4
OpenData ANAC

Lotto 3RCT-O

CIG: BB538AA1A7
OpenData ANAC

Lotto 4RC Patrimoniale

CIG: BB538AB27A
OpenData ANAC

Lotto 5Infortuni

CIG: BB538AC34D
OpenData ANAC

Lotto 6Tutela Legale

CIG: BB538AD420
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI237217-26

Ultimo aggiornamento: 12/05/2026 17:43

Domanda : con la presente chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa al lotto 1 ALL RISKS in oggetto: Si chiede di confermare che l’Ente non sia soggetto all’obbligatorietà relativa alle garanzie catastrofali prevista dalla legge 213/2023 e successivi decreti attuativi; Si chiede di confermare le partite e le relative somme assicurate (diverse quelle presenti nel Capitolato rispetto a quelle presenti nella Scheda di Offerta Economica); Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara; Si chiede di confermare che la proroga obbligatoria per la Compagnia alla scadenza del contratto non sia prevista in caso di recesso alla scadenza annuale; Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale di ogni Ente assicurato; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: bradisismo; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di contaminazione chimica, ambientale, biologica; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: veicoli iscritti al pra; Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato (lettera O dell’Art. 1.2. Esclusioni), della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell’Italia. Se nelle “Condizioni di assicurazione” è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra. Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato (lettera P dell’Art. 1.2. Esclusioni), della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato (lettera N dell’Art. 1.2. Esclusioni), della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Risposta :

Il Contraente per natura giuridica non risulta sottoposto alla disciplina di cui alla norma in materia di eventi calamitosi essendo iscritto al REA con funzione informativa

Le somme sono quelle del capitolato speciale di appalto e sono le seguenti per singola partita .

1. Fabbricati € 507.900,00

2. Contenuto a PRA € 1.500.000,00

3. Ricorso terzi e locatari € 2.500.000,00

4. Spese di demolizione e sgombero € 250.000,00

5. Rischio locativo € 1.500.00,000

La scheda di offerta economica contiene un mero errore materiale che viene sanato con la pubblicazione della scheda corretta

Quesito non pertinente, ad ogni buon conto le condizioni in corso sono equipollenti a quelle poste in gara per quanto adeguato allo stato del mercato assicurativo

Si rimanda alla lettura dell’articolo 3.6 e relativo articolo 3.4

Quesito non pertinente, ad ogni buon conto le condizioni in corso sono equipollenti a quelle poste in gara per quanto adeguato allo stato del mercato assicurativo soprattutto per la parte di danno a carico dell’Assicurato

Si rimanda alle condizioni del capitolato speciale d’appalto e relative esclusioni

Si rimanda alle condizioni del capitolato speciale d’appalto e relative esclusioni

Si rimanda alle condizioni del capitolato speciale d’appalto e relative esclusioni, confermando che i veicoli iscritti al PRA non sono oggetto di assicurazione

L’inserimento di clausole CYBER è consentito e verrà valutato in relazione ai criteri del capitolato speciale di appalto considerando l’incidenza della deroga sulla prestazione punto 10 ricostruzione archivi di cui all’articolo 1.1 oggetto della copertura

Il capitolato d’oneri contiene tale esclusione sia pure con una formulazione equipollente, il suo inserimento e/o l’inserimento con altre formule non verrà conteggiato nel numero minimo di varianti prescritte ne assegnato alcun punteggio negativo, salvo che la deroga come articolata dal concorrente intervenga in modo peggiorativo sul contenuto delle garanzie oggetto di assicurazione

Il capitolato d’oneri contiene tale esclusione sia pure con una formulazione equipollente, il suo inserimento e/o l’inserimento con altre formule non verrà conteggiato nel numero minimo di varianti prescritte ne assegnato alcun punteggio negativo, salvo che la deroga come articolata dal concorrente intervenga in modo peggiorativo sul contenuto delle garanzie oggetto di assicurazione

Il capitolato d’oneri contiene tale esclusione sia pure con una formulazione equipollente, il suo inserimento e/o l’inserimento con altre formule non verrà conteggiato nel numero minimo di varianti prescritte ne assegnato alcun punteggio negativo, salvo che la deroga come articolata dal concorrente intervenga in modo peggiorativo sul contenuto delle garanzie oggetto di assicurazione


Chiarimento PI214097-26

Ultimo aggiornamento: 30/04/2026 15:34

Domanda : Si sottopongono i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Solo se il Contraente è un Comune o un’Università, sempre per lotto Infortuni chiediamo: Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. 5) Per il lotto KASKO siamo a richiedere: • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. • Chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle ultime cinque annualità come da schema di seguito riportato: Consuntivo Anno 2024: Km _______; Consuntivo Anno 2023: Km _______; Consuntivo Anno 2022: Km _______; Consuntivo Anno 2021: Km _______; Consuntivo Anno 2020: Km _______; 6) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. 7) Premi e assicuratori in corso.

Risposta :

Quanto al punto 1

L'inserimento di tale esclusione per le sanzioni internazionali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti minimo consentite, non assumendo altresì per i lotti oggetto di affidamento incidenza alcuna in termini di efficacia delle garanzie.

Quanto al punto 2

Il capitolato/i tecnico/i contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per le restrizioni territoriali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti minimo consentite, non assumendo altresì per i lotti oggetto di affidamento incidenza alcuna in termini di efficacia delle garanzie.

Quanto al punto 3

Per natura giuridica del Contraente ed attività ad essa demandata dall’ordinamento giuridico l’Ente locale non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

Quanto al punto 4

Si conferma che alla data odierna e presumibilmente per tutti il periodo di affidamento non si costituiranno alcuna delle condizioni indicate alle lettere a) e b) del quesito posto.

Quanto al punto 5

Quanto al primo quesito non si ritiene che lo stesso sia pertinente all’operatore economico viene richiesto di presentare offerta sul testo normativo oggetto di procedura, considerando un valore di remunerazione del rischio a base di gara e rappresentando tutti gli elementi assuntivi necessari a ponderare l’offerta nella sua sostenibilità economica.


Quanto al secondo quesito per tutti gli anni di riferimento indicati il parametro preventivato fissato dal capitolato d’appalto non risulta mai essere stato superato. Pertanto nessuna regolazione per KM eccedenti a quelli preventivi

Quanto al punto 6

In relazione al rischio oggetto di affidamento e l’ambito proprio di intervento della copertura limitato alla responsabilità extracontrattuale peri danni materiali, l'inserimento di tale esclusione e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti minimo consentite, non assumendo altresì per il lotto oggetto di affidamento incidenza alcuna in termini di efficacia della garanzia.

Quanto al punto 7

Quanto al premio in corso, non si ritiene il quesito pertinente. All’Assicuratore viene richiesto di presentare offerta sul testo normativo oggetto di procedura, considerando un valore di remunerazione del rischio a base di gara e rappresentando tutti gli elementi assuntivi necessari a ponderare l’offerta nella sua sostenibilità economica. Ad ogni buon conto pur precisando che i premi di seguito riportati sono determinati sulla base di un capitolato tecnico di precedente procedura di affidamento, con parametri di computo che possano variare rispetto alla procedura in corso, e strettamente correlati alla situazione sinistri al momento della procedura si indicano i seguenti costi correnti :

Rischio

Premio annuo

Kasko KM

2.951,04

Infortuni

2.536,00

All-RISK

4.290,00

RCT-RCO

28.600,00

R.C. PATRIMONIALE (ENTE)

4.490,00

TUTELA GIUDIZIARIA

4.500,00


Chiarimento PI202885-26

Ultimo aggiornamento: 23/04/2026 15:27

Domanda : Per poter procedere con la quotazione del lotto Lotto 1 All-Risk la compagnia richiede l'elenco fabbricati possibilmente con indirizzo e metratura.

Risposta :

In merito al quesito posto si rimanda al documento pubblicato definito “Profilo di rischio”, nel quale alla pagina 13 sono indicate le relative ubicazione e fabbricati oggetto di assicurazione di proprietà di ASP per una somma complessa come indicata a partita 1 del capitolato di € 507.900,00. Si precisa altresì che alla pagina 14 e successive vengono riportati gli altri immobili non di proprietà nei quali ASP svolge le proprie attività


Ultimo aggiornamento: 27-05-2026, 09:12