Salta al contenuto

Dati del bando

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di “Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo” sito nel Comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza n.37 del 08/09/2017.
Ente appaltanteUfficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto697.634,43 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema12/02/2019
Termine richiesta chiarimenti07/03/2019 23:59
Termine presentazione delle offerte17/03/2019 23:59
Apertura busta amministrativa19/03/2019 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteL'indirizzo della stazione appaltante indicato in piattaforma non è aggiornato, quello corretto è indicato negli atti di gara: Via Flavio Sabino 27, Rieti (RI). Si fa presente che la scheda di fattibilità tecnico economica, allegata alla documentazione di gara, è stata aggiornata nel quadro economico, anch'esso allegato, e nel calcolo della parcella inserito nel capitolato.

Allegati

Referenti

Cicconetti Tonino

telefono: 0746264103
cellulare: 3289261575

Cig

Lotto 1Servizio di progettazione di edifici

CIG: 7750728714
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI055973-19

Ultimo aggiornamento: 08/03/2019 18:20

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con la presente siamo a porre il seguente quesito: - il requisito di capacità economico-finanziaria può essere provato in alternativa al fatturato medio del triennio come richiesto nel disciplinare di gara anche mediante un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali una polizza che assicuri "un livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali (così come richiamato dalle Linee Guida ANAC N. 1 e dal Bando tipo ANAC n. 3 ? In caso di risposta positiva di quale importo dovrebbe essere la polizza?

Risposta : In merito alla richiesta pervenuta per la procedura in oggetto si evidenzia quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 6 relativamente al possesso dei requisiti: “tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara devono essere posseduti alla data di presentazione della Domanda di partecipazione”. Quanto sopra si intende per tutti i requisiti richiesti ed elaborati dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, compreso il requisito di capacità economico-finanziaria.

Chiarimento PI055666-19

Ultimo aggiornamento: 08/03/2019 18:18

Domanda : Quesito n. 1 In riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 7.3 "requisiti di capacità tecnica e professionale" a pagina 15 testualmente si legge “per la categoria IMPIANTI IA.03, ai fini della qualificazione,, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla medesime categorie“ In riferimento a quanto sopra si chiede se servizi certificati come ID opera IA.04 appartenenti alla stessa categoria degli impianti ed alla stessa destinazione funzionale, ma avente grado di complessità maggiore sono idonei ai fini della qualificazione. Quesito n.2 In riferimento a quanto previsto al punto 16 del disciplinare lettera a) nella quale fine pagina 33 si legge "… Relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC ed alle tariffe professionali, facendo specifico riferimento alle categorie e ID di opere di cui alla tabella Z1...“ si chiede se possono essere oggetto di valutazione corretta da parte della stazione appaltante servizi riferiti ad ID opere di maggior grado di complessità per esempio E.22 e rispetto a quelli previsti a base di gara cioè E.13, ma comunque attinenti alla stessa identificazione delle opere ("biblioteca, cinema, teatro… Stadio, chiese.“) ; ciò in quanto la certificazione di opere ricadenti in categoria E 13 se vincolate sono certificate in ID opera E22.

Risposta : RISPOSTA QUESITO N. 1 Secondo la Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 – Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016) , è previsto all’art 1 del capitolo V – Classi, categorie e tariffe professionali quanto segue: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.” RISPOSTA QUESITO N. 2 La tavola z‐1 identifica nella categoria delle opere “Edilizia” destinazione funzionale “Cultura, Vita sociale, Sport, Culto” con ID “E.13” opere quali “Biblioteca, Cinema, Teatro, …. Museo, …, Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese” con grado di complessità 1,20. Nella stessa categoria delle opere “Edilizia” destinazione funzionale “Edifici e manufatti esistenti” con ID “E.22” sono identificati “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza” con grado di complessità 1,55. Il cimitero di Amatrice non risulta nell’elenco dei beni culturali soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza ai Beni ambientali e culturali. È sottoposta a tutela ope legis la parte più antica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e smi art.10. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto. Il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l'onere di dimostrare l'equivalenza tra i prodotti.

Chiarimento PI057879-19

Ultimo aggiornamento: 08/03/2019 09:53

Domanda : Si chiede se è corretto presentare la garanzia fidejussoria e di impegno scansionando l'originale emesso dalla compagnia assicuratrice (con prot. identificativbo pratica) e firmando il file digitalmente dal Rappresentante legale della compagnia assicuratrice emittente e dal Rappresentante Legale del soggetto partecipante alla gara.

Risposta : La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e possono essere prodotte nella forma della copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) che deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 e smi. In tale caso la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata da un pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Chiarimento PI057882-19

Ultimo aggiornamento: 07/03/2019 09:53

Domanda : Il Disciplinare di questa gara indica che "Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.". Si chiede se è possibile partecipare alla gara se l'iscrizione richiesta al Commissario non è stata ancora perfezionata come previsto in altri Disciplinari della stessa Stazione Appaltante?

Risposta : L’art. 34 del D.L. 189/2016 e smi (Qualificazione dei professionisti) al comma 1 dispone l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati tramite apposita piattaforma in cui sono definiti i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. Prosegue specificando che “l’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare”. In merito al citato perfezionamento, che si ritiene intendere la fase tra la “generazione richiesta” di iscrizione e la pubblicazione nell’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 D.L. n. 189/2016 e smi, è stata acquisita da codesta stazione appaltante una comunicazione di chiarimenti del Commissario Straordinario per la ricostruzione: “… si conferma che il completamento della procedura di iscrizione (caricamento sul portale professionisti della istanza di iscrizione firmata digitalmente) comporta l’automatica iscrizione e pubblicazione nell’Elenco professionisti ex art. 34 del DL 189/2016. Il possesso dei requisiti è autocertificato dal professionista. Successivamente, la scrivente struttura Commissariale effettua verifiche …. . Pertanto la presentazione della domanda di iscrizione è sufficiente a comprovare il possesso del requisito di iscrizione all’Elenco professionisti.”

Chiarimento PI054874-19

Ultimo aggiornamento: 07/03/2019 09:50

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, il nostro Consorzio Stabile di Ingegneria vuole partecipare alla presente gara e come Consorzio Stabile individuerà le Consorziate designate all'esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione. Tutte le Consorziate individuate sono iscritte all'Elenco Speciale Professionisti Sisma 2016, mentre il Consorzio Stabile XYXYXY essendo di recente costituzione ha presentato domanda di iscrizione, ha acquisito il numero di pratica ma la stessa all'attuale non risulta ancora lavorata, pertanto pur avendo presentato domanda, non compariamo ancora nell'elenco dei soggetti iscritti. E' possibile partecipare ugualmente alla gara? Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Risposta : Analoga situazione è stata riscontrata in altre procedure di gara pubblicate da codesta stazione appaltante. In merito si è acquisita la comunicazione di chiarimenti da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione sull’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 D.L. n. 189/2016 e smi: “… si conferma che il completamento della procedura di iscrizione (caricamento sul portale professionisti della istanza di iscrizione firmata digitalmente) comporta l’automatica iscrizione e pubblicazione nell’Elenco professionisti ex art. 34 del DL 189/2016. Il possesso dei requisiti è autocertificato dal professionista. Successivamente, la scrivente struttura Commissariale effettua verifiche …. . Pertanto la presentazione della domanda di iscrizione è sufficiente a comprovare il possesso del requisito di iscrizione all’Elenco professionisti.”

Chiarimento PI054640-19

Ultimo aggiornamento: 28/02/2019 17:25

Domanda : In riferimento al punto 7.2 lett. f) del disciplinare di gara si chiede di specificare, in armonia con le disposizioni di cui alle linee Guida n. 1 dell'ANAC, punto 2.2.2.1. lett. a), che l'importo del fatturato richiesto sia riferito al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, e non al fatturato medio annuo come indicato nel disciplinare. Cordiali Saluti

Risposta : Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che la stazione appaltante ha optato, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria per il “fatturato globale medio annuo” per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando come previsto, dal bando tipo ANAC n. 3 (punto 7.2), alternativo al “fatturato globale minimo annuo”. Ciò premesso si chiarisce ulteriormente che il richiesto requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrato mediante fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura, da intendersi come la media del fatturato dei tre migliori esercizi finanziari relativi al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, segnatamente dato dalla somma dei fatturati realizzati nei tre migliori esercizi (appartenenti all’ultimo quinquennio) diviso tre che dovrà essere pari o superiore ad € 1.046.451,64.

Chiarimento PI050361-19

Ultimo aggiornamento: 26/02/2019 17:45

Domanda : Buongiorno si chiede con la presente: 1) in caso di RTP costituendo la domanda con marca da bollo deve essere presentata anche dai mandanti o solo dalla capogruppo con i dati di tutti? 2) l'arch XXXX (capogruppo) come libero professionista, è iscritto all'elenco speciale dei professionisti ex art 34, ma partecipa nello stesso RTP anche come società della quale è Amministratore Unico e Direttore Tecnico. l'iscrizione è valida anche per la Società? In quanto abbiamo provato ad iscriverlo anche in forma societaria .. ma il suo codice fiscale essendo già inserito nel sistema, risulta già presente e non fa procedere l'iscrizione . grazie

Risposta : Risposta al quesito n.1: Il disciplinare di gara al paragrafo 15.1 indica che la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. L’allegato 1 “Domanda di partecipazione” indica che la stessa viene presentata in nome e per conto (tra le varie opzioni) dal Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente). Risposta al quesito n.2: come indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 6 sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017). Problemi di registrazione all’apposito elenco vanno segnalati alla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Chiarimento PI044010-19

Ultimo aggiornamento: 26/02/2019 17:41

Domanda : quesito1 -in merito al Criterio A.1-professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da n.3 servizi,pag.33-34,del Disciplinare di gara, la relazione illustrativa va presentata per ciascuno delle tipologie di servizio svolto e per ciascun intervento svolto, per cui sono n.3 relazioni architettoniche,3 strutturali e 3 impiantistiche,totale n.9 relazioni? Inoltre la relazione composta di 2 facciate A4 ricomprende anche il certificato del committente o questo è da considerarsi pagina in più? grazie

Risposta : Con riferimento al criterio di valutazione A “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, così come indicato al paragrafo 16 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà redigere apposita relazione tecnica illustrativa con relativa documentazione grafica afferente a n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. La suddetta relazione dovrà essere redatta per ogni tipologia di servizio svolto e potrà essere dedicato a ciascuno dei tre servizi svolti: -un numero massimo di 3 (tre) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica; -un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4, con stampa solo fronte facciata, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. Quindi in totale, per il criterio A, dovranno essere redatte n. 3 relazioni (una per ogni servizio) composte ognuna da massimo n.3 facciate A3 e n.2 facciate A4, per un totale di massimo n.9 facciate A3 e n.6 facciate A4. Per ciascun servizio presentato dovranno essere evidenziate le specificità in relazione a tutti i sub-criteri indicati (A.1.1., A.1.2, A.1.3). Inoltre avuto specifico riguardo al certificato del committente attestante la regolare esecuzione della prestazione, in fase di presentazione dell’offerta tecnica il concorrente potrà limitarsi semplicemente a indicare gli estremi dello stesso (come indicato nel disciplinare), riservandosi la stazione appaltante la facoltà di verificare quanto dichiarato dal concorrente in qualsiasi momento della procedura, anche in caso di mancata aggiudicazione.

Ultimo aggiornamento: 18-11-2019, 15:04