Domanda : Premesso che, sulla base dei dati indicati nella relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico per il Lotto 2 – Comune di Cavriago, si evince quanto segue: o il costo annuo del personale da voi indicato (€ 80.000) incide per il 64,65% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,75/km), risulta pari a € 2.42/km; o il costo annuo del carburante (€ 9.570), sulla base della ns esperienza e sulla base della tipologia dei mezzi impiegati sul servizio, incide per il 7,73% sul corrispettivo annuo a base di gara, che, se applicato al corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta (€ 3,75/km), risulta pari a € 0,29/km; o la differenza tra il corrispettivo annuo stabilito in gara (€ 123.750), il costo del personale (€ 80.000) e il costo del carburante (€ 9.570) ammonta ad € 34.180; il suddetto importo, che incide per il 27,6%, pari ad € 1,04, sul corrispettivo annuo a base di gara, attiene di conseguenza a tutti i restanti costi da coprire relativi al servizio, quali i costi fissi di gestione dei mezzi (assicurazioni, tassa di circolazione, ammortamenti, interessi, ecc..) che sono indipendenti dalla percorrenza del servizio, nonché i costi variabili di rotolamento (manutenzioni, pneumatici, ecc.), i costi generali dell'impresa ed, infine, il margine d'impresa; o il totale annuo dei km di servizio da voi presunti in capitolato risulta essere pari a km 33.000; o sulla base dei suddetti dati e della ns esperienza, la componente di costi variabili del complessivo costo di gestione dei mezzi (oltre al carburante di cui sopra, anche manutenzioni e pneumatici, ovvero i cosiddetti “costi di rotolamento”) incide sul corrispettivo annuo a base di gara per una percentuale pari a circa il 15% (di cui 7,73% carburante e 7,27% costi rotolamento); le restanti componenti del corrispettivo unitario kilometrico a base d’asta attengono a costi “fissi” ovvero a costi che NON variano al variare delle percorrenze del servizio erogato (costi fissi di gestione dei mezzi, costo personale, spese generali); - Poiché agli artt. 3 e 5 del capitolato, si dice che il corrispettivo per i servizi di gara viene corrisposto "a misura" e viene determinato moltiplicando il prezzo chilometrico come definito in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi per ciascun mese di svolgimento del servizio di trasporto scolastico e che, pertanto, l’unico dato che pare rilevare ai fini della determinazione del corrispettivo da versare all’aggiudicatario è relativo alla percorrenze chilometriche effettive, che è, di conseguenza, l’unico dato soggetto a variazione (positiva o negativa rispetto alle percorrenze chilometriche presunte); quando invece preme evidenziare come la manodopera non possa essere retribuita “a misura”, ma sulla base del ccnl in vigore e dell’orario di lavoro concordato full time o part time; - Poiché quindi è assolutamente plausibile che ci possa essere una differenza sostanziale tra i km del servizio presunti e i Km del servizio effettivo; anzi evidenziamo come da ns calcoli effettuati sulla base del piano trasporti allegato al capitolato il chilometraggio effettivo ci risulti essere pari a circa 22.065 km/anno, quindi ben lungi dai 33.000 km/anno presunti da voi indicati in capitolato e in relazione tecnico-illustrativa; - Poiché, come visto sopra, i costi di rotolamento ovvero quei costi che variano al variare delle percorrenze chilometriche incidono sul corrispettivo annuo a base di gara per circa il 15%, ovvero per € 0,56/Km; Si chiede quanto segue: 1) si chiedono precisi chiarimenti su come siano stati esattamente calcolati i KM presunti posti a base di gara e se, pertanto, il totale di 33.000 km/anno corrisponde ad un dato effettivo e reale, considerato che da ns calcoli il chilometraggio effettivo ci risulta essere pari a circa 22.065 km/anno; 2) si chiede se il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per i servizi di gara debba essere determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi come indicato nel capitolato di gara oppure se è stato commesso un mero errore materiale nel capitolato e, pertanto, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario verrà determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri presunti, con la previsione, in questo ultimo caso, di un conguaglio annuale di confronto tra le percorrenze pianificate e quelle effettivamente esercite nell’anno che tenga conto dell’incidenza dei costi di rotolamento del 15% di cui sopra; 3) nel caso non sia stato commesso un errore materiale e, quindi, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario venga determinato moltiplicando il prezzo chilometrico offerto in sede di gara per i chilometri effettivamente percorsi, si chiede alla stazione appaltante quale sia il corrispettivo unitario da applicarsi per le eventuali variazioni tra le percorrenze presunte e quelle effettivamente esercite, in considerazione del fatto che l’85% del corrispettivo unitario kilometrico è composto da costi fissi che NON variano al variare delle percorrenze chilometriche.
Risposta : Si veda la risposta in allegato.