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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI CONTRO TUTTI I DANNI A PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA E OGGETTI D’ARTE – PERIODO 30/06/2026-31/12/2029
Ente appaltanteCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO SUL PANARO
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto1.988.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/05/2026
Termine richiesta chiarimenti05/06/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte15/06/2026 10:00
Apertura busta amministrativa15/06/2026 10:05
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Borghi Cristina

telefono: 059959292

Prandi Monica

telefono: 059959226

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Lotto 1 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

CIG: BB971DAB06
OpenData ANAC

Lotto 2Lotto 2 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA

CIG: BB971DBBD9
OpenData ANAC

Lotto 3Lotto 3 COPERTURA ASSICURATIVA AGLI OGGETTI D’ARTE

CIG: BB971DCCAC
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI279920-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 09:04

Domanda : Buongiorno, con la presente chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa al lotto INCENDIO ALL RISKS in oggetto: Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara; Si chiede di confermare se l’opzione di rinnovo, qualora richiesta dal Contraente, sia obbligatoria per la Società; Si chiede di confermare se sia prevista per ciascuna delle Parti la facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale e quali siano i giorni di preavviso per l’invio della comunicazione; Relativamente alle garanzie Smottamento e franamento del terreno e Crollo e collasso strutturale si chiede di confermare che il limite sia per sinistro, periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati; Relativamente alle garanzie Smottamento e franamento del terreno, Crollo e collasso strutturale, Sovraccarico neve si chiede di confermare che il minimo di scoperto sia riferito alla singola unità immobiliare; Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, Acqua Piovana e Gelo e Ghiaccio si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; In caso di aggiudicazione del rischio si chiede di poter spostare al comma I le seguenti esclusioni/punti del comma II dell’ Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione: d,j, k, r, s ; Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 30.04.2026 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile la Leeway Clause; Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile quanto disposto all’art. Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale; Si chiede di precisare se la deroga alla proporzionale si intende alternativa e non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa; Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell’Italia. Se nelle “Condizioni di assicurazione” è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 24 Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Risposta :

1) Le condizioni in corso sono similari a quelle proposte in gara con qualche variante tecnica

2) in riferimento all’opzione di rinnovo si chiede di visionare l’art 1 del capitolato pubblicato tra gli atti di gara

3) Come riportato nel chiarimento al quesito precedente , si integra l’articolo con la seguente previsione:” E’ facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.”

4) si conferma che il limite si intende per sinistro, periodo e complesso dei beni

5) lo scoperto previsto per smottamento, franamento, crollo, collasso strutturale e sovraccarico neve non è riferito alla singola unità immobiliare

6) relativamente alle garanzie nominate il limite è per sinistro, annuo e in aggregato per tutti i beni assicurati

7) relativamente alla garanzie nominate il limite è per sinistro, annuo e in aggregato per tutti i beni assicurati

8) Si rimanda all’elenco allegato. Non si sono verificati sinistri negli ultimi 5 anni

9) si conferma che il differenziale storico artistico sia dovuto nel limite previsto dalla scheda scoperti franchigie e/o sottolimiti di indennizzo alla voce specifica differenziale storico artistico

10) si conferma

11) Possono considerarsi esclusi

12) Possono considerarsi esclusi

13) non si ritiene possibile applicare tale modifica, si chiede di far riferimento al testo pubblicato

14) Tutte le partite a valore intero

15) Tutte le partite a valore intero

16) Sono clausole distinte. Entrambe applicabili.

17) Si conferma disponibilità alla sostituzione delle suesposte clausole


Chiarimento PI280568-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 08:43

Domanda : Buon giorno vi chiedo cortesemente in riferimento all’art. 2 “Gestione sinistri” è possibile inserire al terzo comma un termine di 30 gg, decorsi il quale il consenso si intende acquisito per silenzio assenso? (termine entro il quale il Contraente comunica l’autorizzazione alla liquidazione alla Società) Inoltre vorrei sapere: A ---PREGRESSI ASSICURATIVI--- - 1. Compagnia assicurativa uscente - 2. Premio annuo lordo della polizza in scadenza - 3. Importo della franchigia della polizza in scadenza - 4. Modalità gestione franchigia della polizza in scadenza (tradizionale, SIR, assistita) - 5. Modalità pagamento dei sinistri della polizza in scadenza da parte della Compagnia assicurativa (al netto o al lordo della franchigia) - 6. Massimali polizza in scadenza - 7. Retribuzioni in corso ultime tre annualità - 8. Il testo di gara coincide col testo della polizza in scadenza? In caso di risposta negativa Vi preghiamo di indicarci le differenze B ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - 9. Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - 10. Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: * 10.1 Importo della franchigia in SIR * 10.2 Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito * 10.3 Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito C ---INFORMAZIONI GENERALI--- - 11. Broker e provvigioni - 12. L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? - 13. L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? - 14. Con riferimento al rischio derivante da spargimento di acqua e dalla rete fognaria, abbiamo necessità di conoscere se tale rischio risulta già garantito dalla polizza in corso e nel caso con quale franchigia/scoperto/sottolimite - 15. Con riferimento al rischio derivante da alluvione, inondazione, esondazione, tracimazione abbiamo necessità di conoscere se tale rischio risulta già garantito dalla polizza in corso e nel caso con quale franchigia/scoperto/sottolimite - 16. Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario - 17. L’Ente ha Aziende controllate, collegate, consociate o controllanti di cui è parte? In caso di risposta affermativa richiediamo elenco delle aziende e relativa attività svolta - 18. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. - 19. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta :

a) 1-Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa

2- Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa

3- Franchigia non presente, come riportato nella relazione tecnico-illustrativa,

4- Gestione in SIR come riportato nella relazione tecnico-illustrativa,

5- pagamento dei sinistri da parte della Compagnia assicurativa al lordo della franchigia, con recupero semestrale degli importi,

6- Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa,

7- Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa,

8- La struttura del testo di gara risulta, in termini generali, coerente con quella della polizza in scadenza; sono comunque presenti alcune differenze, riconducibili anche ad implementazioni, aggiornamenti e affinamenti del testo.

b) 9- Sono riportati nei documenti pubblicati per tutti i Lotti, si specifica che per il Lotto 2 è stata pubblicata un nuovo report sinistri aggiornato al 30/04/2026 nei precedenti quesiti;

10- i sinistri in SIR sono riportati nel report della polizza RCT/O, in file separato,

10.1 L’importo della franchigia in SIR è pari ad € 1.000,00,

10.2 – Visionare report sinistri RCTO in Sir all’interno della documentazione di gara pubblicati,

10.3 - Visionare report sinistri RCTO all’interno della documentazione di gara pubblicati e aggiornamento report nei quesiti;

c) 11 – Willis – provvigioni 9%

12- No

13- No

14- in polizza è garantita la responsabilità derivante dalla proprietà di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito con una franchigia di € 5.000,00 per sinistro ed un massimale di € 1.000.000,00

15- nella polizza incendio All risks sono ricompresi i rischi derivanti da alluvione, inondazione, esondazione, tracimazione con lo scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione ed un limite di indennizzo pari al 50% del valore di ogni singola unità immobiliare colpita da sinistro ed il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno;

16- si conferma che la copertura non è riferita ad attività di tipo sanitario;

17- Il Comune di Castelfranco Emilia non ha Aziende controllate, collegate, consociate o controllanti e conseguente nessun obbligo assicurativo derivante.

Detiene quote di partecipazione NON DI CONTROLLO nelle seguenti società:

A)Partecipazioni dirette

1. HERA s.p.a

2. AMO s.p.a.

3. SETA s.p.a.

4. LEPIDA s.c.p.a.

B) Partecipazioni indirette

1. Non sono state rilevate partecipazioni indirette

18 – La Clausola si ritiene ammissibile

19 – Le Clausole si ritengono ammissibili

Chiarimento PI276402-26

Ultimo aggiornamento: 08/06/2026 14:15

Domanda : Con la presente siamo cortesemente a richiedere, con particolare riferimento al lotto 1, di definire le modalità in cui la società potrà richiedere il recesso annuo. Si pone questa domanda, poiché nell'articolo 1 "importi e durata del contratto" viene indicato "nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l’attivazione dell’opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso disciplinata nel presente articolo", ma tuttavia, l'articolo 1 non disciplina in nessun modo questa tipologia di recesso.

Risposta :

Fermo quanto previsto all’art. 1 Importo e durata del contratto, si integra l’articolo con la seguente previsione:” E’ facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 180 (centoottanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.”


Chiarimento PI265513-26

Ultimo aggiornamento: 08/06/2026 14:13

Domanda : Buon giorno sono a richiedere: A ---PREGRESSI ASSICURATIVI--- - 1. Compagnia assicurativa uscente - 2. Premio annuo lordo della polizza in scadenza - 3. Importo della franchigia della polizza in scadenza - 4. Modalità gestione franchigia della polizza in scadenza (tradizionale, SIR, assistita) - 5. Modalità pagamento dei sinistri della polizza in scadenza da parte della Compagnia assicurativa (al netto o al lordo della franchigia) - 6. Massimali polizza in scadenza - 7. Retribuzioni in corso ultime tre annualità - 8. Il testo di gara coincide col testo della polizza in scadenza? In caso di risposta negativa Vi preghiamo di indicarci le differenze B ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - 9. Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - 10. Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: * 10.1 Importo della franchigia in SIR * 10.2 Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito * 10.3 Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito C ---INFORMAZIONI GENERALI--- - 11. Broker e provvigioni - 12. L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? - 13. L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? - 14. Con riferimento al rischio derivante da spargimento di acqua e dalla rete fognaria, abbiamo necessità di conoscere se tale rischio risulta già garantito dalla polizza in corso e nel caso con quale franchigia/scoperto/sottolimite - 15. Con riferimento al rischio derivante da alluvione, inondazione, esondazione, tracimazione abbiamo necessità di conoscere se tale rischio risulta già garantito dalla polizza in corso e nel caso con quale franchigia/scoperto/sottolimite - 16. Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario - 17. L’Ente ha Aziende controllate, collegate, consociate o controllanti di cui è parte? In caso di risposta affermativa richiediamo elenco delle aziende e relativa attività svolta - 18. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. - 19. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta :

a) 1-Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa

2- Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa

3- Franchigia non presente, come riportato nella relazione tecnico-illustrativa,

4- Gestione in SIR come riportato nella relazione tecnico-illustrativa,

5- pagamento dei sinistri da parte della Compagnia assicurativa al lordo della franchigia, con recupero semestrale degli importi,

6- Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa,

7- Informazioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa,

8- La struttura del testo di gara risulta, in termini generali, coerente con quella della polizza in scadenza; sono comunque presenti alcune differenze, riconducibili anche ad implementazioni, aggiornamenti e affinamenti del testo.

b) 9- Sono riportati nei documenti pubblicati per tutti i Lotti, si specifica che per il Lotto 2 è stata pubblicata un nuovo report sinistri aggiornato al 30/04/2026 nei precedenti quesiti;

10- i sinistri in SIR sono riportati nel report della polizza RCT/O, in file separato,

10.1 L’importo della franchigia in SIR è pari ad € 1.000,00,

10.2 – Visionare report sinistri RCTO in Sir all’interno della documentazione di gara pubblicati,

10.3 - Visionare report sinistri RCTO all’interno della documentazione di gara pubblicati e aggiornamento report nei quesiti;

c) 11 – Willis – provvigioni 9%

12- No

13- No

14- in polizza è garantita la responsabilità derivante dalla proprietà di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito con una franchigia di € 5.000,00 per sinistro ed un massimale di € 1.000.000,00

15- nella polizza incendio All risks sono ricompresi i rischi derivanti da alluvione, inondazione, esondazione, tracimazione con lo scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione ed un limite di indennizzo pari al 50% del valore di ogni singola unità immobiliare colpita da sinistro ed il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno;

16- si conferma che la copertura non è riferita ad attività di tipo sanitario;

17- Il Comune di Castelfranco Emilia non ha Aziende controllate, collegate, consociate o controllanti e conseguente nessun obbligo assicurativo derivante.

Detiene quote di partecipazione NON DI CONTROLLO nelle seguenti società:

A)Partecipazioni dirette

1. HERA s.p.a

2. AMO s.p.a.

3. SETA s.p.a.

4. LEPIDA s.c.p.a.

B) Partecipazioni indirette

1. Non sono state rilevate partecipazioni indirette

18 – La Clausola si ritiene ammissibile

19 – Le Clausole si ritengono ammissibili


Chiarimento PI263544-26

Ultimo aggiornamento: 08/06/2026 14:08

Domanda : Buongiorno, 1. Si chiede conferma che il Contraente si attenga e/o si sia attenuto alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. 2. Con riferimento al contenuto dell’ultimo capoverso dell’Art. 2 – Gestione dei sinistri del Capitolato (La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti), si chiede conferma che i 90 giorni decorreranno dalla data di completamento, da parte del contraente e/o delle altre parti coinvolte, della documentazione afferente il sinistro richiesta dalla Compagnia. In caso contrario sarebbe impossibile valutare compiutamente l’operatività delle garanzie. 3. Art.9 – Estensioni di garanzia, lettera d. (Farmacie), si chiede di comunicare se esistano altre polizze stipulate dal contraente o da altri soggetti, a copertura dello stesso rischio di cui alla presente polizza, a garanzia dell’attività delle farmacie comunali e dei relativi dipendenti. 4. Si chiede di integrare la statistica sinistri pubblicata con i sinistri denunciati (sia in sir che sotto sir) ad oggi, o quanto meno, al 31/12/2025; 5. Relativamente ai seguenti sinistri, si chiede di comunicare l’eventuale aggiornamento di status e dell’importo riservato, nonché se il sinistro sia in contenzioso e, in caso contrario, la data dell’ultima comunicazione di controparte. Data: 07/05/2021, Numero Sin: 411586, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 11.380,64 € Data: 23/05/2021, Numero Sin: 392878, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 7.850,00 € Data: 05/04/2023, Numero Sin: 586679 stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 20.145,80 € Data: 30/08/2023, Numero Sin: 809235, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 8.950,00 € Data: 25/01/2024, Numero Sin: 513635, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 7.049,54 € Data: 06/05/2024, Numero Sin: 59582, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 9.106,16 € Data: 12/05/2024, Numero Sin: 539618, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 30.122,00 € Data: 06/09/2024, Numero Sin: 60580, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 9.072,00 € Data: 02/12/2024, Numero Sin: 378533, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 15.122,00 € Data: 21/02/2025, Numero Sin: 229670, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 9.106,16 € Data: 01/04/2025, Numero Sin: 336387, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 9.077,49 € Data: 09/04/2025, Numero Sin: 387358, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 19.648,80 € Data: 15/05/2025, Numero Sin: 469345, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 10.824,74 € Data: 09/06/2025, Numero Sin: 626564, stato: aperto, Liquidato: 0,00 €, Riservato: 15.122,00 €

Risposta :

1. Si conferma.

2. Il termine di 90 giorni previsto nel capitolato è da intendersi a decorrere dalla data di denuncia del sinistro. In casi di particolare complessità la Società può manifestare la questione, corredata da motivazione, e richiedere eventuale breve termine dilatorio.

3. Non esistono altre polizze dell’ENTE a copertura del rischio indicato per farmacie comunali e relativi dipententi. I farmacisti dipendenti dell’Ente sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa personale per colpa grave a copertura dei rischi connessi all’attività svolta

4. Si allega report sinistri RCT/O aggiornata al 30/04/2026

5. Le informazioni ritenute utili alla valutazione del rischio sono riportate nella tabella aggiornata al 30/04/2026.


Chiarimento PI280493-26

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026 13:10

Domanda : Buongiorno, Con riferimento al lotto 3 Oggetti d’Arte e in conseguenza alla vostra risposta PI277538-26, si richiede quanto segue: 1. Indirizzo in cui sono stati trasferiti i reperti precedentemente presso il deposito Via Molino, Dolo frazione di Manzolino 2. Nel capitolato le ubicazioni dei rischi sono il Museo Civico Archeologico di Castelfranco Emilia e il deposito in loc. Manzolino; si chiede pertanto aggiornamento con le nuove ubicazioni di rischio

Risposta : Il deposito è stato trasferito presso via Circondaria Nord 126/b a Castelfranco Emilia.

Chiarimento PI273822-26

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026 13:06

Domanda : Buonasera in merito al LOTTO 3 chiediamo se è possibile apportare varianti al capitolato.

Risposta : Si rimanda all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto del Lotto n. 3.

Chiarimento PI277870-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 09:04

Domanda : Buon pomeriggio sono a richiedere per la garanzia RCT/O: • In riferimento all’articolo 3 “Individuazione degli assicurati” si legge la dicitura “compresi eventuali assicurati aggiunti espressamente indicati in polizza” , di quali assicurati aggiunti potrebbe trattarsi? Inoltre, tale inciso è presente nel testo in corso? • In riferimento all’art. 4 “Rinuncia alla rivalsa” si legge “la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile, nei confronti di Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che possano collaborare con l’Assicurato per lo svolgimento delle sue attività” à di quali Associazioni, Patronati, Fondazioni si tratta? • In riferimento all’art.2 “Gestione sinistri” è previsto un orizzonte temporale entro il quale il Contraente comunica l’autorizzazione alla liquidazione alla Società? In caso contrario, è possibile prevedere un termine di 30 gg, decorsi il quale il consenso si intende acquisito per silenzio assenso? . Si voglia fornire una descrizione dettagliata di tutti i sinistri riservati o liquidati sopra l’importo di € 15.000

Risposta :

1) Non vi sono assicurati aggiunti, per l’individuazione degli assicurati si prega di far riferimento a quanto esplicitato all’art. 3 del capitolato.

2) In riferimento all’art. 4 rinuncia della rivalsa non si fa riferimento a qualcuno in particolare ma trattasi di riferimento generico.

3) In riferimento all’Art. 2 Gestione Sinistri non è previsto un orizzonte temporale entro il quale il Contraente comunichi l’autorizzazione alla Società.

4) I sinistri in SIR e non in Sir sono stati aggiornati nel file allegato.

Chiarimento PI268496-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 09:01

Domanda : Buon pomeriggio sono a richiedere per la garanzia RCT/O: • In riferimento all’articolo 3 “Individuazione degli assicurati” si legge la dicitura “compresi eventuali assicurati aggiunti espressamente indicati in polizza” , di quali assicurati aggiunti potrebbe trattarsi? Inoltre, tale inciso è presente nel testo in corso? • In riferimento all’art. 4 “Rinuncia alla rivalsa” si legge “la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile, nei confronti di Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che possano collaborare con l’Assicurato per lo svolgimento delle sue attività” à di quali Associazioni, Patronati, Fondazioni si tratta? • In riferimento all’art.2 “Gestione sinistri” è previsto un orizzonte temporale entro il quale il Contraente comunica l’autorizzazione alla liquidazione alla Società? In caso contrario, è possibile prevedere un termine di 30 gg, decorsi il quale il consenso si intende acquisito per silenzio assenso? . Si voglia fornire una descrizione dettagliata di tutti i sinistri riservati o liquidati sopra l’importo di € 15.000

Risposta :

1) Non vi sono assicurati aggiunti, per l’individuazione degli assicurati si prega di far riferimento a quanto esplicitato all’art. 3 del capitolato.

2) In riferimento all’art. 4 rinuncia della rivalsa non si fa riferimento a qualcuno in particolare ma trattasi di riferimento generico.

3) In riferimento all’Art. 2 Gestione Sinistri non è previsto un orizzonte temporale entro il quale il Contraente comunichi l’autorizzazione alla Società.

4) I sinistri in SIR e non in Sir sono stati aggiornati nel file allegato.


Chiarimento PI266944-26

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026 08:29

Domanda : Con riferimento al lotto 3 Oggetti d’Arte, si richiede quanto segue: 1. Relativamente alla Ubicazione di rischio “Deposito ubicato in località Manzolino, via Molino Dolo, Comune di Castelfranco Emilia” si chiedere di conferma che siano presente/operanti i seguenti mezzi di sicurezza: • fabbricati costruiti con e coperti di materiali incombustibili, anche con l'impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto; • robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi; • robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno; • impianto automatico di allarme antifurto collegato tramite ponte radio bidirezionale o combinatore telefonico GSM ad almeno 2 utenze di rete fissa, con Istituto di vigilanza /sorveglianza privata e/o con le Forze dell'Ordine, nonché personale addetto alla sicurezza; 2. In riferimento ai beni in giacenza presso il deposito, si chiede se è presente un elenco dettagliato dei beni presso la suddetta ubicazione. In caso contrario si richiedono informazione relative a questi beni. 3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’Art 23 di pag 9 con la seguente clausola: SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 4. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dei punti g) e h) dell’Art 26 di pag 11 con la seguente clausola: Esclusioni relative a danni derivanti da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti: 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; 1.3 da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; 1.6 dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico. Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati. Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion» In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. 5. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione del punto r) dell’Art 26 di pag 11 con la seguente clausola: Esclusione in caso di danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) 1 Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da: 1.1 guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure 1.2 uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico. 2 Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili. 3 Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato. 4 Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni. 5 Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza. Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write[1]Back)”. In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. 6. Come indicato nel documento A) Relazione tecnico-illustrativa, si richiedono i seguenti allegati: - inventario valorizzato dei beni esposti presso il Museo Civico Archeologico di Castelfranco Emilia, che costituisce stima accettata; - facility report del Museo Civico Archeologico di Castelfranco Emilia;

Risposta :

1) Il contenuto ubicato in Via Molino Dolo frazione di Manzolino, su richiesta della Soprintendenza servizio di Archeologia, è stato trasferito in altro immobile sito in Castelfranco Emilia – locale a disposizione al piano interrato (contesto residenziale condominiale). Le operazioni di trasferimento sono concluse il 22/05/2026 con visita ispettiva e contestuale approvazione della referente e responsabile per la Soprintendenza.

Il nuovo deposito ospitante le n. 480 casse con reperti archeologici soddisfa i seguenti requisiti:

  • Immobile in muratura/calcestruzzo e solaio in laterocemento;
  • Serramenti in alluminio preverniciato dotati di inferriate;
  • Porta tagliafuoco d’ingresso dal vano condominiale;
  • Impianto antincendio;
  • Impianto di allarme (volumetrico+ sensore porta) collegato mediante ponte radio bidirezionale all’affidatario del servizio di Istituto di vigilanza;

2) L’elenco pubblicato nei documenti di gara è un elenco dettagliato dei beni presenti.

3) E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato all’art 23 con quella richiesta.

4) E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato all’art 26 con quella richiesta.

5) E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato all’art 26 con quella richiesta.

6) Si allegano i documenti richiesti.


Chiarimento PI265862-26

Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 08:21

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di consentire a questa Scrivente Società la formulazione di un'offerta tecnica ed economica che garantisca la massima sostenibilità ed efficienza nella gestione del rischio per tutta la durata del periodo contrattuale, si sottopongono alla codesta Spett.le Stazione Appaltante le seguenti istanze di variazione e/o integrazione delle condizioni di Capitolato: 1. Riequilibrio Sinallagmatico della Clausola di Recesso (Sezione 2, Art. 7) L'attuale formulazione dell'Articolo 7 ("Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione") della Sezione 2 prevede la deroga del diritto di recesso a seguito di sinistro per la sola Società assicuratrice, mantenendo invece tale facoltà in capo al Contraente. In virtù del principio di equilibrio contrattuale e di buona fede che deve governare l'esecuzione dei contratti pubblici (anche in linea con le disposizioni del D.Lgs. 36/2023), si richiede di modificare la clausola ammettendo la facoltà di recesso a seguito di sinistro per entrambe le parti contraenti, o in subordine, di eliminare la deroga concordando una formulazione speculare e bilaterale del diritto di recesso. 2. Integrazione delle Esclusioni di Rischio Imprescindibili (Sezione 3, Art. 7) Al fine di allineare il testo contrattuale agli standard minimi assuntivi e riassicurativi del mercato italiano ed internazionale, si richiede di integrare l'Articolo 7 della Sezione 3 ("Esclusioni") con le seguenti clausole di delimitazione del rischio, la cui assenza preclude l'ordinaria quotazione del tasso: Esclusione Rischio Cyber (con clausola di salvaguardia per danni a cose/persone): Proposta di inserimento: «Si intendono escluse dalla garanzia le perdite pecuniarie e i danni derivanti da qualsiasi attacco, atto o incidente cyber (perdita Cyber), a prescindere da qualunque causa o evento che abbia determinato o contribuito all'evento stesso. La presente esclusione non si applica esclusivamente qualora l'atto o incidente informatico/cyber comporti, come conseguenza diretta e immediata, lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi.» Esclusione Campi Elettromagnetici (EMF): Proposta di inserimento: «Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, alla generazione di campi elettrici, magnetici o dalla diffusione di radiazioni elettromagnetiche (EMF) generati da qualsiasi apparecchiatura, impianto, antenna o infrastruttura di trasmissione.» Restiamo in attesa di un cortese riscontro e della pubblicazione di apposito verbale di chiarimento/modifica sulla piattaforma telematica di gara, essenziale per il prosieguo delle nostre valutazioni assuntive.

Risposta :

1) Non è possibile modificare il capitolato, si precisa che l’opzione base prevede la possibilità di recesso per entrambe le parti, ovvero Società e Contraente.

2)

- E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi) relativamente al Lotto n. 2, questa formulazione proposta si ritiene ammissibile.

- Si ritiene ammissibile la formulazione proposta.

Chiarimento PI252335-26

Ultimo aggiornamento: 26/05/2026 08:30

Domanda : Spett.le Amm.ne in relazione alla statistica sinistri pubblicata con la presente siamo a richiedere descrizione dei seguenti sinistri: Sinistro del 07/12/2021 Sinistro del 18/06/2023 Sinistro del 18/06/2023 Sinistri del 02/05/2024 Sinistro del 10/06/2024 Sinistro del 07/05/2021 Sinistro del 05/04/2023 Sinistro del 12/05/2024 Sinistro del 02/12/2024 Sinistro del 09/04/2025 Sinistro del 09/06/2025

Risposta :

Sinistro del 07/12/2021: caduta a causa di dissesto del manto stradale per radici degli alberi;

Sinistro del 18/06/2023: buca su sede stradale;

Sinistro del 18/06/2023: caduta accidentale sampietrini area mercato comunale;

Sinistri del 02/05/2024: caduta accidentale asfalto sconnesso in parcheggio su strada di residenza parente;

Sinistro del 10/06/2024: autocarro caduto in un fosso – asfalto eroso dopo la linea bianca;

Sinistro del 07/05/2021: infortunio bambino asilo nido frattura omero destro;

Sinistro del 05/04/2023: incidente moto causa buca;

Sinistro del 12/05/2024: caduta accidentale sterrato – ciglio della strada con erba - chiuso senza seguito;

Sinistro del 02/12/2024: caduta accidentale contro transenne sul ciglio della strada – infortunio sul lavoro agente di PL;

Sinistro del 09/04/2025: incidente stradale ribaltamento auto fuori carreggiata (senza prove nessuna foto) – chiuso senza seguito;

Sinistro del 09/06/2025: caduta accidentale – marciapiede sconnesso del luogo di lavoro – percorso quotidiano.


Chiarimento PI247377-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 10:07

Domanda : Buongiorno, Con riferimento a lotto 1 All Risks, richiediamo quanto segue: 1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione IV. di pagina 27 del capitolato con la seguente: Esclusione Cyber 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. Definizioni 6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. 7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. 2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione V. di pagina 28 del capitolato con la seguente: Esclusione Malattie Trasmissibili Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. 3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale: Esclusione Territoriale Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme). 4. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’Art. 49 di pagina 36 del capitolato con il seguente: Sanctions Clause Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 5. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura 6. Maggiori dettagli sul sinistro aperto per evento atmosferico del 03/07/2023: aggiornamento della riserva, numero di ubicazioni colpite e franchigie interessate

Risposta :

  1. E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi), questa formulazione proposta si ritiene ammissibile;
  2. E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi), questa formulazione proposta si ritiene ammissibile;
  3. E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi), questa formulazione proposta si ritiene ammissibile;
  4. E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi), questa formulazione proposta si ritiene ammissibile;
  5. Si conferma che gli immobili sono costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio e muratura;
  6. Il sinistro non presenta aggiornamenti di riserva che rimane € 200.000,00, l’evento che ha colpito il Comune di Castelfranco Emilia con grandine, vento e copiosa pioggia, ha danneggiato diversi immobili identificati in 7 edifici;
  7. La garanzia eventi atmosferici presentava uno scoperto del 20% con un minimo di € 3.000,00 ed un limite di indennizzo per sinistro ed anno pari ad € 4.000.000,00.

Chiarimento PI239608-26

Ultimo aggiornamento: 19/05/2026 10:44

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. 3) Premi e assicuratori in corso e aliquota provvigionale del broker.

Risposta :

1) E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi) relativamente al Lotto n. 2, questa formulazione proposta si ritiene ammissibile.

2) E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi) relativamente al Lotto n. 2, questa formulazione proposta si ritiene ammissibile.

3) In riferimento a premi e assicuratori in corso si ritiene completa la descrizione riportata nell’allegato “A – relazione tecnico-illustrativa”. Le provvigioni riconosciute al broker attualmente sono pari all’8% per ciascun rischio presente in gara.


Chiarimento PI239257-26

Ultimo aggiornamento: 19/05/2026 10:40

Domanda : Buongiorno si richiede la possibilità di inserire al capitolato rcto la seguente esclusione In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie

Risposta : E’ possibile sostituire la clausola presente nel capitolato con una di diversa formulazione (purché vengano rispettati i contenuti prescrittivi) relativamente al Lotto n. 2, questa formulazione proposta si ritiene ammissibile.

Ultimo aggiornamento: 29-06-2026, 11:52